DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 1009
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.(GU n.63 del 7-3-1977)
Vigente al: 22-3-1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici
dell'Universita' degli studi di Bari e convalidati dal Consiglio
superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato
come appresso:
L'art. 19, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del
corso di laurea in economia e commercio, e' modificato nel senso che
l'insegnamento di contabilita' di Stato muta la denominazione in
quella di ragioneria pubblica e contabilita' di Stato;
L'art. 57, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta'
di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che gli istituti di
clinica ostetrica e ginecologica e di patologia ostetrica e
ginecologica mutano rispettivamente la denominazione in quella di
clinica ostetrica e ginecologica I e di clinica ostetrica e
ginecologica II.
Dopo l'art. 126, e con lo spostamento della numerazione degli
articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo
alle norme sul tirocinio pratico per il corso di laurea in medicina
veterinaria:
Art. 127. - Gli insegnamenti di clinica medica, di clinica
chirurgica, di clinica ostetrica, di ispezione e controllo delle
derrate alimentari e delle materie a carattere zootecnico (zootecnia
I, zootecnia II e alimentazione e nutrizione animale) debbono essere
completati da un tirocinio pratico, della durata complessiva di
almeno sei mesi, da compiersi presso istituti della facolta' di
medicina veterinaria o presso istituti zooprofilattici sperimentali o
presso civili macelli o altri enti od uffici pubblici riconosciuti
idonei dalla facolta'.
Il tirocinio pratico deve essere iniziato dopo la chiusura dei
corsi di insegnamento del quinto anno indipendentemente dall'esame di
laurea e deve essere completato prima che il laureato si presenti a
sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 128. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di
medicina veterinaria e' aggiunto il seguente:
istituto di clinica chirurgica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1977
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 67