N. 153 ORDINANZA 14 - 27 luglio 1972

                                 N. 153
                        ORDINANZA 14 LUGLIO 1972
                Deposito in cancelleria: 27 luglio 1972.
                    Pres. CHIARELLI - Rel. BONIFACIO
     Enfiteusi  -  Enfiteusi  rustiche  costituite successivamente al 28
 ottobre 1941 - Legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art.  2  -  Riferimento
 alla  qualifica  e  alla  classe  catastale  esistenti al momento della
 costituzione del rapporto - Necessita' di acquisire dati ed elementi  -
 Richiesta  alla  pubblica Amministrazione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87,
 art. 13; Norme integrative, art. 12).
(GU n.201 del 2-8-1972 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente -  Prof.
 MICHELE  FRAGALI  - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott.  GIUSEPPE VERZI' -
 Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO  BONIFACIO  -
 Dott.  LUIGI  OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI -
 Prof.  ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof.  VEZIO
 CRISAFULLI  - Dott.  NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI. - Avv.  LEONETTO
 AMADEI, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nei giudizi riuniti  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2
 della  legge  18  dicembre  1970,  n.   1138 (nuove norme in materia di
 enfiteusi), promossi con le seguenti ordinanze:
     1) ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal  pretore  di  Licata  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Consagra Cristoforo ed altri e Urso
 Pasquale, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1971  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;
     2)  ordinanza  emessa  il 3 febbraio 1972 dal pretore di Bovino nel
 procedimento civile vertente tra Angino Michele ed altri  e  De  Paulis
 Clelia  ed  altri,  iscritta  al  n.  122 del registro ordinanze 1972 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n  122  del  10
 maggio 1972.
     Visto l'atto di costituzione di De Paulis Clelia ed altri;
     udito  nell'udienza  pubblica del 4 luglio 1972 il Giudice relatore
 Francesco Paolo Bonifacio;
     uditi gli avvocati Alessandro Rocco e Salvatore Orlando Cascio, per
 De Paulis Clelia ed altri.
     Ritenuto che entrambe le ordinanze indicate in epigrafe propongono,
 in riferimento all'art.   42,  terzo  comma,  della  Costituzione,  una
 questione  di  legittimita'  costituzionale  avente ad oggetto l'art. 2
 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138;
     che di conseguenza i relativi  giudizi  possono  essere  riuniti  e
 decisi con unico provvedimento.
     Considerato  che  la  disposizione  impugnata,  nel disciplinare le
 enfiteusi rustiche  costituite  successivamente  al  28  ottobre  1941,
 stabilisce  che ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma
 dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n.   607, si ha  riguardo  alla
 qualifica   e   alla   classe  catastale  esistenti  al  momento  della
 costituzione del rapporto;
     che  appare  opportuno,  prima  di  esaminare   la   questione   di
 legittimita' costituzionale, acquisire dati ed elementi concernenti:
     a)  il  grado  di  diffusione,  dopo  il  28  ottobre  1941,  della
 costituzione di nuovi rapporti enfiteutici o  a  questi  assimilati  in
 base alla legge n. 607 del 1966;
     b)   le  cause  economico-sociali  del  fenomeno,  con  particolare
 riferimento all'incidenza del ricorso ai benefici previsti dall'art. 11
 del d.l.P.R. 24 febbraio 1948, n.  114,  in  relazione  alle  leggi  di
 riforma fondiaria;
     c)   la  determinazione  dei  canoni  in  comparazione  con  quelli
 riguardanti l'affitto di fondi di corrispondenti estensione e qualita';
    che tali dati ed  elementi  possono  essere  forniti  dal  Ministero
 dell'agricoltura  e delle foreste; che appare anche opportuno acquisire
 dati concernenti l'esercizio da parte dei concedenti della  facolta'  -
 prevista  dal  secondo  comma del denunziato art. 2 della legge n. 1138
 del 1970  -  di  richiedere  l'accertamento  della  qualifica  e  della
 classifica  catastale  corrispondenti  alla  reale situazione dei fondi
 alla data di costituzione dei rapporti;
     che tali dati possono essere forniti dal Ministero delle finanze.
     Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  e  12  delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dispone la riunione dei giudizi in epigrafe;
     ordina  che  i dati e gli elementi sopra indicati siano trasmessi a
 questa Corte a  cura,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  del
 Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  del  Ministero delle
 finanze entro centoventi  giorni  dalla  comunicazione  della  presente
 ordinanza.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nelle  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
                                   GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE  FRAGALI
                                   -   COSTANTINO   MORTATI  -  GIUSEPPE
                                   VERZI'- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
                                   FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  LUIGI
                                   OGGIONI  -  ANGELO  DE MARCO - ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE TRIMARCHI - VEZIO  CRISAFULLI
                                   -   NICOLA  REALE  -  PAOLO  ROSSI  -
                                   LEONETTO AMADEI
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
                         ORDINANZA 4 LUGLIO 1972
     Pronunziata in udienza nel corso del giudizio cui si riferisce
                           l'ordinanza n. 153.
     Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
 Interessati che non furono parti in giudizio a quo - Intervento innanzi
 alla  Corte costituzionale - Inammissibilita'. (Legge 11 marzo 1953, n.
 87, artt. 23, comma quarto, 25, comma secondo; Norme integrative,  art.
 3).
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     Ritenuto  che con atto pervenuto in Cancelleria il 9 giugno 1972 il
 sig.  Pasquale  Urso  ha  spiegato  intervento  nel  giudizio  promosso
 dall'ordinanza  3  febbraio 1972 (n. 122 reg. ord. 1972) del pretore di
 Bovino;
     che nell'udienza  pubblica  la  difesa  dell'Urso  ha  chiesto  che
 l'intervento sia dichiarato ammissibile.
     Considerato  che,  come  e' stato ripetutamente affermato da questa
 Corte, nessuna  forma  di  intervento  -  tranne  quella  riservata  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  - e' ammessa nel processo di
 legittimita' costituzionale promosso in via incidentale;
     che in tale giudizio possono  costituirsi  soltanto  le  parti  del
 giudizio a quo;
     Considerato  altresi'  che  il  sig. Pasquale Urso non e' parte nel
 giudizio promosso con la predetta ordinanza del pretore di Bovino e che
 nessuna rilevanza puo' riconoscersi alla circostanza che egli e'  parte
 in  altro  giudizio pendente innanzi al pretore di Licata nel corso del
 quale e' stata sollevata (ord. 12 luglio 1970, n. 326 reg.  ord.  1971)
 analoga  questione  di  legittimita' costituzionale, iscritta nel ruolo
 della stessa udienza odierna, ed a proposito della quale  egli  non  ha
 esercitato il diritto di costituirsi innanzi a questa Corte.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     Visto  l'art.  18  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87, dichiara
 inammissibile l'intervento proposto dal sig. Pasquale Urso e ordina  la
 prosecuzione della discussione.