N. 176 SENTENZA 12 - 14 luglio 1976
N. 176 SENTENZA 12 LUGLIO 1976 Deposito in cancelleria: 14 luglio 1976. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 21 luglio 1976. Pres. ROSSI - Rel. DE MARCO Caccia - R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, ultimo comma (modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799) - Porto di armi da caccia e di arnesi per l'uccellagione in zona di ripopolamento - Sanzione - E' punito come delitto l'inosservanza di un divieto diretto alla prevenzione di un fatto contravvenzionale, ora depenalizzato - Eccesso dai limiti della discrezionalita' legislativa - Irrazionalita' - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimita' costituzionale in parte qua.(GU n.191 del 21-7-1976 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con ordinanze emesse il 18 aprile 1975 dal pretore di Orvieto e il 10 ottobre 1975 dal tribunale di Macerata nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Rughetti Arnaldo ed altro e di Giorgi Nello, iscritte ai nn. 210 e 593 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975 e n. 38 dell'11 febbraio 1976. Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco. Ritenuto in fatto: 1. - Con ordinanza in data 18 aprile 1975, emessa nel procedimento penale a carico di due imputati del reato di cui all'art. 32 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (penultimo ed ultimo capoverso) per avere trasportato, senza giustificato motivo, un fucile con munizione spezzata in zona di ripopolamento, il pretore di Orvieto ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme suindicate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Al riguardo si rileva che: la norma denunziata ha per obiettivita' giuridica evidente la disciplina dell'esercizio dell'attivita' venatoria; che, cio' posto, appare assolutamente ingiustificata e priva di fondamento giuridico e razionale la pena della multa da lire 20.000 a lire 100.000, con la revoca della licenza di caccia da uno a tre anni preveduta per questo reato formale, mentre lo stesso testo legislativo per l'esercizio concreto dell'attivita' venatoria in zona di ripopolamento e cattura prevede la meno grave sanzione dell'ammenda da lire 6.000 a lire 60.000. 2. - Identica questione ha sollevato il tribunale di Macerata con ordinanza 10 ottobre 1975, che, rilevando come ai sensi dell'art. 43, comma settimo, della legge n. 799 del 1967 per l'esercizio della caccia in zona di ripopolamento prevede la pena dell'ammenda da lire 12.000 a lire 120.000, ravvisa l'irrazionalita' del trattamento nella considerazione che viene punita come delitto una ipotesi di reato evidentemente meno grave di altra che viene punita, invece, come semplice contravvenzione. 3. - Dopo gli adempimenti di legge, non essendovi state costituzioni di parti, entrambi i giudizi come sopra promossi vengono alla cognizione della Corte, convocata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto: 1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza, avendo per oggetto la stessa questione. 2. - L'impugnato art. 32 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, contiene due ordini di divieti penalmente sanzionati: a) quelli preveduti nei primi quattro commi, che, come chiaramente risulta dal richiamo all'art. 703 c.p. ed all'art. 57 della legge di pubblica sicurezza, pur riferendosi all'esercizio della caccia, hanno per obiettivita' giuridica la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumita' individuale; b) quelli preveduti nel penultimo comma, che hanno per obiettivita' giuridica la protezione della selvaggina. L'inosservanza di tali divieti, oggettivamente considerata, anche in riferimento alle norme del c.p. e della legge di p.s. di cui al citato richiamo, ha indubbio carattere contravvenzionale. Senonche' nell'ultimo comma - nonostante vi si adoperi il termine che dovrebbe essere rivelatore di "contravventori" - viene preveduta la sanzione della multa, che presupponendo un delitto, tale carattere conferisce all'inosservanza di quei divieti. L'art. 43 del t.u. n. 1016, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge n. 799 del 1967, poi, punisce con la sola ammenda e, quindi, considera semplice contravvenzione, l'esercizio abusivo della caccia nelle riserve, nelle bandite ed in genere nelle zone di ripopolamento, predisposte, appunto, a quella protezione della selvaggina, che come sopra si e' detto, costituisce l'obiettivita' giuridica dei divieti di cui al penultimo comma dell'impugnato art. 32. A cio' si aggiunga che l'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, sulla disciplina del sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda dispone: "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la pena dell'ammenda, salvo quanto previsto negli articoli 10 e 14" e che questi due articoli non prevedono l'esclusione dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1 alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda, prevedute dalle leggi sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia. 3. - Da quanto precede risulta in modo evidente che manca ogni elemento logico che possa spiegare il fondamento giuridico e razionale di una normativa come quella sopra esaminata, che prevede la punizione come delitto dell'inosservanza di un divieto diretto alla prevenzione di semplici contravvenzioni, punibili solo con l'ammenda e che, per giunta, in seguito alla nuova legge n. 706 del 1975, non costituiscono piu' reato e sono perseguibili soltanto con sanzione amministrativa. Ne consegue che anche nel caso in esame, come in quello oggetto della sentenza di questa Corte n. 218 del 1974, deve riconoscersi che il legislatore, nell'esercizio della discrezionalita' che gli compete nello statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualita' e la misura della pena da infliggere, ha ecceduto dai limiti della razionalita', ponendo in essere una disparita' di trattamento che viola il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che approva il "Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia", come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, nella parte in cui, limitatamente alle zone di ripopolamento, punisce il porto " delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellaggione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo", con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere