DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1969 

Modificazione dell'art. 28 del regolamento concernente la istituzione
ed il funzionamento degli organi di ricerca del  Consiglio  nazionale
delle ricerche ed altre iniziative  dello  stesso  consiglio  per  lo
sviluppo delle attivita' scientifiche. (1299Q002) 
(GU n.67 del 13-3-1969)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente la  organizzazione
e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26
gennaio  1967,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento
concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca
del Consiglio nazionale delle  ricerche  ed  altre  iniziative  dello
stesso consiglio per lo sviluppo delle attivita' scientifiche; 
  Vista la deliberazione del 5 dicembre 1968 adottata  dal  consiglio
di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per la  modifica
dell'art. 28 del regolamento suindicato; 
  Visto l'art. 5, ultimo comma, della citata legge 2 marzo  1963,  n.
283; 
  Sentito  il  comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica, integrato ai sensi dell'art. 18 della  legge  27  febbraio
1967, n. 48; 
 
                              Decreta: 
 
  L'art.  28  del  regolamento  concernente   l'istituzione   ed   il
funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio  nazionale  delle
ricerche ed altre iniziative dello stesso consiglio per  lo  sviluppo
delle attivita' scientifiche, di cui alle premesse, e'  modificato  e
sostituito come segue: 
  «Entro il 15 marzo 1969, tutti gli organi  di  ricerca  attualmente
costituiti nell'ambito  del  C.N.R.  saranno  sottoposti  a  generale
revisione con la procedura stabilita dall'art. 15 allo scopo: 
  a) di accertare la loro rispondenza  alle  attuali  esigenze  della
programmazione scientifica, quale risulta  dalla  relazione  generale
sullo stato della ricerca scientifica  e  tecnologica  approvata  dal
comitato interministeriale per la ricostruzione ai sensi dell'art.  2
della legge 2 marzo 1963, n. 283; 
  b) di uniformare la loro struttura alle disposizioni contenute  nel
presente regolamento». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 25 febbraio 1969 
 
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