N. 148 SENTENZA 27 novembre - 3 dicembre 1969
N. 148 SENTENZA 27 NOVEMBRE 1969 Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1969. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 311 del 10 dicembre 1969. Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., art. 222 - Accertamenti dello stato delle cose - Interpretazione - Comprendono l'ispezione dei luoghi in istruttoria - Conseguenze - Deposito dei verbali - Applicazione delle garanzie di difesa di cui all'art. 304 quater dello stesso Codice. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., art. 222 "Accertamenti" ed "operazioni tecniche" - Espressioni generiche - Espletamento di atti peritali Ammissibilita' - Atti istruttori contemplati dagli artt. 304, bis, ter, quater dello stesso Codice - Corrispondenza. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Attivita' espletate ai sensi dell'art. 223 del Cod. proc. penale - Verbali - Lettura nel dibattimento ex art. 463 - Effetti. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., art. 222 - Rinvio "per quanto e' possibile" alle norme sulla istruzione formale - Interpretazione - Necessaria coerenza con i principi costituzionali - Inoperativita' nella prassi. Processo penale - Istruzione formale - Cod. proc. pen., art. 304, quater - Atti menzionati nella prima parte dell'articolo - Facolta' del giudice istruttore di provvedervi senza avvisare il difensore - Garanzie difensive - Sussistenza. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., artt. 222, secondo comma, e 223, primo comma - Norme relative agli "accertamenti" e alle "operazioni tecniche" - Insussistenza delle garanzie di cui agli artt. 380 e 304 bis, ter e quater - Violazione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale parziale. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., artt. 222, secondo comma, e 223, primo comma - Norme relative agli "accertamenti" e alle "operazioni tecniche" - Dichiarazione di parziale illegittimita' - Cod. proc. pen., art. 222, secondo comma - Sequestro del corpo del reato - Illegittimita' costituzionale conseguenziale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., artt. 222, 223, 225 e 232 - Parziale illegittimita' gia' dichiarata - Effetti delle decisioni adottate - Cod. proc. pen., artt. 231, secondo comma, e 234 - Atti disposti dal pretore o dal procuratore generale della Corte d'appello - Parziale illegittimita' conseguenziale. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Atti preistruttori compiuti nei confronti di un indiziato di reato - Garanzie difensive previste dagli artt. 304 bis, ter, quater del Cod. proc. penale - Estensione per effetto di decisione della Corte. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., art. 134, secondo comma - Divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia - Incompatibilita' con le garanzie di difesa estese per effetto di decisione della Corte - Parziale illegittimita' costituzionale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).(GU n.311 del 10-12-1969 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZI' - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale degli artt. 222 e 223 del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 novembre 1968 dal tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Aliprandi Bernardino ed altri iscritta al n. 274 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969; 2) ordinanza emessa il 13 novembre 1968 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di Morato Ezio ed altri, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969; 3) ordinanza emessa il 21 gennaio 1969 dal pretore di Cassano d'Adda nel procedimento penale a carico di Nazzarri Bruno ed altri, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969. Udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1969 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio. Ritenuto in fatto: 1. - Con ordinanza dell'11 novembre 1968, emessa nel procedimento penale a carico di Bernardino Aliprandi ed altri, il tribunale di Treviso ha rimesso all'esame di questa Corte "l'art. 222 Cod. proc. pen. in relazione con l'art. 223 Cod. proc. pen.", denunziandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Rilevato che nella fattispecie oggetto del suo giudizio i verbalizzanti avevano proceduto ad accertamenti sui campioni di vino sequestrato, il tribunale sostiene che le garanzie previste dagli artt. 304 e 304 bis, ter e quater devono essere estese anche alle indagini preliminari, dal momento che gli atti di polizia giudiziaria sono atti del procedimento. 2. - In un procedimento penale contro Ezio Morati ed altri, gia' condannati dal tribunale in base all'art. 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, per lo spaccio di una sostanza che il laboratorio di igiene, in varie relazioni di analisi allegate al rapporto della squadra mobile, aveva qualificato come canapa indiana, la Corte di appello di Milano con ordinanza del 13 novembre 1968 ha sollevato una questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 223 del Codice di procedura penale, nella parte in cui questa disposizione "prevede la possibilita' di effettuare operazioni tecniche senza l'intervento della difesa". Nell'ordinanza si osserva che se l'operazione tecnica di cui parla la norma impugnata ha natura e finalita' peritali, i diritti di difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione vengono lesi perche' si priva l'interessato della facolta' di presenziare all'accertamento e di farsi assistere da un consulente di fiducia: sicche' l'art. 223 del Codice di procedura penale - cosi' conclude la Corte - e' illegittimo per gli stessi motivi per i quali con sentenza n. 86 del 1968 venne dichiarata la parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 232 e 225 dello stesso Codice. 3. - Lo stesso art. 223 e' stato impugnato dal pretore di Cassano d'Adda in un procedimento a carico di Bruno Nazzarri ed altri. Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 21 gennaio 1969, si sostiene che le operazioni tecniche di polizia giudiziaria dovrebbero consistere esclusivamente in una riproduzione di dati e di elementi oggettivi: senonche' la genericita' della norma denunciata consente di far rientrare in quelle operazioni atti di vere e proprie perizie, in relazione alle quali e' necessario assicurare il contraddittorio e l'intervento della difesa. In base a tali considerazioni il pretore chiede che questa Corte si pronunzi, in riferimento all'art. 24 della Costituzione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 223 del Codice di procedura penale "laddove non precisa il concetto di operazione tecnica e non prevede l'intervento della difesa". 4. - Le tre ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Innanzi a questa Corte nessuna delle parti si e' costituita e non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto: 1. - Le ordinanze del tribunale di Treviso, della Corte di appello di Milano e del pretore di Cassano d'Adda propongono sostanzialmente la stessa questione di legittimita' costituzionale. I relativi giudizi vengono quindi riuniti e decisi con unica sentenza. 2. - Per effetto della sentenza n. 86 del 1968 tutti gli atti di polizia giudiziaria compiuti o disposti dal Procuratore della Repubblica in forza dei poteri conferitigli dall'art. 232 del Codice di procedura penale devono essere assistiti, quando trovino corrispondenza negli atti contemplati negli artt. 304 bis-quater, dalle stesse garanzie difensive predisposte per questi ultimi. Allo stesso regime devono sottostare gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria in base all'art. 225, vale a dire l'interrogatorio dell'imputato, le ricognizioni, le ispezioni ed i confronti. "Accertamenti dello stato delle cose" ed "operazioni tecniche" sono invece previsti non nell'art. 225 ma negli artt. 222, secondo comma, e 223, primo comma, ora denunziati. La Corte ritiene che tali disposizioni incorrano nella stessa parziale illegittimita' costituzionale che fu accertata, nella precedente decisione, a proposito degli artt. 225 e 232. 3. - Gli "accertamenti" comprendono indubbiamente le ispezioni dei luoghi per le quali, se compiute in istruttoria, l'art. 304 quater, a presidio di un minimo di difesa dell'imputato, prevede il deposito dei verbali; "accertamenti" ed "operazioni tecniche", nella genericita' delle loro espressioni, consentono l'espletamento di veri e propri atti peritali (tanto e' vero che l'art. 223 stabilisce che la polizia possa avvalersi, se necessario, di persone idonee), corrispondenti a quelli per i quali gli artt. 304 bis-quater dispongono adeguati interventi difensivi. I verbali concernenti le attivita' espletate dalla polizia ai sensi dell'art. 223 possono essere letti nel dibattimento - ultimo comma art. 463 - senza che occorra il consenso delle parti e si acquisiscono cosi' al processo elementi probatori di indubbia rilevanza. Non si puo' negare, dunque, l'interesse dell'indiziato ad esplicare, in relazione ad atti che possono avere un peso decisivo per le sorti del giudizio, quella stessa difesa che gli e' consentita nella fase istruttoria e, per effetto della sentenza n. 86 del 1968, anche nelle indagini preliminari disposte dal Procuratore della Repubblica: tanto piu' che, essendo a tali atti la polizia abilitata solo quando ci sia fondato timore che lo stato delle cose o le tracce del reato si alterino o si disperdano (condizione enunciata nell'art. 222, ma che riguarda indubbiamente anche le ulteriori specificazioni contenute nell'art. 223), si tratta di operazioni che il piu' delle volte non sono ripetibili e, quindi, non suscettibili di essere verificate e controllate nell'ulteriore corso del processo. 4. - Tanto premesso, appare certo che le due disposizioni in esame non garantiscono alcun diritto di difesa a chi sia indiziato del reato al quale "accertamenti" ed "operazioni tecniche" si riferiscono. Vero e' che l'art. 222 dispone che "per quanto e' possibile" siano osservate le norme sulla istruzione formale: non si puo' tralasciare di considerare, tuttavia, che questo rinvio - che pur dovrebbe essere interpretato in coerenza coi principi costituzionali che presidiano l'ordinamento - resta nella prassi del tutto inoperante. Ne' varrebbe osservare che trattandosi di atti per definizione urgenti si cadrebbe nella ipotesi nella quale lo stesso giudice istruttore, in forza dell'ultimo comma dell'art. 304 ter, puo' omettere l'avviso al difensore. Vale la pena di osservare in proposito che siffatta facolta' non preclude ogni garanzia difensiva (il difensore conserva il diritto di intervenire agli atti previsti nel primo comma dell'art. 304 bis ed i verbali concernenti tali atti e quelli indicati nell'art. 304 quater devono pur sempre essere depositati), ed e' di notevole rilievo il fatto che il suo valido esercizio viene condizionato, "a pena di nullita'", ad una specifica motivazione circa l'urgenza. Si puo' percio' concludere che la dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale delle norme denunziate e' il solo mezzo idoneo a conseguire il risultato di assicurare che la polizia giudiziaria - pur conservando integro l'essenziale potere di intervenire con assoluta immediatezza in caso di motivata urgenza - proceda, quando vi sia un indiziato del reato (cfr. art. 78, secondo comma, Cod. proc. pen.) col rispetto di quelle garanzie che lo stesso ordinamento conferisce all'interessato nella formazione delle prove utilizzabili nel giudizio sulla sua colpevolezza. 5. - Sebbene l'impugnativa proposta dalle ordinanze di rimessione riguardi solo gli accertamenti e le operazioni tecniche, la Corte ritiene di dover estendere, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di parziale illegittimita' a quella parte del secondo comma dell'art. 222 che abilita la polizia giudiziaria a procedere al sequestro del corpo del reato, con la conseguente applicabilita' dell'art. 304 quater. 6. - Considerato che l'art. 224 Cod. proc. pen. gia' impone l'osservanza dell'art. 304 ter nelle perquisizioni personali e domiciliari e che l'art. 226, primo comma, concerne solo particolari modalita' da osservarsi nel sequestro di carte sigillate (sicche', questo, per quanto riguarda le garanzie difensive, soggiace alla disciplina dell'art. 222, secondo comma, quale risulta a seguito della dichiarazione di parziale illegittimita'). Si puo' concludere che, in conseguenza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 86 del 1968 e nella presente decisione, a tutti gli atti preistruttori che la polizia giudiziaria compia nei confronti di un indiziato di reato si estendono le garanzie di difesa che gli artt. 304 bis, ter e quater predispongono per i corrispondenti atti istruttori. 7. - Poiche' le ragioni della parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 222, secondo comma, 223, primo comma, e 225 Cod. proc. pen. - fondate come sono sull'efficacia che gli atti ivi contemplati possono spiegare nel processo - valgono, come la Corte gia' riscontro' (sent. n. 86 del 1968) a proposito dei poteri conferiti al procuratore della Repubblica dall'art. 232, anche quando gli stessi atti sono compiuti o disposti dall'autorita' giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, la dichiarazione di parziale illegittimita' viene estesa, in forza dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 231, primo comma, relativo agli atti del pretore, ed all'art. 234, concernente gli atti del procuratore generale presso la Corte. di appello. 8. - La dichiarazione di illegittimita' costituzionale deve essere estesa anche a quella parte dell'art. i 34, secondo comma, Cod. proc. pen. che fa divieto agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia. Ed infatti, se le garanzie di difesa ora applicabili agli atti della polizia giudiziaria riguardano tutte, in vario modo, l'intervento del difensore e ne presuppongono quindi la possibilita' di nomina, quel divieto diventa sicuramente incompatibile con la nuova disciplina alla quale la materia in esame deve sottostare.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222, secondo comma, e dell'art. 223, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui si esclude che agli accertamenti ed alle operazioni tecniche della polizia giudiziaria si applichino gli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale; ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresi' la illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni dello stesso codice: 1) art. 222, secondo comma, nella parte in cui esclude che al sequestro si applichino gli artt. 390 e 304 quater; 2) art. 231, primo comma, nella parte in cui esclude che agli atti di polizia giudiziaria compiuti o disposti dal pretore si applichino gli artt. 390, 304 bis, ter e quater; 3) art. 234, nella parte in cui esclude che agli atti di polizia giudiziaria compiuti o disposti dal procuratore generale presso la Corte di appello si applichino gli artt. 390, 304 bis, ter e quater; 4) art. 134, secondo comma, nella parte in cui fa divieto agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI' - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.