N. 60 ORDINANZA 25 marzo - 7 aprile 1981

                                  N. 60
                         ORDINANZA 25 MARZO 1981
                 Deposito in cancelleria: 7 aprile 1981.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 15 aprile 1981.
                       Pres. AMADEI - Rel. PALADIN
     Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
 D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 643, art. 6  -  INVIM  -    Questione  gia'
 decisa  con  sentenza di rigetto (n. 126 del  1979) - jus superveniens:
 d.l. 12 novembre 1979, n. 571,  convertito in 1. 12 gennaio 1980, n.  2
 -  Necessita'  di un   nuovo esame della rilevanza - Restituzione degli
 atti al  giudice a quo.
(GU n.105 del 15-4-1981 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Avv.  LEONETTO  AMADEI,  Presidente  -  Dott.
 GIULIO  GIONFRIDA  - Prof. EDOARDO   VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO -
 Prof.   GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv.  ORONZO  REALE  -  Dott.    BRUNETTO
 BUCCIARELLI  DUCCI  -  Avv. ALBERTO   MALAGUGINI- Prof. LIVIO PALADIN -
 Dott.  ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA  -  Prof.  VIRGILIO
 ANDRIOLI - Prof.  GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del  d.P.R.
 26   ottobre   1972,   n.  643  (Istituzione  dell'imposta     comunale
 sull'incremento di valore degli  immobili),  promosso    con  ordinanza
 emessa  l'11  aprile  1978 dalla Commissione   tributaria di 2 grado di
 Milano sul ricorso proposto da  Brivio Giuseppe ed altri,  iscritta  al
 n.  699  del  registro    ordinanze  1980  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  della Repubblica n. 318 del 1980.
     Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981  il    Giudice
 relatore Livio Paladin.
     Ritenuto  che  la  Commissione  tributaria  di 2 grado di   Milano,
 mediante un'ordinanza emessa l'11 aprile 1978  (ma pervenuta alla Corte
 il  16  settembre  1980),  ha    sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  6    del  d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in
 riferimento all'art.  53 della Costituzione.
     Considerato che la questione e' stata gia' decisa dalla  Corte, con
 sentenza 8 novembre 1979, n. 126, che ha  dichiarato la  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  14  del    d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e
 dell'art. 8 della legge 16  dicembre 1977, n. 904, "nella parte in  cui
 le  disposizioni    concernenti  il  calcolo  dell'incremento di valore
 imponibile netto determinano - in relazione al  periodo  di  formazione
 dell'incremento  stesso - ingiustificata  disparita' di trattamento fra
 i soggetti passivi del tributo",   ed  ha  dichiarato  non  fondate  le
 questioni  di    costituzionalita'  degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del
 d.P.R. 26  ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3,
 42,  47  e  53  della  Costituzione;  e  che  nell'ordinanza  non  sono
 prospettati profili nuovi, ne' sono addotti motivi che  possano indurre
 la Corte a modificare la propria  giurisprudenza;
     che,  peraltro, successivamente alla decisione di questa  Corte, la
 disciplina normativa dell'INVIM e' stata    modificata  con  decreto  -
 legge  12  novembre  1979, n.   571, convertito con modificazioni nella
 legge 12 gennaio   1980, n. 2, la quale  ha  soppresso  l'art.  14  del
 d.P.R.  n.    643  del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure
 delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi    dell'art.
 16, statuendo che le nuove disposizioni si  applicano anche ai rapporti
 sorti  prima  della  loro entrata   in vigore ed a tale data non ancora
 definiti,  "per  i quali   tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non
 puo' in    ogni  caso  superare  quello  determinabile  con  i  criteri
 contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art.  3);
     che  conseguentemente  si  ravvisa  la  necessita' di disporre   la
 restituzione degli atti al giudice a quo, perche' accerti   se,  ed  in
 quale misura, le questioni sollevate siano tuttora  rilevanti.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     ordina  la  restituzione degli atti alla Commissione  tributaria di
 secondo grado di Milano.
     Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio,  nella  sede    della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25  marzo 1981.
                                   F.to:   LEONETTO   AMADEI   -  GIULIO
                                   GIONFRIDA  -   EDOARDO   VOLTERRA   -
                                   MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN
                                   -    ORONZO   REALE   -      BRUNETTO
                                   BUCCIARELLI    DUCCI    -     ALBERTO
                                   MALAGUGINI  - LIVIO PALADIN - ARNALDO
                                   MACCARONE  -  ANTONIO  LA  PERGOLA  -
                                   VIRGILIO      ANDRIOLI   -   GIUSEPPE
                                   FERRARI.
                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere