Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni. (1291Q002)(GU n.178 del 15-7-1968)
IL MINISTRO PER LE FINANZE Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474; Vista la tabella B, lettera B), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalita' da stabilirsi con lo stesso decreto; Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa; visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966 e 21 febbraio 1967 con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione; Viste le domande dell'associazione «Pubblica Assistenza Framurese» di Framura (La Spezia) e dell'Associazione volontari italiani del sangue - Sezione di Scansano (Grosseto), con le quali i predetti enti hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione; Decreta: Articolo unico. Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali 24 settembre 1964, 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966 e 21 febbraio 1967, sono aggiunti: 247) Associazione «Pubblica Assistenza Framurese» di Framura (La Spezia); 248) Associazione volontari italiani del sangue - Sezione di Scansano (Grosseto). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, addi' 22 giugno 1968 p. Il Ministro: VALSECCHI