N. 153 ORDINANZA 14 - 27 luglio 1972
N. 153 ORDINANZA 14 LUGLIO 1972 Deposito in cancelleria: 27 luglio 1972. Pres. CHIARELLI - Rel. BONIFACIO Enfiteusi - Enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941 - Legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 2 - Riferimento alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto - Necessita' di acquisire dati ed elementi - Richiesta alla pubblica Amministrazione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 13; Norme integrative, art. 12).(GU n.201 del 2-8-1972 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZI' - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI. - Avv. LEONETTO AMADEI, Giudici, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal pretore di Licata nel procedimento civile vertente tra Consagra Cristoforo ed altri e Urso Pasquale, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971; 2) ordinanza emessa il 3 febbraio 1972 dal pretore di Bovino nel procedimento civile vertente tra Angino Michele ed altri e De Paulis Clelia ed altri, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 122 del 10 maggio 1972. Visto l'atto di costituzione di De Paulis Clelia ed altri; udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio; uditi gli avvocati Alessandro Rocco e Salvatore Orlando Cascio, per De Paulis Clelia ed altri. Ritenuto che entrambe le ordinanze indicate in epigrafe propongono, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, una questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto l'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138; che di conseguenza i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento. Considerato che la disposizione impugnata, nel disciplinare le enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, stabilisce che ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto; che appare opportuno, prima di esaminare la questione di legittimita' costituzionale, acquisire dati ed elementi concernenti: a) il grado di diffusione, dopo il 28 ottobre 1941, della costituzione di nuovi rapporti enfiteutici o a questi assimilati in base alla legge n. 607 del 1966; b) le cause economico-sociali del fenomeno, con particolare riferimento all'incidenza del ricorso ai benefici previsti dall'art. 11 del d.l.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114, in relazione alle leggi di riforma fondiaria; c) la determinazione dei canoni in comparazione con quelli riguardanti l'affitto di fondi di corrispondenti estensione e qualita'; che tali dati ed elementi possono essere forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; che appare anche opportuno acquisire dati concernenti l'esercizio da parte dei concedenti della facolta' - prevista dal secondo comma del denunziato art. 2 della legge n. 1138 del 1970 - di richiedere l'accertamento della qualifica e della classifica catastale corrispondenti alla reale situazione dei fondi alla data di costituzione dei rapporti; che tali dati possono essere forniti dal Ministero delle finanze. Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dispone la riunione dei giudizi in epigrafe; ordina che i dati e gli elementi sopra indicati siano trasmessi a questa Corte a cura, nell'ambito delle rispettive competenze, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle finanze entro centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZI'- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere ORDINANZA 4 LUGLIO 1972 Pronunziata in udienza nel corso del giudizio cui si riferisce l'ordinanza n. 153. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Interessati che non furono parti in giudizio a quo - Intervento innanzi alla Corte costituzionale - Inammissibilita'. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23, comma quarto, 25, comma secondo; Norme integrative, art. 3). LA CORTE COSTITUZIONALE Ritenuto che con atto pervenuto in Cancelleria il 9 giugno 1972 il sig. Pasquale Urso ha spiegato intervento nel giudizio promosso dall'ordinanza 3 febbraio 1972 (n. 122 reg. ord. 1972) del pretore di Bovino; che nell'udienza pubblica la difesa dell'Urso ha chiesto che l'intervento sia dichiarato ammissibile. Considerato che, come e' stato ripetutamente affermato da questa Corte, nessuna forma di intervento - tranne quella riservata al Presidente del Consiglio dei ministri - e' ammessa nel processo di legittimita' costituzionale promosso in via incidentale; che in tale giudizio possono costituirsi soltanto le parti del giudizio a quo; Considerato altresi' che il sig. Pasquale Urso non e' parte nel giudizio promosso con la predetta ordinanza del pretore di Bovino e che nessuna rilevanza puo' riconoscersi alla circostanza che egli e' parte in altro giudizio pendente innanzi al pretore di Licata nel corso del quale e' stata sollevata (ord. 12 luglio 1970, n. 326 reg. ord. 1971) analoga questione di legittimita' costituzionale, iscritta nel ruolo della stessa udienza odierna, ed a proposito della quale egli non ha esercitato il diritto di costituirsi innanzi a questa Corte. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara inammissibile l'intervento proposto dal sig. Pasquale Urso e ordina la prosecuzione della discussione.