DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 817 

Norme transitorie per il personale precario delle Universita'.
(GU n.357 del 23-12-1978)
 
 Vigente al: 23-12-1978  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Visto  il  decreto-legge  21  ottobre   1978,   n.   642,   recante
provvedimento di transizione sul personale universitario; 
  Considerato  che  i  contratti  stipulati  dalle  Universita',  gli
assegni di formazione didattica e scientifica e le borse  di  studio,
scaduti il 31 ottobre 1978, nonche' gli incarichi e le  supplenze  su
posti di assistente ordinario con il 23 dicembre 1978 non verranno ad
essere sorretti  da  una  efficace  norma  di  proroga;  che  tra  il
personale docente precario sussiste disparita' di  trattamento  sotto
il profilo della stabilita' del rapporto; e  che  vi  e'  l'immediata
esigenza di assicurare nelle Universita' l'insegnamento da  parte  di
ulteriori lettori; 
  Ritenuta pertanto la necessita' e la  urgenza  di  provvedere  alle
esigenze sopra prospettate; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Gli assegni di studio  di  cui  all'art.  6  del  decreto-legge  1°
ottobre 1973, n. 580, convertito con  modificazioni  nella  legge  30
novembre 1973,  n.  766,  le  borse  di  studio  prorogate  ai  sensi
dell'art. 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed  i
contratti di cui all'art. 5 del succitato  decreto-legge  1°  ottobre
1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre  1973,  n.  766,  in
godimento alla  data  del  23  ottobre  1978,  sono  prorogati  senza
soluzione di continuita' fino al 31 ottobre 1979. 
  Agli assegnisti ed ai contrattisti  di  cui  al  precedente  comma,
oltre all'importo  annuo  dei  rispettivi  assegni  e  contratti,  e'
attribuita, con decorrenza  1  gennaio  1979,  una  indennita'  lorda
mensile agganciata alla variazione dell'indice del costo  della  vita
con le stesse modalita', gli stessi importi e divieti previsti  dalla
legge  27  maggio  1959,  n.  324,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, nonche', per i familiari a carico, un  assegno  con  le
stesse modalita' ed in misura pari alle quote di aggiunta di famiglia
previste nella stessa legge 27 maggio  1959,  n.  324,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  Dalla stessa data l'importo annuo delle borse di studio di  cui  al
precedente primo comma e' elevato a lire 3.000.00. 
Ai fini della loro formazione scientifica e didattica i  contrattisti
e  gli   assegnisti   sono   tenuti   a   svolgere,   come   previsto
rispettivamente negli articoli 5 e  6  del  decreto-legge  1  ottobre
1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 
  1973, n. 766, unicamente  le  attivita'  stabilite  nelle  predette
  norme. 
Per la durata della proroga resta ferma la facolta' prevista 
dall'art. 23, primo comma, della legge 25  ottobre  1977,  n.  808  e
dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1  ottobre  1973,  n.
580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973,  n.
766. 
  Il diritto dei titolari di contratto  all'inquadramento  nei  ruoli
della scuola secondaria di cui al quindicesimo comma dell'art. 5  del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, puo' essere esercitato fino  al
termine della proroga. 
  Sono altresi' prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli incarichi e  le
supplenze sui  posti  di  assistente  ordinario  di  coloro  che,  in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
svolto  attivita'  scientifica  e  didattica  per  almeno   un   anno
accademico  entro  il  biennio  che  termina  il  31  ottobre   1978,
intendendosi  che  l'anno  puo'  risultare  dalla  somma  di  periodi
parziali comunque non piu' brevi di  3  mesi  ciascuno,  purche'  non
vengano   meno   per   sopravvenuta   indisponibilita'   del   posto.
Analogamente ed alle  stesse  condizioni  potranno  essere  prorogate
dalle  Universita'  le  borse  e  gli   assegni   di   formazione   o
addestramento scientifico e didattico o comunque denominati,  purche'
finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui  fondi  destinati  dai
consigli di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con
decreto rettorale a seguito di pubblico concorso. 
  Il servizio prestato  dai  contrattisti  ed  assegnisti  presso  le
facolta' di medicina e chirurgia, purche' riconosciuto  agli  effetti
della indennita' prevista dalla legge  25  marzo  1971,  n.  213,  e'
considerato,   rispettivamente,   quale   servizio   di    assistente
ospedaliero ai fini della partecipazione ai concorsi di idoneita' per
la qualifica di aiuto ospedaliero e quale  periodo  di  tirocinio  ai
fini della partecipazione ai concorsi per assistente ospedaliero. 
  I rettori delle Universita', su proposta dei  singoli  consigli  di
facolta',  possono  conferire  incarichi  di  lettore  ai   cittadini
stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche  al
di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti  delle  lingue
secondo il numero degli studenti  iscritti  ai  vari  corsi.  Ciascun
corso non  potra'  comprendere,  di  norma,  un  numero  di  iscritti
superiore a  centocinquanta.  L'incarico  non  puo'  protrarsi  oltre
l'anno accademico  per  il  quale  e'  conferito  ed  e'  rinnovabile
annualmente per non piu' di cinque anni. 
  Al cittadino  straniero  e'  equiparato  il  coniuge  straniero  di
cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana. 
  La spesa per i lettori di cui all'ottavo  comma  e'  a  carico  del
bilancio universitario. La  relativa  retribuzione  e'  definita  con
riferimento al trattamento economico attribuito al parametro iniziale
dell'assistente universitario, tenendo conto della  materia  e  della
durata dell'attivita' svolta. 
  Con legge di bilancio possono  essere  aumentati  i  fondi  di  cui
all'art. 12, comma dodicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973,  n.
580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973,  n.
766. 
  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
fatto divieto alle Universita' ed Istituti di istruzione superiore di
conferire incarichi o supplenze  su  posti  di  assistente  ordinario
nonche' le funzioni di cui agli ultimi due commi dell'art.  19  della
legge 18 marzo 1958, n. 349, cosi' come  modificati  per  ultimo  con
l'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. 
  L'assunzione di personale o l'affidamento di compiti  istituzionali
effettuati in violazione della vigente legislazione  universitaria  e
di quanto previsto nel presente articolo sono nulle di diritto e  non
producono  alcun  effetto  a  carico  dell'amministrazione  salva  la
responsabilita', personale e solidale, per le somme  conseguentemente
erogate, dei docenti, dei funzionari e  degli  organi  delle  singole
amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto. 
  E'  abrogato  il  disposto  del  primo  comma   dell'art.   6   del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ed ogni  altra  disposizione  in
contrasto con il presente decreto. 
  I concorsi ad assistente ordinario  il  cui  bando  sia  pubblicato
entro il 31 ottobre 1978 saranno regolarmente espletati. I termini di
maturazione dei requisiti per la partecipazione a  tali  concorsi  si
riferiscono alla data dei  bandi  rispettivi.  I  relativi  vincitori
potranno essere nominati anche oltre il termine previsto dall'art. 24
della legge 25 ottobre 1977, n. 808. 
  Il disposto di cui al primo comma dell'art. 4 del  decreto-legge  1
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella  legge  30
novembre 1973, n. 766, si estende anche ai professori  incaricati  in
servizio nell'anno  accademico  1978-79  e  che  abbiano  maturato  o
maturino nello stesso anno  accademico  tre  anni  di  anzianita'  di
insegnamento. 
  Il reddito annuo per avere titolo, ai  sensi  dell'art.  7,  quarto
comma, del decreto-legge 1 ottobre  1973,  n.  580,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766,  all'assegno  di
studio  universitario  e'  fissato  in  misura  non  superiore  a  L.
4.000.000 con  esclusione  dei  trattamenti  percepiti  a  titolo  di
indennita' integrativa speciale o di contingenza, fino ad  una  cifra
pari all'indennita' integrativa speciale degli impiegati civili dello
Stato e le quote di aggiunta di famiglia  e  gli  assegni  familiari,
comprensivo dei redditi di tutti i componenti del  nucleo  familiare,
quale risulta dallo stato di famiglia, elevabili di  L.  300.000  per
ciascun figlio a carico. 
  Tale reddito va riferito a quello dichiarato dai singoli componenti
del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche e comprovato dall'interessato con dichiarazione personale  ai
sensi e per gli  effetti  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il termine di presentazione delle  domande  per  l'anno  accademico
1978-79 e' prorogato fino al 30 dicembre 1978. 
  Fermo restando il trasferimento alle  Regioni  delle  funzioni  dei
beni e del personale delle opere universitarie ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  in  apposito
provvedimento legislativo saranno previste norme  quadro  concernenti
il diritto allo studio per il settore universitario. 
  Al   maggior   onere   derivante   dall'attuazione   del   presente
provvedimento valutato in L. 36.000.000.000  per  l'anno  finanziario
1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al cap. 6856 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare  con  proprio
decreto le necessarie variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto abroga il decreto-legge  21  ottobre  1978,  n.
642. 
  Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1978 
 
                               PERTINI 
 
                                                 ANDREOTTI - PEDINI - 
                                                   PANDOLFI - MORLINO 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1978 
  Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 30