N. 33 SENTENZA 27 febbraio - 17 marzo 1969

                                  N. 33
                        SENTENZA 27 FEBBRAIO 1969
                 Deposito in cancelleria: 17 marzo 1969.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969.
                      Pres. SANDULLI - Rel. MORTATI
     Lavoro  -  Legge  14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie
 per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori
 ("erga omnes") - Addetti alle industrie edilizie - Casse edili - D.P.R.
 9 maggio 1961, n. 868 - Obbligatorieta' "erga omnes" dell'art.  12  del
 contratto collettivo 1 ottobre 1959 - Eccesso dai limiti della delega -
 Illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 76).
(GU n.78 del 26-3-1969 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta  dai  signori:  Prof.  ALDO  SANDULLI,  Presidente - Prof.
 GIUSEPPE BRANCA - Prof.  MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO  MORTATI  -
 Prof.  GIUSEPPE  CHIARELLI  -  Dott.  GIUSEPPE  VERZI' - Dott. GIOVANNI
 BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  Dott.  LUIGI
 OGGIONI  -  Dott. ANGELO DE MARCO - Avv.  ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO
 CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI -  Dott.    NICOLA  REALE,
 Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale del D.P.R. 9 maggio
 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga  omnes  l'art.
 12  del  contratto  collettivo  di lavoro 1 ottobre 1959 per gli operai
 dipendenti dalle  imprese  delle  industrie  edilizia  e  affini  della
 provincia  di  Macerata, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1968
 dal pretore di Camerino nel procedimento penale a carico  di  Paciaroni
 Ivo,  iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.
     Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969  la  relazione
 del Giudice Costantino Mortati.
                           Ritenuto in fatto:
     Nel  corso  di  un  giudizio  penale  avanti al pretore di Camerino
 contro Paciaroni Ivo, imputato della contravvenzione di cui all'art.  8
 della  legge  14  luglio 1959, n. 741, per avere omesso di versare alla
 Cassa  edile  di  Macerata  le  percentuali  prescritte  dai  contratti
 collettivi  resi  efficaci  erga  omnes e' stata sollevata questione di
 legittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica
 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes
 l'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio  1959,
 da  valere  per  gli  operai  dipendenti  dalle imprese delle industrie
 edilizia e affini della provincia di Macerata, il  quale  determina  la
 misura  del contributo che deve essere versato alla Cassa edile a norma
 dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale.
     Nell'ordinanza  si  ricorda  come  la  Corte  costituzionale  abbia
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di  tale  art.  62 con la
 sentenza n. 129 del 1963  e  come  essa  abbia  altresi'  affermato  la
 necessita'  che  gli  accordi  provinciali  integrativi  del  contratto
 nazionale vengano sottoposti al suo  giudizio,  avendo  essi  autonomia
 normativa  ed essendo preclusa all'interprete ordinario la possibilita'
 di ricorrere a criteri di analogia e conseguenzialita'.
     In considerazione di cio', il pretore ha  disposto  la  sospensione
 del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.
     L'ordinanza,  notificata  e comunicata a termini di legge, e' stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 10 agosto 1968.  Nessuno
 si e' costituito nel giudizio cosi' promosso.
                         Considerato in diritto:
     La  questione  proposta  con  l'ordinanza  del  pretore di Camerino
 riguarda una norma integrativa di quella dell'art.   62  del  contratto
 collettivo  nazionale  24  luglio  1959,  reso  efficace erga omnes con
 decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n.  1032,  gia'
 dichiarata  costituzionalmente  illegittima  con la sentenza n. 129 del
 1963.
     Quanto fu allora detto per dimostrare come  le  disposizioni  degli
 accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli
 addetti alle industrie edilizia e affini dalla costituzione delle casse
 edili non corrispondono alle finalita' per l'adempimento delle quali e'
 stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14
 luglio  1959, n. 741, vale anche in relazione alla norma oggi impugnata
 che stabilisce i criteri per la traduzione in una somma determinata  di
 denaro di tali obblighi.
     La  pronuncia  allora  adottata  va conseguentemente estesa anche a
 questa diversa disposizione.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'articolo  unico  del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella
 parte in cui rende obbligatorio erga  omnes  l'art.  12  del  contratto
 collettivo   1  ottobre  1959,  integrativo  del  contratto  collettivo
 nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti
 dalle imprese delle industrie edilizia  e  affini  della  provincia  di
 Macerata.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  in  camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.
                                   ALDO SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA  -
                                   MICHELE  FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
                                   -  GIUSEPPE  CHIARELLI   -   GIUSEPPE
                                   VERZI'  - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
                                   - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO  -  LUIGI
                                   OGGIONI  -  ANGELO  DE MARCO - ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.