N. 148 SENTENZA 27 novembre - 3 dicembre 1969

                                 N. 148
                        SENTENZA 27 NOVEMBRE 1969
    Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1969.
    Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 311 del 10 dicembre 1969.
                      Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO
    Processo  penale  -  Atti  di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen.,
 art. 222 - Accertamenti dello stato  delle  cose  -  Interpretazione  -
 Comprendono  l'ispezione  dei  luoghi  in  istruttoria  - Conseguenze -
 Deposito dei verbali - Applicazione delle garanzie  di  difesa  di  cui
 all'art. 304 quater dello stesso Codice.
    Processo  penale  -  Atti  di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen.,
 art.  222  "Accertamenti"  ed  "operazioni  tecniche"   -   Espressioni
 generiche  -  Espletamento  di  atti  peritali  Ammissibilita'  -  Atti
 istruttori contemplati dagli artt. 304, bis, ter, quater  dello  stesso
 Codice - Corrispondenza.
    Processo  penale - Atti di polizia giudiziaria - Attivita' espletate
 ai sensi dell'art. 223 del Cod. proc. penale - Verbali  -  Lettura  nel
 dibattimento ex art. 463 - Effetti.
    Processo  penale  -  Atti  di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen.,
 art. 222 - Rinvio "per quanto e' possibile" alle norme sulla istruzione
 formale  -  Interpretazione  -  Necessaria  coerenza  con  i   principi
 costituzionali - Inoperativita' nella prassi.
    Processo  penale  -  Istruzione formale - Cod. proc. pen., art. 304,
 quater - Atti menzionati nella prima parte dell'articolo - Facolta' del
 giudice  istruttore  di  provvedervi  senza  avvisare  il  difensore  -
 Garanzie difensive - Sussistenza.
    Processo  penale  -  Atti  di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen.,
 artt. 222, secondo comma, e 223, primo  comma  -  Norme  relative  agli
 "accertamenti"  e  alle  "operazioni  tecniche"  -  Insussistenza delle
 garanzie di cui agli artt. 380 e 304 bis, ter e quater - Violazione del
 diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale parziale.
    Processo penale - Atti di polizia giudiziaria  -  Cod.  proc.  pen.,
 artt.  222,  secondo  comma,  e  223, primo comma - Norme relative agli
 "accertamenti" e alle "operazioni tecniche" - Dichiarazione di parziale
 illegittimita' - Cod. proc. pen., art. 222, secondo comma  -  Sequestro
 del  corpo  del  reato  - Illegittimita' costituzionale conseguenziale.
 (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).
    Processo penale - Atti di polizia giudiziaria  -  Cod.  proc.  pen.,
 artt.  222,  223, 225 e 232 - Parziale illegittimita' gia' dichiarata -
 Effetti delle decisioni adottate - Cod. proc. pen., artt. 231,  secondo
 comma,  e  234  -  Atti disposti dal pretore o dal procuratore generale
 della Corte d'appello - Parziale illegittimita' conseguenziale.
    Processo penale - Atti di polizia giudiziaria -  Atti  preistruttori
 compiuti  nei  confronti  di un indiziato di reato - Garanzie difensive
 previste dagli artt. 304 bis, ter,  quater  del  Cod.  proc.  penale  -
 Estensione per effetto di decisione della Corte.
    Processo  penale  -  Atti  di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen.,
 art. 134, secondo comma - Divieto agli ufficiali ed agenti  di  polizia
 giudiziaria   di   ricevere  la  nomina  del  difensore  di  fiducia  -
 Incompatibilita' con le  garanzie  di  difesa  estese  per  effetto  di
 decisione della Corte - Parziale illegittimita' costituzionale.  (Legge
 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
(GU n.311 del 10-12-1969 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
    composta  dai  signori:  Prof.  GIUSEPPE  BRANCA, Presidente - Prof.
 MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI -
 Dott. GIUSEPPE VERZI' -  Dott.  GIOVANNI  BATTISTA  BENEDETTI  -  Prof.
 FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO
 - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE
 TRIMARCHI  -  Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO
 ROSSI, Giudici,
    ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
    nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale degli artt. 222 e
 223 del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
    1) ordinanza emessa l'11 novembre 1968 dal tribunale di Treviso  nel
 procedimento  penale a carico di Aliprandi Bernardino ed altri iscritta
 al n. 274 del Registro  ordinanze  1968  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969;
    2)  ordinanza  emessa  il  13 novembre 1968 dalla Corte d'appello di
 Milano nel procedimento penale  a  carico  di  Morato  Ezio  ed  altri,
 iscritta  al  n.  5  del  Registro  ordinanze  1969  e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969;
    3) ordinanza emessa il 21 gennaio 1969 dal pretore di Cassano d'Adda
 nel procedimento penale a carico di Nazzarri Bruno ed  altri,  iscritta
 al  n.  67  del  Registro  ordinanze  1969  e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
    Udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1969 il Giudice  relatore
 Francesco Paolo Bonifacio.
