N. 49 SENTENZA 25 marzo - 7 aprile 1981

                                  N. 49
                         SENTENZA 25 MARZO 1981
                 Deposito in cancelleria: 7 aprile 1981.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 15 aprile 1981.
                       Pres. AMADEI - Rel. ROSSANO
     Imposte e tasse - IRPEF - Legge 12 novembre 1976, n.  751, artt. 1,
 comma  ultimo,  e  2,  comma ultimo -   Inapplicabilita' dell'ulteriore
 detrazione di L. 36.000 in caso di  coniuge titolare di reddito proprio
 - Assunta violazione dell'art.   136 della  Costituzione  per  presunto
 contrasto  della    normativa  impugnata  con  precedente  giudicato di
 illegittimita'   (sent. n. 179 del 1976)  -  Diversita'  di  oggetto  -
 Infondatezza.
     Imposte e tasse - IRPEF - Legge 12 novembre 1976, n.  751, artt. 1,
 comma   ultimo,  3,  comma  ultimo  -  Inapplicabilita'  dell'ulteriore
 detrazione di L. 36.000 in caso di coniuge titolare di reddito  proprio
 -  Assunta  violazione  del principio di   eguaglianza - Ingiustificata
 disparita' di trattamento tra lavoratori con  reddito  inferiore  ai  4
 milioni - Illegittimita'  costituzionale.
(GU n.105 del 15-4-1981 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta  dai  signori:  Avv. LEONETTO AMADEI,   Presidente - Dott.
 GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO  VOLTERRA - Dott.  MICHELE  ROSSANO  -
 Prof.  ANTONINO    DE  STEFANO  - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO
 ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO    BUCCIARELLI  DUCCI  -
 Avv.  ALBERTO  MALAGUGINI  -    Prof.  LIVIO  PALADIN  -  Dott. ARNALDO
 MACCARONE -   Prof. ANTONIO  LA  PERGOLA  -  Prof.  VIRGILIO  ANDRIOLI,
 Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nei  giudizi riuniti di legittimita' costituzionale degli artt.  1,
 comma ultimo, 2, comma ultimo, e 3,  comma  ultimo,    della  legge  12
 novembre  1976,  n.  751; dell'art. 4 del d.l.  6 luglio 1974, n. 259 e
 dell'art. 4, comma sesto della  legge 17 agosto 1974, n.  384  (Imposta
 sul reddito delle  persone fisiche) promossi con ordinanze emesse dalle
 Commissioni  tributarie  di 1 grado di Siena il 16 maggio  1977, Larino
 il 14 giugno 1977, Orvieto il 23 settembre 1977, Biella il  21  ottobre
 1977, Bari il 27 giugno 1977,  Matera il 1 dicembre 1977, Verbania il 7
 gennaio  1978,    Bolzano  il  27  settembre 1977, Gorizia il 31 maggio
 1977, Urbino il 7 novembre 1977 (numero due  ordinanze), Isernia il  30
 novembre  1977, Torino il 16  giugno 1977, Busto Arsizio il 17 febbraio
 1978, Como il  10 novembre 1977, Isernia il 1 febbraio 1978, Verona  il
 27  gennaio  1978,  Palermo  il  13  giugno  1977,  dalla   Commissione
 tributaria di 2 grado di Livorno il 6 luglio   1978, dalle  Commissioni
 tributarie  di  1  grado  di Arezzo   il 13 giugno 1978, Lanciano il 16
 novembre 1978, dalle  Commissioni tributarie di 2 grado di  Alessandria
 il  21   dicembre 1978, Ravenna il 29 novembre 1978, dalle  Commissioni
 tributarie di 1 grado di Brindisi il 28  febbraio 1978, La Spezia il 10
 e il 29 maggio 1979, Biella il 29 novembre 1978 (n. 5 ordinanze), dalla
 Commissione tributaria di 2 grado di Alessandria il 23    giugno  1979,
 dalle  Commissioni  tributarie di 1 grado di  Biella il 29 aprile 1978,
 Trieste il 20 marzo 1978, Firenze   il 26 gennaio 1979,  Larino  il  15
 giugno  1977, dalle  Commissioni tributarie di 2 grado di Imperia il 17
 maggio 1979, Padova il 25 settembre 1979 e dalla Commissione tributaria
 di 1 grado di Ferrara il 13  ottobre    1978  (numero  due  ordinanze),
 rispettivamente  iscritte  ai    nn.   394, 539, 556 e 581 del registro
 ordinanze 1977, ai nn.  9, 136, 156, 161, 163, 193, 194, 216, 243, 304,
 327,  429,  463,  564 e 568 del registro ordinanze 1978  ed ai nn.  27,
 270, 303, 496, 593,705, 766, 767, 768, 769, 770, 792,  813,  839,  935,
 949,  952,  990,  997  e 998 del registro   ordinanze 1979 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 293 del 1977,  nn.    32,
 39,  53, 74, 135, 164, 154, 149, 172, 186, 194, 257, 271, 300 e 334 del
 1978, nn. 3, 31, 38, 73, 168, 244, 291 e 345 del  1979 e nn.    8,  15,
 22, 50 e 64 del 1980.
     Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio   dei
 ministri;
     udito nell'udienza  pubblica  del  15  ottobre  1980  il    Giudice
 relatore Michele Rossano;
     udito  l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente
 del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     Nel corso di 40 procedimenti - promossi da lavoratori dipendenti al
 fine di ottenere, nella liquidazione   dell'IRPEF per l'anno  1974,  la
 ulteriore detrazione di lire 36.000,  prevista, per i redditi da lavoro
 dipendente  di importo  annuo non superiore a lire 4.000.000, dall'art.
 4 d.l. 6  luglio 1974, n. 259,  convertito,  con  modificazioni,  nella
 legge  17  agosto  1974,  n.384  - sono state proposte da   Commissioni
 tributarie di 1 e 2  grado  questioni  di  legittimita'  costituzionale
 degli artt. 1, comma ultimo, 2,  comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge
 12  novembre   1976, n. 751; del citato art. 4 decreto legge n. 259 del
 1974 e dell'art. 4, comma sesto, legge n. 384 del 1974, in  riferimento
 agli artt. 2, 3, 29, 31, 53, 136 della  Costituzione.
     Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite  le parti
 private.
     Nel giudizio promosso dalla Commissione tributaria di 1   grado  di
 Biella  con ordinanza 21 ottobre 1977 non e'  intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei ministri.
     Negli altri 39 giudizi e' intervenuto il Presidente del   Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocato generale dello
 Stato, chiedendo che tutte le  questioni di legittimita' costituzionale
 siano dichiarate  non fondate.
     L'Avvocato generale dello Stato ha depositato, l'otto  maggio 1980,
 nei giudizi promossi dalle  Commissioni    tributarie  di  1  grado  di
 Isernia  e  di  Busto Arsizio con   ordinanze 1 e 17 febbraio 1978, due
 memorie  con  le    quali  insiste  nelle  osservazioni  e  conclusioni
 formulate  negli atti di intervento.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  I  quaranta  giudizi  vanno  riuniti  e  definiti  con unica
 sentenza  perche'  hanno  per  oggetto  questioni  di      legittimita'
 costituzionale,   nella  maggior  parte  identiche,    concernenti,  in
 sostanza, la medesima disposizione.
     La legge 12 novembre 1976, n.  751  -  come  e'  precisato    nella
 relazione  ministeriale  al  relativo  disegno di legge -  e' diretta a
 regolare gli effetti della sentenza 15 luglio   1976, n.  179,  con  la
 quale questa Corte ha dichiarato  costituzionalmente illegittime alcune
 norme  del d.P.R. 29  gennaio 1958, n. 645; della legge 9 ottobre 1971,
 n. 825;  dei decreti presidenziali 29 settembre 1973, n. 597 e n.  600,
 e  26  ottobre  1972,  n.  636,   nella   parte   in   cui,   ai   fini
 dell'applicazione  della  imposta  complementare  e della   imposta sul
 reddito delle persone fisiche, prevedevano il    concorso  dei  redditi
 della  moglie,  non legalmente ed   effettivamente separata, con quelli
 del  marito  e    l'imputazione del reddito complessivo a quest'ultimo,
 quale unico soggetto passivo di imposta, ponendo a  carico del medesimo
 tutti gli obblighi ed oneri  conseguenti.
     L'art. 1, comma ultimo, di tale legge n. 751 del  1976    prescrive
 che  all'imposta  determinata  ai  sensi  dei commi   precedenti non si
 applica l'ulteriore detrazione di lire  36.000 annue, prevista - per  i
 redditi  di  lavoro dipendente  di importo annuo non superiore a lire 4
 milioni - dal  secondo comma dell'art. 4 del  decreto  legge  6  luglio
 1974, n. 259, divenuto sesto comma dell'art. 4 nel testo della legge 17
 agosto 1974, n. 384. L'art. 1 della legge n.  751 del 1976 si riferisce
 alla  ipotesi  di  presentazione,  da    parte dei coniugi, di distinte
 dichiarazioni e, nei commi 1   e  2,  prescrive  le  modalita'  per  la
 presentazione,   da  parte  di    ciascuno  dei  coniugi,  di  separate
 dichiarazioni dei redditi  per gli anni 1974 e precedenti.
     Il successivo art. 2 concerne  esclusivamente  modalita'  per    la
 presentazione  della  suddetta  dichiarazione da parte di  ciascuno dei
 coniugi e  non  si  riferisce  al  contenuto  del    comma  ultimo  del
 precedente  articolo.  Questo comma e',   invece, applicabile. ai sensi
 dell'art. 3, comma ultimo,  stessa legge n. 751 del 1976, nella diversa
 ipotesi che  nessuno dei coniugi presenti la separata dichiarazione dei
 redditi per gli anni 1974 e precedenti.
     In tutte le  quaranta  ordinanze  di  rinvio  si  censura  -  sotto
 profili  nella  maggior  parte uguali e in riferimento a vari  articoli
 della Costituzione - la norma che stabilisce la non   applicabilita'  -
 nella liquidazione dell'imposta IRPEF per  gli anni 1974 e precedenti -
 della  ulteriore  detrazione  di   imposta di lire 36.000 qualora abbia
 reddito proprio la    moglie  del  lavoratore  dipendente  con  reddito
 personale di  importo annuo non superiore a lire 4.000.000.
     Questa   Corte   osserva  che  le  disposizioni  impugnate    vanno
 individuate negli artt. 1, comma ultimo, e 3,  comma ultimo,  legge  n.
 751  del  1976.  Infatti la prima  delle suddette norme sancisce la non
 applicabilita' della   ulteriore detrazione  di  lire  36.000  prevista
 dall'art.  4,   comma sesto, d.l. n. 259 del 1974 nel testo della legge
 di   conversione n. 384 del 1974,  che  e'  esclusivamente    norma  di
 riferimento;  la  seconda estende l'applicabilita'   dell'art. 1, comma
 ultimo, stessa legge alla ipotesi sopra  precisata.
     2. - Cosi' individuate le norme impugnate, va presa in  esame,  per
 il  suo carattere preliminare, la censura di  violazione dell'art.  136
 della Costituzione.
     La Commissione tributaria di 1 grado di Isernia, con   ordinanza  1
 febbraio  1978,  la  Commissione tributaria di  2 grado di Alessandria,
 con ordinanza 23 giugno 1979, e  la Commissione tributaria di  1  grado
 di  Firenze, con  ordinanza 26 gennaio 1979, hanno affermato che l'art.
 1,  comma ultimo, legge n. 751 del 1976 e' in contrasto con  l'art. 136
 della Costituzione perche'  reimmette  nell'ordinamento  una  norma  di
 contenuto  identico  alle    disposizioni che prevedevano il cumulo dei
 redditi dei  coniugi, ai fini dell'applicazione della imposta IRPEF,  e
 sono  state  dichiarate  illegittime dalla Corte costituzionale  con la
 sentenza n. 179 del 1976.  Hanno  osservato  che,  a  seguito  di  tale
 sentenza, si sarebbe dovuta effettuare  separatamente la tassazione dei
 coniugi  e,  quindi,  ognuno    di  essi, titolare di reddito di lavoro
 dipendente di importo  annuo non superiore a lire  4  milioni,  avrebbe
 dovuto  avere  diritto  alla  ulteriore  detrazione  di lire 36.000. La
 norma impugnata avrebbe considerato di nuovo operante   la  presunzione
 di maggiore capacita' contributiva delle  persone unite dal matrimonio,
 gia'  esclusa  dalla  Corte   costituzionale con la sentenza n. 179 del
 1976.
     La censura non e' fondata.
     Non  sussiste  la  denunciata  violazione   dell'art.   136   della
 Costituzione perche' il contenuto dell'art. 1, cornma  ultimo, legge n.
 751  del  1976 e' diverso da quello delle  parti delle norme dichiarate
 illegittime con la citata  sentenza n. 179 del 1976.
     L'art.  1,  citato,  elimina  esclusivamente  il  diritto  ad   una
 ulteriore detrazione, nella ipotesi in esso prevista,  laddove le norme
 gia'  ritenute  dalla  sentenza  n. 179 del   1976 in contrasto con gli
 artt. 3, 29 e 53 della    Costituzione  sono  quelle  che  prevedevano:
 l'imputazione    al  marito  dei redditi della moglie non legalmente ed
 effettivamente separata e il cumulo dei redditi di   entrambi  ai  fini
 dell'applicazione  della  imposta; la  soggettivita' passiva del marito
 anche per i detti redditi  della moglie e la correlativa  negazione  di
 tale soggettivita'  alla moglie; l'obbligo del marito di dichiarare, in
 unico  atto, oltre ai redditi propri, anche i menzionati redditi  della
 moglie;  l'obbligo della moglie non separata di  indicare al marito gli
 elementi, i dati e le  notizie  relativi    ai  propri  redditi  a  lui
 imputabili  perche' egli potesse  effettuare la dichiarazione unica dei
 redditi (artt. 131 e  139 d.P.R. n. 645 del 1958; art. 2, n.  3,  legge
 825  del   1971; 2, comma primo, e 4, lett. a), d.P.R. n. 597 del 1973;
 1, comma terzo, 46, 56, 57 d.P.R. n. 600 del 1973;  15, 16, 17, 19,  20
 e 30 d.P.R. n. 636 del 1972).
     La  fattispecie  ora  all'esame di questa Corte e' diversa  perche'
 concerne non la imputazione dei redditi della  moglie al  marito  quale
 unico  soggetto  passivo di   imposta, ma l'abolizione di una ulteriore
 detrazione  qualora abbia reddito proprio  il  coniuge  del  lavoratore
 dipendente,  il  cui  reddito  personale  non superi il limite annuo di
 lire 4 milioni.
     3. - Altra censura comune a tutte le ordinanze di rinvio   concerne
 la  violazione  dell'art. 3 della Costituzione.  Secondo le Commissioni
 tributarie  di  primo  e  di  secondo    grado,  la   norma   impugnata
 contrasterebbe  in  due  sensi    con  il  principio  costituzionale di
 eguaglianza: sia perche'  applicherebbe l'abolito principio del  cumulo
 dei  redditi    dei  coniugi;  sia  perche' prevederebbe un trattamento
 diverso, privo di razionale giustificazione, solo nei    confronti  dei
 contribuenti  coniugati,  che  non  possono    godere  della detrazione
 ulteriore di lire 36.000, spettante  invece a tutti i contribuenti  non
 coniugati.
     La  questione  in  questi  termini  e' fondata e rimane   assorbito
 l'esame delle altre censure.
     Nella fattispecie in esame si rileva una disparita' di  trattamento
 non giustificata entro la medesima categoria  di lavoratori  dipendenti
 con reddito personale annuo non  superiore a lire 4 milioni. In vero, i
 lavoratori  predetti    hanno  diritto all'ulteriore detrazione di lire
 36.000, se non  sono coniugati o se i loro coniugi non sono titolari di
 redditi  che,  sommati  a  quelli  dei  lavoratori  stessi,    superino
 l'importo  annuo  di  lire  4  milioni.  Per contro, le norme impugnate
 escludono che la detrazione si applichi,  quanto ai redditi dei coniugi
 che nel loro complesso  superino comunque il tetto cli 4 milioni, anche
 se per  importi di minima entita' e anche se  il  reddito  di  ciascuno
 dei  coniugi stessi, entrambi lavoratori dipendenti, sia  inferiore a 4
 milioni annui.
     La  denunciata  disparita' di trattamento e' di piana evidenza e ne
 consegue la illegittimita'  costituzionale delle disposizioni di  legge
 denunziate.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  la  illegittimita'  costituzionale degli artt. 1,   comma
 ultimo, e 3, comma ultimo, legge 12 novembre  1976, n. 751  (norme  per
 la  determinazione e riscossione  delle imposte sui redditi dei coniugi
 per gli anni 1974  e    precedenti  e  altre  disposizioni  in  materia
 tributaria).
      Cosi'  deciso  in  Roma,  nella sede della Corte   costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
                                   F.to:  LEONETTO   AMADEI   -   GIULIO
                                   GIONFRIDA   -   EDOARDO   VOLTERRA  -
                                   MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
                                   -  LEOPOLDO      ELIA   -   GUGLIELMO
                                   ROEHRSSEN  - ORONZO  REALE - BRUNETTO
                                   BUCCIARELLI   DUCCI   -       ALBERTO
                                   MALAGUGINI  - LIVIO PALADIN - ARNALDO
                                   MACCARONE  -  ANTONIO  LA  PERGOLA  -
                                   VIRGILIO  ANDRIOLI.
                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere