DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1969
Modificazione dell'art. 28 del regolamento concernente la istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso consiglio per lo sviluppo delle attivita' scientifiche. (1299Q002)(GU n.67 del 13-3-1969)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente la organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1967, con il quale e' stato approvato il regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso consiglio per lo sviluppo delle attivita' scientifiche; Vista la deliberazione del 5 dicembre 1968 adottata dal consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per la modifica dell'art. 28 del regolamento suindicato; Visto l'art. 5, ultimo comma, della citata legge 2 marzo 1963, n. 283; Sentito il comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48; Decreta: L'art. 28 del regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso consiglio per lo sviluppo delle attivita' scientifiche, di cui alle premesse, e' modificato e sostituito come segue: «Entro il 15 marzo 1969, tutti gli organi di ricerca attualmente costituiti nell'ambito del C.N.R. saranno sottoposti a generale revisione con la procedura stabilita dall'art. 15 allo scopo: a) di accertare la loro rispondenza alle attuali esigenze della programmazione scientifica, quale risulta dalla relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica approvata dal comitato interministeriale per la ricostruzione ai sensi dell'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283; b) di uniformare la loro struttura alle disposizioni contenute nel presente regolamento». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 25 febbraio 1969 RUMOR