N. 172 SENTENZA 12 - 23 dicembre 1963

                                 N. 172
                        SENTENZA 12 DICEMBRE 1963
               Deposito in cancelleria: 23 dicembre 1963.
   Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 336 del 28 dicembre 1963.
                    Pres.  AMBROSINI - Rel.  MORTATI
     Circolazione  stradale  - Trasporti di persone e di merci - Obbligo
 per gli  autoveicoli  di  grandi  dimensioni  di  essere  provvisti  di
 estintore  -  D.M.  31  luglio 1934, art. 94, lett. b - Atto non avente
 forza di legge - Argomenti in tal senso  tratti  dalla  forma  e  dalla
 sostanza  dell'atto - Questione di legittimita' costituzionale proposta
 nei suoi confronti - Inammissibilita'.
     Competenza della Corte costituzionale - Sindacato  di  legittimita'
 costituzionale  -  Non si estende agli atti normativi privi della forza
 di legge. (Costituzione, art. 134).
(GU n.336 del 28-12-1963 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Prof.  GASPARE AMBROSINI, Presidente -  Prof.
 GIUSEPPE  CASTELLI  AVOLIO  -  Prof.   ANTONINO PAPALDO - Prof.  NICOLA
 JAEGER - Prof.  GIOVANNI CASSANDRO - Dott.  ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO
 SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA -  Prof.    MICHELE  FRAGALI  -  Prof.
 COSTANTINO  MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott.  GIUSEPPE VERZI'
 - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 94, lett.  b,
 del D.M. 31 luglio 1934 in relazione all'art. 23 del R.D.L.  2 novembre
 1933,  n.  1471,  promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1962 dal
 Pretore di Arsoli nel procedimento penale a, carico di Crecco  Fiore  e
 Zeppieri  Pietro,  iscritta  al  n.  74  del  Registro ordinanze 1963 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  107  del  20
 aprile 1963.
     Visto l'atto di costituzione in giudizio di Zeppieri Pietro;
     udita  nell'udienza  pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del
 Giudice Costantino Mortati;
     udito l'avv.  Giulio Riccardi, per Zeppieri Pietro.
                           Ritenuto in fatto:
     Con ordinanza emessa in  data  29  dicembre  1962,  il  Pretore  di
 Arsoli, nel corso di un procedimento in opposizione a decreto penale di
 condanna  a  carico  di Crecco Fiore e Zeppieri Pietro, per avere fatto
 circolare un autobus di  linea  sprovvisto  del  prescritto  estintore,
 avendo  ritenuta  non  manifestamente  infondata  l'eccezione sollevata
 dalla difesa degli imputati di illegittimita' costituzionale  dell'art.
 94,  lett.  b,  del  D.M. 31 luglio 1934, in relazione all'asserita sua
 esorbitanza dai poteri  conferiti  al  Ministro  dall'articolo  23  del
 R.D.L.  2  novembre  1933,  n.  1471, ed avendo implicitamente ritenuto
 altresi' la rilevanza dell'eccezione stessa al fine  della  risoluzione
 della  causa, ebbe a disporre la sospensione del procedimento e l'invio
 degli atti alla Corte costituzionale.
     L'ordinanza, notificata e comunicata ai sensi di  legge,  e'  stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1963, n. 107.
     Si  e'  costituito  avanti  alla  Corte lo Zeppieri rappresentato e
 difeso dall'avv. Giulio Riccardi, con deduzioni depositate il  4  marzo
 1963,  nelle  quali  si  fa  osservare  che la disposizione denunciata,
 stabilendo  che  gli  autoveicoli  di  grandi  dimensioni  adibiti   al
 trasporto  di  persone  e  di  merci  debbano  essere  provvisti  di un
 estintore di 5 litri per liquidi infiammabili, non si e' mantenuta  nei
 limiti  della  delegazione che consentiva al Ministro l'emanazione solo
 delle norme di sicurezza riferibili  oltre  che  agli  stabilimenti,  e
 depositi  per  la  lavorazione,  immagazzinamento  e vendita degli olii
 minerali, al trasporto degli olii medesimi, onde prevenire i pericoli a
 questo connessi,  nella  quale  materia  non  possono  farsi  rientrare
 trasporti  diversi,  come sono quelli effettuati dal suo rappresentato.
 Conclude chiedendo che sia dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
 della norma denunciata.
                         Considerato in diritto:
     La  Corte non puo' pronunciare sul merito della questione sollevata
 poiche' la disposizione contro cui e' fatta valere fa parte di un  atto
 normativo  sfornito  della  forza  di legge, e, come tale, sottratto al
 giudizio   di   costituzionalita'   previsto   dall'art.   134    della
 Costituzione.
     A  far  ritenere il difetto di tale forza concorrono considerazioni
 desumibili tanto  dalla  forma  dell'atto  denunciato  quanto  dal  suo
 contenuto.    Che  questo  non  sia  stato  emesso  in virtu' di potere
 delegato  e'  argomentabile,  piu'  che  dal  termine  "autorizzazione"
 adoperato dall'art. 23 del R.D.L. n. 1471 del 1933 (essendo nota la non
 infrequente  improprieta'  del linguaggio legislativo), dal fatto della
 mancanza dei  requisiti  formali  prescritti  per  i  decreti  delegati
 dall'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, allora vigente.
 E'  vero  che  nella  prassi  di  quell'epoca  si  riscontrano  casi di
 attribuzione ai Ministri di  potere  delegato,  ma  questa  era  sempre
 accompagnata da espresso conferimento della forza di legge.
     A non diversa conclusione conduce l'esame che si compia dell'indole
 strettamente  tecnica  delle  "norme di sicurezza" emanate dal Ministro
 dell'interno, che appaiono percio' tali da potere difficilmente  essere
 oggetto  di disciplina da parte della legge formale, e neppure giovarsi
 dei pareri e dei controlli prescritti per i regolamenti.   Non a  caso,
 infatti,  il decreto-legge n. 1471, mentre con l'art. 23 ha deferito al
 Ministro la competenza ad emanare le norme di sicurezza, ha poi, con il
 successivo art. 24, rinviato ad un  regolamento,  da  emettere  con  le
 forme  di cui al n. 1 della citata legge N. 100, le norme di attuazione
 e di esecuzione.  Ed uguale autonomia, in confronto alle norme che sono
 oggetto della presente questione, si  rileva  per  l'altro  regolamento
 prescritto dall'art. 63 del T.U. delle leggi di p.s., pure esso rivolto
 a disciplinare, fra l'altro, il trasporto degli olii minerali.  Sicche'
 a  fortiori  non  potrebbe  venire  riconosciuta alle norme in esame la
 forza di legge  della  quale  difettano  quelle  contenute  nei  comuni
 regolamenti esecutivi.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 94, lett. b, del D.M. 31 luglio 1934.
     Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.
                                   GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
                                   AVOLIO  -  ANTONINO  PAPALDO - NICOLA
                                   JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
                                   MANCA  -  ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE
                                   BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
                                   MORTATI   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -
                                   GIUSEPPE  VERZI'  -  FRANCESCO  PAOLO
                                   BONIFACIO.