DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1965, n. 775 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
(GU n.173 del 13-7-1965)
 
 Vigente al: 28-7-1965  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto   il  regio  decreto-legge  20  giugno  1935,  numero  1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Dopo  l'art. 601, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi
alla  istituzione della Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza
infermieristica  con  il  conseguente  spostamento  della numerazione
degli articoli successivi.

    Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica

  Art.  602.  -  E'  istituita  ai sensi dell'art. 20 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto   1933,   n.   1592,   una   Scuola   speciale  per  dirigenti
dell'assistenza  infermieristica  che  ha  sede  presso l'Istituto di
igiene  della  Universita'.  Essa  ha  lo  scopo di formare personale
dirigente  ed  insegnante per le Scuole professionali per infermiere,
per   assistenti   sanitarie,   visitatrici,   per   ostetriche,  per
vigilatrici   dell'infanzia   e   personale   dirigente   di  servizi
infermieristici ospedalieri e di sanita' pubblica.
  Art.  603.  -  La  durata del corso degli studi per il del, diploma
diploma di dirigenti dell'assistenza infermieristica e' di 2 anni.
  Possono  essere ammesse alla Scuola allieve di eta' non inferiore a
25 anni in possesso dei seguenti titoli:
    1)   del  titolo  di  studio  prescritto  per  l'ammissione  alla
Universita'  (preferibilmente  del diploma di maturita' classica, del
diploma  di  maturita'  scientifica  e  del  diploma  di abilitazione
magistrale);
    2)   del  diploma  di  infermiera  professionale  conseguito  con
votazione media non inferiore ai 147/210. Le infermiere professionali
devono  aver prestato almeno 5 anni di servizio senza demerito presso
un  ospedale  o una scuola per infermiere o in un servizio di sanita'
pubblica.  Tale  periodo  e'  ridotto  a  3  anni per le candidate in
possesso   del   diploma  di  assistente  sanitaria  visitatrice,  di
ostetrica  o  di altra specializzazione legalmente riconosciuta e a 2
anni  per  le  candidate  in possesso del certificato di abilitazione
alle funzioni direttive;
    3)  per le candidate della sezione dei servizi medico-sociali, e'
prescritto  il diploma di assistente sanitaria visitatrice conseguito
con votazione media non inferiore ai 147/210.
  Art. 604. - La Scuola speciale si suddivide in tre sezioni:
    1)  Pedagogica  per  la  formazione  di personale infermieristico
insegnante e di direttrici di scuole per:
       Infermiere professionali e assistenti sanitarie visitatrici.
       Ostetriche.
       Vigilatrici dell'infanzia.
       Infermiere e infermieri generici.
    2)  Amministrativa per i servizi assistenziali, per la formazione
di  personale  infermieristico  dirigente  di  servizi  assistenziali
(ospedalieri, ambulatoriali, mutualistici, etc.).
    3) Amministrativa per i servizi medico-sociali, per la formazione
di personale dirigente di servizi di sanita' pubblica.
  Art.  605.  -  L'ammissione  al  1°  anno  della Scuola avviene per
titoli.   Le   candidate,   tuttavia,   prima   di   essere   ammesse
definitivamente   dovranno   essere   sottoposte   ad   un  colloquio
preliminare.  Il numero dei posti disponibili annualmente e stabilito
nella  misura massima di trenta complessivamente per le tre sezioni e
per  ciascun  anno  di  corso.  La distribuzione dei posti fra le tre
sezioni verra' effettuata annualmente.
  Art.  606.  -  Il  direttore della Scuola e' di diritto il titolare
della  cattedra di Igiene della Facolta' di Medicina e chirurgia. Gli
insegnanti  della  Scuola  sono proposti dal Consiglio di Facolta' di
Medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.
  La  Scuola  speciale affida la preparazione specifica delle allieve
alla  Scuola  Convitto  professionale  per infermiere della C.R.I. di
Roma, via G. Baglivi n. 16, gia' convenzionata con l'Universita'.
  Il  direttore  della  Scuola  speciale, d'accordo con la direttrice
della   Scuola   Convitto   professionali  della  C.R.I.  nomina  una
infermiera,  altamente  qualificata,  la  quale  viene  preposta alla
preparazione   specifica  teorico-pratica  delle  allieve.  Il  corpo
insegnante e' costituito da docenti delle Facolta' di:
    Medicina e chirurgia
    Magistero
    Lettere
    Giurisprudenza
e    da    esperti   nel   campo   dell'assistenza   infermieristica,
dell'Amministrazione   e   della   educazione   sanitaria   e  da  un
rappresentante del Ministero della sanita'.
  Art. 607. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      a) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni:
        1) Psicologia
        2) Pedagogia
        3) Sociologia
        4) Filosofia morale
        5) Statistica
        6) Elementi di microbiologia, e igiene
        7) Storia dell'assistenza infermieristica
        8) Deontologia professionale
        9) Tecnica infermieristica
        10) Elementi di pubblica Amministrazione
      b) Insegnamenti complementari comuni a tutte e tre le sezioni:
        1) Elementi di biologia
        2) Elementi di anatomia e fisiologia
        3) Elementi di chimica biologica
inoltre le allieve sono tenute ad effettuare i seguenti tirocini:
      1) Sezione pedagogica:
        Esercizi didattici preparatori
        Insegnamento clinico
        Guida educativa di allieve infermiere
      2) Sezione amministrativa per servizi assistenziali:
        Esercitazioni nei servizi ospedalieri
      3) Sezione amministrativa per i servizi medicosociali:
        Esercitazioni nei servizi di sanita' pubblica.
    2° Anno:
      a) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni:
        1) Elementi di diritto costituzionale
        2) Elementi di diritto del lavoro
        3)    Principi    di   amministrazione   pubblica   applicati
all'assistenza infermieristica
        4) Psicologia applicata alla professione
        5) Pedagogia applicata alla professione
        6) Sociologia
        7) Elementi di patologia medica e chirurgica
        8) Elementi di legislazione sanitaria
        9) Igiene e tecnica ospedaliera
        10)    Organizzazione    delle   Associazioni   professionali
infermieristiche nazionali e internazionali
        11)  Organizzazione  di  Scuole  per  infermiere  in Italia e
all'estero.
      b) Insegnamenti complementari:
        1) elementi di farmacologia e terapia clinica
        2) elementi di radiologia
inoltre le allieve sono tenute ad effettuare i seguenti tirocini
      1) Sezione pedagogica:
        Esercitazioni didattiche
        Organizzazione e funzionamento delle Scuole
        Visite documentative
      2) Sezione amministrativa per i servizi assistenziali:
        Esercitazioni nei servizi ospedalieri
        Visite documentative
      3) Sezione amministrativa per i servizi medicosociali:
        Esercitazioni nei servizi di sanita' pubblica
        Visite documentative.
  Art.  608. - Per essere ammesse al 2° anno le allieve dovranno aver
seguito  i  corsi,  superato  gli  esami  in  tutti  gli insegnamenti
fondamentali  ed  in  almeno  uno  scelto fra i complementari ed aver
compiuto con esito favorevole i tirocini prescritti.
  Art.  609. - La Commissione per gli esami di idoneita' al 2° anno e
di ammissione agli esami di diploma sono nominate dal Consiglio della
Facolta'  di  medicina  e  chirurgia  su proposta del direttore della
Scuola.
  Le  Commissioni  sono composte dal presidente che, di regola, e' il
professore  ufficiale della materia, e da altri due membri di materia
affine e da un rappresentante del Ministero della sanita'.
  Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.
  Art.  610.  -  Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le
allieve  devono  aver seguito i corsi del 2° anno, superato gli esami
in  tutti gli insegnamenti fondamentali dell'anno stesso e almeno uno
scelto  fra  i  complementari ed aver compiuto, con esito favorevole,
tutti i tirocini prescritti.
  Art.  611. - L'esame per il conseguimento del "diploma di dirigente
dell'Assistenza  infermieristica"  secondo  le  varie  sezioni  della
Scuola   consiste   nella   discussione   su  un  elaborato  scritto,
preventivamente assegnato dal direttore della Scuola di fronte ad una
Commissione di cinque membri, composta dal direttore della Scuola, da
tre  docenti designati dalla Facolta' di medicina e chirurgia e dalla
infermiera    responsabile   della   preparazione   specifica.   Ogni
commissario ha a disposizione 10 punti.
  Art. 612. - Le tasse e sopratasse per la Scuola sono le seguenti:

    tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
    tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
    sopratassa annuale di esami. . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000
    tassa per l'esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 3.060

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 maggio 1965

                               SARAGAT

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 luglio 1965
  Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 25. - VILLA