N. 53 SENTENZA 25 marzo - 7 aprile 1981

                                  N. 53
                         SENTENZA 25 MARZO 1981
                 Deposito in cancelleria: 7 aprile 1981.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 15 aprile 1981.
                      Pres. AMADEI - Rel. ROEHRSSEN
     Reati  e  pene  -  Cod.  proc.  pen.,  art.  513, n. 2 - Esclusione
 dell'appello contro la  sentenza  di  proscioglimento  a    seguito  di
 amnistia  -  Ipotesi  della derubricazione -   Assunta violazione degli
 artt. 3 e 24 della Costituzione -    Fondatezza  della  questione  gia'
 riconosciuta  dalla  Corte    con  riferimento  ad  ipotesi  diversa  -
 Illegittimita' in parte  qua.
     Reati e pene - Cod.  proc.  pen.,  art.  512,  n.  2  -  Esclusione
 dell'appello  contro  la  sentenza  di  proscioglimento  a   seguito di
 amnistia - Ipotesi di derubricazione -   Illegittimita' dell'art.  513,
 n.    2, del Cod. proc. penale -  Illegittimita' conseguenziale a norma
 dell'art. 27 della  legge n. 87 del 1953
(GU n.105 del 15-4-1981 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Avv.  LEONETTO  AMADEI,  Presidente  -  Dott.
 GIULIO  GIONFRIDA  - Prof.   EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO -
 Prof.  ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA  -  Prof.    GUGLIELMO
 ROEHRSSEN  -  Avv.  ORONZO  REALE  - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
 Avv. ALBERTO  MALAGUGINI  -  Prof.  LIVIO  PALADIN  -    Dott.  ARNALDO
 MACCARONE  - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof.
 GTUSEPPE FERRARI, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 513, n.    2,
 del  codice  di  procedura penale, promosso con   ordinanza emessa il 2
 maggio 1980 dalla Corte d'appello  de L'Aquila, nel procedimento penale
 a carico di    Bernardi  Antonio,  iscritta  al  n.  461  del  registro
 ordinanze   1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 235 del 27 agosto 1980.
     Udito nella camera di consiglio del 27  novembre  1980  il  Giudice
 relatore Guglielmo Roehrssen.
                           Ritenuto in fatto:
     Nel  corso  di  un procedimento penale - conclusosi in  primo grado
 nei confronti di alcuni imputati con sentenze  di non doversi procedere
 per amnistia a seguito di  derubricazione del reato quanto ad  un  capo
 d'imputazione  e  per  prescrizione  del  reato, quanto ad   altro capo
 d'imputazione - la Corte d'appello de L'Aquila,   con ordinanza  del  2
 maggio  1980,  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 513, n. 2, cod. proc.  pen., nella parte in cui non  consente
 all'imputato  prosciolto di proporre appello avverso le sentenze di non
 doversi procedere per amnistia a seguito di  derubricazione del reato.
     Secondo  il  giudice  a quo la norma impugnata sarebbe in contrasto
 con gli artt. 3 e 24 della  Costituzione,  giacche'    la  sentenza  di
 proscioglimento   per   amnistia   con      derubricazione  del  reato,
 implicherebbe   una   evidente      affermazione   di   responsabilita'
 dell'imputato  in  ordine ai   fatti che gli sono stati addebitati, si'
 che essa, pur se   seguita da  una  pronuncia  di  proscioglimento,  si
 rivelerebbe  pregiudizievole  per  l'imputato  non solo per la  lesione
 dell'1ntegrita' della sua  personalita'  morale,  ma    anche  per  gli
 effetti  giuridici che ad essa conseguono sul  piano dell'autorita' del
 giudicato penale nei giudizi civili o   amministrativi. Ne  deriverebbe
 una  lesione  del  diritto  di    difesa  e  dello  stesso principio di
 uguaglianza.
     Nel  giudizio  dinanzi a questa Corte non vi e' stata  costituzione
 di parti.
                         Considerato in diritto:
     1. - La sola questione che la Corte e' chiamata a decidere   e'  se
 l'art.  513,  n.  2, cod. proc. pen. - nella parte in cui  non consente
 all'imputato prosciolto di proporre appello  avverso la sentenza di non
 doversi procedere per  amnistia a seguito di derubricazione del reato -
 sia in  contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
     2. - La questione e' fondata.
     Con le sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978 e n. 72 del    1979,
 questa  Corte  ha  dichiarato  la illegittimita'   costituzionale degli
 artt.  512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc.   pen., nella  parte  in  cui
 escludevano  il  diritto dell'imputato   di proporre appello avverso la
 sentenza di primo grado   che l'avesse prosciolto per  amnistia  o  per
 prescrizione  del    reato  a  seguito  di giudizio di comparazione fra
 circostanze aggravanti ed attenuanti.
     La Corte ha osservato in proposito che  quando  l'amnistia    o  la
 prescrizione   siano   applicate   in  dibattimento,  a     seguito  di
 comparazione fra circostanze aggravanti ed   attenuanti,  cio'  avviene
 non sulla base di un giudizio  ipotetico ma in base alla valutazione in
 concreto che il  fatto addebitato sussiste, che esso e' preveduto dalla
 legge  come  reato  e  che l'imputato lo ha commesso: si ha, cioe', una
 affermazione di colpevolezza dell'imputato,  la    quale  e'  idonea  a
 produrre effetti negativi in altri giudizi.
     Da  cio' la Corte ha tratto la conseguenza che la esclusione  della
 appellabilita' di dette sentenze e' costituzionalmente  illegittima per
 violazione  degli  artt.  3  e  24  della    Costituzione,  sopprimendo
 ingiustificatamente, nei  riguardi del solo imputato, un mezzo generale
 di difesa.
     3. - Le suddette considerazioni sono senz'altro applicabili al caso
 ora  sottoposto  alla  Corte  e  convincono  che   debba dichiararsi la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 513, n.   2,  cod.  proc.  pen.
 anche  nella  parte  in  cui  non consente   all'imputato prosciolto di
 proporre appello contro la   sentenza  di  non  doversi  procedere  per
 amnistia   quando   essa      contenga  una  sostanziale  pronuncia  di
 colpevolezza dell'imputato   per avere  previamente  accertato  che  il
 fatto  sussiste, costituisce   reato ed e' stato commesso dall'imputato
 ma che, per le circostanze nelle quali e' avvenuto, va rubricato fra  i
 reati  compresi  nel  provvedimento di amnistia, a differenza di quanto
 era stato ritenuto con ordinanza di rinvio a giudizio.
     4.  -  In  conseguenza   della   declaratoria   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., va  dichiarata di
 ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo   1953, n.  87,  la
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  512, n. 2,  cod. proc. pen.,
 nella parte in cui, analogamente, esclude il  diritto dell'imputato  di
 proporre  appello  contro la sentenza del  pretore che lo abbia assolto
 per amnistia negli stessi casi  di cui al precedente n. 3.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  513,  n.  2,
 cod.   proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto  dell'imputato
 di proporre appello avverso la sentenza del   tribunale  che  lo  abbia
 prosciolto  per amnistia, a seguito di  definizione giuridica del fatto
 diversa da quella enunciata  nell'ordinanza di rinvio a giudizio;
     b)  dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11  marzo
 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art.  512, n. 2, cod.
 proc. pen., nella parte in cui esclude il    diritto  dell'imputato  di
 proporre  appello avverso la  sentenza resa in dibattimento dal pretore
 che lo  abbia    prosciolto  per  amnistia  a  seguito  di  definizione
 giuridica  del  fatto    diversa  da  quella  denunciata nel decreto di
 citazione.
     Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio,  nella  sede    della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25  marzo 1981.
                                   F.to:   LEONETTO   AMADEI   -  GIULIO
                                   GIONFRIDA  -   EDOARDO   VOLTERRA   -
                                   MICHELE   ROSSANO  -     ANTONINO  DE
                                   STEFANO - LEOPOLDO  ELIA -  GUGLIELMO
                                   ROEHRSSEN  - ORONZO  REALE - BRUNETTO
                                   BUCCIARELDI   DUCCI   -       ALBERTO
                                   MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -  ARNALDO
                                   MACCARONE  -  ANTONIO  LA  PERGOLA  -
                                   VIRGILIO    ANDRIOLI    -    GIUSEPPE
                                   FERRARI.
                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere