N. 50 SENTENZA 25 marzo - 7 aprile 1981
N. 50 SENTENZA 25 MARZO 1981 Deposito in cancelleria: 7 aprile 1981. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 15 aprile 1981. Pres. AMADEI - Rel. ROEHRSSEN Impiego pubblico - R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, primo comma - Crediti di retribuzione o pensione - Prescrizione biennale - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altri impiegati pubblici per i quali opera la prescrizione quinquennale - Violazione dell'art. 3 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale.(GU n.105 del 15-4-1981 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del RD.L. 19 gennaio 1939, n. 295 (Recupero dei crediti verso gli impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), promossi con le seguenti ordinanze: 1. - ordinanza emessa il 30 novembre 1976 dal Consiglio di Stato su ricorsi proposti da Branca Giorgio ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri e dal Ministero della pubblica istruzione ed altri contro Cataudella Antonio ed altri, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 27 aprile 1977; 2. - ordinanza emessa il 20 gennaio 1977 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Buscema Salvatore ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 del 1 febbraio 1978; 3. - ordinanza emessa l'8 luglio 1978 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Buscema Salvatore ed altri contro l'Universita' degli Studi di Perugia ed altro, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 27 giugno 1979; 4. - ordinanza emessa il 26 gennaio 1979 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione contro Martinelli Valentino, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 29 agosto 1979; 5. - ordinanza emessa il 23 marzo 1979 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da Magrini Sergio contro l'Universita' degli Studi di Perugia, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 29 agosto 1979; 6. - ordinanza emessa il 16 febbraio 1979 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dall'Universita' degli Studi di Genova contro Gomez de Ayala Alfredo, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 29 dicembre 1979. Visti gli atti di costituzione di Cataudella Antonio, Dell'Olio Matteo, Gessi Carlo, Gazzoni Francesco, Spada Paolo, dei Ministeri del Tesoro e della pubblica istruzione e delle Universita' degli S.tudi di Macerata, Roma e Perugia e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore Guglielmo Rochrssen; uditi l'avvocato Antonio Sorrentino per Cataudella, dell'Olio e Gessi e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto: Nel corso di procedimenti promossi da Branca Giorgio ed altri e da Cataudella Antonio ed altri per ottenere la retribuzione degli incarichi interni d'insegnamento universitario, da essi esplicati, secondo quanto disposto dalla sentenza n. 11 del 1973 della Corte costituzionale in materia di trattamento economico in caso di cumulo d'impieghi, il Consiglio di Stato - avendo l'Amministrazione convenuta eccepito la prescrizione biennale, ex art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, dei crediti dei ricorrenti - con ordinanza 30 novembre 1976-11 febbraio 1977 - ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, per il differente trattamento previsto in via generale per i dipendenti statali rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici, ai cui crediti di lavoro si applica la prescrizione quinquennale. Nell'ordinanza di rimessione si osserva che tale diverso trattamento viola l'art. 3 della Costituzione, non essendo razionalmente giustificabile in quanto: 1. - l'eventuale squilibrio finanziario che potrebbe subire il bilancio dello Stato per il pagamento di crediti di propri dipendenti reclamato dopo due anni e prima di cinque, sarebbe minimo, tenuto conto dell'entita' globale del bilancio; 2. - complicazioni contabili e squilibri finanziari potrebbero verificarsi in misura piu' grave per gli altri enti pubblici, rispetto allo Stato; 3. - tali complicazioni o squilibri finanziari potrebbero derivare anche da altri tipi di prestazioni pecuniarie dovute dallo Stato, diverse dai debiti di lavoro, per le quali non e' prevista la prescrizione biennale. Dinanzi a questa Corte si sono costituite l'Amministrazione del tesoro e della pubblica istruzione, nonche' le Universita' degli Studi di Macerata, Roma e Perugia, rappresentate e assistite dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Nell'atto di costituzione l'Avvocatura dello Stato deduce che la diversita' di trattamento prospettata dall'ordinanza di rimessione e' giustificata dalle esigenze di bilancio e contabilita', peculiari dello Stato, non comuni agli altri enti pubblici - la cui struttura finanziaria e' meno complessa di quella statale - ne' comparabili con le correlative esigenze dei privati. A riprova della razionalita' della disciplina impugnata in relazione alle esigenze finanziarie dello Stato, nell'atto di costituzione si deduce, a proposito della vicenda che ha dato origine al giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, che ove non fosse prevista nella materia de qua un termine biennale di prescrizione, essendo nel 1974 gli incaricati interni 8.134, e comportando percio' l'esecuzione della sentenza n. 11 del 1973 della Corte costituzionale un onere annuo di circa otto miliardi, l'onere complessivo sarebbe gravissimo per lo Stato, tenuto conto che trattasi di spese "non coperte" nel bilancio dell'epoca alla quale vanno riferite. Ove poi si tenga conto che la stessa situazione potrebbe riprodursi per una ben piu' numerosa categoria di dipendenti statali, con ancora piu' gravi conseguenze, secondo l'Avvocatura dello Stato sarebbe evidente la razionalita' della normativa impugnata. Si sono costituiti anche i proff. Cataudella, Dell'Olio, Gessi, Gazzoni e Spada chiedendo che la questione sia dichiarata fondata e sostenendo l'irrazionalita' del diverso trattamento che la norma impugnata fa ai dipendenti statali rispetto agli altri dipendenti pubblici; che si traduce fra l'altro in una differenza di trattamento non giustificata fra i professori delle Universita' statali e i professori delle Universita' libere (ai quali la prescrizione biennale non si applicherebbe). Identica questione e' stata sollevata dallo stesso Consiglio di Stato con ordinanza 16 febbraio 1979 - 13 luglio 1979, emessa in un procedimento in grado di Appello promosso dall'Universita' degli Studi di Genova contro Gomez de Ayala, nonche' dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con ordinanze 20 gennaio - 14 luglio 1977, 8 luglio - 29 settembre 1978 e 23 marzo 1979, emesse nel corso di giudizi promossi da Buscema ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione e l'Universita' degli Studi di Perugia e da Magrini contro l'Universita' degli Studi di Perugia. Identica questione e' stata sollevata pure dal Consiglio di Stato con ordinanza 26 gennaio - 24 aprile 1979 emessa in un procedimento in grado di Appello, riguardante il prof. Martinelli Valentino e concernente la richiesta di arretrati di stipendio in conformita' di quanto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 219 del 1975. In tali procedimenti si e' costituita solo l'Avvocatura generale dello Stato per le Amministrazioni interessate, insistendo perche' la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto: 1. - Tutte le ordinanze sopra indicate prospettano la medesima questione, sicche' i relativi giudizi possono essere riuniti per essere definiti con unica sentenza. 2. - Le ordinanze denunciano l'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, senza distinguere fra le sue varie parti (la sola ordinanza della VI Sezione del Consiglio di Stato in data 30 novembre 1976 accenna, in motivazione, al primo comma in parola), ma dalla loro motivazione si deduce in maniera evidente che la norma censurata e' soltanto quella contenuta nel primo comma, relativo alla durata della prescrizione dei crediti ivi indicati. 3. - Cio' premesso, la Corte e' chiamata a decidere se l'art. 2, primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 (recante "Recupero dei crediti verso gl'impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti"), prevedendo la prescrizione entro il termine di due anni delle rate di stipendio ovvero di pensione nonche' degli assegni indicati nel d.l.1gt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovute dallo Stato, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una disparita' di trattamento, priva di razionale giustificazione, tra impiegati e pensionati dello Stato e gli altri impiegati pubblici, per i quali opera la prescrizione quinquennale secondo la norma generale stabilita dall'articolo 2948 del codice civile. 4. - La questione e' fondata. La disposizione censurata ha ad oggetto i soli crediti derivanti dal rapporto di impiego con lo Stato e per destinatari i titolari di rate di stipendio o di pensione dovuti dallo Stato, mentre nei riguardi delle rate di stipendio o di pensione dovute da qualsiasi altro soggetto di diritto pubblico, come gia' detto, si applica la norma generale contenuta nell'art. 2948 del codice civile. In tal modo si pone in essere, a danno dei soli dipendenti e pensionati statali, una palese discriminazione fra crediti aventi la medesima natura giuridica ed il medesimo contenuto e fra i loro titolari, pur appartenendo, tutti costoro, alla categoria sostanzialmente omogenea dei dipendenti e pensionati di soggetti di diritto pubblico: e cio' senza che la distinzione trovi alcuna giustificazione. In questa prospettiva non possono avere pregio ne' le considerazioni svolte nei lavori preparatori della legge 9 marzo 1871, n. 102 (legge concernente la prescrizione degli stipendi ed assegni personali), dalla quale discende l'art. 2 in questione, ne' quelle svolte dall'Avvocatura generale dello Stato nella memoria depositata il 18 settembre 1979. Quanto al rilievo fatto in quei lavori preparatori e consistente nella opportunita' di evitare il lavoro derivante dalla mancata riscossione, da parte degli interessati o dei loro eredi, di numerose piccole partite e che quindi devono essere trasportate da un esercizio all'altro, e' sufficiente osservare che si tratta di un mero inconveniente di fatto non idoneo a dare fondamento alla drastica limitazione della tutela di un diritto. Alla osservazione dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui in mancanza della prescrizione biennale l'onere derivante al bilancio dello Stato da una prescrizione di durata maggiore porrebbe allo Stato stesso problemi forse irreparabili, si deve rispondere che, cosi' argomentando, si potrebbe perfino giungere alla elusione dei diritti patrimoniali degli interessati, anche se accertati da un giudicato. In ogni caso considerazioni del genere non sono riferibili solo allo Stato, ma potrebbero essere applicate a qualsiasi ente pubblico. Consegue da cio' evidente la irragionevolezza della disposizione censurata e, quindi, la violazione del principio di uguaglianza.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 recante "Recupero dei crediti verso gl'impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti". Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere