DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. 1498
Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354.(GU n.217 del 28-8-1971)
Vigente al: 12-9-1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, concernente la fissazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste e per le finanze; Decreta: Articolo unico Le caratteristiche analitiche e i requisiti dei diversi tipi di birra sono cosi' stabiliti: Acidita' totale: la birra normale non deve superare i ml 35 NaOH N/10 per ml 100; la birra speciale non deve superare i ml 40 NaOH N/10 per ml 100; la birra doppio malto non deve superare i ml 45 NaOH N/10 per ml 100. Acidita' volatile: la birra normale non deve superare i ml 7 NaOH N/10 per ml 100; la birra speciale non deve superare i ml 8,5 NaOH N/10 per ml 100; la birra doppio malto non deve superare i ml 10 NaOH N/ 10 per ml 100. Anidride carbonica: la birra dei tipi normale, speciale e doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,3 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100. Ceneri: la birra normale deve avere un contenuto massimo di g. 0,45 per ml 100; la birra speciale deve avere un contenuto massimo di g. 0,55 per ml 100; la birra doppio malto deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100. Alcool: la birra normale deve avere un contenuto non inferiore a ml 3 per ml 100; la birra speciale deve avere un contenuto non inferiore a ml 3,5 per ml 100; la birra doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a ml 4 per ml 100. la birra posta in vendita come analcolica deve avere un contenuto in alcool non superiore a 1 ml per 100 ml, ferme restando le caratteristiche di cui all'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Limpidita': la birra e' limpida quando la sua torbidita' non supera il n. 2 della scala standard di torbido di formazina; la determinazione si esegue con le modalita' descritte nei metodi ufficiali di analisi della birra. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - GAVA - NATALI - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 151. - PASQUALUCCI