N. 42 SENTENZA 13 - 21 marzo 1969
N. 42 SENTENZA 13 MARZO 1969 Deposito in cancelleria: 21 marzo 1969. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969. Pres. SANDULLI - Rel. TRIMARCHI Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Legittimazione a proporlo - Commissioni provinciali delle imposte - Esclusione - Inammissibilita' della questione proposta. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).(GU n.78 del 26-3-1969 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZI'- Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano sul ricorso della societa' Impresa Modelli contro l'Ufficio delle imposte di Milano, iscritta al n. 128 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967. Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione finanziaria dello Stato e per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto in fatto: In dipendenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, emessa da questa Corte con sentenza n. 155 del 1963, la societa' Impresa Mondelli richiedeva all'Ufficio delle imposte di Milano il rimborso degli importi delle addizionali E.C.A. versati per gli anni 1960 e 1962. La Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di Milano, alla quale l'istanza era stata trasmessa, con decisione del 23 settembre 1964, accoglieva la richiesta e disponeva la restituzione degli importi pagati. A seguito di appello interposto dall'Ufficio la Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Milano, con ordinanza dell'8 marzo 1967, dichiarava d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Rilevava la Commissione che l'interpretazione seguita dall'Ufficio delle imposte, secondo cui nel caso di specie il tributo, pagato al momento in cui la legge che lo disciplinava era ancora in vigore, non poteva essere rimborsato per effetto della successiva declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge stessa, doveva ritenersi in contrasto con l'art. 53 della Costituzione. Infatti, accogliendosi codesta interpretazione, si determinerebbe il grave inconveniente, e quindi la evidente sperequazione sotto il profilo tributario, secondo cui i contribuenti morosi o litigiosi si troverebbero in una situazione di vantaggio rispetto ai contribuenti puntuali nei pagamenti. L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 29 luglio 1967. Nel giudizio davanti alla Corte, con atto unico, depositato il 27 luglio 1967, ed a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, si costituiva l'Amministrazione delle finanze dello Stato e spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri e concludevano entrambi per la infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto: Con sentenza n. 10 del 1969 questa Corte, uniformandosi all'indirizzo adottato a proposito delle Commissioni comunali per i tributi locali con la precedente sentenza n. 6 dello stesso anno, ha affermato che anche le Commissioni provinciali delle imposte dirette ed indirette sugli affari hanno natura amministrativa. Infatti, la disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di tali Commissioni ed in special modo la circostanza che la tutela del contribuente, dopo che in sede amministrativa si e' proceduto all'accertamento in contraddittorio del debito d'imposta, e' affidata alla autorita' giudiziaria, dimostrano che le dette Commissioni non hanno natura giurisdizionale. Conseguentemente, le stesse Commissioni non sono legittimate, a sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, a sollevare questioni di legittimita' costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata dalla Commissione provinciale per le imposte dirette ed indirette di Milano, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI'- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.