N. 182 ORDINANZA 10 - 17 novembre 1971
N. 182 ORDINANZA 10 NOVEMBRE 1971 Deposito in cancelleria: 17 novembre 1971. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 297 del 24 novembre 1971. Pres. FRAGALI - Rel. ROCCHETTI Liberta' di riunione - Trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico - R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68 - Necessita' della licenza del questore - Illegittimita' gia' dichiarata nella parte in cui i trattenimenti non sono indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriale - Questione gia' decisa - Manifesta infondatezza.(GU n.297 del 24-11-1971 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZI' - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1970 dal pretore di Fondi nel procedimento penale a carico di Cioffi Aldo, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti. Ritenuto che, con ordinanza 18 novembre 1970, il pretore di Fondi ha proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui fa divieto di dare feste da ballo in luogo aperto al pubblico senza la licenza del Questore, in riferimento all'art. 17, secondo comma, della Costituzione; che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si e' costituita e non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriale, occorre la licenza del Questore; che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo - nei sensi di cui in motivazione - con la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI' - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.