N. 150 SENTENZA 14 - 27 luglio 1972

                                 N. 150
                         SENTENZA 14 LUGLIO 1972
                Deposito in cancelleria: 27 luglio 1972.
         Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 201 del 2 agosto 1972.
                     Pres. CHIARELLI - Rel. DE MARCO
     Processo  penale  -  Procedimento per gli incidenti di esecuzione -
 Tipicita' - Differenziazione dal  procedimento  dibattimentale  -  Cod.
 proc.  pen.,  art.  630,  ultimo comma - Possibilita' che gli incidenti
 siano decisi anche senza la presenza di un difensore dell'interessato -
 Non viola  gli  artt.  3  e  24  della  Costituzione  -  Esclusione  di
 illegittimita' costituzionale.
     Diritto di difesa - Costituzione, art. 24 - Interpretazione - Forme
 e limiti dell'esercizio del diritto in relazione ai vari procedimenti.
(GU n.201 del 2-8-1972 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta  dai  signori:  Prof. GIUSEPPE CHIRELLI Presidente - Prof.
 MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott.   GIUSEPPE VERZI'  -
 Dott.  GIOVANNI  BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
 Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE  ROCCHETTI  -
 Prof.   ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO
 CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  630,  ultimo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
 5  novembre  1970  dal pretore di Napoli nel procedimento di esecuzione
 penale a carico di Vanacore Giovanni, iscritta al n.  371 del  registro
 ordinanze  1970  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n.  22 del 27 gennaio 1971.
     Udito nella camera di  consiglio  dell'8  giugno  1972  il  Giudice
 relatore Angelo De Marco.
                           Ritenuto in fatto:
     Con  sentenza  istruttoria del 14 luglio 1966, il pretore di Napoli
 dichiarava non doversi procedere perche' estinti i reati per amnistia a
 carico di tal Giovanni Vanacore, imputato, tra l'altro, di detenzione e
 porto abusivi di arma (pistola Beretta, cal. 7,65 con  otto  cartucce),
 omettendo di provvedere sull'arma sequestrata.
     Per  riparare  tale  omissione,  lo  stesso  pretore  instaurava il
 procedimento incidentale preveduto dall'art. 655 c.p.p. nelle forme  di
 cui  all'art.   630, con citazione dell'interessato e comunicazione del
 giorno fissato per la soluzione dell'incidente al difensore nominatogli
 d'ufficio, ma nessuno compariva.
     Il pretore, di fronte a questo stato di  fatto,  con  ordinanza  in
 data  5  novembre  1970,  pur  dando  atto  che  pure la giurisprudenza
 successiva alla sentenza di questa Corte, n. 69 del 1970, con la  quale
 era stata affermata la necessita' della nomina del difensore di ufficio
 anche  all'imputato  non  ammesso al gratuito patrocinio era orientata,
 argomentando dall'ultimo capoverso dell'art. 630, nel senso che in caso
 di mancata comparizione del difensore d'ufficio si possa procedere alla
 decisione dell'incidente, senza nominare altro difensore, in quanto, in
 tale fase del procedimento la presenza del difensore e'  consentita  ma
 non  obbligatoria,  riteneva  di  dover  sospendere  la  decisione e di
 sollevare  questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'ultimo
 capoverso del citato art. 630 c.p.p., in riferimento all'art.  24 della
 Costituzione.
     Secondo   il   pretore  se,  in  base  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale di cui sopra, sono  necessari  a  pena  di  nullita'  la
 nomina di un difensore e l'avviso allo stesso del giorno fissato per la
 discussione  e  poi  in  caso  di non comparizione del difensore non si
 provvede alla sua sostituzione e si decide  ugualmente,  la  necessita'
 della nomina, pur affermata in base all'art.  24 della Costituzione, si
 risolve  in  una  mera lustra, con evidente violazione del principio di
 difesa affermato dal precetto costituzionale.
     Ne' puo' invocarsi l'analogia con la fase istruttoria,  perche'  in
 sede  di  incidente  di  esecuzione  non  si indaga ed istruisce, ma si
 decide spesso su questioni importantissime e delicate,  che  richiedono
 una difesa tecnica.
     Inoltre vi sarebbe anche violazione dell'art. 3 della Costituzione,
 in   quanto   lo   stesso   art.  630  dichiara  obbligatorio,  invece,
 l'intervento del pubblico ministero.
     Non vi e' stata costituzione ne' intervento di parti.
                         Considerato in diritto:
     1. - L'art. 630 del codice di procedura penale, nel disciplinare il
 procedimento per gli incidenti di esecuzione, dispone fra l'altro:
     a) In seguito alla richiesta del pubblico ministero e alla  istanza
 dell'interessato,  il  presidente  o  il  pretore  nomina  un difensore
 d'ufficio all'interessato ammesso al  gratuito  patrocinio;  fissa  con
 decreto  il  giorno  della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non
 meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico  ministero
 anche  quando  l'incidente e' stato proposto a sua richiesta. Lo stesso
 avviso nel medesimo termine deve essere notificato al  privato  che  ha
 proposto  l'incidente  e  agli  altri  che  vi abbiano interesse (comma
 primo).
     b) Il pubblico ministero presso il tribunale o  la  corte  presenta
 requisitoria  scritta.  I  privati  che ne fanno domanda, se compaiono,
 sono uditi personalmente  o  per  mezzo  del  difensore  in  camera  di
 consiglio;  se  sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede
 il giudice, sono previamente sentiti a  loro  domanda  dal  giudice  di
 sorveglianza  o  dal  pretore  del  luogo  all'uopo delegato; essi o il
 difensore hanno anche facolta' di presentare  memoria,  senza  che  per
 cio' possa essere ritardata la decisione (secondo comma).
     c)   Si   osservano  quando  occorre  le  disposizioni  concernenti
 l'istruttoria formale (ultimo comma).
     Con l'ordinanza di rinvio il pretore di Napoli, che aveva  proposto
 d'ufficio,  ai  sensi  degli  artt.  655  e 628 del codice di procedura
 penale, incidente di esecuzione per provvedere  sulla  confisca  di  un
 corpo di reato, come si e' esposto in narrativa, ha denunciato a questa
 Corte  l'ultimo comma del sopra riportato art. 630, in riferimento agli
 artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo, in sostanza, la  tesi  che
 anche  nel  procedimento  per incidente di esecuzione la difesa tecnica
 dell'imputato debba ritenersi non facoltativa ma obbligatoria  in  ogni
 fase  e  che, pertanto, l'incidente non possa essere deciso, in assenza
 del difensore, anche se questo sia stato nominato  d'ufficio  ed  abbia
 avuto  notificato tempestivamente il prescritto avviso, circa il giorno
 fissato per la  discussione,  non  potendosi  ravvisare  una  razionale
 analogia con la istruttoria formale.
     2.  -  Anzitutto deve rilevarsi che (a parte la considerazione che,
 trattandosi di incidente di esecuzione di competenza del pretore  e  da
 questi   proposto,   non   era  prescritto  l'intervento  del  pubblico
 ministero) la questione e' infondata,  perche',  in  base  ai  principi
 fissati  nella sentenza n. 190 del 1970 il diverso trattamento tra p.m.
 e difensore non e' di  per  se'  sufficiente  a  porre  in  essere  una
 violazione dell'art. 3 della Costituzione.
     3.  -  Anche  infondata  risulta  sotto il profilo della violazione
 dell'art. 24 della Costituzione.
     Gia' con sentenza n. 29 del 1962 questa Corte ebbe a dichiarare non
 fondata analoga questione, rilevando,  tra  l'altro,  che  nei  vigenti
 nostri ordinamenti processuali il diritto alla difesa non si identifica
 sempre  con la necessita' dell'assistenza del difensore, osservando, al
 riguardo, che nel procedimento penale tale assistenza  e'  obbligatoria
 nella  fase  del  giudizio,  ma  non  lo  e' nella istruzione e che nel
 procedimento  civile  lo  stare  in  giudizio  senza  l'assistenza  del
 difensore e' consentito per i giudizi davanti ai conciliatori ed anche,
 a date condizioni, in quelli davanti ai pretori.
     Affermo',  poi, il principio generale che il diritto di difesa deve
 ritenersi sufficientemente garantito dalle norme in virtu' delle  quali
 e'  assicurata  la  possibilita'  di  tutelare  in  giudizio le proprie
 ragioni e di farsi assistere dal difensore, salvi  i  casi  in  cui  il
 legislatore ordinario disponga la obbligatorieta' di tale assistenza.
     Dopo  la  pubblicazione  delle  sentenze  n. 86 del 1968 nonche' di
 quelle nn. 148 e 149 del 1969 e n. 2  del  1970,  con  le  quali  venne
 dichiarata  illegittima  l'esclusione  della difesa tecnica anche nella
 istruttoria sommaria,  nelle  indagini  di  polizia  giudiziaria  e,  a
 maggior  ragione, in taluni atti dell'istruttoria formale, la questione
 della legittimita' costituzionale dell'art. 630 c.p.p. venne riprodotta
 dalla Corte di assise di Milano per la  parte  del  primo  comma  nella
 quale,  mentre  e'  prescritto  che  debba essere nominato un difensore
 all'interessato ammesso al gratuito patrocinio, nulla e'  disposto  per
 il  caso  di  chi  non  e' ammesso a quel beneficio e non ha, tuttavia,
 nominato un suo difensore.
     Questa volta la Corte, con sentenza n. 68 del 1970, ha riconosciuto
 fondata  la  questione,  dichiarando  -  illegittimo  il  primo   comma
 dell'art. 630 c.p.p., nella parte nella quale non prevede la nomina del
 difensore  di  ufficio  anche  all'interessato  non ammesso al gratuito
 patrocinio, che non abbia provveduto a nominarne uno di fiducia  e  non
 prevede che l'avviso del giorno della deliberazione dell'incidente vada
 notificata anche al difensore dell'interessato.
     La  sentenza  e'  motivata in riferimento alle citate pronunzie del
 1968, 1969 e 1970, nonche' alla legge  5  dicembre  1969,  n.  932,  e,
 quindi,  non  incide  sul  presupposto  della  analogia tra istruttoria
 formale ed incidente di esecuzione, che allora non formava  oggetto  di
 contestazione come lo forma, invece, nel caso presente.
     Ora,  con  la  sentenza  n. 62 del 1971, si e' ritenuto: "La Corte,
 richiamandosi ai principi costantemente affermati, secondo i  quali  il
 diritto  inviolabile  di difesa garantito dalla norma costituzionale di
 raffronto (art. 24) non comporta che  il  suo  esercizio  debba  essere
 disciplinato  in  modo identico in ogni tipo di procedimento ed in ogni
 fase processuale, ritiene che, una volta che sia  stato  assicurato  il
 diritto  dell'imputato di nominare un difensore di fiducia, in mancanza
 di tale nomina, di essere assistito da un difensore di ufficio  ed  una
 volta  che  sia  stato  garantito  il  diritto del difensore a svolgere
 adeguati interventi, il legislatore abbia  il  potere  di  valutare  se
 determinati  atti processuali possono essere validamente compiuti anche
 se  il  difensore si astenga dal pronunziarsi. E non esce dai limiti di
 questa discrezionalita' una disciplina che, diversamente  valutando  le
 esigenze  difensive nella fase istruttoria ed in quella dibattimentale,
 ritenga,  per  quanto  riguarda  la  prima,  che  esse  non   impongano
 attraverso  la  sanzione  della  nullita'  degli  atti,  una necessaria
 partecipazione del difensore".
     In base  a  questi  principi  la  questione  risulta  infondata  in
 considerazione   della  tipicita'  del  procedimento  di  incidente  di
 esecuzione, le cui  caratteristiche  lo  differenziano  nettamente  dal
 procedimento dibattimentale.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 630, ultimo comma, del codice di procedura penale,  sollevata
 dal  pretore  di  Napoli,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24 della
 Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
     Cosi' deciso in Roma, in camera  di  consiglio,  nella  sede  della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
                                   GIUSEPPE  CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
                                   -  COSTANTINO  MORTATI   -   GIUSEPPE
                                   VERZI'  - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
                                   - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO  -  LUIGI
                                   OGGIONI  -  ANGELO  DE  MARCO  ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE TRIMARCHI - VEZIO  CRISAFULLI
                                   - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere