N. 183 ORDINANZA 10 - 17 novembre 1971
N. 183 ORDINANZA 10 NOVEMBRE 1971 Deposito in cancelleria: 17 novembre 1971. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 297 del 24 novembre 1971. Pres. FRAGALI - Rel. ROCCHETTI Frodi alimentari - Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti - Legge di delegazione 9 ottobre 1964, n. 991, art. 2 - Obbligo per il Governo di "tener conto" della disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla C.E.E. - D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76, primo comma - Preteso eccesso dai limiti della delega - Questione gia' decisa - Manifesta infondatezza. (Costituzione, art. 76).(GU n.297 del 24-11-1971 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZI' - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1971 dal tribunale di Marsala nel procedimento penale a carico di Rizzo Giacomo, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti. Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, e' stata proposta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), in riferimento all'art. 76 della Costituzione; che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si e' costituita e non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 3 del 12 gennaio 1971, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; che non si propongono ne' sussistono nuovi motivi che inducano a modificare la predetta decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), proposta con ordinanza 16 febbraio 1971 del tribunale di Marsala e gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 3 del 12 gennaio 1971. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI' - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.