N. 61 ORDINANZA 25 marzo - 7 aprile 1981
N. 61 ORDINANZA 25 MARZO 1981 Deposito in cancelleria: 7 aprile 1981. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 15 aprile 1981. Pres. AMADEI - Rel. PALADIN Imposte e tasse - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1 e 7 - ILOR - Assunta violazione degli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione - Questione gia' decisa con sentenza di parziale accoglimento e di rigetto (n. 42 del 1980) - Manifesta infondatezza. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Imposte e tasse - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4 - ILOR - Ordinanza carente di motivazione - Inammissibilita'.(GU n.105 del 15-4-1981 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 4 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, sul ricorso proposto da Mantovani Ginaldo, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1980. Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin. Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, mediante un'ordinanza emessa il 14 gennaio 1980, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 4 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 ("Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi"), per pretesa violazione degli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione. Considerato che la questione concernente gli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 599 del 1973, in riferimento ai predetti parametri costituzionali, e' stata gia' risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, "poiche' la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi e' resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa piu' essere applicato l'art. 1, gia' in forza della dichiarazione d'illegittimita' parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi"; considerato, invece, che l'impugnativa dell'art. 4 del d.P.R. n. 599 del 1973 (sulla base imponibile dell'imposta in esame) non e' sorretta da alcuna motivazione, concernente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza della questione medesima.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe), gia' decisa con sentenza n. 42 del 1980; 2) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 599 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 3,35 e 53 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere