N. 38 SENTENZA 23 febbraio - 1 marzo 1972

                                  N. 38
                        SENTENZA 23 FEBBRAIO 1972
                 Deposito in cancelleria: 1  marzo 1972.
         Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 65 dell'8 marzo 1972.
                     Pres. CHIARELLI - Rel. MORTATI
     Pensioni  -  Liquidazione provvisoria della pensione o liquidazione
 di un'indennita' una tantum -  Riscossione  prima  della  scadenza  del
 termine   per   ricorrere   -   Decadenza   dal   diritto   al  ricorso
 giurisdizionale - R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 64  -  Difformita'
 di   trattamento  rispetto  all'indennita'  una  volta  tanto  concessa
 all'invalido di guerra - Difetto di giustificazione -  Viola  l'art.  3
 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale.
(GU n.65 del 8-3-1972 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta  dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof.
 MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott.   GIOVANNI  BATTISTA
 BENEDETTI  -  Prof.   FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI -
 Dott. ANGELO DE MARCO - Avv.  ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA -
 Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof.   VEZIO   CRISAFULLI  -  Dott.
 NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 64 del r.d.
 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sull'ordinamento della
 Corte dei conti), promosso con ordinanza  emessa  il  2  febbraio  1970
 dalla  Corte  dei  conti-sezione  IV  pensioni militari- sul ricorso di
 Venditti Biagio, iscritta al n.  183  del  registro  ordinanze  1970  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 163 del 1
 luglio 1970.
     Udito nella camera di consiglio del  27  gennaio  1972  il  Giudice
 relatore Costantino Mortati.
                           Ritenuto in fatto:
     Nel   corso  del  procedimento  promosso  dall'ex  militare  Biagio
 Venditti, avverso il provvedimento liquidativo di indennita' una tantum
 sostitutiva della pensione privilegiata  ordinaria  (D.M.  11  dicembre
 1962  n.  3503/7),  il  Procuratore generale presso la Corte dei conti,
 avendo rilevato che l'istante aveva riscosso l'indennita'  prima  della
 scadenza  dei  termini  per  ricorrere,  domandava che il ricorso fosse
 dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 64  t.u.    approvato  con
 r.d.  12  luglio 1934, n. 1214 (t.u. delle leggi sull'ordinamento della
 Corte dei conti).
     Con ordinanza 2 febbraio 1970, la Corte dei conti  (IV  sez.  pens.
 mil.), ritenuta l'applicabilita' della norma alla specie, sollevava, su
 conforme    richiesta    delle   parti,   questione   di   legittimita'
 costituzionale del citato  art.    64,  nella  parte  in  cui  sancisce
 l'inammissibilita'  del ricorso prodotto da chi abbia fatto riscossione
 dell'indennita' prima del termine per ricorrere alla Corte  dei  conti,
 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo
 e secondo comma, della Costituzione.
     Osservava  che  la  violazione  del principio di eguaglianza, anche
 sotto il profilo della parita' nel diritto alla tutela giurisdizionale,
 sembrava  manifestarsi  nel  diverso  trattamento   riservato   a   due
 situazioni  oggettivamente eguali, quali quelle di coloro che ricorrono
 per ottenere la pensione ordinaria o  di  guerra.  Per  questi  ultimi,
 infatti,  la  preclusione  processuale,  gia'  operante  in  forza  del
 denunciato art.  64, era stata rimossa dall'art.  114,  secondo  comma,
 della  legge 10 agosto 1950, n. 648. In tal senso, il contrasto con gli
 invocati  principi  costituzionali  sarebbe  apparso   piu'   evidente,
 considerando  che  la  diversita' di disciplina non era giustificata da
 particolari esigenze,  ma  semplicemente  imputabile  alla  disorganica
 successione nel tempo delle leggi in materia.
     La norma denunciata avrebbe inoltre operato una discriminazione nei
 confronti  dei  meno  abbienti,  per  i  quali,  spinti  dal  bisogno a
 riscuotere l'indennita' senza attendere l'esito del lungo  procedimento
 relativo  all'autorizzazione  al pagamento ln pendenza di ricorso (art.
 15, secondo comma, r.d. 27  giugno  1933,  n.  703),  si  sarebbe  reso
 impossibile  o  quanto  meno  difficile  osservare  l'onere imposto. La
 violazione degli artt. 24, primo comma, e 113, primo e  secondo  comma,
 della  Costituzione  veniva,  infine,  rilevata  sotto il profilo degli
 interessi tutelati dall'art. 64. Tale norma (introdotta dalla legge  26
 luglio  1868,  n.  4516,  confermata dall'art. 15, primo comma, r.d. 27
 giugno 1933, n. 703)  era  intesa  a  concedere  un  mezzo  di  cautela
 all'erario,  dato  il  sistema  della rifusione rateale dell'indennita'
 percetta e la conseguente  possibilita'  che  lo  Stato  nulla  avrebbe
 potuto   opporre  in  compensazione,  se  la  pensione  successivamente
 concessa fosse cessata dopo poco tempo. Di qui una sproporzione tra  la
 sanzione  comminata  e  il  fine  da raggiungere e l'illegittimita' del
 limite alla proponibilita' del ricorso, non giustificato  da  interessi
 di preminente valore pubblico o da esigenze processuali.
     L'ordinanza   e'   stata   regolarmente  notificata,  comunicata  e
 pubblicata e la causa e' stata discussa  in  camera  di  consiglio,  ai
 sensi  degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
 e 9 delle norme integrative, non essendovi stata costituzione di parti.
                         Considerato in diritto:
     1. - La censura proposta dalla Corte dei  conti  di  illegittimita'
 costituzionale,  per  violazione  degli  artt.3, primo comma, 24, primo
 comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione,  dell'art.  64
 del  testo  unico  approvato  con  r.d.  12  luglio  1934, n. 1214, che
 sancisce la decadenza del diritto al ricorso giurisdizionale contro  la
 liquidazione  provvisoria  della  pensione, o contro la liquidazione di
 un'indennita' una tantum per chi abbia proceduto alla loro  riscossione
 prima della scadenza del termine per ricorrere, appare fondata.
     Sussiste  infatti  la  denunciata  difformita'  di  trattamento fra
 l'ipotesi dell'indennita' una  volta  tanto  concessa  all'invalido  di
 guerra,  la  cui  riscossione,  ai  sensi  dell'art. 114 della legge 10
 agosto 1950, n. 648 (confermato dall'art.  109  della  legge  10  marzo
 1968,  n. 313), non implica piu' decadenza del diritto a ricorrere alla
 Corte dei conti, e  quella  di  indennita'  liquidata  per  trattamento
 pensionistico relativo a rapporti di servizio ordinario.
     Quale  che  sia  la  giustificazione  che  possa porsi a base della
 decadenza disposta dall'art. 64 (tanto quella che si faccia  discendere
 da   una   presunzione  irrefragabile  di  acquiescenza  alla  avvenuta
 liquidazione  dell'indennita'  in  luogo  della  pensione,  sulla  base
 dell'art.  329  c.p.c.,  quanto  l'altra  della  tutela  dell'interesse
 dell'erario pel caso di cessazione della pensione prima della  completa
 rifusione  rateale  dell'indennita'), sta di fatto che, se essa dovesse
 ritenersi fondata, non potrebbe non farsi valere nell'una e  nell'altra
 delle  ipotesi predette, dato che la differenza del titolo da cui si fa
 discendere  la  liquidazione  dell'indennita'  in  nessun  modo  appare
 suscettibile di ragionevolmente riflettersi sulla disciplina dei rimedi
 avverso  la  detta  liquidazione, quando essa venga ritenuta lesiva del
 maggiore diritto allegato dalla parte.
     L'evidente violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione,
 rende irrilevante l'esame degli  altri  motivi  di  incostituzionalita'
 dedotti  nell'ordinanza, fatti discendere dagli articoli 24 e 113 della
 Costituzione.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64  del  r.d  12
 luglio  1934,  n.  1214,  di  approvazione  del testo unico delle leggi
 sull'ordinamento della Corte dei conti.
     Cosi' deciso in Roma, in camera  di  consiglio,  nella  sede  della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.
                                   GIUSEPPE  CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
                                   -  COSTANTINO  MORTATI   -   GIOVANNI
                                   BATTISTA  BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
                                   BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
                                   MARCO  -  ERCOLE  ROCCHETTI  -   ENZO
                                   CAPALOZZA    -    VINCENZO    MICHELE
                                   TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
                                   REALE - PAOLO ROSSI.