N. 165 SENTENZA 2 - 13 giugno 1983

                                 N. 165
                         SENTENZA 2 GIUGNO 1983
                Deposito in cancelleria: 13 giugno 1983.
        Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 15 giugno 1983.
                         Pres. ELIA - Rel. SAJA
     Sciopero  - Cod. pen., art. 504 - Coazione della pubblica autorita'
 - Ratio della disposizione - Identita' con quella dell'art.  503  (gia'
 dichiarato  parzialmente  illegittimo) - Limiti del diritto a tutela di
 altri beni costituzionalmente garantiti - Sciopero diretto a sovvertire
 l'ordinamento costituzionale o ad  impedire  il  libero  esercizio  dei
 poteri legittimi - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
     Sciopero  -  Cost.,  art.  40 - Interpretazione   Consente anche lo
 sciopero non avente finalita' economiche (sent. n. 290/1974).
(GU n.163 del 15-6-1983 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori:  Prof.  LEOPOLDO  ELIA,  Presidente  -  Prof.
 ANTONINO  DE  STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE -
 Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -  Avv.  ALBERTO  MALAGUGINI  -  Prof.
 LIVIO  PALADIN  -  Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA -
 Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA
 - Prof.  GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  504  del
 codice  penale  (coazione  della  pubblica autorita' mediante serrata o
 sciopero), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1979 dal  Pretore
 di Enna nel procedimento penale a carico di Ardizzone Vittorio Emanuele
 ed  altri,  iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 1979.
     Udito nella camera di consiglio  del  27  aprile  1983  il  Giudice
 relatore Francesco Saja;
                           Ritenuto in fatto:
     Nel  corso di un procedimento penale a carico di Ardizzone Vittorio
 Emanuele ed altri,  imputati  del  reato  di  coazione  della  pubblica
 autorita'  mediante sciopero (art. 504 cod. penale), essendosi astenuti
 dal loro lavoro di  dipendenti  della  Banca  d'Italia  per  protestare
 contro  l'emissione  di  un  mandato  di cattura nei confronti del vice
 direttore generale e del governatore della Banca, il Pretore  di  Enna,
 con  ordinanza  del  23 aprile 1979 (in G.U. n. 237 del 29 agosto 1979;
 reg.  ord.  n.  517  del  1979)  sollevava  questione  di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.   504  cit.,  nella  parte  in  cui  punisce
 l'astensione collettiva dal lavoro  per  protesta  contro  la  pubblica
 autorita',  anche  quando  essa  non sia idonea ad ostacolare diritti o
 poteri nei quali si esprime direttamente o indirettamente la sovranita'
 popolare, per contrasto con gli artt. 3 e  40  della  Costituzione.  Il
 pretore  motivava la sua ordinanza riportandosi alla sentenza di questa
 Corte n. 290 del 1974.
     Le parti non si costituivano  ne'  interveniva  la  Presidenza  del
 Consiglio dei ministri.
                         Considerato in diritto:
     La questione sollevata dal Pretore di Enna e' fondata.
     Va  ricordato che con sentenza 27 dicembre 1974 n. 290 questa Corte
 ha dichiarato parzialmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e
 40 Cost., l'art. 503 cod. penale, il quale puniva lo sciopero per  fini
 non  contrattuali,  nella  considerazione  che rientra nella previsione
 dell'art.  40 della Costituzione anche lo sciopero non avente finalita'
 economiche, a meno che  non  sia  diretto  a  sovvertire  l'ordinamento
 costituzionale  ovvero  ad impedire o ad ostacolare il libero esercizio
 dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' dello Stato.
     La medesima ratio ricorre per  il  reato  in  esame,  previsto  dal
 successivo art. 504 cod. penale.
     Infatti  le  due  fattispecie  si  differenziano  soltanto  per  un
 elemento il quale, sotto l'angolo visuale che  qui  interessa,  non  ha
 alcun  rilievo,  in  quanto  concerne  la  natura del movente del reo e
 consiste per l'art. 503 nel fine politico e  per  il  cit.  art.    504
 nell'intento   di   costringere  l'Autorita'  a  dare  od  omettere  un
 provvedimento ovvero di influire sulle deliberazioni di essa. Ma, sotto
 ogni altro profilo, le fattispecie  suindicate  coincidono,  in  quanto
 l'azione e' la medesima e si realizza analogamente mediante lo sciopero
 dei  lavoratori:  sciopero  che  nelle  due  ipotesi  veniva penalmente
 vietato nella logica dell'ordinamento economico-giuridico  dello  Stato
 fascista,  ossia  di un assetto costituzionale autoritario e repressivo
 di ogni liberta', nel quale non era consentita al lavoratore  un'attiva
 partecipazione  alla  vita  nazionale  mediante  il ricorso al suddetto
 strumento tipicamente democratico.
     Rovesciati pero' i principi di fondo di quella logica  mediante  la
 Costituzione  repubblicana,  che ha espressamente riconosciuto a favore
 dei lavoratori il diritto di sciopero (art. 40), anche l'art.  504 cod.
 penale non puo' non rimanerne fortemente influenzato.
     Intuitivamente,  anche  nell'ipotesi  considerata,  il  diritto  di
 sciopero  non  e'  ammesso  senza  limitazioni,  ma il suo esercizio va
 coordinato con gli altri beni costituzionalmente protetti,  sicche'  la
 previsione dell'art. 504 risulta illegittima solo parzialmente, come la
 ricordata  sentenza ha ritenuto rispetto al cit. art. 503 cod.  penale;
 rimane pertanto illecito lo sciopero diretto a sovvertire l'ordinamento
 costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei
 poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare.
     Ed e' appena il caso di soggiungere che spetta al giudice ordinario
 accertare,  nella  multiforme  varieta'  dei  casi   concreti,   quando
 ricorrano  tali  limiti e pertanto la condotta dell'imputato continui a
 costituire illecito penale.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 504 cod.  penale
 nella  parte  in  cui  punisce  lo  sciopero  il  quale  ha lo scopo di
 costringere l'autorita' a dare o ad  omettere  un  provvedimento  o  lo
 scopo  di  influire  sulle  deliberazioni  di  essa, a meno che non sia
 diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire  o
 ostacolare  il  libero  esercizio  dei  poteri  legittimi  nei quali si
 esprime la sovranita' popolare.
     Cosi' deciso in Roma, in camera  di  consiglio,  nella  sede  della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
                                   F.to:  LEOPOLDO  ELIA  -  ANTONINO DE
                                   STEFANO  -  GUGLIELMO   ROEHRSSEN   -
                                   ORONZO  REALE  - BRUNETTO BUCCIARELLI
                                   DUCCI - ALBERTO  MALAGUGINI  -  LIVIO
                                   PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
                                   LA  PERGOLA  -  VIRGILIO  ANDRIOLI  -
                                   GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO  SAJA  -
                                   GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere