N. 146 SENTENZA 14 - 27 luglio 1972

                                 N. 146
                         SENTENZA 14 LUGLIO 1972
                Deposito in cancelleria: 27 luglio 1972.
         Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 201 del 2 agosto 1972.
                      Pres. CHIARELLI - Rel. VERZI'
     Assistenza  e previdenza - Personale addetto ai pubblici servizi di
 telefonia - Versamento di un contributo a favore del Fondo speciale  di
 previdenza  - Leggi 13 lugllo 1967, n. 583, art.  22, 20 marzo 1968, n.
 369, articolo unico - Carattere di generalita' della norma - Esclusione
 di situazioni estranee al campo della previdenza generale -  Diversita'
 di  trattamento  -  Razionalita'  -  Non  viola  l'art. 3, in relazione
 all'art.  53  della  Costituzione  -   Esclusione   di   illegittimita'
 costituzionale.
     Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Costituzione, art. 3
 -  Interpretazione  - Norma destinata ad essere applicata nei confronti
 di tutti indistintamente  gli  appartenenti  ad  una  estesa  categoria
 razionalmente individuata - Legittimita'.
     Previdenza sociale - Contenuto e finalita'.
     Assistenza  e previdenza - Personale addetto ai pubblici servizi di
 telefonia - Versamento di un contributo a favore del Fondo speciale  di
 previdenza  -  Leggi 13 luglio 1967, n. 583, art. 22, 20 marzo 1968, n.
 369, articolo unico  -  Ritenuta  progressiva  sulle  alte  pensioni  -
 Carattere  di  prestazione imposta - Pensioni dei lavoratori - Non sono
 sottratte, di regola, al regime tributario - Assunta  violazione  degli
 artt.  36  e  38  della  Costituzione  -  Esclusione  di illegittimita'
 costituzionale.
(GU n.201 del 2-8-1972 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente -  Prof.
 MICHELE  FRAGALI  -  Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott.  GIUSEPPE VERZI'-
 Prof.  FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI -  Dott.  ANGELO
 DE  MARCO  -  Avv.  ERCOLE  ROCCHETTI  -  Prof.  ENZO CAPALOZZA - Prof.
 VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof.  VEZIO  CRISAFULLI  -  Dott.  NICOLA
 REALE - Prof.  PAOLO ROSSI, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 22 della
 legge 13 luglio 1967, n. 583 (miglioramenti  del  trattamento  posto  a
 carico  del  Fondo  speciale  di previdenza per il personale addetto ai
 pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4  dicembre  1956,
 n.    1450,  e  11 dicembre 1962, n. 1730), nonche' dell'articolo unico
 della legge 20 marzo 1968, n. 369 (nuova decorrenza per  l'applicazione
 delle  norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583,
 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per  il
 personale  addetto  ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione
 ad altre forme di pensione), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre
 1970 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cicu
 Vittorio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,  iscritta  al
 n.  389  del  registro  ordinanze  1970  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.
     Visti gli atti di costituzione di  Cicu  Vittorio  e  dell'Istituto
 nazionale della previdenza sociale e l'atto d'intervento del Presidente
 del Consiglio dei ministri;
     udito  nell'udienza  pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore
 Giuseppe Verzi';
     uditi  gli  avvocati  Valenti  Simi  e Carlo Fornario, per il Cicu,
 l'avv. Giovanni Belloni, per l'INPS, ed il sostituto avvocato  generale
 dello  Stato  Michele  Savarese,  per  il  Presidente del Consiglio dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     Con atto  4  febbraio  1969,  l'avv.  Vittorio  Cicu  conveniva  in
 giudizio  avanti  il  tribunale  di  Bologna l'Istituto nazionale della
 previdenza sociale, rappresentando e chiedendo quanto segue.
     La pensione - superiore alle lire 7.200.000 annue - della quale  e'
 titolare  a  carico  del  Fondo speciale di previdenza per il personale
 addetto  ai  pubblici  servizi  di  telefonia  e'  stata   assoggettata
 dall'Istituto  alla ritenuta del 16%, in applicazione all'art. 22 della
 legge 13 luglio 1967, n. 583, e  dell'articolo  unico  della  legge  20
 marzo  1968,  n.  369, per effettuarne il versamento al "Fondo sociale"
 istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903;  ed  esito  negativo  ha
 avuto il ricorso amministrativo proposto avverso tale provvedimento. Ma
 gli articoli delle leggi summenzionate sono in contrasto con i principi
 enunciati  negli  artt.  1,  2,  3,  4,  23,  35,  36,  38  e  53 della
 Costituzione.  E'  d'uopo,  pertanto,  sollecitare  in  proposito   una
 pronuncia  della  Corte  costituzionale  e  in  base  alla  decisione -
 auspicata favorevole - del giudice delle leggi, dichiarare indebita  la
 menzionata  ritenuta  ed  obbligato  l'INPS  a  reintegrare la pensione
 dovuta, mediante restituzione delle somme non erogate.
     Il tribunale,  dato  atto  che  le  parti  in  causa  concordemente
 riconoscono  che  l'INPS  esattamente  ha  applicato le anzidette norme
 ordinarie, operando sulla pensione goduta dall'attore  la  decurtazione
 del  16%  per  versarla al "Fondo sociale"; e ritenuta la non manifesta
 infondatezza della questione sollevata  dal  Cicu  -  con  riferimento,
 pero',  limitato agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Carta - e la rilevanza
 della  risoluzione  di  essa  per  la  definizione   del   procedimento
 principale  - rilevanza sussistente nonostante la legge 30 aprile 1969,
 n.  153, stabilisca che lo Stato, dopo il 1 gennaio 1976, assume a  suo
 completo  carico  l'onere  della  pensione  sociale,  giacche' resta da
 considerare in ogni caso l'anteriore  periodo  di  pieno  vigore  della
 norma  impugnata,  con effetti non rimovibili altrimenti che attraverso
 il sindacato del giudice delle leggi -, con  ordinanza  del  6  ottobre
 1970 ha inviato gli atti a questa Corte per la correlativa decisione.
     Nel  presente  giudizio  si  e' costituito l'avv. Cicu e l'Istituto
 nazionale della previdenza sociale ed e' intervenuto il Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
     Il  Cicu,  sviluppando  le argomentazioni addotte nell'ordinanza di
 rimessione,   insiste   per   la   dichiarazione   di    illegittimita'
 costituzionale delle norme impugnate. L'Avvocatura dello Stato e l'INPS
 sostengono, invece, la infondatezza della questione proposta.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  L'ordinanza del tribunale di Bologna solleva la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n.
 583, e dell'articolo unico della legge  20  marzo  1968,  n.  369,  per
 violazione  degli  artt.  3,  36, 38 e 53 della Costituzione osservando
 che: 1) il contributo  di  solidarieta'  a  favore  del  Fondo  sociale
 richiesto  ai  titolari  di  pensioni  superiori  a lire settemilioni e
 duecentomila annue non trova  giustificazione,  non  sussistendo  alcun
 collegamento  fra  la imposizione patrimoniale e le finalita' del Fondo
 sociale, al quale il personale dei telefoni rimane del tutto  estraneo;
 2)  siffatto  prelievo  pecuniario"  viola  il principio di uguaglianza
 sancito  dall'art.  3  in  relazione  all'art.  53 Cost., in quanto non
 risulta imposto a tutti i soggetti trovantisi in  identica  situazione,
 atteso  che  rimangono  esclusi  i  titolari di similari trattamenti di
 quiescenza  su  fondi  non  attribuiti   in   gestione   all'INPS;   3)
 l'imposizione di tale sacrificio economico contrasta con la particolare
 protezione  di  cui  gode  la  retribuzione  del  lavoratore,  tanto se
 corrisposta nel corso del rapporto di lavoro quanto se differita  sotto
 forma  di liquidazione o di pensione; e non rispetta il principio della
 intangibilita' della pensione, siccome adeguata alle esigenze  di  vita
 del lavoratore ed alla qualita' e quantita' del lavoro prestato.
     2. - La questione non e' fondata.
     Non  soltanto  i  titolari  di  alte pensioni a carico del Fondo di
 previdenza del personale telefonico sono soggetti al versamento  di  un
 contributo a favore del Fondo sociale.
     Dopo  che la legge n. 369 del 1968, tenendo conto dei rilievi fatti
 in  sede  di  discussione  parlamentare   del   progetto,   ha   esteso
 l'applicazione   del  contributo  ai  titolari  di  pensioni  a  carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria e  dei  Fondi  sostitutivi  od
 integrativi  di  essa, gestiti dall'INPS, la norma ha assunto carattere
 di generalita'.  Infatti,  i  lavoratori  iscritti  alla  assicurazione
 generale   sono   in  numero  rilevante;  ed  i  fondi  sostitutivi  od
 integrativi gestiti dalla Previdenza sociale comprendono  il  personale
 addetto  ai  pubblici  servizi di trasporto, i telefonici, il personale
 delle esattorie delle imposte dirette, quello delle imposte di consumo,
 quello delle aziende private  del  gas  e  della  elettricita',  quello
 dipendente  dall'ENEL,  i  coltivatori  diretti, mezzadri e coloni, gli
 artigiani, gli esercenti attivita' commerciali, il clero, il  personale
 di  volo,  ecc.,  sicche'  puo'  affermarsi che gli iscritti al sistema
 previdenziale facente capo all'INPS costituiscono  la  quasi  totalita'
 dei  lavoratori  retribuiti  alle  dipendenze altrui. Orbene, una norma
 destinata ad essere applicata - senza  eccezioni  -  nei  confronti  di
 tutti   indistintamente   gli  appartenenti  ad  una  estesa  categoria
 razionalmente individuata non disattende  certamente  il  principio  di
 uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
     La  suindicata  sfera di applicazione di detta norma e la ulteriore
 circostanza che l'INPS gestisce anche il Fondo sociale e la pensione di
 sicurezza sociale istituita con legge 30 aprile 1969, n.  153,  rendono
 legittima   la   esclusione  di  situazioni  estranee  al  campo  della
 previdenza generale dal pagamento  del  contributo.  Per  i  dipendenti
 statali,  al  cui  trattamento  pensionistico  provvede direttamente lo
 Stato, e per  gli  iscritti  a  taluni  Fondi  (liberi  professionisti,
 giornalisti,  dirigenti  di  azienda,  addetti  a  pubblici spettacoli,
 ecc.), la particolare struttura del rapporto di lavoro  e  le  speciali
 discipline, che non consentono di affidare la gestione della previdenza
 all'INPS, concretano certamente situazioni differenti, che giustificano
 un trattamento diverso.
     Appare  priva di pregio l'osservazione dell'ordinanza di rimessione
 che - non potendo il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
 usufruire dei benefici del Fondo speciale - manchi il collegamento  fra
 l'imposizione  patrimoniale e le finalita' da perseguire con i proventi
 relativi. Infatti, la previdenza sociale - unitariamente  concepita  ed
 attuata  -  abbraccia tutte le manifestazioni della mutualita' ed attua
 un  principio  di  collaborazione  per  l'apprestamento  dei  mezzi  di
 prevenzione e di difesa contro l'invalidita', la vecchiaia, ed i rischi
 del  lavoratore.  Il  contributo del singolo soggetto va a vantaggio di
 tutti gli iscritti, assicurando in tal modo il concorso dei  lavoratori
 con  redditi piu' alti nella copertura delle prestazioni a favore delle
 categorie con redditi piu' bassi.   Ed in  virtu'  del  vincolo  -  che
 accomuna tutti gli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria ed
 ai  Fondi  sostitutivi  od  integrativi di essa, gestiti dall'INPS - il
 personale telefonico in pensione puo' beneficiare della  esenzione  dal
 pagamento  della  ricchezza  mobile,  esenzione  concessa  -  ai  sensi
 dell'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935,  n.  1827  (perfezionamento  e
 coordinamento legislativo della Previdenza sociale) - "per le pensioni,
 gli   assegni,   i   sussidi,  le  indennita'  da  corrispondersi  come
 prestazioni assicurative in forza del presente decreto".
     3. - La "ritenuta progressiva" sulle alte pensioni, disposta  dalle
 norme  impugnate,  ha sostanzialmente carattere di prestazione imposta.
 E, pur tenendo conto della particolare  protezione  di  cui  godono  le
 retribuzioni  dei  lavoratori,  e'  certo  che  le loro pensioni, salvo
 espresse eccezioni, non si sottraggono al regime tributario.    E  cio'
 non  contrasta  con  i  principi  proclamati  dagli artt. 36 e 38 della
 Costituzione.
     L'istituzione delle nuove pensioni sociali ha dato  luogo  a  spese
 rilevanti,  alla  copertura  delle  quali,  tanto i notevoli interventi
 annuali dello Stato, quanto i contributi del Fondo adeguamento pensioni
 e di varie  gestioni  speciali  si  sono  dimostrati  insufficienti.  I
 suddetti  interventi,  pero', vanno gradatamente aumentando e dal primo
 gennaio 1976 tutto l'onere  della  pensione  sociale  e  di  quella  di
 sicurezza  sociale  sara'  assunto  dallo  Stato. Nel frattempo, per la
 relativa  copertura,  e'  stato  istituito  un  contributo  progressivo
 straordinario  e  temporaneo  a  carico  di  coloro  che  -  secondo la
 valutazione del legislatore - hanno la capacita' contributiva.
     Pertanto, la Corte ritiene che nessuno dei principi  costituzionali
 invocati   dall'ordinanza   di   rimessione  sia  violato  dalle  norme
 impugnate.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  22  della  legge  13  luglio 1967, n. 583 (miglioramenti del
 trattamento posto a carico del Fondo  speciale  di  previdenza  per  il
 personale  addetto  ai  pubblici  servizi di telefonia e modifiche alle
 leggi 4 dicembre 1956, n.  1450,  e  11  dicembre  1962,  n.  1730),  e
 dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (nuova decorrenza
 per  l'applicazione  delle  norme contenute nell'art. 22 della legge 13
 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo  speciale
 di   previdenza  per  il  personale  addetto  ai  pubblici  servizi  di
 telefonia, e loro estensione ad altre  forme  di  pensione),  questione
 sollevata  in  riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione
 dall'ordinanza del tribunale di Bologna del 6 ottobre 1970.
     Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
                                   GIUSEPPE  CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
                                   -  COSTANTINO  MORTATI   -   GIUSEPPE
                                   VERZI'-  FRANCESCO  PAOLO BONIFACIO -
                                   LUIGI OGGIONI -  ANGELO  DE  MARCO  -
                                   ERCOLE  ROCCHETTI  - ENZO CAPALOZZA -
                                   VINCENZO  MICHELE  TRIMARCHI  - VEZIO
                                   CRISAFULLI -  NICOLA  REALE  -  PAOLO
                                   ROSSI.
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere