N. 126 SENTENZA 21 - 28 maggio 1975

                                 N. 126
                         SENTENZA 21 MAGGIO 1975
                Deposito in cancelleria: 28 maggio 1975.
         Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 145 del 4 giugno 1975.
                     Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSANO
     Procedure  concorsuali  -  Fallimento  - R.D. 16 marzo 1942, numero
 267, art. 18, terzo comma - Opposizione - Obbligo  della  notificazione
 al  curatore  e al creditore richiedente e non anche al fallito, quando
 l'opposizione sia proposta da qualunque interessato  -  Giustificazione
 nella  struttura del procedimento - Non e' violato il diritto di difesa
 - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(GU n.145 del 4-6-1975 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente -
 Dott. LUIGI OGGIONI - Avv.  ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE  ROCCHETTI  -
 Prof.  ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA
 REALE - Prof. PAOLO  ROSSI  -  Avv.  LEONETTO  AMADEI  -  Dott.  GIULIO
 GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE
 ROSSANO, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 18, terzo
 comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267  (legge  fallimentare),  promosso
 con  ordinanza emessa il 10 aprile 1973 dalla Corte d'appello di Milano
 nel procedimento civile  vertente  tra  il  fallimento  della  societa'
 Immobiliare Sforza e Oldrini Gianmauro ed altro, iscritta al n. 319 del
 registro  ordinanze  1973  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.
     Udito nella camera di consiglio del 20  febbraio  1975  il  Giudice
 relatore Michele Rossano.
                           Ritenuto in fatto:
     Con  sentenza  25  novembre  1971-14  febbraio 1972 il tribunale di
 Milano  -  in  accoglimento  dell'opposizione  proposta  dal  creditore
 Gianmauro  Oldrini  e  nel contraddittorio del curatore e del creditore
 istante Mario Rotondi - dichiaro' la nullita' della sentenza 9 dicembre
 1969 dichiarativa del fallimento della s.a.s. Immobiliare Sforza e  del
 socio accomandatario Giovanni, detto Gianluca Tondani, avendo accertato
 la  nullita'  della notificazione del ricorso del Rotondi al debitore e
 la mancata comparizione del debitore medesimo davanti  al  giudice,  in
 camera  di  consiglio,  all'udienza  fissata  per  la  trattazione  del
 ricorso.
     Avverso tale sentenza proposero appello il curatore del  fallimento
 ed  il creditore istante, con atti notificati all'opponente il 17 ed il
 18 marzo 1972.
     La Corte di  appello  di  Milano  -  riunite  le  due  cause  -  ha
 sollevato,  di  ufficio,  con  ordinanza  10  aprile-24  maggio 1973 la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del
 r.d. 16 marzo 1942, n.  267  (legge  sul  fallimento)  -  in  relazione
 all'art.  24,  primo e secondo comma, della Costituzione - in quanto la
 detta norma limita l'obbligo della notificazione della  opposizione  al
 curatore e al creditore richiedente, con esclusione del fallito, quando
 l'opposizione sia proposta da un qualunque interessato.
     Ha  osservato  che  il  diniego  della  legittimazione  passiva  al
 fallito,  nel  giudizio  di   opposizione   instaurato   da   qualunque
 interessato  contro  la  sentenza dichiarativa di fallimento, appare in
 contrasto con il principio del diritto di difesa sancito  dall'art.  24
 della  Costituzione  in quanto il debitore, che e' partecipe necessario
 della fase anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento,  deve  essere
 sempre  riconosciuto,  anche  in  sede  di  impugnazione della sentenza
 dichiarativa di fallimento, quale uno dei legitimi contradictores, alla
 pari del curatore e del creditore istante, avuto riguardo agli  effetti
 che la emananda pronuncia arreca nei suoi confronti.
     L'ordinanza e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del
 26 settembre 1973.
     Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
 e non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
                         Considerato in diritto:
     1.  - Nel corso del giudizio in grado di appello contro la sentenza
 25 novembre 1971-14 febbraio 1972 del tribunale di Milano -  che  aveva
 dichiarato  la nullita' della sentenza 9 dicembre 1969 dichiarativa del
 fallimento della Societa' Immobiliare Sforza di Gianluca Tondani e  C.,
 nonche'  del  socio  accomandatario  Giovanni  Tondani, in accoglimento
 dell'opposizione  proposta  dal  creditore  Gianmauro  Oldrini,  e  nel
 contraddittorio del curatore e del creditore istante Mario Rotondi - la
 Corte  di  appello  di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha
 ritenuto non manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  "dell'art.  18, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.
 267 (legge sul fallimento), in relazione all'art. 24, primo  e  secondo
 comma,   della   Costituzione,   in   quanto   limita  l'obbligo  della
 notificazione dell'opposizione al curatore e al creditore  richiedente,
 con  esclusione  del  fallito,  quando  l'opposizione  sia  proposta da
 qualunque interessato".
     2. - La questione non e' fondata.
     L'art. 18, primo comma, della legge fallimentare,  secondo  cui  il
 debitore  puo'  proporre  opposizione  alla  sentenza  dichiarativa  di
 fallimento  nel  termine  di  quindici  giorni  dall'affissione   della
 sentenza,  gli  riconosce  la  legittimazione  ad  un'autonoma azione a
 tutela  dei  suoi  diritti,  in  conseguenza  degli  effetti   che   la
 dichiarazione  di  fallimento  produce  nei  suoi  confronti  e sul suo
 patrimonio. Scaduto il termine, che ha  carattere  perentorio,  la  sua
 attivita' processuale deve essere contenuta nei limiti consentiti dalla
 struttura  del  processo,  che  puo'  concludersi  con  la revoca della
 sentenza dichiarativa di fallimento o con il rigetto della  opposizione
 e  nel  quale  la  legge  designa,  come  legittimi  contraddittori, il
 debitore, qualunque interessato che non abbia richiesto il fallimento e
 il curatore, in quanto organo che per legge  ha  la  rappresentanza  in
 giudizio del fallimento.
     Per tale struttura la scadenza del termine preclude che il debitore
 possa  spiegare  intervento  ai  sensi  dell'art. 105, primo comma, del
 codice  di  procedura  civile  per  far  valere  un  diritto   relativo
 all'oggetto  o  dipendente dal titolo dedotto nel processo, che implica
 la legittimazione ad una azione autonoma che potrebbe  essere  spiegata
 in  separato  giudizio,  l'azione  cioe'  preclusa  per la scadenza del
 termine  e  diretta  alla  revoca  della   sentenza   dichiarativa   di
 fallimento.    Escluso  pertanto  che il debitore possa intervenire nel
 giudizio di opposizione proposto da altri  deducendo  l'interesse  alla
 revoca  del  fallimento, non puo' peraltro escludersi la proponibilita'
 della questione concernente l'intervento  del  debitore  ai  sensi  del
 secondo  comma  dell'art.  105  del  codice  di  procedura  civile "per
 sostenere  le  ragioni  di  alcuna delle parti, quando vi ha un proprio
 interesse": l'interesse contrario alla revoca del fallimento, cioe'  al
 rigetto  dell'opposizione,  che puo' trovare fondamento razionale nella
 legittimazione  del  debitore  a  chiedere  la  dichiarazione  del  suo
 fallimento  (art.  6  legge  fallimentare). Ma per la proponibilita' di
 tale questione non e' richiesta la notificazione al debitore stesso.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  18,  comma  terzo,  del  r.d.  16  marzo 1942, n. 267 (legge
 fallimentare),  proposta  dalla  Corte  di  appello   di   Milano   con
 l'ordinanza  indicata  in  epigrafe,  in riferimento all'art. 24, commi
 primo e secondo, della Costituzione.
     Cosi' deciso in Roma, in camera  di  consiglio,  nella  sede  della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975
                                   FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  LUIGI
                                   OGGIONI  -  ANGELO  DE   MARCO-ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE  TRIMARCHI  -  NICOLA REALE -
                                   PAOLO  ROSSI  -  LEONETTO  AMADEI   -
                                   GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
                                   GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere