DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 1009 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
(GU n.63 del 7-3-1977)
 
 Vigente al: 22-3-1977  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Bari,  approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' degli studi di  Bari  e  convalidati  dal  Consiglio
superiore della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati  e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  L'art. 19, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del
corso di laurea in economia e commercio, e' modificato nel senso  che
l'insegnamento di contabilita' di  Stato  muta  la  denominazione  in
quella di ragioneria pubblica e contabilita' di Stato; 
  L'art. 57, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta'
di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che gli istituti  di
clinica  ostetrica  e  ginecologica  e  di  patologia   ostetrica   e
ginecologica mutano rispettivamente la  denominazione  in  quella  di
clinica  ostetrica  e  ginecologica  I  e  di  clinica  ostetrica   e
ginecologica II. 
  Dopo l'art. 126, e  con  lo  spostamento  della  numerazione  degli
articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo  relativo
alle norme sul tirocinio pratico per il corso di laurea  in  medicina
veterinaria: 
  Art.  127.  -  Gli  insegnamenti  di  clinica  medica,  di  clinica
chirurgica, di clinica ostetrica,  di  ispezione  e  controllo  delle
derrate alimentari e delle materie a carattere zootecnico  (zootecnia
I, zootecnia II e alimentazione e nutrizione animale) debbono  essere
completati da un  tirocinio  pratico,  della  durata  complessiva  di
almeno sei mesi, da  compiersi  presso  istituti  della  facolta'  di
medicina veterinaria o presso istituti zooprofilattici sperimentali o
presso civili macelli o altri enti od  uffici  pubblici  riconosciuti
idonei dalla facolta'. 
  Il tirocinio pratico deve essere  iniziato  dopo  la  chiusura  dei
corsi di insegnamento del quinto anno indipendentemente dall'esame di
laurea e deve essere completato prima che il laureato si  presenti  a
sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale. 
  Art. 128. - All'elenco degli  istituti  annessi  alla  facolta'  di
medicina veterinaria e' aggiunto il seguente: 
    istituto di clinica chirurgica. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1976 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1977 
  Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 67