N. 54 SENTENZA 25 marzo - 7 aprile 1981

                                  N. 54
                         SENTENZA 25 MARZO 1981
                 Deposito in cancelleria: 7 aprile 1981.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 15 aprile 1981.
                        Pres. AMADEI - Rel. REALE
     Lavoro  - Malattie professionali - Silicosi D.P.R. 30  giugno 1965,
 n. 1124, art. 293,  primo  comma  -  Disparita'    di  trattamento  tra
 lavoratori  che  hanno  contratto la   silicosi in Belgio e in Italia -
 Assunta violazione dell'art.   3 della  Costituzione  -  Illegittimita'
 costituzionale in parte  qua.
(GU n.105 del 15-4-1981 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta  dai  signori:  Avv.  LEONETTO  AMADEI, Presidente - Dott.
 GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO  VOLTERRA - Dott.  MICHELE  ROSSANO  -
 Prof.  LEOPOLDO ELIA - Prof.  GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE -
 Dott.    BRUNETTO  BUCCIARELLI DUCCI - Avv.  ALBERTO MALAGUGINI - Prof.
 LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof.  ANTONIO LA  PERGOLA  -
 Prof.  VIRGILIO ANDRIOLI - Prof.  GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 293,  comma
 primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.  1124    (Indennizzabilita'  delle
 malattie  professionali  contratte   all'estero) promosso con ordinanza
 emessa il 10   novembre 1976 dal Pretore  di  Lecce,  nel  procedimento
 civile vertente tra Ingrosso Vincenzo e l'INAIL, iscritta al  n. 52 del
 registro  ordinanze  1977  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 87 del 1977.
     Visti gli atti di costituzione di Ingrosso Vincenzo e  dell'INAIL;
     udito nell'udienza  pubblica  del  21  gennaio  1981  il    Giudice
 relatore Oronzo Reale;
     udito l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.
                           Ritenuto in fatto:
     Con  ricorso  al  Pretore  di Lecce, Giudice del lavoro,   Ingrosso
 Vincenzo chiedeva che l'INAIL fosse   condannato a  corrispondergli  la
 rendita  relativa  al  50%  di    inabilita' al lavoro, derivantegli da
 silicosi, contratta nel  periodo 1955 - 1959,  durante  il  quale  egli
 aveva prestato  opera lavorativa in miniere di carbone in Belgio.
     L'INAIL,  costituitosi,  eccepiva tra l'altro che l'Ingrosso  aveva
 presentato la relativa domanda nel 1975, vale a  dire piu' di  quindici
 anni  dopo  che  aveva cessato di  prestare la sua opera in lavorazione
 morbigena; pertanto  la domanda non poteva essere  accolta  in  ragione
 dell'espresso  richiamo  che  l'art.  293 del t.u. 30 giugno   1965, n.
 1124, fa alla tabella allegata al d.P.R. 20  marzo  1956,  n.  648,  la
 quale   stabilisce   appunto  in  quindici  anni  dall'abbandono  della
 lavorazione morbigena il periodo  massimo di indennizzabilita'.
     Con ordinanza datata 10  novembre  1976,  il  Pretore  di    Lecce,
 ritenutala   rilevante   ai   fini  del  decidere,     considerava  non
 manifestamente infondata la questione   di legittimita'  costituzionale
 del  citato  art.  293, comma   primo, del t.u. n. 1124/1965, in quanto
 detta norma  richiama,  con  riferimento  ai    lavoratori  colpiti  da
 silicosi  contratta  nelle  miniere  di   carbone in Belgio, la tabella
 allegata al d.P.R. 20 marzo  1956, n. 648, pure citato, che prevede  un
 periodo    massimo di indennizzabilita', e non la tabella n. 8 allegata
 allo stesso t.u. n. 1124/1965, che  non prevede alcun  periodo  massimo
 di  indennizzabilita', e cio'  per preteso contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione.
     Nella  breve motivazione, il giudice a quo rileva che di  fronte ad
 uno stato morboso  identico  (la  silicosi),  la  legge    prevede  una
 disparita'  di  trattamento tra i lavoratori che  ebbero a contrarre la
 silicosi in Belgio e quelli che   l'hanno  contratta  in  Italia.  Tale
 differenziazione  sarebbe    ingiustificata  ed  irrazionale,  donde la
 violazione dell'art.  3 della Costituzione.
     L'ordinanza  veniva  ritualmente  notificata  e  comunicata:     si
 costituivano  l'Ingrosso  e  l'INAIL; il Presidente del   Consiglio dei
 ministri non interveniva.
     Nella memoria di costituzione l'Ingrosso  sostiene  sostanzialmente
 che  la  disparita'  di  trattamento, ai fini   della indennizzabilita'
 della silicosi, riscontrabile tra i  lavoratori che tale malattia hanno
 contratto in Italia e  quelli che l'hanno contratta in  Belgio  non  ha
 alcuna      plausibile   giustificazione;  e  che,  inoltre,  l'attuale
 normativa innova rispetto al regime precedente, in cui la tutela era la
 medesima per gli uni e per gli altri.
     Si osserva infine che, tanto premesso, e considerati  i    principi
 contenuti  nella legge delega, che si riferivano ad  un "riordinamento"
 e "miglioramento"  dei  trattamenti    previdenziali  preesistenti,  si
 potrebbe  addirittura    ravvisare  nella  citata  norma  del  t.u.  n.
 1124/1965 un    eccesso  di  delega,  attesa  la  situazione  deteriore
 introdotta    in  danno  dei  lavoratori  rimpatriati  dal  Belgio;  si
 conclude, pertanto, per l'accoglimento della proposta  questione.
     Diversa e' la posizione dell'INAIL; l'Istituto infatti    asserisce
 che  la  giurisprudenza  della  Cassazione,    riconosciuta  la attuale
 vigenza della legge n. 1115 del  1962, e' pervenuta in  maniera  chiara
 ad  operare  una    perfetta  equiparazione,  quanto alla tutela, tra i
 lavoratori  colpiti da silicosi in Belgio e quelli colpiti da  silicosi
 in Italia, equiparazione che non puo' non concernere anche l'abolizione
 del periodo massimo di indennizzabilita'.
     Su  questa  base  autorevole di interpretazione  giurisprudenziale,
 peraltro testualmente suffragata   dall'art. 1 della  citata  legge  n.
 1115/1962  che fa espresso richiamo alle  "successive modificazioni", e
 dell'art. 6 della legge 27 dicembre  1975, n. 780, atto ad  evidenziare
 "l'intento  parificatore  del    legislatore",  l'INAIL  chiede  che la
 proposta  questione  venga    ritenuta  irrilevante,  non  senza   aver
 osservato  che,  a  suo    avviso,  la  questione stessa avrebbe dovuto
 concernere  anche  l'art.    4  della  legge  n.  1115  del  1962,  che
 espressamente prevede  un periodo massimo di indennizzabilita'.
                         Considerato in diritto:
     1. - La questione e' fondata.
     Correttamente  il  Pretore  di  Lecce ha attribuito all'art.   293,
 comma primo, del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124 -  della cui legittimita'
 costituzionale egli dubita - il  significato e la portata di limitare a
 quindici anni dalla  cessazione del lavoro morbigeno il periodo massimo
 di    indennizzabilita'  della  silicosi  contratta  nelle  miniere  di
 carbone del Belgio da lavoratori italiani, poi rimpatriati.
     Cio'  e'  letteralmente  stabilito  dal citato art. 293 del t.u. n.
 1124/1965, il quale dispone che  ai  detti  lavoratori  (ai    quali  i
 benefici  dell'assicurazione  erano stati estesi dalla  legge 27 luglio
 1962, n. 1115) si applicano le  disposizioni  della  legge  19  gennaio
 1963,  n.  15  (matrice  del  t.u.  n.  1124/1965), "nonche' la tabella
 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1956,  n.
 648".  Ora  in  questa  tabella il periodo massimo di indennizzabilita'
 dalla cessazione  del lavoro e' appunto fissato in quindici anni mentre
 invece  nella tabella allegata n. 8 del t.u.  n. 1124/1965, concernente
 le "lavorazioni per le quali e' obbligatoria l'assicurazione  contro la
 silicosi  e  l'asbestosi" e il "periodo massimo  dell'indennizzabilita'
 dalla cessazione del lavoro", non e' previsto  alcun  limite  temporale
 all'indennizzabilita' stessa.
     Non  e'  quindi  accettabile  la tesi, sostenuta innanzi la   Corte
 dall'INAIL, di un'avvenuta unificazione, nella  giurisprudenza e  nella
 prassi  dell'Istituto, del trattamento  dei lavoratori italiani colpiti
 dalla silicosi in Italia o in   Belgio quanto  all'abolizione  di  ogni
 limite  temporale  per    l'indennizzabilita'.  A1  contrario di quanto
 afferma    l'Istituto,  per  dedurne  l'irrilevanza   della   questione
 sollevata  dal  Pretore di Lecce, non risulta che tale unificazione sia
 stata affermata dalla Cassazione, che   invece ha  avuto  occasione  di
 rilevare la specificazione  del periodo massimo d'indennizzabilita' per
 i  lavoratori    provenienti  dal  Belgio  espressamente indicato nella
 tabella allegata al d.P.R. n. 648 del  1956,  cioe'  del    periodo  di
 quindici anni.
     Ne'  l'asserita  unificazione  si puo' chiaramente desumere,   come
 pure argomenta l'INAIL, dall'art. 6 della legge 27   dicembre 1975,  n.
 780,  che  si  limita ad estendere i   benefici della legge n. 1115 del
 1962  ai  cittadini  italiani    residenti  in  Italia  superstiti  dei
 cittadini  deceduti per  silicosi contratta nelle miniere di carbone in
 Belgio.
     Quanto,  poi,  all'invocata  prassi  dell'INAIL,   e'   sufficiente
 rilevare  che  proprio  nel  giudizio innanzi al Pretore di  Lecce, nel
 quale e' stata sollevata  la  questione  di    legittimita'  in  esame,
 l'Istituto  ha  chiesto  il  rigetto  della   domanda dell'Ingrosso per
 essere stata essa proposta  dopo oltre quindici anni  dalla  cessazione
 della    lavorazione morbigena, e cioe' oltre il termine fissato  dalla
 tabella del d.P.R. n. 648/1956 espressamente  richiamata dall'art.  293
 del t.u. n. 1124/1965.
     2. - Le norme in esame stabiliscono, quindi, un diverso trattamento
 fra i lavoratori italiani che hanno contratto la  silicosi in patria  e
 quelli che l'hanno contratta in Belgio.
     L'uguaglianza  delle  situazioni  delle  due  categorie era   stata
 ritenuta e affermata dal legislatore italiano quando,   nella legge  n.
 1115  del  1962,  che pareggiava (quanto ai   benefici assicurativi) la
 silicosi contratta da lavoratori in   Italia  a  quella  contratta  nel
 Belgio  sempre  da  lavoratori    italiani,  aveva fissato (art. 4) per
 questi ultimi lo  stesso    periodo  massimo  di  indennizzabilita'  di
 quindici anni che  la legge n. 648 del 1956 stabiliva per i primi.
     Appare  pertanto  irragionevole la discriminazione,   volutamente o
 per errore tecnico, introdotta con il  denunciato art. 293  del  d.P.R.
 30  giugno 1965, n. 1124,  che mentre nella sua tabella 8 abolisce ogni
 limite  temporale per la indennizzabilita', richiama per i   lavoratori
 italiani  ammalatisi  nel  Belgio la tabella del   d.P.R.  n. 648/1956,
 cioe' il limite di quindici anni.
     La violazione del principio di eguaglianza ne consegue con evidenza
 e senza giustificazione alcuna.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  293,  comma
 primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente   alle  parole
 "nonche'   la  tabella  allegata  al  decreto  del    Presidente  della
 Repubblica 20 marzo 1956, n. 648".
     Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte    costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
                                   F.to:   LEONETTO   AMADEI   -  GIULIO
                                   GIONFRIDA  -   EDOARDO   VOLTERRA   -
                                   MICHELE  ROSSANO  -   LEOPOLDO ELIA -
                                   GUGLIELMO ROEHRSSEN -  ORONZO REALE -
                                   BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -  ALBERTO
                                   MALAGUGINI - LIVIO  PALADIN - ARNALDO
                                   MACCARONE  -  ANTONIO  LA  PERGOLA  -
                                   VIRGILIO    ANDRIOLI    -    GIUSEPPE
                                   FERRARI.
                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere