N. 61 ORDINANZA 25 marzo - 7 aprile 1981

                                  N. 61
                         ORDINANZA 25 MARZO 1981
                 Deposito in cancelleria: 7 aprile 1981.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 15 aprile 1981.
                       Pres. AMADEI - Rel. PALADIN
     Imposte  e tasse - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, artt.  1 e 7 -
 ILOR - Assunta violazione degli artt. 3, 35 e 53  della Costituzione  -
 Questione  gia'  decisa  con  sentenza  di   parziale accoglimento e di
 rigetto (n. 42 del 1980) -  Manifesta infondatezza.
     Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
 Imposte  e  tasse  -  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4 - ILOR -
 Ordinanza carente di motivazione -  Inammissibilita'.
(GU n.105 del 15-4-1981 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Avv.  LEONETTO  AMADEI,  Presidente  -  Dott.
 GIULIO  GIONFRIDA  - Prof. EDOARDO   VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO -
 Prof.   GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv.  ORONZO  REALE  -  Dott.    BRUNETTO
 BUCCIARELLI  DUCCI  - Avv. ALBERTO   MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN -
 Dott. ARNALDO  MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof.    VIRGILIO
 ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 4 e  7
 del d.P.R. 29  settembre  1973,  n.  599  (Istituzione  e    disciplina
 dell'imposta  locale sui redditi), promosso con  ordinanza emessa il 14
 gennaio 1980 dalla Commissione  tributaria di primo grado  di  Ferrara,
 sul  ricorso  proposto    da  Mantovani Ginaldo, iscritta al n. 704 del
 registro  ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale    della
 Repubblica n. 318 del 1980.
     Udito  nella  camera  di consiglio del 19 febbraio 1981 il  Giudice
 relatore Livio Paladin.
     Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado  di  Ferrara,
 mediante  un'ordinanza  emessa  il  14  gennaio    1980,  ha  sollevato
 questione di legittimita' costituzionale  degli articoli 1, 4 e  7  del
 d.P.R.   29   settembre  1973,  n.    599  ("Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta locale sui  redditi"), per pretesa violazione degli  artt.
 3, 35 e 53  della Costituzione.
     Considerato  che  la  questione  concernente  gli artt. 1 e 7   del
 d.P.R.  n.  599  del  1973,  in  riferimento  ai  predetti    parametri
 costituzionali,  e' stata gia' risolta dalla Corte,  con la sentenza n.
 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da   una parte,  "l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 4, n. 1,  della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
 e dell'art. 1, secondo  comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in
 quanto   non escludono i redditi di  lavoro  autonomo,  che  non  siano
 assimilabili  ai  redditi d'impresa, dall'imposta locale  sui redditi";
 ed ha invece precisato, d'altra parte, che non    si  rende  necessario
 pronunciare  il  corrispondente    annullamento  dell'art. 7 del citato
 decreto presidenziale,  "poiche' la disciplina delle deduzioni a favore
 dei   lavoratori autonomi e' resa  a  sua  volta  inoperante,  circa  i
 rapporti  ai  quali  non possa piu' essere applicato l'art. 1,  gia' in
 forza della dichiarazione d'illegittimita'  parziale  della  disciplina
 riguardante il presupposto dell'imposta  locale sui redditi";
     considerato,  invece,  che l'impugnativa dell'art. 4 del  d.P.R. n.
 599 del 1973 (sulla base imponibile   dell'imposta  in  esame)  non  e'
 sorretta  da  alcuna motivazione,   concernente sia la rilevanza sia la
 non manifesta infondatezza  della questione medesima.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     1)   dichiara   la   manifesta   infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 7 del d.P.R. 29   settembre
 1973,  n.  599  (sollevata in riferimento agli artt.  3, 35 e 53 Cost.,
 con l'ordinanza indicata in epigrafe), gia'  decisa con sentenza n.  42
 del 1980;
     2)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 599    del  1973,
 sollevata  in  riferimento agli artt. 3,35 e 53  Cost., con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
     Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio,  nella  sede    della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25  marzo 1981.
                                   F.to:   LEONETTO   AMADEI   -  GIULIO
                                   GIONFRIDA  -   EDOARDO   VOLTERRA   -
                                   MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN
                                   -    ORONZO      REALE   -   BRUNETTO
                                   BUCCIARELLI    DUCCI    -     ALBERTO
                                   MALAGUGINI  - LIVIO PALADIN - ARNALDO
                                   MACCARONE  -  ANTONIO  LA  PERGOLA  -
                                   VIRGILIO      ANDRIOLI   -   GIUSEPPE
                                   FERRARI.
                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere