N. 57 ORDINANZA 25 marzo - 7 aprile 1981

                                  N. 57
                         ORDINANZA 25 MARZO 1981
                 Deposito in cancelleria: 7 aprile 1981.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 15 aprile 198l.
                  Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI
     Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -  Reati
 e  pene  -  Amnistia - D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413,  art. 2, lett. a -
 Mancata inclusione di fattispecie penali nel  provvedimento - Questione
 gia' decisa con sentenza di   rigetto in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione  (n.  59  del   1980) - Manifesta infondatezza - Questione
 gia'  dichiarata    inammissibile  in  riferimento  all'art.  24  della
 Costituzione  (n. 59 del 1980) - Inammissibilita'.
(GU n.105 del 15-4-1981 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta  dai  signori:  Avv.  LEONETTO  AMADEI, Presidente - Dott.
 GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO  VOLTERRA - Dott.  MICHELE  ROSSANO  -
 Prof.    ANTONINO  DE  STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA -  Prof. GUGLIELMO
 ROEHRSSEN - Avv. ORONZO   REALE - Dott. BRUNETTO  BUCCIARELLI  DUCCI  -
 Prof.  LIVIO  PALADIN  -  Dott.  ARNALDO  MACCARONE  - Prof. ANTONIO LA
 PERGOLA -  Prof.  VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI,  Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nei giudizi riuniti di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
 lett.  a,  del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di  amnistia e
 indulto) promossi con le seguenti ordinanze:
     1) ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Pretore  di    Pieve  di
 Cadore  nel  procedimento  penale  a carico di   Bortoluzzi Giuseppe ed
 altro, iscritta al n. 1014 del   registro ordinanze 1979  e  pubblicata
 nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 71 del 1980;
     2)  ordinanza  emessa  il 21 novembre 1979 dal Pretore di  Pieve di
 Cadore nel procedimento penale a carico  di  De    Silvestro  Bruno  ed
 altro,  iscritta  al  n. 1028 del registro  ordinanze 1979 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 71 del 1980;
     3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1979 dal Tribunale  di    Belluno
 nel  procedimento  penale a carico di Mazzocco  Zelindo, iscritta al n.
 92 del registro ordinanze 1980 e  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n.  105 del 1980;
     4)  ordinanza  emessa il 6 dicembre 1979 dal Pretore di  Feltre nel
 procedimento penale a carico di Patrioli Eitel,  iscritta al n. 150 del
 registro ordinanze 1980 e pubblicata   nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 124 del  1980;
     5)  ordinanza  emessa il 12 dicembre 1979 dal Pretore di  San Dona'
 di Piave nel procedimento  penale  a  carico  di    Pavanetto  Antonio,
 iscritta  al  n.  160  del registro   ordinanze 1980 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 138 del 1980.
     Udito nella camera di consiglio del 13  novembre  1980  il  Giudice
 relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
     Ritenuto che con cinque ordinanze emesse  rispettivamente il 7 e 21
 novembre  1979  dal pretore di  Pieve di Cadore, il 19 ottobre 1979 dal
 tribunale di  Belluno, il 6 e 12 dicembre 1979 dai pretori di Feltre  e
 di  San Dona' di Piave, e' stata sollevata, in riferimento agli artt. 3
 e    24  della  Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella  parte in
 cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati  di  lesioni  colpose
 gravi  o  gravissime,  commessi  con    violazione  delle  norme per la
 prevenzione degli infortuni   sul lavoro, che  abbiano  determinato  le
 conseguenze    previste dal primo comma n. 2 (indebolimento  permanente
 di un senso o di un organo) e dal secondo   comma  dell'art.  583  cod.
 pen.  (lesioni  personali  gravissime); per il dubbio che cio' realizzi
 un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi   reati,  se
 compiuti  in  violazione  delle norme sulla  circolazione stradale, che
 rientrano nell'ambito della  amnistia.
     Considerato che la medesima questione e' stata  gia'    prospettata
 alla  Corte  costituzionale,  che, con la sentenza  n. 59 del 16 aprile
 1980, ne ha dichiarato l'infondatezza   in relazione all'art.  3  della
 Costituzione  e  la   inammissibilita' in riferimento all'art. 24 della
 Costituzione per assoluta carenza di motivazione;
     che  nelle  ordinanze  di  rimessione  non  vengono     prospettati
 ulteriori profili ne' addotti nuovi argomenti  sostanziali.
     Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative  per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     1)  dichiara manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, lett. a, d.P.R. 4   agosto  1978,  n.  413,
 sollevata  in relazione all'art. 3 della  Costituzione con le ordinanze
 descritte in epigrafe;
     2)   dichiara   inammissibile   la   questione   di    legittimita'
 costituzionale   della  predetta  norma  sollevata  con  le    medesime
 ordinanze in relazione all'art. 24 della  Costituzione.
     Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio,  nella  sede    della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25  marzo 1981.
                                   F.to:   LEONETTO   AMADEI   -  GIULIO
                                   GIONFRIDA  -   EDOARDO   VOLTERRA   -
                                   MICHELE   ROSSANO     -  ANTONINO  DE
                                   STEFANO - LEOPOLDO ELIA -   GUGLIELMO
                                   ROEHRSSEN  - ORONZO REALE -  BRUNETTO
                                   BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO  PALADIN  -
                                   ARNALDO   MACCARONE  -  ANTONIO    LA
                                   PERGOLA   -   VIRGILIO   ANDRIOLI   -
                                   GIUSEPPE  FERRARI.
                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere