LEGGE 14 marzo 1968, n. 274 

Modificazioni   al   regio   decreto   9   luglio   1939,   n.  1238,
sull'ordinamento dello stato civile.
(GU n.87 del 3-4-1968)
 
 Vigente al: 18-4-1968  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                             - PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, e'
aggiunto il seguente articolo:

                            Art. 77-bis.

  "Nelle  ipotesi  di  cui  agli  articoli 75 e 77, l'ufficiale dello
stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica e
gli  trasmette  copia  del  processo  verbale di consegna del bambino
trovato  o  del  verbale  di  trascrizione  della  comunicazione  del
direttore dell'istituto.
  Il   procuratore   della   Repubblica   richiede  al  tribunale  di
pronunciare  sentenza  per  la  formazione  dell'atto  di nascita, in
conformita' della seconda parte dell'articolo 69.
  Qualora  non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo
di   nascita,  viene  indicato  come  luogo  di  nascita  quello  del
ritrovamento.
  Qualora,  anche  dopo  esperiti  gli accertamenti tecnici, permanga
incertezza  sulla  precisa  data  della  nascita, viene indicato come
giorno  di  nascita  il  primo, il quindicesimo o l'ultimo giorno del
mese   cui   anche   presumibilmente  si  riferiscono  le  risultanze
probatorie.
  Gli  estratti  per  riassunto e i certificati relativi alla nascita
sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale.
  Negli  estratti  per  riassunto  e nei certificati degli atti dello
stato  civile  relativi  alla nascita, nonche' negli altri atti dello
stato  civile,  le  persone,  che anteriormente all'entrata in vigore
della  presente  legge  si  trovavano nella situazione prevista dagli
articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato
l'atto  di  nascita,  vengono  indicate come nate rispettivamente nel
luogo  del  rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto, e nel
giorno,  mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'eta'
apparente  attribuita  nel  processo verbale di cui all'articolo 75 o
nella comunicazione di cui all'articolo 77.
  Tali  indicazioni devono essere annotate dall'ufficiale dello stato
civile  a  margine  dell'atto  al  quale si riferisce l'estratto o il
certificato, ai fini del rilascio di ulteriori documenti.
  Le   stesse  indicazioni  devono  risultare  in  ogni  altro  atto,
dichiarazione,  denunzia o documento in cui, per le norme vigenti, e'
prescritto  che  siano  indicati  il luogo e la data di nascita della
persona".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 marzo 1968

                               SARAGAT

                                               MORO - REALE - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE