N. 176 SENTENZA 12 - 14 luglio 1976

                                 N. 176
                         SENTENZA 12 LUGLIO 1976
                Deposito in cancelleria: 14 luglio 1976.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 21 luglio 1976.
                       Pres. ROSSI - Rel. DE MARCO
     Caccia  -  R.D.  5  giugno  1939,  n.  1016,  art. 32, ultimo comma
 (modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799) - Porto  di
 armi  da caccia e di arnesi per l'uccellagione in zona di ripopolamento
 - Sanzione - E'  punito  come  delitto  l'inosservanza  di  un  divieto
 diretto   alla   prevenzione   di   un   fatto  contravvenzionale,  ora
 depenalizzato - Eccesso dai limiti della discrezionalita' legislativa -
 Irrazionalita'  -   Violazione   del   principio   di   eguaglianza   -
 Illegittimita' costituzionale in parte qua.
(GU n.191 del 21-7-1976 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta  dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott.  LUIGI
 OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv.   ERCOLE ROCCHETTI -  Prof.  ENZO
 CAPALOZZA  - Prof.  VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI
 - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA  -
 Prof.  EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott.  MICHELE ROSSANO -
 Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof.  LEOPOLDO ELIA, Giudici,
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del
 regio  decreto  5  giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la
 protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato
 dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con  ordinanze
 emesse  il  18  aprile 1975 dal pretore di Orvieto e il 10 ottobre 1975
 dal tribunale di Macerata nei  procedimenti  penali  rispettivamente  a
 carico  di Rughetti Arnaldo ed altro e di Giorgi Nello, iscritte ai nn.
 210 e 593 del registro  ordinanze  1975  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  181 del 9 luglio 1975 e n. 38 dell'11
 febbraio 1976.
     Udito nella camera di consiglio  del  15  giugno  1976  il  Giudice
 relatore Angelo De Marco.
                           Ritenuto in fatto:
     1.  - Con ordinanza in data 18 aprile 1975, emessa nel procedimento
 penale a carico di due imputati del reato di cui all'art. 32 del  regio
 decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo modificato dall'art. 10 della
 legge  2  agosto 1967, n. 799 (penultimo ed ultimo capoverso) per avere
 trasportato,  senza  giustificato  motivo,  un  fucile  con   munizione
 spezzata  in  zona di ripopolamento, il pretore di Orvieto ha sollevato
 d'ufficio  questione  di  legittimita'   costituzionale   delle   norme
 suindicate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
     Al  riguardo si rileva che: la norma denunziata ha per obiettivita'
 giuridica  evidente   la   disciplina   dell'esercizio   dell'attivita'
 venatoria; che, cio' posto, appare assolutamente ingiustificata e priva
 di  fondamento giuridico e razionale la pena della multa da lire 20.000
 a lire 100.000, con la revoca della licenza di caccia da uno a tre anni
 preveduta per questo reato formale, mentre lo stesso testo  legislativo
 per   l'esercizio   concreto   dell'attivita'   venatoria  in  zona  di
 ripopolamento e cattura prevede la meno grave sanzione dell'ammenda  da
 lire 6.000 a lire 60.000.
     2.  -  Identica questione ha sollevato il tribunale di Macerata con
 ordinanza 10 ottobre 1975, che, rilevando come ai sensi  dell'art.  43,
 comma settimo, della legge n. 799 del 1967 per l'esercizio della caccia
 in  zona di ripopolamento prevede la pena dell'ammenda da lire 12.000 a
 lire   120.000,   ravvisa   l'irrazionalita'   del   trattamento  nella
 considerazione che viene punita  come  delitto  una  ipotesi  di  reato
 evidentemente  meno  grave  di  altra  che  viene  punita, invece, come
 semplice contravvenzione.
     3.  -  Dopo  gli  adempimenti  di  legge,   non   essendovi   state
 costituzioni  di  parti, entrambi i giudizi come sopra promossi vengono
 alla cognizione della Corte, convocata in camera di consiglio ai  sensi
 dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere
 decisi con unica sentenza, avendo per oggetto la stessa questione.
     2. - L'impugnato art.  32  del  testo  unico  delle  norme  per  la
 protezione  della  selvaggina  e per l'esercizio della caccia approvato
 con regio decreto 5 giugno 1939,  n.  1016,  quale  risulta  modificato
 dall'articolo  10  della  legge  2  agosto 1967, n.   799, contiene due
 ordini di divieti penalmente sanzionati: a) quelli preveduti nei  primi
 quattro  commi, che, come chiaramente risulta dal richiamo all'art. 703
 c.p. ed all'art. 57 della legge di pubblica sicurezza, pur  riferendosi
 all'esercizio   della  caccia,  hanno  per  obiettivita'  giuridica  la
 prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumita' individuale;  b)
 quelli  preveduti  nel  penultimo  comma,  che  hanno  per obiettivita'
 giuridica la protezione della selvaggina.
     L'inosservanza di tali divieti, oggettivamente  considerata,  anche
 in  riferimento  alle  norme  del c.p. e della legge di p.s.  di cui al
 citato richiamo, ha indubbio carattere contravvenzionale.
     Senonche' nell'ultimo comma - nonostante vi si adoperi  il  termine
 che dovrebbe essere rivelatore di "contravventori" - viene preveduta la
 sanzione  della  multa,  che  presupponendo  un delitto, tale carattere
 conferisce all'inosservanza di quei divieti.
     L'art. 43 del t.u. n.  1016, quale risulta modificato dall'art.  10
 della  legge  n.  799  del  1967,  poi,  punisce con la sola ammenda e,
 quindi, considera semplice contravvenzione, l'esercizio  abusivo  della
 caccia  nelle  riserve,  nelle  bandite  ed  in  genere  nelle  zone di
 ripopolamento,  predisposte,  appunto,  a   quella   protezione   della
 selvaggina,  che  come  sopra  si  e' detto, costituisce l'obiettivita'
 giuridica dei divieti di cui al penultimo comma dell'impugnato art. 32.
     A cio' si aggiunga che l'art. 1 della legge 24  dicembre  1975,  n.
 706,  sulla  disciplina  del  sistema  sanzionatorio  delle  norme  che
 prevedono  contravvenzioni  punibili  con  l'ammenda  dispone:     "Non
 costituiscono  reato  e  sono soggette alla sanzione amministrativa del
 pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per  le  quali  e'
 prevista  la pena dell'ammenda, salvo quanto previsto negli articoli 10
 e  14"  e  che  questi  due   articoli   non   prevedono   l'esclusione
 dell'applicazione  di  quanto disposto dall'art. 1 alle contravvenzioni
 punibili con la sola ammenda, prevedute dalle  leggi  sulla  protezione
 della selvaggina e sull'esercizio della caccia.
     3.  -  Da  quanto  precede  risulta in modo evidente che manca ogni
 elemento logico che possa spiegare il fondamento giuridico e  razionale
 di  una normativa come quella sopra esaminata, che prevede la punizione
 come delitto dell'inosservanza di un divieto diretto  alla  prevenzione
 di  semplici    contravvenzioni, punibili solo con l'ammenda e che, per
 giunta, in seguito alla nuova legge n. 706 del 1975, non  costituiscono
 piu' reato e sono perseguibili soltanto con sanzione amministrativa.
     Ne  consegue  che  anche  nel caso in esame, come in quello oggetto
 della sentenza di questa Corte n. 218 del 1974, deve  riconoscersi  che
 il  legislatore,  nell'esercizio della discrezionalita' che gli compete
 nello statuire  quali  comportamenti  debbano  essere  puniti  e  quali
 debbano  essere  la  qualita'  e la misura della pena da infliggere, ha
 ecceduto  dai  limiti  della  razionalita',  ponendo  in   essere   una
 disparita' di trattamento che viola il principio di eguaglianza sancito
 dall'art. 3 della Costituzione.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  32,  ultimo
 comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che approva il  "Testo
 unico  delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio
 della caccia", come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto  1967,
 n.  799,  nella parte in cui, limitatamente alle zone di ripopolamento,
 punisce il porto " delle armi da caccia con  munizione  spezzata  e  di
 arnesi  per  l'uccellaggione,    a  meno  che  il trasporto avvenga per
 giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso  in  busta  o
 altro involucro idoneo", con la multa da lire 20.000 a lire 100.000.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  in  camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
                                   F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI  OGGIONI  -
                                   ANGELO  DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
                                   ENZO  CAPALOZZA  -  VINCENZO  MICHELE
                                   TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
                                   REALE  -  LEONETTO  AMADEI  -  GIULIO
                                   GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -  GUIDO
                                   ASTUTI  -  MICHELE ROSSANO - ANTONINO
                                   DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere