N. 172 SENTENZA 12 - 14 luglio 1976

                                 N. 172
                         SENTENZA 12 LUGLIO 1976
                Deposito in cancelleria: 14 luglio 1976.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 21 luglio 1976.
                        Pres. ROSSI - Rel. REALE
     Processo penale - Giudizio direttissimo - Cod.  proc.  pen.,  artt.
 502 e 503 - Sommario interrogatorio dell'imputato - Non e' previsto che
 il  difensore abbia diritto di assistervi - Interpretazione giudiziaria
 (non conforme a precedente interpretazione della Corte) nel  senso  che
 l'assenza  del  difensore  non determini nullita' dell'interrogatorio -
 Violazione  dell'art.  24,  secondo   comma,   della   Costituzione   -
 Illegittimita' costituzionale in parte qua.
     Diritto   di  difesa  -  Esercizio  -  Adeguamento  alle  peculiari
 caratteristiche dei singoli procedimenti - Garanzia in ogni caso  della
 effettivita' (del contraddittorio e dell'assistenza tecnica).
     Decisioni   della   Corte   costituzionale   -  Anteriore  sentenza
 interpretativa di rigetto  -  Orientamento  giurisprudenziale  da  essa
 difforme - Successiva decisione di accoglimento.
(GU n.191 del 21-7-1976 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta  dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott.  LUIGI
 OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv.   ERCOLE ROCCHETTI -  Prof.  ENZO
 CAPALOZZA  - Prof.  VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI
 - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA  -
 Prof.  EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott.  MICHELE ROSSANO -
 Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 502 e 503
 del codice di procedura penale, promosso con  ordinanza  emessa  il  24
 settembre 1974 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico
 di  Santoro Onofrio ed altra, iscritta al n. 498 del registro ordinanze
 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  14  del
 15 gennaio 1975.
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del  20 maggio 1976 il Giudice
 relatore Nicola Reale.
                           Ritenuto in fatto:
     Nel corso di procedimento penale a carico di Santoro Onofrio  e  Di
 Giglio  Lucia  il  tribunale  di  Milano,  con  ordinanza  emessa il 24
 settembre  1974,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  24,  comma
 secondo,  Cost.,  questione  di legittimita' costituzionale degli artt.
 502 e 503 del codice di procedura penale  sotto  il  profilo  che  essi
 consentirebbero che il sommario interrogatorio dell'arrestato, previsto
 dall'art.  502  del  codice di procedura penale, possa aver luogo anche
 senza l'assistenza del difensore.
     L'ordinanza  e'  stata   ritualmente   notificata,   comunicata   e
 pubblicata  il 15 gennaio 1975 nel n. 14 della Gazzetta Ufficiale.  Non
 vi e' stata, pero', costituzione di parte ne' intervento del Presidente
 del Consiglio dei ministri.
                         Considerato in diritto:
     1. - L'art. 502 del codice di procedura penale nel  disciplinare  i
 casi  e  i  modi del giudizio direttissimo prevede, fra l'altro, che il
 Procuratore della Repubblica  interroghi  sommariamente  l'imputato  in
 istato di detenzione prima di farlo condurre alla presenza del giudice.
 Il successivo art. 503 stabilisce poi che nel giudizio direttissimo, se
 l'imputato  non  sceglie  subito  un  difensore, questi e' nominato dal
 pubblico ministero nel primo atto del procedimento e, se  cio'  non  e'
 avvenuto, dal Presidente prima dell'apertura del dibattimento.
     Il  tribunale  di  Milano  con l'ordinanza in epigrafe prospetta il
 dubbio  che  la  disciplina   risultante   dalle   disposizioni   sopra
 richiamate, consentendo che il sommario interrogatorio dell'imputato di
 cui  all'art. 502 del codice di procedura penale possa aver luogo anche
 senza l'assistenza del difensore, violi l'art. 24, comma secondo, Cost.
 che garantisce l'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni  stato  e
 grado  del  procedimento.    Secondo  il  giudice  a  quo,  la  mancata
 assistenza del difensore si risolverebbe  in  un'effettiva  e  concreta
 lesione  del  diritto  di difesa dell'imputato in un momento cruciale e
 rilevantissimo  che  neanche   la   specialita'   del   rito   potrebbe
 giustificare;  lesione  resa  ancor  piu' grave dal fatto che a seguito
 delle modifiche apportate con l'art. 3 del d.l. 11 aprile 1974,  n.  99
 (convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) l'imputato detenuto puo'
 rimanere sprovvisto di difensore anche per un periodo di dieci giorni.
     2.  -  Occorre  premettere  che con sentenza n. 171 del 1972 questa
 Corte, nell'affrontare  la  stessa  questione,  ha  ritenuto  di  dover
 escludere  ogni  contrasto  tra  le  norme  impugnate e l'art. 24 della
 Costituzione, sul presupposto che una  interpretazione  sistematica  di
 dette norme, compiuta tenendosi conto della loro necessaria connessione
 con  le  altre disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato,
 consentisse  di  affermare  che  il  difensore  avesse  il  diritto  di
 assistere  anche all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502 del
 codice di procedura penale. In tal modo interpretati gli  artt.  502  e
 503  avrebbero  potuto  cosi'  come  formulati permanere nel sistema in
 piena armonia con la Costituzione.
     3. - Senonche' la giurisprudenza ordinaria, ed in  particolar  modo
 quella   della   Corte   di   cassazione,   non   ha  acceduto  a  tale
 interpretazione ed ha continuato a  ritenere  che,  avuto  riguardo  al
 tenore  letterale delle norme impugnate, alle peculiari caratteristiche
 del giudizio direttissimo e alle finalita' del sommario  interrogatorio
 previsto  dall'art.  502  del  codice di procedura penale (il quale non
 sarebbe diretto alla contestazione dell'accusa e a ricevere l'eventuale
 confessione di  reita'  ma  alla  identificazione  del  soggetto  e  al
 controllo  della legittimita' dell'arresto), l'omissione del preventivo
 avviso  al   difensore   dell'imputato,   conseguendone   eventualmente
 l'assenza   del   difensore,   non  determini  la  nullita'  del  detto
 interrogatorio.
     Ma non v'ha dubbio che, in tal modo interpretate  e  applicate,  le
 disposizioni  impugnate  vengono  a  porsi  in insanabile contrasto col
 precetto enunciato nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
     Per convincersene, basta riportarsi alla costante giurisprudenza di
 questa Corte secondo cui il diritto di difesa, che e'  in  primo  luogo
 garanzia  di  contraddittorio  e  di  assistenza  tecnico-professionale
 (sent. n. 190 del 1970), pur potendo variamente atteggiarsi in funzione
 delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti, deve tuttavia
 essere disciplinato dalla legge in modo che ne riescano  assicurati  lo
 scopo e la funzione (sent. n. 55 del 1971 e n. 255 del 1974). Di qui la
 necessita'  che  in  occasione  di  un  atto  di  grande  rilievo quale
 l'interrogatorio, l'imputato abbia la possibilita' di essere  assistito
 dal difensore che per la sua preparazione tecnico-professionale piu' di
 lui  e'  in grado di avvertire la necessita' di opportuni chiarimenti a
 difesa  (sent.  n.  190  del  1970).  Necessita'  che  sussiste   anche
 nell'ipotesi contemplata dall'art. 502 c.p.p., dal momento che anche in
 tal  caso  l'interrogatorio  viene in considerazione quale strumento di
 difesa offerto alla persona  su  cui  incombe  l'alea  di  un  giudizio
 immediato.
     Quanto  ai  rilievi  circa l'incompatibilita' con i modi ed i tempi
 del rito direttissimo dell'espletamento delle formalita' relative  alla
 nomina,  all'avviso  e all'intervento del difensore, prima del sommario
 interrogatorio previsto dall'art. 502 c.p.p., e' sufficiente  osservare
 che  a seguito delle modifiche apportate con il d.l. 11 aprile 1974, n.
 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 (e quindi  entrate  in
 vigore prima degli atti processuali che hanno dato luogo alla ordinanza
 di  rimessione), il procedimento direttissimo ha perduto in gran parte,
 anche in confronto dell'imputato detenuto, i caratteri di  immediatezza
 e  di celerita' che originariamente gli erano propri: infatti, non solo
 il termine per la presentazione in  giudizio  dell'arrestato  e'  stato
 portato  da  cinque  a  dieci  giorni ma si e' introdotta, altresi', la
 possibilita' di procedere a giudizio direttissimo, sempre che non siano
 necessarie speciali indagini, anche nei confronti di persone  arrestate
 a  seguito  di  ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal
 commesso reato.
     Pertanto, attesa l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza
 ordinaria, che questa Corte non puo' non tenere  nel  debito  conto  ai
 fini  dell'interpretazione  delle norme impugnate, e in conformita' dei
 precedenti segnati dalle sentenze n. 26 del 1961 e n. 52 del  1965,  va
 dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  502 e 503
 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il difensore dell'imputato
 abbia il diritto di assistere al sommario interrogatorio del medesimo.
     4. - E' opportuno aggiungere, per quanto non sia necessario ai fini
 di dimostrare l'esattezza della decisione come sopra adottata, che  con
 norme  entrate in vigore dopo l'ordinanza di rimessione, l'adozione del
 giudizio direttissimo e' stata resa obbligatoria per numerosi reati,  e
 taluni  anche  di particolare gravita', prescindendosi da presupposti o
 modalita' del rito come disciplinato dal codice di procedura penale.
     Cosi' per i reati di cui all'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n.
 497, circa i quali e' prevista  deroga  al  disposto  del  primo  comma
 dell'art.  502,  salvo  che  siano necessarie speciali indagini.  Cosi'
 ancora per i reati di cui agli artt. 17 e  26  della  legge  22  maggio
 1975, n. 152, in cui la deroga e' espressamente prevista in riferimento
 agli artt. 502 e 504 del codice di procedura penale.
     D'altro canto l'art. 167 bis (aggiunto al c.p.p. dall'art. 33 della
 citata  legge n. 152 del 1975) consente ormai che, nei casi di urgenza,
 soggetti diversi dall'imputato (e  fra  essi  si  ritiene  compreso  il
 difensore  di quest'ultimo) possano essere avvisati o convocati a mezzo
 del telefono e, se cio' risulti impossibile, mediante telegramma.  Cio'
 con innegabile riduzione di remore processuali.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  l'illegittimita' costituzionale degli artt. 502 e 503 del
 codice di procedura penale nella parte in  cui  non  prevedono  che  il
 difensore  dell'imputato  abbia  il  diritto  di  assistere al sommario
 interrogatorio del medesimo.
     Cosi' deciso in Roma, in camera  di  consiglio,  nella  sede  della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
                                   F.to:  PAOLO  ROSSI - LUIGI OGGIONI -
                                   ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI  -
                                   ENZO  CAPALOZZA  -  VINCENZO  MICHELE
                                   TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
                                   REALE  -  LEONETTO  AMADEI  -  GIULIO
                                   GIONFRIDA  - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
                                   ASTUTI - MICHELE ROSSANO  -  LEOPOLDO
                                   ELIA.
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere