DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1967, n. 852 

Erezione  in  Comune  autonomo  della  frazione Lariano del comune di
Velletri (Roma).
(GU n.245 del 30-9-1967)
 
 Vigente al: 15-10-1967  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  istanza  in  data  10  agosto  1958,  con  la  quale  la
maggioranza  qualificata  dei contribuenti della frazione Lariano del
comune  di  Velletri  (Roma)  ha  chiesto  che la frazione stessa sia
costituita   in   Comune   autonomo  con  capoluogo  e  denominazione
"Lariano";
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio comunale di Velletri in data
13  giugno 1964, n. 24, e del Consiglio provinciale di Roma in data 5
dicembre  1963,  n. 1347, ed in data 18 novembre 1965, n. 455, con le
quali detti Consessi hanno espresso il richiesto parere al riguardo;
  Udito   il  parere  favorevole  espresso  dal  Consiglio  di  Stato
nell'adunanza del 5 aprile 1967;
  Visti  i  rapporti, in data 17 giugno e 19 luglio 1967, con i quali
il   prefetto   di   Roma  ha  riferito  sull'esito  degli  ulteriori
accertamenti svolti per corrispondere a raccomandazioni formulate nel
succitato parere del Consiglio di Stato;
  Visti  gli  articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per
l'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  frazione  Lariano e' distaccata dal comune di Velletri (Roma) e
costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione "Lariano"
e   con   la   delimitazione  territoriale  risultante  dalla  pianta
planimetrica  e  dalla  relazione descrittiva dei confini, annesse al
presente decreto. Art. 2.
  Il  prefetto della provincia di Roma, sentita la Giunta provinciale
amministrativa,  provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali
e  finanziari  tra  il  comune di Velletri ed il costituito comune di
Lariano,  nonche'  alla  ripartizione  fra  gli stessi, previo parere
delle   rispettive  Amministrazioni,  del  personale  attualmente  in
servizio presso il comune di Velletri.
  E'   fatto  salvo  l'esercizio  successivo,  da  parte  dei  Comuni
predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme
di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48,
e  successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il
trattamento  economico,  delle  disposizioni contenute nello art. 228
del  testo  unico  3  marzo  1934,  n.  383,  della  legge comunale e
provinciale, e successive modifiche.
  Al  personale  in  servizio presso il comune di Velletri, che sara'
inquadrato  negli  organici del comune di Lariano, sara' mantenuto ad
personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 agosto 1967

                               SARAGAT

                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 settembre 1967
  Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 17. - GRECO