N. 42 SENTENZA 13 - 21 marzo 1969

                                  N. 42
                         SENTENZA 13 MARZO 1969
                 Deposito in cancelleria: 21 marzo 1969.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969.
                     Pres. SANDULLI - Rel. TRIMARCHI
     Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
 Legittimazione a proporlo - Commissioni  provinciali  delle  imposte  -
 Esclusione   -   Inammissibilita'   della  questione  proposta.  (Legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).
(GU n.78 del 26-3-1969 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori:  Prof.  ALDO  SANDULLI,  Presidente  -  Prof.
 GIUSEPPE  BRANCA  - Prof.  MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI -
 Prof. GIUSEPPE  CHIARELLI  -  Dott.  GIUSEPPE  VERZI'-  Dott.  GIOVANNI
 BATTISTA  BENEDETTI  -  Prof.  FRANCESCO  PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI
 OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv.  ERCOLE ROCCHETTI -  Prof.  ENZO
 CAPALOZZA  - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof.  VEZIO CRISAFULLI
 - Dott. NICOLA REALE, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  30,  terzo
 comma,   della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  recante  norme  sulla
 costituzione e sul funzionamento della Corte  costituzionale,  promosso
 con ordinanza emessa l'8 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle
 imposte  di  Milano  sul  ricorso della societa' Impresa Modelli contro
 l'Ufficio delle imposte di Milano, iscritta  al  n.  128  del  Registro
 ordinanze  1967  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 190 del 29 luglio 1967.
     Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione  delle  finanze
 dello Stato e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
     udita  nell'udienza  pubblica  del 15 gennaio 1969 la relazione del
 Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
     udito il sostituto avvocato generale dello Stato  Umberto  Coronas,
 per  l'Amministrazione  finanziaria dello Stato e per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     In dipendenza della dichiarazione di illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  2,  commi  primo e secondo, della legge 10 dicembre 1961, n.
 1346, emessa da questa Corte con sentenza n. 155 del 1963, la  societa'
 Impresa  Mondelli  richiedeva  all'Ufficio  delle  imposte di Milano il
 rimborso degli importi delle addizionali E.C.A. versati  per  gli  anni
 1960 e 1962.
     La  Commissione  distrettuale delle imposte dirette ed indirette di
 Milano, alla quale l'istanza era stata trasmessa, con decisione del  23
 settembre  1964,  accoglieva  la  richiesta e disponeva la restituzione
 degli importi pagati.
     A  seguito  di  appello  interposto  dall'Ufficio  la   Commissione
 provinciale  delle imposte dirette e indirette di Milano, con ordinanza
 dell'8 marzo 1967, dichiarava d'ufficio rilevante e non  manifestamente
 infondata  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 30,
 comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
     Rilevava la Commissione che l'interpretazione seguita  dall'Ufficio
 delle  imposte,  secondo  cui  nel caso di specie il tributo, pagato al
 momento in cui la legge che lo disciplinava era ancora in  vigore,  non
 poteva  essere  rimborsato per effetto della successiva declaratoria di
 illegittimita' costituzionale della legge stessa, doveva  ritenersi  in
 contrasto con l'art. 53 della Costituzione.
     Infatti,  accogliendosi  codesta interpretazione, si determinerebbe
 il grave inconveniente, e quindi la  evidente  sperequazione  sotto  il
 profilo  tributario,  secondo  cui i contribuenti morosi o litigiosi si
 troverebbero in una situazione di vantaggio  rispetto  ai  contribuenti
 puntuali nei pagamenti.
     L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, veniva pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 29 luglio 1967.
     Nel  giudizio  davanti alla Corte, con atto unico, depositato il 27
 luglio 1967, ed  a  mezzo  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  si
 costituiva  l'Amministrazione  delle  finanze  dello  Stato  e spiegava
 intervento il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  concludevano
 entrambi per la infondatezza della sollevata questione.
                         Considerato in diritto:
     Con   sentenza   n.   10   del  1969  questa  Corte,  uniformandosi
 all'indirizzo adottato a proposito delle  Commissioni  comunali  per  i
 tributi  locali  con  la precedente sentenza n. 6 dello stesso anno, ha
 affermato che anche le Commissioni provinciali delle imposte dirette ed
 indirette sugli  affari  hanno  natura  amministrativa.    Infatti,  la
 disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di
 tali  Commissioni  ed  in special modo la circostanza che la tutela del
 contribuente,  dopo  che  in  sede  amministrativa  si  e'    proceduto
 all'accertamento  in contraddittorio del debito d'imposta, e'  affidata
 alla autorita' giudiziaria, dimostrano che  le  dette  Commissioni  non
 hanno natura giurisdizionale.
     Conseguentemente,  le  stesse  Commissioni  non sono legittimate, a
 sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1,  a
 sollevare questioni di legittimita' costituzionale.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87,  sollevata
 dalla  Commissione  provinciale  per le imposte dirette ed indirette di
 Milano, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
     Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.
                                   ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA -
                                   MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  MORTATI
                                   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -  GIUSEPPE
                                   VERZI'- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
                                   FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  LUIGI
                                   OGGIONI  -  ANGELO  DE MARCO - ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE TRIMARCHI - VEZIO  CRISAFULLI
                                   - NICOLA REALE.