N. 8 SENTENZA 13 - 19 gennaio 1972
N. 8 SENTENZA 13 GENNAIO 1972 Deposito in cancelleria: 19 gennaio 1972. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 23 del 26 gennaio 1972. Pres. CHIARELLI - Rel. TRIMARCHI Lavoro - Rapporto di lavoro - Estinzione - Cod. civ., art. 2122, terzo comma - Indennita' dovute ex artt.2118 e 2120 in caso di morte del lavoratore - Indisponibilita' per testamento in mancanza delle persone indicate nel primo comma - Ingiustificata disparita' di trattamento - Illegittimita' costituzionale parziale. Lavoro - Rapporto di lavoro - Estinzione - Cod. civ., art. 2122, terzo comma - Indennita' dovute ex artt. 2118 e 2120 in caso di morte del lavoratore - Attribuzione secondo le norme della successione legittimita' ed esclusione implicita della delazione testamentaria ammessa dall'art. 457 - Ingiustificata disparita' di trattamento a danno della categoria di lavoratori subordinati. Lavoro - Rapporto di lavoro - Estinzione - Indennita' dovute ex artt. 2118 e 2120 del Cod. civ. in caso di morte del lavoratore - Art. 2122, terzo comma: attribuzione delle indennita' secondo le sole norme della successione legittima - Dichiarazione di sua parziale illegittimita' - Effetti - Possibilita' per il lavoratore di disporre per testamento - Attribuzione delle stesse allo Stato (ex art. 586 del Codice) quando non vi sia disposizione testamentaria e manchino altri successibili - Assunta violazione dell'art. 42 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.(GU n.23 del 26-1-1972 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZI' - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2122, terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'Ospedale Maggiore di Milano, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970. Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi. Ritenuto in fatto: Nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'Ospedale Maggiore di Milano in ordine all'appartenenza delle somme corrisposte dalla Philips S.p.a. all'Ospedale quale erede testamentario di Roberto Salici, gia' dipendente della societa' stessa e deceduto durante il rapporto di lavoro, il tribunale di Milano, con ordinanza del 14 novembre 1969, premesso che le dette somme costituivano l'importo dell'indennita' di anzianita' e di mancato preavviso dovute in caso di morte del lavoratore, sollevava d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. Ad avviso del tribunale le dette indennita' apparterrebbero al patrimonio del lavoratore alla stregua del salario, atteso il carattere retributivo che alle stesse sarebbe ormai universalmente riconosciuto. E siccome relativamente ad esse, in mancanza delle persone di cui al primo comma dell'art. 2122, e' disposta, col terzo comma dello stesso articolo, la successione legittima con la esclusione di quella testamentaria, quest'ultimo divieto darebbe vita ad una disparita' di trattamento in danno dei prestatori di lavoro e nei confronti di tutti gli altri cittadini, con violazione del principio di eguaglianza. Del resto la disparita' di trattamento non sarebbe sostenuta dalla esistenza e prevalenza di altri interessi. Sempre secondo il tribunale, l'attribuzione delle somme allo Stato si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo non giustificata da alcun interesse generale: la qualita' di erede necessario dello Stato non avrebbe ragione se non formale di essere invocata nella specie. Conseguentemente la norma sarebbe in contrasto con l'art. 42 della Costituzione. L'ordinanza e' stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Davanti a questa Corte non si e' costituita alcuna delle parti ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. E pertanto la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la procedura di camera di consiglio. Considerato in diritto: 1. - Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Milano sostiene che l'art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato possa disporre per testamento delle indennita' ivi indicate, sia in contrasto con il principio di eguaglianza perche' pone in essere una ingiustificata disparita' di trattamento in danno dei lavoratori subordinati e nei confronti di tutti gli altri cittadini; e che lo stesso articolo, la' ove prevede che, in mancanza di eredi legittimi entro il sesto grado, le dette indennita' vadano attribuite allo Stato, violi l'art. 42 della Costituzione, perche' da' luogo ad una espropriazione senza indennizzo e nella carenza di motivi di interesse generale. 2. - Con il terzo comma dell'art. 2122 del codice civile il legislatore presuppone che il diritto alle indennita' indicate dagli artt. 2118 e 2120 dello stesso codice e dovute in caso di morte del lavoratore, faccia parte del di lui patrimonio. Tali indennita', infatti, "sono attribuite secondo le norme della successione legittima", e cioe' il diritto ad esse relativo spetta, jure successionis, agli eredi legittimi del lavoratore. Intesa in questi termini l'anzidetta norma, la questione risulta fondata. Con la disposizione sopra richiamata e' ammessa, ai fini dell'attribuzione mortis causa, la sola delazione legittima: quella testamentaria e' implicitamente esclusa, e correlativamente nella specie, siccome anche ritiene il giudice a quo, non trova applicazione l'art. 457 del codice civile, secondo cui "non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria". Ora nell'esclusione della delazione testamentaria, risiede la particolarita' della disciplina de qua nei confronti della regola per cui, nel rispetto delle norme sulla successione dei legittimari, ogni cittadino puo' disporre, "per il tempo in cui avra' cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse" (art. 587, comma primo, del codice civile). In relazione al diritto alle ripetute indennita' e nei confronti del lavoratore subordinato, e' percio' previsto un trattamento differenziato in danno di una categoria di cittadini. E codesta disparita', d'altro canto, non trova una adeguata e razionale giustificazione. E' evidente, anzi, che con il disposto del terzo comma dell'art. 2122 non e' stata convenientemente considerata la funzione previdenziale (che invece e' stata tenuta presente nella disciplina di cui ai primi due commi dello stesso articolo) e che non puo' non essere collegata alle indennita' in oggetto, atteso che di esse, in sostanza, la parte piu' cospicua e' quella corrispondente alla indennita' di anzianita'. Con l'esclusione, in particolare, della possibilita' per il lavoratore di destinare le dette indennita' a dati soggetti, diversi da quelli previsti dalla legge, si nega, tra l'altro, nell'ipotesi in esame, che persone facenti parte del nucleo familiare latamente inteso del lavoratore possano, con la riscossione delle indennita', affrontare le difficolta' immediatamente connesse al venir meno, per morte, di chi comunque provvedeva al loro sostentamento. Ricorre pertanto l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2122 comma terzo nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato possa per testamento disporre in ordine alle indennita' dovute in caso di morte. E ne consegue che al lavoratore e' consentito di destinare le ripetute indennita' in favore di qualsiasi soggetto e sempre che non gli sopravvivano le persone di cui al primo comma dell'art. 2122. 3. - Dichiarata la fondatezza della questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non e' necessario accertare se sussista o meno l'asserito contrasto con l'art. 42 della stessa Carta, della norma che prevede l'attribuzione delle ripetute indennita' allo Stato. Infatti, la seconda questione e' stata in sostanza prospettata in via subordinata, per il caso in cui la Corte non avesse ritenuta sussistente la denunciata violazione dell'art. 3. Ad ogni modo, dato che, invece, ricorre codesta illegittimita' e puo' di conseguenza il lavoratore subordinato disporre per testamento, nei modi e limiti sopra precisati, delle dette indennita', l'attribuzione delle stesse allo Stato non darebbe luogo ad alcuna ablazione espropriativa, e sarebbe affatto conforme alla norma di cui all'art. 586 del codice civile, che prevede la devoluzione dell'eredita' allo Stato in mancanza di altri successibili.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennita' di cui allo stesso articolo. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZI' - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.