Entrata in vigore del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del protocollo facoltativo al patto stesso e del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, aperti alla firma a New York il 19 dicembre 1966. (1415Q005)(GU n.328 del 23-11-1978)
Il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con
legge 25 ottobre 1977, n. 881, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 7 dicembre 1977, sono stati
depositati a New York, presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli strumenti di ratifica
del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del
protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici e del patto internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali, aperti alla firma a New York il 19
dicembre 1966.
All'atto del deposito sono state formulate le seguenti riserve e
dichiarazioni:
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE
PATTO RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI
Articolo 9, par. 5.
La Repubblica italiana, considerando che l'espressione « arresto o
detenzione illegali » contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9
potrebbe dar luogo a divergenze d'interpretazione, dichiara
d'interpretare l'espressione summenzionata come riferentesi
esclusivamente ai casi d'arresto o detenzione contrari alle
disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9.
Articolo 12, par. 4.
Il paragrafo 4 dell'articolo 12 non costituisce ostacolo alla
applicazione della disposizione transitoria XIII della Costituzione
italiana concernente il divieto di ingresso e di soggiorno nel
territorio dello Stato di alcuni membri di Casa Savoia.
Articolo 14, par. 3.
Le disposizioni della lettera d) del paragrafo 3 dell'articolo 14
sono considerate compatibili con le vigenti disposizioni italiane che
disciplinano la presenza dell'imputato al processo e determinano i
casi nei quali e' ammessa l'autodifesa o e' richiesta l'assistenza di
un difensore.
Articolo 14, par. 5.
Il paragrafo 5 dell'articolo 14 non costituisce ostacolo alla
applicazione delle vigenti disposizioni italiane che, in conformita'
alla Costituzione della Repubblica italiana, disciplinano lo
svolgimento in unico grado del giudizio di fronte alla Corte
costituzionale nelle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica e i Ministri.
Articolo 15, par. 1.
Riferendosi all'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 « se
posteriormente a detto reato la legge prevede l'applicazione di una
pena piu' lieve, il colpevole deve beneficiarne » la Repubblica
italiana dichiara d'interpretare questa disposizione come applicabile
esclusivamente alle procedure in corso.
Pertanto, una persona che sia gia' stata condannata con una
decisione definitiva non potra' beneficiare d'una legge posteriore a
tale decisione, che preveda l'applicazione d'una pena piu' lieve.
Articolo 19, par. 3.
Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 19 sono considerate
compatibili con il vigente regime di autorizzazione per la
radio-televisione nazionale e con le restrizioni stabilite dalla
legge per le emittenti radiofoniche e televisive locali e per
ripetitori di emittenti straniere.
Dichiarazione prevista dall'articolo 41.
La Repubblica italiana riconosce la competenza del Comitato dei
diritti dell'uomo previsto dall'articolo 28 del patto a ricevere ed
esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che un
altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal patto.
PROTOCOLLO FACOLTATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI
CIVILI E POLITICI
Articolo 5, par. 2.
La Repubblica italiana ratifica il protocollo facoltativo al patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici restando inteso
che le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 5 del protocollo
sono da interpretarsi nel senso che il Comitato previsto
dall'articolo 28 del predetto patto non dovra' esaminare alcuna
comunicazione proveniente da un individuo senza prima essersi
assicurato che la stessa questione non sia in corso d'esame o non sia
gia' stata esaminata davanti a un altro organo internazionale
d'inchiesta o di regolamento.
Gli atti predetti entreranno in vigore per l'Italia il 15 dicembre
1978 ai sensi rispettivamente degli articoli 49 (2), 9 (2) e 27 (2).