                           Ritenuto in fatto:
    1.  -  Con  ordinanza dell'11 novembre 1968, emessa nel procedimento
 penale a carico di Bernardino  Aliprandi  ed  altri,  il  tribunale  di
 Treviso  ha  rimesso  all'esame  di questa Corte "l'art. 222 Cod. proc.
 pen. in relazione con l'art. 223 Cod.  proc.  pen.",  denunziandone  il
 contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Rilevato   che   nella   fattispecie  oggetto  del  suo  giudizio  i
 verbalizzanti avevano proceduto ad accertamenti sui  campioni  di  vino
 sequestrato, il tribunale sostiene che le garanzie previste dagli artt.
 304  e  304  bis, ter e quater devono essere estese anche alle indagini
 preliminari, dal momento che gli atti di polizia giudiziaria sono  atti
 del procedimento.
    2.  -  In  un  procedimento penale contro Ezio Morati ed altri, gia'
 condannati dal tribunale in base all'art.  6  della  legge  22  ottobre
 1954,  n.  1041,  per  lo spaccio di una sostanza che il laboratorio di
 igiene, in varie  relazioni  di  analisi  allegate  al  rapporto  della
 squadra  mobile,  aveva  qualificato  come  canapa indiana, la Corte di
 appello di Milano con ordinanza del 13 novembre 1968 ha  sollevato  una
 questione  di  legittimita'  costituzionale  concernente l'art. 223 del
 Codice di procedura penale, nella  parte  in  cui  questa  disposizione
 "prevede  la  possibilita'  di  effettuare  operazioni  tecniche  senza
 l'intervento  della  difesa".  Nell'ordinanza   si   osserva   che   se
 l'operazione  tecnica  di  cui  parla  la  norma  impugnata ha natura e
 finalita' peritali, i diritti di difesa garantiti  dall'art.  24  della
 Costituzione vengono lesi perche' si priva l'interessato della facolta'
 di  presenziare  all'accertamento e di farsi assistere da un consulente
 di fiducia: sicche' l'art. 223 del Codice di procedura penale  -  cosi'
 conclude  la  Corte  - e' illegittimo per gli stessi motivi per i quali
 con sentenza n. 86 del 1968 venne dichiarata la parziale illegittimita'
 costituzionale degli artt. 232 e 225 dello stesso Codice.
    3.  -  Lo  stesso art. 223 e' stato impugnato dal pretore di Cassano
 d'Adda in  un  procedimento  a  carico  di  Bruno  Nazzarri  ed  altri.
 Nell'ordinanza  di  rimessione,  emessa il 21 gennaio 1969, si sostiene
 che le operazioni tecniche di polizia giudiziaria dovrebbero consistere
 esclusivamente in una riproduzione di dati  e  di  elementi  oggettivi:
 senonche'  la  genericita'  della  norma  denunciata  consente  di  far
 rientrare in quelle operazioni atti  di  vere  e  proprie  perizie,  in
 relazione  alle  quali  e'  necessario  assicurare il contraddittorio e
 l'intervento della difesa. In base a  tali  considerazioni  il  pretore
 chiede  che  questa Corte si pronunzi, in riferimento all'art. 24 della
 Costituzione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 223 del Codice
 di procedura penale "laddove non  precisa  il  concetto  di  operazione
 tecnica e non prevede l'intervento della difesa".
    4. - Le tre ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate
 e  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale. Innanzi a questa Corte nessuna
 delle parti si e' costituita e non e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.
                         Considerato in diritto:
    1.  -  Le ordinanze del tribunale di Treviso, della Corte di appello
 di Milano e del pretore di Cassano d'Adda propongono sostanzialmente la
 stessa questione di legittimita'  costituzionale.  I  relativi  giudizi
 vengono quindi riuniti e decisi con unica sentenza.
    2.  -  Per  effetto  della sentenza n. 86 del 1968 tutti gli atti di
 polizia  giudiziaria  compiuti  o  disposti   dal   Procuratore   della
 Repubblica in forza dei poteri conferitigli dall'art. 232 del Codice di
 procedura penale devono essere assistiti, quando trovino corrispondenza
 negli  atti  contemplati  negli  artt.  304  bis-quater,  dalle  stesse
 garanzie difensive predisposte per questi ultimi.  Allo  stesso  regime
 devono  sottostare  gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria in base
 all'art.  225,  vale  a   dire   l'interrogatorio   dell'imputato,   le
 ricognizioni, le ispezioni ed i confronti.
    "Accertamenti  dello stato delle cose" ed "operazioni tecniche" sono
 invece previsti non nell'art. 225 ma negli artt. 222, secondo comma,  e
 223,   primo   comma,   ora  denunziati.  La  Corte  ritiene  che  tali
 disposizioni   incorrano   nella   stessa    parziale    illegittimita'
 costituzionale   che   fu  accertata,  nella  precedente  decisione,  a
 proposito degli artt. 225 e 232.
    3. - Gli "accertamenti" comprendono indubbiamente le  ispezioni  dei
 luoghi  per  le quali, se compiute in istruttoria, l'art. 304 quater, a
 presidio di un minimo di difesa dell'imputato, prevede il deposito  dei
 verbali;  "accertamenti"  ed  "operazioni  tecniche", nella genericita'
 delle loro espressioni, consentono l'espletamento di veri e propri atti
 peritali (tanto e' vero che l'art. 223 stabilisce che la polizia  possa
 avvalersi,  se  necessario, di persone idonee), corrispondenti a quelli
 per i quali gli artt. 304  bis-quater  dispongono  adeguati  interventi
 difensivi.  I  verbali concernenti le attivita' espletate dalla polizia
 ai sensi dell'art. 223 possono essere letti nel dibattimento  -  ultimo
 comma  art.  463  -  senza  che  occorra  il  consenso delle parti e si
 acquisiscono  cosi'  al  processo  elementi   probatori   di   indubbia
 rilevanza.  Non  si  puo' negare, dunque, l'interesse dell'indiziato ad
 esplicare, in relazione ad atti che possono avere un peso decisivo  per
 le sorti del giudizio, quella stessa difesa che gli e' consentita nella
 fase  istruttoria  e,  per effetto della sentenza n. 86 del 1968, anche
 nelle indagini preliminari disposte dal Procuratore  della  Repubblica:
 tanto piu' che, essendo a tali atti la polizia abilitata solo quando ci
 sia  fondato  timore  che  lo stato delle cose o le tracce del reato si
 alterino o si disperdano (condizione enunciata nell'art.  222,  ma  che
 riguarda  indubbiamente  anche  le  ulteriori  specificazioni contenute
 nell'art. 223), si tratta di operazioni che il  piu'  delle  volte  non
 sono  ripetibili  e,  quindi,  non  suscettibili di essere verificate e
 controllate nell'ulteriore corso del processo.
    4. - Tanto premesso, appare certo che le due disposizioni  in  esame
 non  garantiscono alcun diritto di difesa a chi sia indiziato del reato
 al quale "accertamenti" ed "operazioni tecniche" si  riferiscono.  Vero
 e' che l'art. 222 dispone che "per quanto e' possibile" siano osservate
 le   norme  sulla  istruzione  formale:  non  si  puo'  tralasciare  di
 considerare, tuttavia, che questo rinvio  -  che  pur  dovrebbe  essere
 interpretato  in  coerenza  coi  principi costituzionali che presidiano
 l'ordinamento - resta nella prassi del tutto inoperante.  Ne'  varrebbe
 osservare  che  trattandosi di atti per definizione urgenti si cadrebbe
 nella ipotesi nella  quale  lo  stesso  giudice  istruttore,  in  forza
 dell'ultimo   comma  dell'art.  304  ter,  puo'  omettere  l'avviso  al
 difensore. Vale la pena di osservare in proposito che siffatta facolta'
 non preclude ogni garanzia difensiva (il difensore conserva il  diritto
 di  intervenire agli atti previsti nel primo comma dell'art. 304 bis ed
 i verbali concernenti tali atti e quelli indicati nell'art. 304  quater
 devono  pur  sempre  essere  depositati),  ed e' di notevole rilievo il
 fatto che il suo  valido  esercizio  viene  condizionato,  "a  pena  di
 nullita'", ad una specifica motivazione circa l'urgenza.
    Si   puo'  percio'  concludere  che  la  dichiarazione  di  parziale
 illegittimita' costituzionale delle norme denunziate e' il  solo  mezzo
 idoneo   a  conseguire  il  risultato  di  assicurare  che  la  polizia
 giudiziaria  -  pur  conservando   integro   l'essenziale   potere   di
 intervenire  con  assoluta  immediatezza  in caso di motivata urgenza -
 proceda, quando vi sia un indiziato del reato (cfr.  art.  78,  secondo
 comma,  Cod.  proc. pen.) col rispetto di quelle garanzie che lo stesso
 ordinamento conferisce all'interessato  nella  formazione  delle  prove
 utilizzabili nel giudizio sulla sua colpevolezza.
    5.  -  Sebbene  l'impugnativa proposta dalle ordinanze di rimessione
 riguardi solo gli accertamenti  e  le  operazioni  tecniche,  la  Corte
 ritiene  di dover estendere, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, la dichiarazione di parziale illegittimita' a quella parte
 del secondo comma dell'art. 222 che abilita la  polizia  giudiziaria  a
 procedere  al  sequestro  del  corpo  del  reato,  con  la  conseguente
 applicabilita' dell'art. 304 quater.
    6. -  Considerato  che  l'art.  224  Cod.  proc.  pen.  gia'  impone
 l'osservanza   dell'art.   304  ter  nelle  perquisizioni  personali  e
 domiciliari e che l'art. 226, primo comma,  concerne  solo  particolari
 modalita'  da  osservarsi  nel  sequestro  di carte sigillate (sicche',
 questo, per  quanto  riguarda  le  garanzie  difensive,  soggiace  alla
 disciplina  dell'art. 222, secondo comma, quale risulta a seguito della
 dichiarazione di parziale illegittimita'). Si puo' concludere  che,  in
 conseguenza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 86 del 1968 e
 nella presente decisione, a tutti gli atti preistruttori che la polizia
 giudiziaria  compia nei confronti di un indiziato di reato si estendono
 le garanzie di difesa che gli artt. 304 bis, ter e quater predispongono
 per i corrispondenti atti istruttori.
    7. - Poiche' le ragioni della parziale illegittimita' costituzionale
 degli artt. 222, secondo comma, 223, primo comma, e 225 Cod. proc. pen.
 - fondate come sono sull'efficacia che gli atti ivi contemplati possono
 spiegare  nel  processo - valgono, come la Corte gia' riscontro' (sent.
 n. 86 del 1968) a proposito dei poteri conferiti al  procuratore  della
 Repubblica  dall'art. 232, anche quando gli stessi atti sono compiuti o
 disposti  dall'autorita'  giudiziaria   nella   fase   delle   indagini
 preliminari,  la dichiarazione di parziale illegittimita' viene estesa,
 in forza dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  all'art.  231,
 primo   comma,  relativo  agli  atti  del  pretore,  ed  all'art.  234,
 concernente gli atti del  procuratore  generale  presso  la  Corte.  di
 appello.
    8.  -  La dichiarazione di illegittimita' costituzionale deve essere
 estesa anche a quella parte dell'art. i 34, secondo comma,  Cod.  proc.
 pen.  che fa divieto agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria
 di ricevere la nomina del difensore  di  fiducia.  Ed  infatti,  se  le
 garanzie  di difesa ora applicabili agli atti della polizia giudiziaria
 riguardano tutte, in  vario  modo,  l'intervento  del  difensore  e  ne
 presuppongono  quindi  la  possibilita' di nomina, quel divieto diventa
 sicuramente incompatibile con la nuova disciplina alla quale la materia
 in esame deve sottostare.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  222,  secondo
 comma,  e  dell'art.  223,  primo comma, del codice di procedura penale
 nella parte in cui si esclude che agli accertamenti ed alle  operazioni
 tecniche  della  polizia  giudiziaria si applichino gli artt.  390, 304
 bis, ter e quater del Codice di procedura penale;
    ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 altresi'  la  illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni
 dello stesso codice: 1) art. 222, secondo comma,  nella  parte  in  cui
 esclude  che  al sequestro si applichino gli artt. 390 e 304 quater; 2)
 art. 231, primo comma, nella parte in cui  esclude  che  agli  atti  di
 polizia  giudiziaria  compiuti o disposti dal pretore si applichino gli
 artt. 390, 304 bis, ter e quater; 3)  art.  234,  nella  parte  in  cui
 esclude  che  agli  atti di polizia giudiziaria compiuti o disposti dal
 procuratore generale presso la Corte di appello si applichino gli artt.
 390, 304 bis, ter e quater; 4) art. 134, secondo comma, nella parte  in
 cui  fa divieto agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria
 di ricevere la nomina del difensore di fiducia.
    Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
 della Consulta, il 27 novembre 1969.
    GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  MORTATI  -  GIUSEPPE
 CHIARELLI  -  GIUSEPPE VERZI' - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO
 PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI  -
 ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
 REALE - PAOLO ROSSI.