N. 38 SENTENZA 23 febbraio - 1 marzo 1972
N. 38 SENTENZA 23 FEBBRAIO 1972 Deposito in cancelleria: 1 marzo 1972. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 65 dell'8 marzo 1972. Pres. CHIARELLI - Rel. MORTATI Pensioni - Liquidazione provvisoria della pensione o liquidazione di un'indennita' una tantum - Riscossione prima della scadenza del termine per ricorrere - Decadenza dal diritto al ricorso giurisdizionale - R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 64 - Difformita' di trattamento rispetto all'indennita' una volta tanto concessa all'invalido di guerra - Difetto di giustificazione - Viola l'art. 3 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale.(GU n.65 del 8-3-1972 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 64 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1970 dalla Corte dei conti-sezione IV pensioni militari- sul ricorso di Venditti Biagio, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1 luglio 1970. Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati. Ritenuto in fatto: Nel corso del procedimento promosso dall'ex militare Biagio Venditti, avverso il provvedimento liquidativo di indennita' una tantum sostitutiva della pensione privilegiata ordinaria (D.M. 11 dicembre 1962 n. 3503/7), il Procuratore generale presso la Corte dei conti, avendo rilevato che l'istante aveva riscosso l'indennita' prima della scadenza dei termini per ricorrere, domandava che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 64 t.u. approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti). Con ordinanza 2 febbraio 1970, la Corte dei conti (IV sez. pens. mil.), ritenuta l'applicabilita' della norma alla specie, sollevava, su conforme richiesta delle parti, questione di legittimita' costituzionale del citato art. 64, nella parte in cui sancisce l'inammissibilita' del ricorso prodotto da chi abbia fatto riscossione dell'indennita' prima del termine per ricorrere alla Corte dei conti, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione. Osservava che la violazione del principio di eguaglianza, anche sotto il profilo della parita' nel diritto alla tutela giurisdizionale, sembrava manifestarsi nel diverso trattamento riservato a due situazioni oggettivamente eguali, quali quelle di coloro che ricorrono per ottenere la pensione ordinaria o di guerra. Per questi ultimi, infatti, la preclusione processuale, gia' operante in forza del denunciato art. 64, era stata rimossa dall'art. 114, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648. In tal senso, il contrasto con gli invocati principi costituzionali sarebbe apparso piu' evidente, considerando che la diversita' di disciplina non era giustificata da particolari esigenze, ma semplicemente imputabile alla disorganica successione nel tempo delle leggi in materia. La norma denunciata avrebbe inoltre operato una discriminazione nei confronti dei meno abbienti, per i quali, spinti dal bisogno a riscuotere l'indennita' senza attendere l'esito del lungo procedimento relativo all'autorizzazione al pagamento ln pendenza di ricorso (art. 15, secondo comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703), si sarebbe reso impossibile o quanto meno difficile osservare l'onere imposto. La violazione degli artt. 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione veniva, infine, rilevata sotto il profilo degli interessi tutelati dall'art. 64. Tale norma (introdotta dalla legge 26 luglio 1868, n. 4516, confermata dall'art. 15, primo comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703) era intesa a concedere un mezzo di cautela all'erario, dato il sistema della rifusione rateale dell'indennita' percetta e la conseguente possibilita' che lo Stato nulla avrebbe potuto opporre in compensazione, se la pensione successivamente concessa fosse cessata dopo poco tempo. Di qui una sproporzione tra la sanzione comminata e il fine da raggiungere e l'illegittimita' del limite alla proponibilita' del ricorso, non giustificato da interessi di preminente valore pubblico o da esigenze processuali. L'ordinanza e' stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata e la causa e' stata discussa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative, non essendovi stata costituzione di parti. Considerato in diritto: 1. - La censura proposta dalla Corte dei conti di illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt.3, primo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 64 del testo unico approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che sancisce la decadenza del diritto al ricorso giurisdizionale contro la liquidazione provvisoria della pensione, o contro la liquidazione di un'indennita' una tantum per chi abbia proceduto alla loro riscossione prima della scadenza del termine per ricorrere, appare fondata. Sussiste infatti la denunciata difformita' di trattamento fra l'ipotesi dell'indennita' una volta tanto concessa all'invalido di guerra, la cui riscossione, ai sensi dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (confermato dall'art. 109 della legge 10 marzo 1968, n. 313), non implica piu' decadenza del diritto a ricorrere alla Corte dei conti, e quella di indennita' liquidata per trattamento pensionistico relativo a rapporti di servizio ordinario. Quale che sia la giustificazione che possa porsi a base della decadenza disposta dall'art. 64 (tanto quella che si faccia discendere da una presunzione irrefragabile di acquiescenza alla avvenuta liquidazione dell'indennita' in luogo della pensione, sulla base dell'art. 329 c.p.c., quanto l'altra della tutela dell'interesse dell'erario pel caso di cessazione della pensione prima della completa rifusione rateale dell'indennita'), sta di fatto che, se essa dovesse ritenersi fondata, non potrebbe non farsi valere nell'una e nell'altra delle ipotesi predette, dato che la differenza del titolo da cui si fa discendere la liquidazione dell'indennita' in nessun modo appare suscettibile di ragionevolmente riflettersi sulla disciplina dei rimedi avverso la detta liquidazione, quando essa venga ritenuta lesiva del maggiore diritto allegato dalla parte. L'evidente violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, rende irrilevante l'esame degli altri motivi di incostituzionalita' dedotti nell'ordinanza, fatti discendere dagli articoli 24 e 113 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64 del r.d 12 luglio 1934, n. 1214, di approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.