N. 183 ORDINANZA 10 - 17 novembre 1971

                                 N. 183
                       ORDINANZA 10 NOVEMBRE 1971
               Deposito in cancelleria: 17 novembre 1971.
       Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 297 del 24 novembre 1971.
                     Pres. FRAGALI - Rel. ROCCHETTI
     Frodi alimentari - Repressione delle frodi nella preparazione e nel
 commercio  dei  mosti,  vini  e  aceti - Legge di delegazione 9 ottobre
 1964, n. 991, art. 2 - Obbligo per il Governo di  "tener  conto"  della
 disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla C.E.E. -
 D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76, primo comma - Preteso eccesso
 dai   limiti   della   delega  -  Questione  gia'  decisa  -  Manifesta
 infondatezza. (Costituzione, art. 76).
(GU n.297 del 24-11-1971 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Prof. MICHELE  FRAGALI,  Presidente  -  Prof.
 COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZI' -
 Dott.  GIOVANNI  BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
 Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE  ROCCHETTI  -
 Prof.  ENZO  CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO
 CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof.  PAOLO ROSSI, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  76,  primo
 comma,  del  d.P.R.  12  febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle
 frodi nella preparazione e nel commercio  dei  mosti,  vini  e  aceti),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  16 febbraio 1971 dal tribunale di
 Marsala nel procedimento penale a carico di Rizzo Giacomo, iscritta  al
 n.  188  del  registro  ordinanze  1971  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.
     Udito nella camera di consiglio del  28  ottobre  1971  il  Giudice
 relatore Ercole Rocchetti.
     Ritenuto  che,  con  l'ordinanza  indicata  in  epigrafe,  e' stata
 proposta questione di legittimita' costituzionale dell'art.  76,  primo
 comma,  del  d.P.R.  12  febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle
 frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e  aceti),  in
 riferimento all'art. 76 della Costituzione;
     che  nel  giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si e'
 costituita e  non  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
     Considerato  che  questa Corte, con la sentenza n. 3 del 12 gennaio
 1971,  ha  dichiarato  non  fondata  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R.  12 febbraio 1965,
 n. 162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
     che  non  si  propongono ne' sussistono nuovi motivi che inducano a
 modificare la predetta decisione.
     Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
 questa Corte.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R.  12 febbraio 1965,
 n.  162  (sulla  repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel
 commercio  dei mosti, vini e aceti), proposta con ordinanza 16 febbraio
 1971 del tribunale di Marsala e gia'  dichiarata  non  fondata  con  la
 sentenza n. 3 del 12 gennaio 1971.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  in  camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
                                   MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  MORTATI
                                   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -  GIUSEPPE
                                   VERZI' - GIOVANNI BATTISTA  BENEDETTI
                                   -  FRANCESCO  PAOLO BONIFACIO - LUIGI
                                   OGGIONI - ANGELO DE  MARCO  -  ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE  TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
                                   - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.