N. 182 ORDINANZA 10 - 17 novembre 1971

                                 N. 182
                       ORDINANZA 10 NOVEMBRE 1971
               Deposito in cancelleria: 17 novembre 1971.
       Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 297 del 24 novembre 1971.
                     Pres. FRAGALI - Rel. ROCCHETTI
     Liberta'  di riunione - Trattenimenti di qualsiasi genere da tenere
 in luogo aperto al pubblico - R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.   68  -
 Necessita'  della licenza del questore - Illegittimita' gia' dichiarata
 nella parte in cui i trattenimenti non sono indetti  nell'esercizio  di
 attivita'   imprenditoriale   -   Questione  gia'  decisa  -  Manifesta
 infondatezza.
(GU n.297 del 24-11-1971 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Prof. MICHELE  FRAGALI,  Presidente  -  Prof.
 COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZI' -
 Dott.  GIOVANNI  BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
 Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE  ROCCHETTI  -
 Prof.  ENZO  CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO
 CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof.  PAOLO ROSSI, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 68 del  testo
 unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno
 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il  18  novembre  1970  dal
 pretore  di  Fondi  nel  procedimento  penale  a carico di Cioffi Aldo,
 iscritta al n. 101 del  registro  ordinanze  1971  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  106 del 28 aprile 1971.
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 ottobre 1971 il Giudice
 relatore Ercole Rocchetti.
     Ritenuto che, con ordinanza 18 novembre 1970, il pretore  di  Fondi
 ha  proposto  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68 del
 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  r.d.  18
 giugno  1931,  n.  773,  nella parte in cui fa divieto di dare feste da
 ballo in luogo aperto al pubblico senza la  licenza  del  Questore,  in
 riferimento all'art. 17, secondo comma, della Costituzione;
     che  nel  giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si e'
 costituita e  non  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
     Considerato  che  questa  Corte, con la sentenza n. 56 del 9 aprile
 1970, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.   68  del
 testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, nella parte in cui
 prescrive che per i  trattenimenti  da  tenersi  in  luoghi  aperti  al
 pubblico  e  non  indetti  nell'esercizio di attivita' imprenditoriale,
 occorre la licenza del Questore;
     che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha  cessato  di
 avere efficacia (art. 136 Cost.).
     Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
 questa Corte.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  68  del  testo unico delle leggi di pubblica
 sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n.  773, gia'  dichiarato
 costituzionalmente  illegittimo - nei sensi di cui in motivazione - con
 la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  in  camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
                                   MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  MORTATI
                                   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -  GIUSEPPE
                                   VERZI' - GIOVANNI BATTISTA  BENEDETTI
                                   -  FRANCESCO  PAOLO BONIFACIO - LUIGI
                                   OGGIONI - ANGELO DE  MARCO  -  ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE  TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
                                   - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.