MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968 

Determinazione di enti di assistenza  e  di  pronto  soccorso  aventi
titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto  4),
della tabella B annessa alla legge  31  dicembre  1962,  n.  1852,  e
successive modificazioni. (1291Q002) 
(GU n.178 del 15-7-1968)

 
                     IL MINISTRO PER LE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 5  maggio  1957,  n.  271,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474; 
  Vista la tabella B, lettera B), punto 4),  annessa  alla  legge  31
dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale  ammette
ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la  benzina  consumata
per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al  trasporto  degli
ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di
pronto soccorso da determinarsi  con  decreto  del  Ministro  per  le
finanze, nei limiti e con le modalita' da stabilirsi  con  lo  stesso
decreto; 
  Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale  sono
stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso  aventi
titolo alla predetta agevolazione fiscale e  sono  state  dettate  le
norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;  visti  i  decreti
ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre  1965,  16
marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966  e  21
febbraio 1967 con i quali  altri  enti  di  assistenza  e  di  pronto
soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione; 
  Viste le domande dell'associazione «Pubblica Assistenza  Framurese»
di Framura (La Spezia) e  dell'Associazione  volontari  italiani  del
sangue - Sezione di Scansano (Grosseto), con le quali i predetti enti
hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli enti di assistenza e  di  pronto  soccorso  che  hanno  titolo
all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto  4),  della
tabella  B),  annessa  alla  legge  31  dicembre  1962,  n.  1852,  e
successive modificazioni, relativamente alla  benzina  consumata  per
l'azionamento  delle  autoambulanze,  destinate  al  trasporto  degli
ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti  stessi,  determinati
con i decreti ministeriali 24  settembre  1964,  7  aprile  1965,  13
settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile  1966,  13
settembre 1966, 26 ottobre 1966 e 21 febbraio 1967, sono aggiunti: 
  247) Associazione «Pubblica Assistenza Framurese»  di  Framura  (La
Spezia); 
  248) Associazione  volontari  italiani  del  sangue  -  Sezione  di
Scansano (Grosseto). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
  Roma, addi' 22 giugno 1968 
 
                                            p. Il Ministro: VALSECCHI