N. 165 SENTENZA 2 - 13 giugno 1983
N. 165 SENTENZA 2 GIUGNO 1983 Deposito in cancelleria: 13 giugno 1983. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 15 giugno 1983. Pres. ELIA - Rel. SAJA Sciopero - Cod. pen., art. 504 - Coazione della pubblica autorita' - Ratio della disposizione - Identita' con quella dell'art. 503 (gia' dichiarato parzialmente illegittimo) - Limiti del diritto a tutela di altri beni costituzionalmente garantiti - Sciopero diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale o ad impedire il libero esercizio dei poteri legittimi - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Sciopero - Cost., art. 40 - Interpretazione Consente anche lo sciopero non avente finalita' economiche (sent. n. 290/1974).(GU n.163 del 15-6-1983 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 504 del codice penale (coazione della pubblica autorita' mediante serrata o sciopero), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1979 dal Pretore di Enna nel procedimento penale a carico di Ardizzone Vittorio Emanuele ed altri, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 1979. Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto in fatto: Nel corso di un procedimento penale a carico di Ardizzone Vittorio Emanuele ed altri, imputati del reato di coazione della pubblica autorita' mediante sciopero (art. 504 cod. penale), essendosi astenuti dal loro lavoro di dipendenti della Banca d'Italia per protestare contro l'emissione di un mandato di cattura nei confronti del vice direttore generale e del governatore della Banca, il Pretore di Enna, con ordinanza del 23 aprile 1979 (in G.U. n. 237 del 29 agosto 1979; reg. ord. n. 517 del 1979) sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 504 cit., nella parte in cui punisce l'astensione collettiva dal lavoro per protesta contro la pubblica autorita', anche quando essa non sia idonea ad ostacolare diritti o poteri nei quali si esprime direttamente o indirettamente la sovranita' popolare, per contrasto con gli artt. 3 e 40 della Costituzione. Il pretore motivava la sua ordinanza riportandosi alla sentenza di questa Corte n. 290 del 1974. Le parti non si costituivano ne' interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto: La questione sollevata dal Pretore di Enna e' fondata. Va ricordato che con sentenza 27 dicembre 1974 n. 290 questa Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 40 Cost., l'art. 503 cod. penale, il quale puniva lo sciopero per fini non contrattuali, nella considerazione che rientra nella previsione dell'art. 40 della Costituzione anche lo sciopero non avente finalita' economiche, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' dello Stato. La medesima ratio ricorre per il reato in esame, previsto dal successivo art. 504 cod. penale. Infatti le due fattispecie si differenziano soltanto per un elemento il quale, sotto l'angolo visuale che qui interessa, non ha alcun rilievo, in quanto concerne la natura del movente del reo e consiste per l'art. 503 nel fine politico e per il cit. art. 504 nell'intento di costringere l'Autorita' a dare od omettere un provvedimento ovvero di influire sulle deliberazioni di essa. Ma, sotto ogni altro profilo, le fattispecie suindicate coincidono, in quanto l'azione e' la medesima e si realizza analogamente mediante lo sciopero dei lavoratori: sciopero che nelle due ipotesi veniva penalmente vietato nella logica dell'ordinamento economico-giuridico dello Stato fascista, ossia di un assetto costituzionale autoritario e repressivo di ogni liberta', nel quale non era consentita al lavoratore un'attiva partecipazione alla vita nazionale mediante il ricorso al suddetto strumento tipicamente democratico. Rovesciati pero' i principi di fondo di quella logica mediante la Costituzione repubblicana, che ha espressamente riconosciuto a favore dei lavoratori il diritto di sciopero (art. 40), anche l'art. 504 cod. penale non puo' non rimanerne fortemente influenzato. Intuitivamente, anche nell'ipotesi considerata, il diritto di sciopero non e' ammesso senza limitazioni, ma il suo esercizio va coordinato con gli altri beni costituzionalmente protetti, sicche' la previsione dell'art. 504 risulta illegittima solo parzialmente, come la ricordata sentenza ha ritenuto rispetto al cit. art. 503 cod. penale; rimane pertanto illecito lo sciopero diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare. Ed e' appena il caso di soggiungere che spetta al giudice ordinario accertare, nella multiforme varieta' dei casi concreti, quando ricorrano tali limiti e pertanto la condotta dell'imputato continui a costituire illecito penale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorita' a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere