MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 giugno 1983, n. 60 

Legge  26  gennaio  1983,  n.  18, e relativi decreti ministeriali di
attuazione  23  marzo  1983,  19  e  29  aprile 1983 e 9 giugno 1983,
concernente   l'obbligo,   da   parte  di  determinate  categorie  di
contribuenti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  rilasciare uno
scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.
(GU n.171 del 23-6-1983)
 
 Vigente al: 23-6-1983  
 

                                  Alle intendenze di finanza

                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle   tasse   e   delle   imposte
                                  indirette sugli affari

                                  Agli uffici IVA

                                      e p. c.:

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri

                                  A tutti i Ministeri

                                  A tutte le Direzioni generali

                                  Al   Servizio   centrale  ispettori
                                  tributari

                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza

                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'industria italiana

                                  All'Associazione  fra  le  societa'
                                  per azioni - Assonime

                                  All'Associazione bancaria italiana

                                  All'Associazione  nazionale  fra le
                                  imprese assicuratrici

                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani

                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  piccola e media industria

                                  Alla  Confederazione  italiana  del
                                  commercio - Confcommercio

                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana

                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane

                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori

                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti

                                  Alla     Confederazione    generale
                                  italiana dell'artigianato

                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  esercenti  attivita'  commerciali -
                                  Confesercenti

                                  Alla  Confederazione  italiana  dei
                                  servizi  pubblici degli enti locali
                                  C.I.S.P.E.L.

                                  Alla  Federazione italiana pubblici
                                  esercizi (F.I.P.E.)

                                  All'Ufficio centrale metrico

Nel   quadro   delle   misure   dirette  ad  assicurare  la  corretta
applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  e' stata, come e'
noto,  emanata  la  legge  26  gennaio  1983, n. 18 (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  29 del 31 gennaio 1983), la quale all'art. 1
stabilisce  l'obbligo  per  le  cessioni di beni effettuate in locali
aperti  al  pubblico  o  in  spacci  interni,  per  le  quali  non e'
obbligatoria  l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in
pubblici  esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del
rilascio  della ricevuta fiscale, di rilasciare uno scontrino fiscale
mediante   l'uso  di  speciali  registratori  di  cassa  o  terminali
elettronici o di idonee bilance elettroniche munite di stampante.

Con  il decreto ministeriale 23 marzo 1983 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  82  del  24  marzo  1983),  e successive modificazioni
(decreti   ministeriali   19,   29  aprile  e  9  giugno  pubblicati,
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 22 aprile 1983,
n.  119  del  3  maggio  1983 e n. 158 del 10 giugno 1983) sono state
emanate  le norme di attuazione della citata legge n. 18, concernenti
le  caratteristiche  degli  apparecchi  misuratori  fiscali  e  degli
scontrini  fiscali  e  modalita'  e  termini per il loro rilascio, le
modalita'   per   l'acquisizione,   i  controlli,  le  operazioni  di
manutenzione  degli apparecchi medesimi e quelle di conservazione dei
documenti,  nonche'  la  disciplina temporanea per l'utilizzazione di
apparecchi  misuratori  che  assolvono  a  talune  funzioni  ritenute
essenziali, ancorche' non conformi alle prescrizioni previste.

Cio'  posto,  per  l'esatta  ed  uniforme  applicazione  della  nuova
disciplina  introdotta con i provvedimenti in rassegna, si forniscono
i seguenti chiarimenti.

                                  *
                                 * *

A) OPERAZIONI ASSOGGETTATE AL RILASCIO DELLO SCONTRINO FISCALE.

1) Cessione di beni.

Ai  sensi  dell'art.  1,  primo  comma, della citata legge n. 18 sono
assoggettate  all'obbligo  del  rilascio  dello  scontrino fiscale le
cessioni  di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci
interni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura.

Anche  se  il legislatore, ai fini della determinazione dell'obbligo,
non  ha  fatto espresso riferimento alla disposizione di cui all'art.
22  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  e  successive  modificazioni,  e'  evidente  il  richiamo  alla
disposizione  stessa  ed e', altresi', evidente che l'obbligatorieta'
della emissione della fattura ivi prevista a seguito di richiesta del
cliente ovvero in relazione all'obbligo di richiederla posto a carico
dell'imprenditore    che    acquista   beni   che   formano   oggetto
dell'attivita'   propria  dell'impresa  non  esime  dall'obbligo  del
rilascio  dello scontrino fiscale, atteso che sono fuori dal campo di
applicazione  della  nuova  disciplina soltanto i soggetti che per la
natura dell'attivita' esercitata non rientrano nella previsione della
disposizione di cui al citato art. 22.

Conseguentemente,  dal  punto  di vista soggettivo, sono obbligati al
rilascio  dello  scontrino  fiscale i commercianti al minuto, nonche'
gli  artigiani relativamente alle vendite dei beni di loro produzione
effettuate   in   locali  anche  parzialmente  adibiti  alla  normale
attivita'  di  vendita al pubblico ovvero nello stesso laboratorio di
produzione.  Naturalmente  e'  esclusa  dalla  particolare disciplina
l'attivita'   di   prestazione  d'opera  effettuata  dagli  artigiani
medesimi.

Da  quanto  avanti  detto consegue altresi' che non rientrano invece,
nella  particolare disciplina di cui alla legge n. 18 i produttori ed
i commercianti all'ingrosso, quali definiti questi ultimi dalla legge
11  giugno  1971,  n. 426, concernente la disciplina del commercio, e
cioe'  i soggetti che professionalmente acquistano merci a nome e per
conto  proprio  e  le  rivendono  ad  altri commercianti, grossisti o
dettaglianti, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori
in  grande.  Rivestono la qualifica di "utilizzatori professionali" i
soggetti  che  acquistano beni direttamente utilizzati nell'esercizio
dell'attivita'   di  impresa  o  professionale  ovvero  destinati  al
funzionamento   dell'impresa   o   dello  studio  professionale;  per
"utilizzatori  in  grande" si intendono gli enti, le collettivita', i
collegi  che acquistano per conto proprio consistenti quantitativi di
merci e li somministrano a persone cui sono tenuti, per statuto o per
contratto,   sicche'   sotto  tale  profilo  sono  assimilabili  agli
utilizzatori  professionali. Pertanto, il privato acquirente di merci
destinate  al  consumo  personale  non puo' considerarsi utilizzatore
professionale,  ne'  puo'  essere  ritenuto utilizzatore in grande in
base al quantitativo di prodotto acquistato.

Naturalmente  e' necessario che l'operatore economico sia legittimato
alla vendita all'ingrosso con la conseguenza che, le cessioni di beni
effettuate nei confronti degli utilizzatori professionali o in grande
da  soggetti  autorizzati  alla  vendita  al  dettaglio sono soggette
all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale.

Per  i  soggetti  per  i  quali  non  opera,  per determinati rami di
commercio,   il   divieto   di   esercizio  congiunto  del  commercio
all'ingrosso e al minuto nello stesso punto di vendita, l'obbligo del
rilascio   dello   scontrino   fiscale  sussiste  relativamente  allo
svolgimento  della attivita' di vendita al dettaglio; per l'attivita'
di  commercio  all'ingrosso,  sussiste,  invece,  soltanto  l'obbligo
dell'emissione della fattura.

Per  espressa  disposizione  legislativa  non  sussiste l'obbligo del
rilascio  dello  scontrino  fiscale  per le cessioni di tabacchi e di
altri   beni   commercializzati  esclusivamente  dall'amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici
registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali
quotidiani e periodici.

Ai  fini  dell'obbligo  del  rilascio  dello  scontrino  fiscale,  e'
necessario, altresi', che vengano poste in essere cessioni di beni ai
sensi  dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  633,  ivi  comprese,  in  particolare,  le vendite con riserva di
proprieta', con riserva di gradimento o a prova.

E'  necessario  ancora  che trattasi di cessioni effettuate in locali
aperti al pubblico o in spacci interni.

Si  considera  locale  aperto  al  pubblico quello in cui il pubblico
possa  liberamente  accedere  nelle  ore  di apertura stabilite dalle
competenti  autorita', indipendentemente dalla natura dei beni ceduti
e della qualita' del soggetto cedente (persona fisica, enti, comprese
le  cooperative  ecc.)  e  nel quale abitualmente vengono eseguite le
operazioni, in idonee strutture che realizzano il concetto di locale,
nel  diretto  ed  immediato  rapporto  tra  venditore dettagliante ed
acquirente  consumatore, per cui, tenendo conto della distinzione fra
la  nozione  di  luogo  pubblico  e di locale aperto al pubblico, non
rientrano  nell'ambito  applicativo  della  disciplina le cessioni di
beni  effettuate nei luoghi pubblici per antonomasia quali le piazze,
le  pubbliche vie, l'aperta campagna ove non sono poste limitazioni e
condizioni di sorta per la vendita.

Puo'  dirsi,  in  linea generale, che l'elemento discriminante tra il
"locale  aperto  al  pubblico" rispetto agli altri luoghi pubblici e'
costituito  dall'esigenza o meno di una regolamentazione in ordine al
concreto  esercizio  dell'attivita'  di vendita (accesso, limitazioni
connesse all'orario, modalita' di vendita, ecc.).

Sulla  base  delle  considerazioni  avanti  svolte, non sono soggette
all'obbligo  del rilascio dello scontrino fiscale le cessioni di beni
effettuate  dai  produttori  agricoli  sul  luogo  di  produzione, le
cessioni  effettuate mediante apparecchi di distribuzione automatica,
per   corrispondenza,   a   domicilio,  anche  se  eseguite  mediante
incaricati,  o in forma ambulante, quest'ultima sia se svolta in modo
itinerante  con  mezzi  motorizzati  od  altro,  sia  a posto fisso o
assegnato  a turno in aree pubbliche attrezzate o in mercati rionali,
anche coperti.

Va  precisato,  tuttavia,  che  per espressa disposizione legislativa
sono assoggettate all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale le
cessioni di beni effettuate in spacci interni cioe' quelle effettuate
da  enti  o  imprese, pubbliche o private, esclusivamente a favore di
una  determinata  cerchia  di  consumatori  che  debbano  vantare una
qualificazione  specifica  (dipendente  dell'ente o dell'impresa) per
accedere  allo  spaccio  ubicato  in  appositi  locali  non aperti al
pubblico.  Naturalmente  il detto obbligo non sussiste per gli spacci
militari  dal  momento  che la gestione da parte dell'amministrazione
militare e dei corpi di polizia di spacci riservati esclusivamente al
personale  dipendente  non  e'  considerata attivita' commerciale, ai
sensi  dell'art.  4,  ultimo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633.

Sono  assimilabili  agli  spacci  interni  le  cooperative di consumo
costituite  all'interno dell'ente o impresa che effettuano la vendita
esclusivamente a favore dei soci in locali non aperti al pubblico.

Per  quanto  concerne  le vendite effettuate da imprese non in spacci
interni,  ne'  in  locali  aperti al pubblico al personale dipendente
dalle  stesse  imprese  che  producono o commerciano beni che formano
oggetto  delle  vendite medesime, non sussiste l'obbligo del rilascio
dello  scontrino  fiscale  nella  considerazione  che  non  potendosi
ritenere  la  fattispecie  rientrante nella previsione legislativa di
cui  all'art.  22, primo comma, n. 1, sussiste in ogni caso l'obbligo
della  emissione  della  fattura.  Conseguentemente  devono ritenersi
revocate  le  disposizioni impartite in materia al paragrafo 14 della
circolare n. 3 del 15 gennaio 1973.

Ai  fini  dell'obbligo  del  rilascio  dello scontrino fiscale assume
rilevanza  la circostanza che le cessioni di beni siano effettuate in
locali  aperti  al  pubblico  o in spacci interni, con riferimento al
concetto di effettuazione dell'operazione determinato dall'art. 6 del
piu'  volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633. In
altri  termini,  ai  fini  della  disciplina in parola, non rileva il
momento  di  conclusione  del  negozio bensi' quello della consegna o
spedizione  dei  beni, ovvero, se anteriore, quello del pagamento del
corrispettivo  o  della  fatturazione.  Tale  assunto  trova conferma
nell'art.  1  del decreto 23 marzo 1983 il quale stabilisce l'obbligo
del rilascio dello scontrino al verificarsi dei detti eventi.

2) Somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande.

L'altra  categoria  di  operazioni  soggette all'obbligo del rilascio
dello  scontrino  fiscale e' quella relativa alle somministrazioni di
alimenti  e  bevande  in  pubblici  esercizi non soggette all'obbligo
della ricevuta fiscale.

Al  riguardo  devesi far presente che la disposizione di cui all'art.
22, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
633,  cui  si  riferisce  implicitamente,  come innanzi accennato, la
norma  di  cui  all'art.  1  della  legge  n.  18, non contiene alcun
riferimento  ai  fini della individuazione dei pubblici esercizi, per
cui  e'  da  ritenere che sono tenuti, in linea generale, al rilascio
dello  scontrino fiscale tutti gli esercenti che svolgono l'attivita'
di  somministrazione  di  alimenti e bevande per il cui esercizio sia
prescritto   il   rilascio  di  provvedimenti  di  autorizzazione  di
qualsiasi natura (pubblica sicurezza, igienico-sanitario).

Tale  impostazione  trova  la  sua  riprova  nella  circostanza che i
cennati  operatori  si  avvalgono  dell'esonero della fatturazione in
virtu'  della  disposizione  di  cui  all'art.  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633.

Pertanto  sono  soggette  all'obbligo  del  rilascio  dello scontrino
fiscale  le somministrazioni fatte negli esercizi di cui alla lettera
b)  dell'art.  23  del  decreto ministeriale 28 aprile 1976, anche se
fatte  all'interno  di complessi ricettivi, quali alberghi, pensioni,
locande, ivi compresi i villaggi turistici.

Va  precisato,  tuttavia, che qualora l'attivita' di somministrazione
costituisca un modo di svolgimento dell'attivita' ricettiva nel senso
che  la  stessa  non  venga  svolta  autonomamente ma sia connessa ed
accessoria a quella ospitaliera, la disciplina della ricevuta fiscale
per  tale  attivita'  prevista  si  rende  applicabile anche a quella
relativa all'attivita' di somministrazione, sempreche' tale attivita'
non sia svolta in forma autonoma da un soggetto giuridico diverso.

Sono,  altresi',  tenuti  al  rilascio  dello  scontrino  fiscale gli
esercenti  che  effettuano  la somministrazione di alimenti e bevande
congiuntamente  all'esplicazione  di  attivita' di trattenimento e di
svago  (sale  da  ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari).

Sono,  pero',  esclusi  dal nuovo adempimento gli esercenti anzidetti
soggetti  all'imposta  sugli spettacoli quando il corrispettivo della
somministrazione   risulta  compreso  nel  prezzo  del  biglietto  di
ingresso  o  quando  risulta  documentato  dal  "buono  consumazione"
contemplato  nel  decreto  ministeriale  23  dicembre  1981 (Gazzetta
Ufficiale n. 356 del 30 dicembre 1981).

Non  rientrano  nell'ambito di applicazione della nuova disciplina le
somministrazioni   di  alimenti  e  bevande  effettuate  nelle  mense
aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.

B) RAPPORTI TRA SCONTRINO FISCALE E RICEVUTA FISCALE.

Ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del decreto 23 marzo 1983, per le
cessioni  di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci
interni  l'obbligo  di  rilasciare  lo  scontrino fiscale sostituisce
quello eventualmente imposto del rilascio della ricevuta fiscale.

La  ratio  della disposizione evidentemente risiede nella esigenza di
evitare  che  una  stessa operazione venga sottoposta ad entrambi gli
strumenti di controllo (scontrino fiscale e ricevuta fiscale).

Sul   piano  operativo  la  citata  disposizione  comporta  che  ogni
qualvolta  l'obbligo  generalizzato  ora  imposto  di  rilasciare  lo
scontrino  fiscale  viene  a  sovrapporsi  al preesistente obbligo di
rilascio della ricevuta fiscale, questo ultimo viene meno, ovviamente
al    momento    in   cui   sorge   l'obbligo   della   utilizzazione
dell'apparecchio misuratore fiscale.

Per  quanto  concerne  le  somministrazioni  di alimenti e bevande in
pubblici  esercizi,  devesi  precisare che nelle ipotesi di esercizio
congiunto  di  attivita'  soggette  distintamente  agli  obblighi  di
rilascio  della  ricevuta  fiscale e dello scontrino fiscale, come ad
esempio  nei  casi  di  ristoranti  e  bar,  al  fine  di  evitare la
duplicazione di adempimenti e di corrispettivi, i generi consumati al
ristorante  ma  provenienti  dal  bar  devono  continuare  ad  essere
annotati soltanto nella ricevuta fiscale.

Nell'ipotesi  che  il  contribuente,  per le diverse attivita' svolte
congiuntamente  nei locali di esercizio dell'impresa, fosse tenuto al
rilascio  sia  della ricevuta fiscale che dello scontrino fiscale, al
fine  di evitare l'osservanza di una duplice disciplina di controllo,
si   precisa,  tenuto  anche  conto  dell'orientamento  espresso  dal
legislatore  diretto  ad  evitare  il cumulo di obblighi in capo allo
stesso  soggetto,  che  quelli  relativi alla ricevuta fiscale devono
intendersi  adempiuti  mediante  il rilascio dello scontrino fiscale,
con l'osservanza della relativa disciplina.

C) MOMENTO DI RILASCIO DELLO SCONTRINO FISCALE.

Particolare  attenzione  il  legislatore ha attribuito al momento del
rilascio dello scontrino fiscale stabilendo che lo stesso deve essere
emesso  al  momento del pagamento del corrispettivo ovvero al momento
della  consegna  del bene o della ultimazione della prestazione, se i
detti eventi si verificano anteriormente al pagamento.

In  sostanza,  tra  i  vari momenti di effettuazione delle operazioni
determinati  ai  sensi  dell'art.  6 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  633  (consegna  o  spedizione  dei beni, fatturazione
anticipata,  pagamento  totale  o  parziale  del  corrispettivo),  il
momento  del rilascio dello scontrino fiscale e' stato fissato per le
cessioni   di  beni  al  verificarsi  del  primo  dei  detti  momenti
impositivi  mentre  per  le somministrazioni di alimenti e bevande il
momento  del  rilascio  e'  stato ancorato a quello del pagamento del
corrispettivo  o,  se  anteriore,  al  momento  di  ultimazione della
prestazione.

Da  tale disposizione consegue che il pagamento del corrispettivo non
assume  rilevanza  esclusiva  ai fini dell'obbligo del rilascio dello
scontrino,  sia  per  le  cessioni  di beni che per le prestazioni di
servizi.

Invero  per le cessioni di beni, attesa la coincidenza tra il momento
del  rilascio  dello  scontrino  fiscale  e  quello  di effettuazione
dell'operazione,   e'  irrilevante  il  mancato  pagamento  totale  o
parziale  del  corrispettivo,  per  cui  sorge l'obbligo del rilascio
dello  scontrino  fiscale in presenza della consegna o spedizione dei
beni  o  di fatturazione. E tale obbligo sussiste, in mancanza di una
espressa  deroga  legislativa,  anche  nelle  ipotesi  di  consegna o
spedizione  dei beni senza pagamento del corrispettivo, in dipendenza
delle   cessioni  indicate  nell'ultimo  comma  del  citato  art.  6;
naturalmente, qualora il cedente intenda avvalersi della possibilita'
di  annotare  l'operazione  in relazione al momento del pagamento, lo
scontrino   dovra'   contenere,   anche   in   codice,  l'annotazione
"corrispettivo non pagato".

Analogo  criterio va seguito anche per somministrazioni di alimenti e
bevande  all'atto della ultimazione della prestazione senza pagamento
del  corrispettivo,  significando tuttavia che all'atto del pagamento
dovra' essere rilasciato il relativo scontrino fiscale.

E' appena il caso di precisare che nelle cennate ipotesi gli obblighi
di  cui  agli  articoli  23  e  24  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 devono essere adempiuti in relazione al momento del
pagamento del corrispettivo.

La   registrazione  e  l'annotazione  delle  operazioni  assoggettate
all'obbligo  del  rilascio  dello  scontrino  fiscale  devono  essere
eseguite   distintamente   in  apposita  colonna  secondo  l'aliquota
applicata,  salvo  per  quanto  riguarda i commercianti al minuto che
vendono beni soggetti ad aliquote diverse, i quali possono continuare
ad   avvalersi   delle   particolari   disposizioni,   relative  alla
registrazione  dei  corrispettivi  e al calcolo dell'imposta relativa
alle  operazioni  effettuate,  di cui al sistema della "ventilazione"
previsto  con  il  decreto ministeriale 24 febbraio 1973; resta fermo
l'obbligo  per  i  commercianti al minuto che tengono il registro dei
corrispettivi  in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita'
di  vendita,  della  tenuta  del  registro  di  prima  nota, previsto
dall'ultimo  comma  dell'art.  24  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 633.

Si  ritiene  opportuno  sottolineare  che, ai sensi del secondo comma
dell'art.  1 del piu' volte citato decreto ministeriale di attuazione
23  marzo  1983, lo scontrino fiscale deve essere rilasciato anche se
e'  emessa fattura; nel qual caso lo scontrino deve essere rilasciato
unitamente  alla  fattura  stessa, ancorche' il corrispettivo non sia
stato  pagato  o  la consegna non sia stata eseguita. Naturalmente la
disposizione  riguarda  l'ipotesi di emissione della fattura ai sensi
dell'art.   21,   primo  comma,  del  decreto  n.  633  (fatturazione
immediata),  e  pertanto  rimane  salva  la  facolta'  di emettere la
fattura   distintamente   dallo   scontrino   fiscale   nei  casi  di
fatturazione differita ai sensi del quarto comma dello stesso art. 21
e  nelle  ipotesi  in cui la fatturazione e' eseguita successivamente
alla  consegna o spedizione dei beni in attuazione delle disposizioni
di  cui  all'art.  73  del  decreto n. 633. Nelle cennate ipotesi gli
elementi  identificativi  dello  scontrino fiscale (numero e data del
medesimo  e  numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale)
devono  essere  riportati  sulla  relativa fattura. Le fatture emesse
successivamente  al  rilascio  dello  scontrino fiscale devono essere
annotate  distintamente  sul  registro  di cui all'art. 23 al fine di
assicurare  la corrispondenza tra l'ammontare delle operazioni per le
quali   sono   stati  rilasciati  scontrini  fiscali  e  le  relative
annotazioni nei registri delle operazioni effettuate.

Per quanto concerne le vendite con effetti traslativi sospesi (ad es.
vendite  sottoposte  a  condizione,  con  riserva  di  gradimento) il
momento   del   rilascio   dello  scontrino  fiscale  e'  quello  del
perfezionamento  della  cessione per il verificarsi della condizione,
sempreche'  risulti  comprovata  la natura del relativo negozio con i
connessi adempimenti previsti dall'art. 53 del decreto n. 633.

D) APPARECCHI MISURATORI FISCALI.

1) Definizione e caratteristiche.

Lo  scontrino  fiscale  deve essere emesso utilizzando esclusivamente
apparecchi   misuratori   fiscali  di  cui  all'art.  2  del  decreto
ministeriale   di  attuazione  23  marzo  1983  conformi  ai  modelli
approvati a norma dello stesso decreto e muniti di bollo fiscale.

Gli  apparecchi  misuratori  fiscali sono definiti nell'allegato A al
decreto  anzidetto,  il  quale stabilisce altresi' le caratteristiche
tecniche  degli  stessi,  i  contenuti  e le modalita' di svolgimento
dell'esame  cui  gli  apparecchi  stessi  devono  essere  sottoposti,
nonche'  le  condizioni  necessarie per conseguire l'approvazione dei
modelli.

Gli   apparecchi  misuratori  fiscali  devono  essere  conformi  alle
prescrizioni  contenute  nel  detto decreto e relativo allegato ed in
grado  di  provvedere  alla  stampa  ed  emissione  di  uno scontrino
fiscale,  alla  stampa  ed  emissione  di  uno  scontrino di chiusura
giornaliera  e  alla stampa, contestuale a quella dello scontrino, di
un giornale di fondo.

Come  previsto  dall'art.  1  della  legge  n.  18  e dall'art. 2 del
ripetuto  decreto di attuazione, gli apparecchi misuratori fiscali si
dividono in tre categorie.

   Registratori di cassa.

Essi  sono  definiti come apparecchi atti a registrare e ad elaborare
dati  numerici  introdotti  attraverso  tastiera  funzionale  o altro
idoneo  apparecchio  di  acquisizione  delle  informazioni, muniti di
dispositivo  per  la  stampa  su  appositi supporti degli stessi dati
nonche' dei loro totali.

   Bilance elettroniche munite di stampante.

Sono  apparecchi  di  misura  che,  con  l'ausilio di apparecchiature
elettroniche di elaborazione, determinano il valore della massa di un
corpo   utilizzando   la   forza  di  gravita'  su  di  esso  agente;
visualizzano  e  stampano,  mediante apposita stampante, lo scontrino
fiscale e il giornale di fondo contenente il corrispettivo, gli altri
dati  numerici  funzione  o  meno di quelli ponderali, nonche' i loro
totali parziali e/o complessivi.

   Terminali elettronici.

Sono  apparecchiature  che  utilizzano  componenti elettronici, con o
senza  capacita'  elaborativa, collegate direttamente o tramite linee
telefoniche  ad  una  unita'  centrale  di elaborazione automatica di
dati,  con  la quale colloquiano in tempo reale o in tempo differito.
Le   funzioni  svolte  dai  terminali  possono  essere  definite  e/o
integrate dall'utente.

E'  previsto  che  i terminali facciano parte di un sistema complesso
comprendente  non  meno  di  cinque  esemplari  funzionanti ed attivi
collegati   all'unita'   centrale;   e'  inoltre  richiesto  che  sia
quest'ultima che i terminali ad essa collegati operino esclusivamente
per la stessa azienda.

Per  quanto  concerne  le  caratteristiche  tecniche degli apparecchi
misuratori  fiscali,  si  osserva preliminarmente, in linea generale,
che  i  dispositivi  utilizzati  per  lo  svolgimento  delle funzioni
essenziali  previste dall'art. 2 del decreto 23 marzo 1983 (stampa ed
emissione  dello  scontrino  fiscale,  dello  scontrino  di  chiusura
giornaliera  e  stampa, contestuale allo scontrino, di un giornale di
fondo),  devono  essere  costruiti secondo le regole specifiche della
buona   tecnica   e   presentare   assoluta   garanzia   di  perfetto
funzionamento.

Ovviamente  tali  dispositivi  dovranno  inoltre  essere  idonei alle
necessita' commerciali dell'utenza.

Gli   apparecchi   possono   eventualmente  essere  dotati  di  altri
dispositivi  per  l'effettuazione di operazioni diverse, a condizione
pero'   che  non  interferiscano  nello  svolgimento  delle  funzioni
essenziali come sopra indicate.

Tanto  premesso,  i  principali  dispositivi previsti nell'allegato A
sono i seguenti:

   a) dispositivi indicatori:

L'apparecchio  deve essere dotato di due dispositivi, di cui uno deve
consentire   all'acquirente   una   facile   lettura   degli  importi
visualizzati.

Per  questo  e' necessario che le cifre, in numero congruo e comunque
non  inferiore  a  cinque,  abbiano una altezza non inferiore a sette
millimetri   e   presentino   opportune   caratteristiche  di  facile
leggibilita';

   b) dispositivi di stampa:

Devono  consentire  la  stampa in originale dello scontrino fiscale e
dello scontrino di chiusura giornaliera.

Il  giornale  di  fondo  puo'  essere ottenuto per ricalco o mediante
duplice stazione di stampa, purche' sia assicurata la contestualita'.

Questa  e' garantita se tra la stampa dello scontrino e la stampa del
giornale  di  fondo e' impedita ogni altra operazione automatica o su
comando manuale.

Sui documenti devono essere riportati tutti i dati prescritti oltre a
quelli   eventuali  di  tipo  gestionale,  con  caratteri  facilmente
leggibili e comunque di altezza non inferiore a 2,5 millimetri.

L'esaurimento  dei'  supporti  cartacei deve inibire il funzionamento
dell'apparecchio  a  meno  che  non  sia  assicurata sulla macchina o
direttamente    sulla    carta    preventiva    idonea   segnalazione
dell'imminente esaurimento dei supporti medesimi;

   c) dispositivi di totalizzazione:

Devono consentire i seguenti accumuli:

   1)  numero progressivo degli scontrini fiscali emessi nell'arco di
ciascuna giornata lavorativa;

   2)  totale  giornaliero  dei  corrispettivi  relativi  ai  singoli
scontrini fiscali rilasciati nell'arco della giornata lavorativa;

   3)  numero  progressivo  degli  scontrini  di chiusura giornaliera
emessi.

Cio'  e'  reso necessario ai fini della identificazione del numero di
rimesse  a  zero,  in  quanto il comando di stampa dello scontrino di
chiusura  giornaliera determina l'azzeramento dei totali sub 1) e sub
2);

   4)  totale  progressivo  dei  corrispettivi  stampati  su ciascuno
scontrino di chiusura giornaliera (gran totale).

Le  capacita'  minime di memorizzazione dovranno essere adeguate alle
necessita'  operative dell'azienda e comunque non inferiore a quattro
cifre  per  il  numero  progressivo  degli  scontrini  fiscali emessi
nell'arco di ciascuna giornata lavorativa.

Dovra'  essere  assicurato  il  mantenimento delle informazioni nelle
relative aree di memorie, anche con l'ausilio di batterie tampone.

L'eventuale   rilascio  di  duplicati  dello  scontrino  fiscale,  da
contrassegnare con apposita dicitura, non dovra' causare l'incremento
del contatore degli scontrini fiscali emessi giornalmente;

   d) memorie fiscali:

Particolari memorie dovranno contenere:

   1) logotipo fiscale;

   2) numero di matricola dell'apparecchio;

   3)  totali  progressivi  dei  corrispettivi  stampati  su ciascuno
scontrino  di  chiusura giornaliera oppure, in alternativa, i singoli
totali  dei  corrispettivi stampati su ciascuno scontrino di chiusura
giornaliera;

   4)  numero  progressivo  degli  scontrini  di chiusura giornaliera
emessi.

Tali  memorie  dovranno  essere  fissate  in  modo  inamovibile  alla
incastellatura   dell'apparecchio   e   dovranno   consentire,  senza
possibilita'  di  cancellazione,  esclusivamente accumuli progressivi
crescenti,  nonche' la conservazione nel tempo del loro contenuto. Le
funzioni  richieste  potranno essere realizzate con diverse soluzioni
tecniche, quali quelle sotto riportate a titolo di esempio:

   a)  memoria  non cancellabile per proprie caratteristiche tecniche
ovvero  per  inibizione  ai  meccanismi  di  cancellazione  e che non
necessita di alcuna forma di alimentazione;

   b)  memoria riscrivibile, ma gestita da un programma associato che
garantisca  la  registrazione  dei contenuti sopraindicati (punti 1),
2), 3) e 4) in modo tale da contenere particolari chiavi o protezioni
che impediscano eventuali manomissioni di dati dall'esterno.

La  conservazione  nel  tempo  del  contenuto  di memoria deve essere
garantita, se del caso, anche da una fonte di energia, per prolungati
periodi  nella  vita  della  macchina,  protetta  fisicamente  con la
memoria;

   e) involucro:

La    realizzazione   dell'involucro   pur   essendo   libera   nella
configurazione   e   nel   numero   di   elementi,   deve   garantire
l'inaccessibilita'    a   tutti   i   componenti   interessati   alla
funzionalita' fiscale dell'apparecchio fatta eccezione per i supporti
cartacei.

Cio'  si  ottiene  mediante  apposizione  del  bollo  fiscale, le cui
caratteristiche   sono   descritte   nell'allegato   C   del  decreto
ministeriale   23   marzo   1983  su  una  apposita  vite  di  tenuta
dell'involucro stesso.

Il   bollo  fiscale  deve  essere  visibile  e  quindi  controllabile
dall'esterno, senza la necessita' di togliere parti di carrozzeria.

L'imbottitura  di  lega, che ricopre la testa della vite, deve essere
di materiale tenero tale da evidenziare tentativi di manomissione per
semplice deformazione del bollo fiscale.

Il  bollo  fiscale,  da  applicare  sull'imbottitura di lega tenera a
protezione della vite che assicura l'inaccessibilita' dell'involucro,
e'   realizzato   dall'amministrazione  finanziaria  con  un  punzone
riportante gli elementi descritti al punto 1 dell'allegato B.

L'involucro infine deve contenere, sul fronte esterno ed in posizione
ben visibile, una targhetta, anche di tipo autoadesivo, contenente il
marchio  del  fabbricante, la denominazione commerciale del modello e
il   numero   di   matricola   dell'apparecchio,   gli   estremi  del
provvedimento   di   approvazione   e  l'indicazione  del  centro  di
assistenza tecnica.

2) Libretto di dotazione.

Ogni apparecchio misuratore fiscale deve essere dotato dal produttore
o  importatore  di  apposito  libretto  con  pagine  progressivamente
numerate  e  contenente,  sotto  la loro responsabilita', le seguenti
indicazioni:

   a)  ditta,  denominazione  o ragione sociale, o nome e cognome, se
persona  fisica,  domicilio  e numero di partita IVA del produttore o
importatore;

   b) denominazione commerciale del modello;

   c) numero di matricola ed estremi di approvazione del modello.

Nell'ipotesi  di  cessione  o  di  dazione  in uso a qualsiasi titolo
dell'apparecchio misuratore fiscale da parte di soggetti diversi, nel
libretto di dotazione devono essere indicati, all'atto della cessione
o  della  dazione in uso, gli elementi di identificazione di cui alla
lettera  a) relativi al cedente o al soggetto che effettua la dazione
in  uso,  gli  elementi  di  identificazione,  compreso  il numero di
partita  IVA,  dell'utente,  la  data della consegna dell'apparecchio
risultante    dal   documento   accompagnatorio,   il   luogo   della
installazione,  nonche'  gli elementi di identificazione, compresi il
numero  di  codice fiscale ed il marchio identificativo del tecnico o
dei  tecnici  incaricati  dell'assistenza o manutenzione dagli stessi
sottoscritti.

Il  libretto  deve  essere predisposto in modo da consentire anche le
annotazioni  relative  alle operazioni di installazione, assistenza o
manutenzione dell'apparecchio misuratore fiscale.

In  caso  di  smarrimento,  furto,  o  distruzione del libretto, deve
essere  data  apposita  comunicazione  all'ufficio  IVA di competenza
nonche'  al  produttore  o  importatore  al  fine  del rilascio di un
duplicato, contenente l'annotazione "duplicato".

3) Approvazione del modello.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel decreto 23 marzo 1983 e
successive  modifiche,  i modelli degli apparecchi misuratori fiscali
devono  essere  previamente  approvati dal Ministero delle finanze su
parere della apposita commissione istituita, ai sensi dell'art. 5 del
decreto stesso, con decreto ministeriale 26 aprile 1983.

L'approvazione del modello e' valida per sette anni ed e' prorogabile
per  uguali  periodi  di tempo; in caso di rifiuto della proroga, gli
effetti  dell'approvazione  permangono  per  gli  apparecchi  gia' in
esercizio conformi al modello approvato.

E'  consentita  un'approvazione o una proroga in via sperimentale con
effetti limitati nel tempo e nella quantita' degli esemplari.

L'approvazione  del  modello puo' essere revocata nei casi in cui gli
apparecchi  rivelino  all'uso  difetti  tali da non consentire idonea
garanzia fiscale, ovvero quando gli apparecchi misuratori fiscali non
siano  stati  realizzati  in  conformita'  al modello approvato o non
siano  state  rispettate  le  prescrizioni  di  carattere  tecnico  e
amministrativo.

La  revoca  dell'approvazione  del  modello ha effetto dalla data del
provvedimento  stesso.  Tuttavia,  gli  apparecchi  gia' in esercizio
possono continuare ad essere utilizzati dagli utenti a condizione che
vengano   eliminati   gli  inconvenienti  che  hanno  determinato  il
provvedimento di revoca.

Nell'ipotesi  in  cui  gli  apparecchi misuratori fiscali non offrano
garanzia  fiscale,  puo' essere disposta, indipendentemente da quanto
previsto  per  i  casi  precedenti,  la  revoca ovvero la sospensione
dell'approvazione   del  modello,  in  relazione  alle  irregolarita'
riscontrate.

L'approvazione   costituisce   condizione   di   ammissibilita'  alla
procedura di controllo di conformita' prevista dall'art. 7 del citato
decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 4 del piu' volte citato decreto, sono ammessi alla
procedura  di approvazione del modello i produttori e gli importatori
che  garantiscano, attraverso idonea rete organizzativa, l'assistenza
e   la   manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  apparecchi
misuratori  fiscali  su  tutto  il  territorio  nazionale  nonche' la
sussistenza  delle  specifiche condizioni previste nell'allegato A al
decreto di attuazione.

L'approvazione  e'  rilasciata su apposita istanza al Ministero delle
finanze  -  Direzione  generale delle tasse e imposte indirette sugli
affari,   contenente   gli   elementi   identificativi   della  ditta
produttrice  e  del  suo  rappresentante  legale  o  negoziale ovvero
dell'importatore,   il   tipo   dell'apparecchio   fiscale,   le  sue
caratteristiche  tecniche  ed eventuale denominazione commerciale, la
dichiarazione   di   disponibilita'   di  almeno  tre  esemplari  per
l'esecuzione delle operazioni di controllo.

La domanda deve contenere inoltre la dichiarazione che gli apparecchi
sono  prodotti  in  serie nel rispetto delle norme vigenti, l'impegno
alla   fornitura,  con  carattere  di  continuita',  delle  parti  di
ricambio,   nonche'   l'assicurazione  di  assistenza  tecnica  e  di
manutenzione    ordinaria    e   straordinaria   e   la   conformita'
dell'apparecchio    alle    vigenti   disposizioni   legislative   ed
amministrative.

La  domanda  deve  essere corredata dalla seguente documentazione, in
duplice copia:

   1)   una  relazione  descrittiva  relativa  alla  costruzione,  al
funzionamento  dell'apparecchio  e ai dispositivi di sicurezza atti a
garantirne il buon funzionamento;

   2)  la  lista dei componenti elettronici con il loro riferimento a
una  norma  nazionale  o  internazionale  oppure, in difetto, le loro
caratteristiche essenziali;

   3)   i  piani  e  gli  schemi  descrittivi  delle  caratteristiche
costruttive e funzionali;

   4)  uno  schema  di  principio comprendente i criteri principali e
l'organigramma di funzionamento;

   5)   fotografie   dell'apparecchio   montato  e  dei  vari  organi
componenti;

   6) descrizione, corredata di disegni, delle esatte caratteristiche
dell'associazione  stilizzata  delle  lettere  "M"  e  "F", di cui al
logotipo  fiscale,  proposta  in  funzione  delle modalita' operative
della stampante;

   7) le norme d'uso;

   8) le norme di manutenzione;

   9)   le   caratteristiche  dell'organizzazione  di  vendita  e  di
manutenzione,  nonche'  le  modalita'  di quest'ultima e la mappa dei
relativi centri;

   10)  descrizione,  corredata di disegni, dei marchi identificativi
che  si  propone  di  attribuire  ai  tecnici  dei  propri  centri di
assistenza;

   11) la descrizione del marchio del fabbricante.

Il  provvedimento  di  approvazione  del  modello  e'  notificato  al
richiedente  e  deve  contenere  la  descrizione dell'apparecchio, il
campo  matricolare  attribuito  per la fabbricazione dello stesso, il
tipo  dei  controlli  di  conformita',  l'indicazione  dei  centri di
assistenza ordinaria e straordinaria, la sua validita' temporale e le
condizioni  da rispettare in sede di fabbricazione e di vendita oltre
a quelle stabilite dal decreto ministeriale 23 marzo 1983, nonche' le
caratteristiche   del   logotipo   fiscale   e   quelle   dei  marchi
identificativi   dei  tecnici  e  le  sedi  per  l'effettuazione  dei
controlli di conformita'.

In  caso di rifiuto dell'approvazione deve essere notificato apposito
provvedimento motivato.

Per ogni modello approvato deve essere depositato uno degli esemplari
presentati  per  le  prove  ovvero,  a  giudizio dell'amministrazione
finanziaria,   le   parti   essenziali   dell'apparecchio  o  disegni
dettagliati.

4) Controllo di conformita'.

A  norma  dell'art.  7  del  decreto di attuazione delle disposizioni
contenute  nella  legge  n.  18  del  1983, gli apparecchi fabbricati
secondo  modelli  approvati  e  destinati  ad essere utilizzati quali
misuratori  fiscali devono essere sottoposti, anteriormente alla loro
commercializzazione,  a  controllo  di  conformita' alle prescrizioni
stabilite  dal  provvedimento di approvazione del relativo modello e,
in  particolare, a quelle relative alle caratteristiche costruttive e
funzionali;  l'esito  positivo  del  controllo  deve essere attestato
mediante  apposizione  del  bollo  fiscale  avente le caratteristiche
rappresentate nell'allegato C al detto decreto.

Il  bollo  fiscale  puo'  essere  rimosso esclusivamente dagli organi
accertatori   e,  in  occasione  delle  operazioni  di  assistenza  e
manutenzione  dell'apparecchio,  dai  tecnici  all'uopo incaricati, i
quali  devono  provvedere,  al  termine delle operazioni, a vincolare
l'involucro con la applicazione del proprio marchio identificativo.

I  controlli  di  conformita'  sono  effettuati dal personale tecnico
degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici delle imposte di
fabbricazione  nelle sedi stabilite dal provvedimento di approvazione
del modello. Qualora il produttore disponga di un proprio servizio di
controllo   della  qualita'  e  sia  possibile  verificare,  mediante
sopralluoghi,   il   rispetto   delle  condizioni  stabilite  per  la
produzione  di  serie,  i  controlli  di  conformita'  possono essere
eseguiti  con  particolari  modalita'  conformi  alla  tecnica  della
garanzia  di  qualita'.  In tal caso l'applicazione del bollo fiscale
puo'  essere  eseguita mediante apposite macchine punzonatrici munite
di contatore.

5) Funzioni essenziali degli apparecchi misuratori.

Come  accennato  al  paragrafo D/1, gli apparecchi misuratori fiscali
devono  assolvere  alle funzioni essenziali di stampa ed emissione di
uno  scontrino  fiscale,  di  stampa ed emissione di uno scontrino di
chiusura   giornaliera  e  di  stampa,  contestuale  a  quella  dello
scontrino, di un giornale di fondo.

Lo  scontrino  fiscale  deve  contenere  in  ogni  caso  le  seguenti
indicazioni:

   a)  logotipo  fiscale, realizzato in conformita' al modello di cui
all'allegato B al decreto 23 marzo 1983;

   b) numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui
le  prime  due  cifre  relative alla identificazione del produttore o
importatore;

   c)   numero   di   partita   IVA   dell'emittente   e   ubicazione
dell'esercizio;

   d) numero progressivo e data di emissione;

   e) corrispettivi specifici, ossia i singoli corrispettivi dei beni
che formano oggetto della stessa operazione;

   f)  ammontare complessivo dell'operazione, anche senza distinzione
per  aliquota  e, distintamente, ammontare dei corrispettivi relativi
alle prestazioni di servizio in tutto o in parte non riscossi.

Gli  scontrini  fiscali  erroneamente  emessi e non ancora rilasciati
possono  essere  annullati  mediante  idonea annotazione, anche della
relativa  causale,  sullo  stesso  documento che va comunque allegato
allo scontrino di chiusura giornaliera.

Gli  scontrini  erroneamente  emessi  e rilasciati non possono essere
annullati   ma   delle   erronee  risultanze,  sempreche'  sussistano
comprovati presupposti, puo' tenersi conto in sede di annotazione sui
registri dei corrispettivi e di prima nota e non oltre tale momento.

Per   quanto   riguarda   gli   sconti   concessi  sui  corrispettivi
(sconto-prezzo),  qualora  non  sia  possibile  la  contabilizzazione
immediata  dei  singoli corrispettivi al netto degli sconti concessi,
il  loro  ammontare  puo'  essere portato in riduzione dell'ammontare
lordo  del  corrispettivo  mediante  annotazione,  pure  manuale, con
l'indicazione   della   relativa  causale,  anche  in  codice,  sullo
scontrino  fiscale  e sul giornale di fondo. La stessa procedura puo'
applicarsi  in  ordine  alla  riduzione del corrispettivo conseguente
alla restituzione dei vuoti cauzionati.

Al riguardo va precisato che possono essere utilizzati, a determinate
condizioni,  apparecchi  diversi da quelli prescritti con funzione di
rilascio  di  semplice documentazione interna di legittimazione della
detenzione dei beni all'interno dell'esercizio.

Stabilisce  infatti  l'ultimo  comma dell'art. 1 del decreto 23 marzo
1983  che  e'  consentito, per esigenze organizzative, il rilascio di
scontrini  o  altra documentazione relativi alle operazioni di cui al
primo comma dello stesso articolo a condizione che:

   a)  la documentazione presenti colorazione diversa da quella degli
scontrini  fiscali  e  sulla stessa sia apposta la dizione: "Non vale
come scontrino fiscale";

   b)  sugli  apparecchi utilizzati sia applicata apposita targhetta,
chiaramente  visibile  dal  cliente, recante la dicitura "Apparecchio
non valido al rilascio dello scontrino fiscale";

   c)   la  documentazione  venga  presentata  all'operatore  addetto
all'apparecchio  misuratore  fiscale  e  da  questi  ritirata  per la
conversione,  nei termini previsti, in scontrino fiscale. In tal caso
e'   sufficiente   riportare   nello  scontrino  fiscale  l'ammontare
complessivo  dei corrispettivi risultati dagli scontrini interni o da
analoga documentazione.

Va   sottolineato   che   l'inosservanza   della  condizione  sub  c)
costituisce  mancata  emissione  dello scontrino fiscale punibile, ai
sensi  dell'art.  2  della  legge 26 gennaio 1983, n. 18, con la pena
pecuniaria da L. 200.000 a L. 900.000.

Lo   scontrino  di  chiusura  giornaliera  deve  contenere  oltre  le
indicazioni  prescritte  per  lo  scontrino  fiscale nelle precedenti
lettere a), b) e c), il numero progressivo (da seriazione distinta da
quella  degli  scontrini  fiscali) e la data, l'ammontare complessivo
dei  corrispettivi  del  giorno  e quello relativo ad ogni altro dato
indicato  nello  scontrino  fiscale e comunque, distintamente, quello
dei  corrispettivi  relativi  a  prestazioni  non riscosse, il numero
degli   scontrini  emessi  e  quello  progressivo  degli  azzeramenti
giornalieri, nonche' il totale progressivo dei corrispettivi.

Si  precisa  che  per gli esercizi commerciali (es. autogrill) la cui
attivita'  lavorativa  copre  l'intero  arco  della giornata con piu'
turni  lavorativi  (es.  6-14;  14-22; 22-6) lo scontrino di chiusura
giornaliera  deve  essere emesso al termine del turno che si conclude
prima della mezzanotte.

Nel  giornale di fondo devono risultare, anteriormente alla emissione
del  primo  scontrino del giorno, il logo-tipo fiscale e il numero di
matricola  dell'apparecchio  misuratore  fiscale,  nonche',  all'atto
della stampa di ciascun scontrino, il numero progressivo e la data di
emissione  degli  scontrini,  i  corrispettivi  specifici e ammontare
complessivo   dell'operazione   e,   distintamente,   ammontare   dei
corrispettivi  relativi  alle  prestazioni  in  tutto  o in parte non
riscossi;  devono  risultare  altresi',  all'atto  della stampa dello
scontrino  di  chiusura  giornaliera,  i dati relativi agli ammontari
complessivi  dei  corrispettivi del giorno, il numero degli scontrini
emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri.

E) MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO.

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo,
degli  apparecchi  misuratori fiscali, il contribuente, fino a quando
non  sia  ultimato  il  servizio  di riparazione, deve provvedere, in
luogo   del   rilascio   dello   scontrino   fiscale,  alla  distinta
annotazione,  con  riepilogo  giornaliero, dell'ammontare complessivo
dei  corrispettivi di ciascuna operazione su apposito registro tenuto
e  conservato  a  norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633.

Gli  ammontari  dei corrispettivi giornalieri annotati nell'anzidetto
registro   devono  naturalmente  essere  considerati  ai  fini  delle
annotazioni   sul  registro  dell'art.  24  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633.

F) OBBLIGHI DELL'UTENTE.

Ai sensi dell'art. 8 del piu' volte richiamato decreto di attuazione,
il   contribuente,   entro   il  giorno  successivo  a  quello  della
installazione   dell'apparecchio   misuratore   fiscale,  deve  darne
comunicazione,   mediante  apposita  dichiarazione  in  carta  libera
all'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  competente nei suoi
confronti.

La  dichiarazione,  che  va  sottoscritta  anche  dal  tecnico che ha
provveduto  alla  installazione  dell'apparecchio misuratore fiscale,
deve essere redatta in duplice esemplare, di cui uno di spettanza del
contribuente,   e   deve   contenere   i   dati   identificativi  del
contribuente-utente  e  del tecnico, la denominazione commerciale del
modello,   il   numero  di  matricola  dell'apparecchio,  nonche'  la
ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso e' stato installato.

Nell'ipotesi  di  mancato  funzionamento  dell'apparecchio misuratore
fiscale,  il  contribuente  deve  richiedere l'intervento della ditta
tenuta  alla  manutenzione, annotando la data e l'ora della richiesta
sul libretto di dotazione dell'apparecchio stesso.

G) OBBLIGHI DI TERZI.

Le  imprese  che  producono o importano, se distribuiscono, alienano,
locano  o  a  qualsiasi  titolo  cedono  o  danno  in  uso apparecchi
misuratori fiscali debbono:

   1)  garantire almeno un intervento di manutenzione annuale nonche'
gli  altri  necessari  interventi  di  assistenza  e  manutenzione da
effettuare  entro  quarantotto  ore  dalla  richiesta  dell'utente  e
garantire  tempestivo  e  gratuito  intervento a seguito di richiesta
avanzata  dagli  organi  accertatori;  a  tal  fine non potra' essere
affidato a ciascun tecnico un numero di apparecchi misuratori fiscali
superiore a quattrocento;

   2)  fornire  ai  tecnici  autorizzati  ad  eseguire  operazioni di
assistenza e manutenzione, elencati nel registro di cui al successivo
punto   4),   del   marchio   identificativo  e  di  una  tessera  di
riconoscimento     inalterabile     con    fotografia    sottoscritta
dall'interessato;

   3)  annotare  su  un  registro  di  carico  e scarico le cessioni,
dazioni in uso e simili con la specifica indicazione:

     a)  della  ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  o nome e
cognome  se  persona  fisica,  numero di partita IVA del destinatario
dell'apparecchio ed ubicazione dell'esercizio;

     b) della denominazione commerciale del modello e gli estremi del
relativo decreto di approvazione;

     c)  del  numero  di  matricola  e  degli  estremi  dell'eseguito
controllo di conformita';

     d) della data di consegna e degli estremi del documento relativo
alla consegna;

     e)  della data di restituzione o riconsegna da parte dell'utente
ed estremi dei documenti emessi per l'operazione;

   4)   annotare  su  apposito  registro  i  nominativi  dei  tecnici
abilitati  ad eseguire le operazioni di assistenza e manutenzione con
l'indicazione  dei  dati anagrafici, del codice fiscale e del marchio
identificativo di ciascuno di essi.

Gli   interventi   di   assistenza   e  manutenzione  possono  essere
effettuati,  con l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedenti
numeri  1),  2)  e  4),  anche  da  soggetti diversi dai produttori e
importatori  che siano stati all'uopo autorizzati dal Ministero delle
finanze  sulla  base  del parere espresso dalla commissione istituita
con decreto 26 aprile 1983.

Le  modifiche  nell'organizzazione  di  assistenza  e di manutenzione
ordinaria e straordinaria devono essere preventivamente notificate al
Ministero delle finanze ed ottenerne l'autorizzazione.

I  soggetti  che  esplicano  il servizio di assistenza e manutenzione
ordinaria  e straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali devono
annotare sul libretto di dotazione le seguenti indicazioni:

   1)  la  data  e  l'ora  della  richiesta, da parte dell'utente, di
intervento;

   2) la data e l'ora di inizio dell'intervento;

   3)  la  descrizione  sommaria  delle  anomalie riscontrate, previa
rimozione  o meno del bollo fiscale, e delle operazioni di assistenza
o  manutenzione  prestate, ovvero l'eventuale ritiro dell'apparecchio
con o senza sostituzione;

   4)  il numero dell'ultimo scontrino fiscale rilasciato e il numero
di azzeramento relativo alla fase precedente l'intervento;

   5)  i  numeri iniziale e finale degli scontrini fiscali emessi per
le  operazioni  di  prova  che,  siglati  dal  tecnico, devono essere
conservati a cura dell'utente;

   6)   l'ultimo  numero  di  azzeramento  risultante  dopo  la  fase
dell'intervento tecnico;

   7) la dichiarazione dell'incaricato dell'assistenza o manutenzione
della regolarita' del funzionamento dell'apparecchio e dell'eventuale
rimozione   del   bollo   fiscale   e  apposizione  del  suo  marchio
identificativo;

   8)   la   data   e   l'ora  della  ultimazione  dell'intervento  e
sottoscrizione del tecnico;

   9)  la data e l'ora della riconsegna dell'apparecchio nel caso che
le  operazioni  di riparazione siano state eseguite in locali diversi
da quello di installazione dell'apparecchio.

All'atto  della installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, il
tecnico  incaricato  deve annotare sul libretto di dotazione l'ultimo
numero di azzeramento risultante al termine delle operazioni di prova
o  di addestramento dell'utente attestando l'accertata integrita' del
bollo fiscale.

Qualora  i  soggetti  che  esplicano  il  servizio  di  assistenza  e
manutenzione  rilevino  manomissioni  o  alterazioni degli apparecchi
misuratori  fiscali devono farne apposita annotazione sul libretto di
dotazione  a  darne  immediata comunicazione all'ufficio dell'imposta
sul  valore aggiunto il quale, previa constatazione dei fatti e delle
circostanze  evidenziate  dal  tecnico,  provvede agli adempimenti di
competenza  in relazione alla disposizione di cui all'art. 2, settimo
comma,  della  legge  26  gennaio  1983,  n.  18,  e  ad  autorizzare
l'effettuazione  dei  lavori necessari di ripristino dell'apparecchio
misuratore fiscale.

H) DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI RILASCIO DELLO SCONTRINO FISCALE.

Al  fine  di assicurare una gradualita' nell'applicazione della nuova
disciplina, sia in relazione alla capacita' delle imprese che operano
nel  settore della produzione degli apparecchi misuratori fiscali sia
alla  capacita'  economica  dell'utenza,  l'art.  4 della gia' citata
legge  n.  18  collega la decorrenza dell'obbligo della utilizzazione
degli   apparecchi   stessi   al   volume   d'affari  realizzato  dai
contribuenti  e risultante dalla dichiarazione annuale presentata per
l'anno d'imposta 1981.

In   particolare   la   citata  disposizione  stabilisce  che  per  i
contribuenti  obbligati  al  rilascio  dello  scontrino fiscale e che
hanno   presentato   la  dichiarazione  relativa  all'anno  1981,  le
disposizioni di cui alla legge n. 1 si applicano:

   a  partire  dal  1°  luglio  1983,  se il volume d'affari e' stato
superiore a 200 milioni di lire;

   a  partire  dal  1°  marzo  1984,  se  il volume d'affari e' stato
superiore a 100 milioni di lire;

   a  partire  dal  l°  marzo  1985,  se  il volume d'affari e' stato
superiore a 60 milioni di lire;

   a  partire  dal  1°  marzo  1986,  se  il volume d'affari e' stato
superiore a 30 milioni di lire;

   a  partire  dal  1° marzo 1987, se il volume d'affari non e' stato
superiore a 30 milioni di lire.

Giusta  disposizione  recata dall'art. 17 del decreto ministeriale di
attuazione,  il  volume  d'affari  e' costituito dall'ammontare delle
operazioni soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale,
registrate nell'anno 1981.

I  soggetti  che  hanno  intrapreso  ovvero intraprendono l'esercizio
d'impresa  nel  periodo  compreso  tra  il  1°  gennaio  1982 e il 31
dicembre 1986, sono tenuti all'applicazione delle nuove disposizioni,
secondo  le  scadenze avanti indicate, in relazione all'ammontare del
volume  d'affari,  costituito come avanti precisato, risultante dalla
dichiarazione relativa all'anno di inizio di attivita'.

Attesa  la  ratio  della  disposizione  la  quale fa riferimento alla
capacita' economica del contribuente consegue che il volume d'affari,
per  i  soggetti  che  iniziano  l'attivita'  nel corso dell'anno, va
rapportato  ad  anno, naturalmente ai soli effetti della disposizione
in parola.

E'  appena  il  caso di precisare che nella determinazione del volume
d'affari  al  fine  che  interessa devesi aver riguardo all'ammontare
complessivo  delle  operazioni  soggette  al rilascio dello scontrino
fiscale  a  nulla  rilevando  che  le operazioni siano state poste in
essere in uno o piu' punti di vendita.

Per   i  contribuenti  che,  pur  essendo  tenuti,  hanno  omesso  la
presentazione  della  dichiarazione  dell'imposta sul valore aggiunto
per  l'anno  1981,  l'obbligo  del  rilascio  dello scontrino fiscale
decorre dal 1° luglio 1983.

E'  consentito  ai  contribuenti l'utilizzazione anticipata, rispetto
alla  scadenza  stabilita in relazione al rispettivo volume d'affari,
di  apparecchi misuratori fiscali conformi a modelli approvati previa
apposita  comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto.  In  tal  caso  si applicano le disposizioni previste dalla
legge n. 18/1983 e dai decreti di attuazione.

I) CONTROLLI E SANZIONI.

All'accertamento  delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e
gli  uffici  dell'imposta sul valore aggiunto; tali organi constatano
l'avvenuta  messa  in  uso  degli  apparecchi  misuratori fiscali, ne
rilevano  l'eventuale omissione e procedono ad ispezioni documentali,
verificazioni  e  ad  ogni  altra  rilevazione  ritenuta utile per la
repressione  delle  violazioni alle disposizioni previste dalla legge
26 gennaio 1983, n. 18.

L'ispezione documentale si estende alla documentazione prevista dalle
disposizioni  in  materia  di  apparecchi  misuratori  fiscali  e  al
regolare  funzionamento  degli apparecchi stessi, anche con l'ausilio
dei tecnici abilitati alla manutenzione.

Le  sanzioni  sono  applicate  dall'ufficio  dell'imposta  sul valore
aggiunto  nella  cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del
contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.

In  caso  di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione
del  documento  stesso  con  indicazione  del corrispettivo in misura
inferiore  a  quella  reale  si  applica  la  pena pecuniaria da lire
duecentomila a lire novecentomila. La pena e' ridotta ad un quarto se
lo  scontrino,  pur  essendo  stato  emesso,  non  e'  consegnato  al
destinatario.

Per  ogni  altra  violazione  si  applica  la pena pecuniaria da lire
ventimila a lire duecentomila.

E'  consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto
e  ad un terzo del massimo, mediante versamento entro quindici giorni
ovvero  dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di
notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue
l'obbligazione   relativa   alla   pena   pecuniaria  nascente  dalla
violazione.

Qualora   siano   state   accertate  definitivamente,  a  seguito  di
constatazioni  avvenute  in  tempi  diversi,  tre distinte violazioni
dell'obbligo  di  emettere  lo  scontrino fiscale, commesse in giorni
diversi  nel  corso  di  un  quinquennio,  l'autorita' amministrativa
competente   dispone,   conformemente   alla   proposta  dell'ufficio
dell'imposta  sul  valore aggiunto, la sospensione per un periodo non
inferiore  a  tre  giorni  e non superiore ad un mese della licenza o
della autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta.

Agli  effetti  di  tale  disposizione  si  tiene  conto  anche  delle
violazioni  per  le  quali  e'  intervenuto il procedimento di cui al
terzo comma dell'art. 2 della legge n. 18/1983.

Chiunque  manomette  o  comunque  altera  gli  apparecchi  misuratori
fiscali o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o
consente  che  altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni
di  legge  e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la
stessa pena e' punito chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in
parte  stampati,  documenti o registri prescritti o li altera e ne fa
uso o consente che altri ne faccia uso, nonche' chiunque, senza avere
concorso   nella   falsificazione,  fa  uso  degli  stessi  stampati,
documenti o registri.

Per  coloro i quali, pur essendo obbligati, non installano nei locali
in  cui sono eseguite le operazioni soggette all'obbligo del rilascio
dello  scontrino fiscale gli apparecchi misuratori ivi prescritti, e'
disposta  dalla  autorita'  amministrativa  competente la sospensione
della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio della attivita' nei
suddetti  locali  per  un  periodo  non  inferiore  a  quindici e non
superiore a sessanta giorni.

La  sospensione  della  licenza  o  dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'  si  applica  anche se vengono posti in uso apparecchi
misuratori  diversi  da  quelli  prescritti,  salvo il caso di uso di
apparecchi  per  i  quali  e'  consentita  l'emissione  di  scontrini
interni.

L) CONSERVAZIONE.

Ai  sensi  dell'art.  16  del  decreto  ministeriale di attuazione, i
registri  e i documenti previsti dalla nuova disciplina, ad eccezione
del  giornale  di  fondo,  devono essere tenuti e conservati ai sensi
dell'art.  39  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il  giornale  di  fondo  deve  essere  conservato  per  un  biennio a
decorrere   dalla  data  dell'ultima  operazione  ivi  riportata;  il
libretto  di dotazione dell'apparecchio deve essere conservato per il
periodo di uso dell'apparecchio cui si riferisce.

E'  ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo
modalita'  previamente approvate dall'amministrazione finanziaria. In
relazione a tale disposizione, si consente, in linea generale e senza
necessita'  di  specifiche autorizzazioni, che i soggetti interessati
possano  avvalersi  della detta facolta' alle condizioni stabilite al
paragrafo 11 della circolare n. 72 del 23 dicembre 1978 in materia di
documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

I  registri,  i  libretti  e qualsiasi altro documento previsto dalla
normativa   in   oggetto  debbono  essere  esibiti  a  richiesta  del
competente  ufficio  dell'imposta sul valore aggiunto e della Guardia
di finanza.

M) DISCIPLINA TRANSITORIA.

Allo  scopo  di  contemperare  le esigenze fiscali e quelle di natura
economica degli operatori economici interessati, gli articoli 13 e 14
del  decreto  23 marzo 1983, quali modificati e integrati dai decreti
19   e   29   aprile   1983,  dettano  disposizioni  particolari  per
l'applicazione transitoria della nuova disciplina.

La  disciplina transitoria e' caratterizzata dalla facolta' di uso di
apparecchi misuratori non conformi alle prescrizioni previste fino al
31  dicembre  1987, a condizione che gli stessi risultino acquisiti e
posti  in  uso  anteriormente  alla  data del 15 febbraio 1983 ovvero
acquisiti,   anche   successivamente,  ma  prodotti  o  in  corso  di
produzione o importati a tale data.

La  data  di  acquisizione  dei  detti  apparecchi misuratori gia' in
possesso   degli  utenti  anteriormente  al  15  febbraio  1983  puo'
risultare  da  qualsiasi  valida  documentazione  (come,  ad esempio,
fattura,  bolla di accompagnamento, contratto di manutenzione) mentre
per  quelli  acquisiti successivamente la circostanza che trattasi di
apparecchio  prodotto o in corso di produzione o importato entro tale
data deve risultare da dichiarazione apposta dal cedente sul libretto
di dotazione ovvero autonoma.

Si   considerano  importati  alla  data  del  15  febbraio  1983  gli
apparecchi  misuratori  per  i  quali  i  relativi  atti  di acquisto
risultino  conclusi  entro  la  stessa data in base a documentazione,
anche    relativa   all'esecuzione   dell'operazione   di   acquisto,
caratterizzata da certezza di data.

Peraltro,  tali  apparecchi  misuratori  in  tanto  possono  i essere
utilizzati,   ai   fini   dell'adempimento  dell'obbligo,  in  quanto
presentano  determinati  requisiti indicati nel terzo comma dell'art.
13 ed assolvono le funzioni di cui al successivo quarto comma.

In particolare gli apparecchi misuratori devono presentare i seguenti
requisiti  essenziali,  in relazione alle funzioni che gli apparecchi
medesimi debbono assolvere:

   un    dispositivo   indicatore   dei   corrispettivi   di   chiara
visualizzazione per il cliente;

   caratteri  di  stampa  di  altezza non inferiore a due millimetri,
nitidi e di facile leggibilita';

   dispositivi  di totalizzazione con capacita' di memorizzazione dei
dati,  compatibili  con  le  esigenze  commerciali  dell'utenza, e di
mantenimento  dell'accumulo progressivo dei dati, anche con l'ausilio
di batterie tampone, per il tempo necessario.

Le funzioni essenziali sono costituite dalla:

   1)  stampa  ed  emissione  di  uno  scontrino contenente il numero
progressivo  degli scontrini, i corrispettivi specifici e l'ammontare
complessivo dell'operazione;

   2)  stampa  ed  emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera
progressivamente  numerato,  anche nell'ambito della seriazione degli
scontrini, contenente il numero degli scontrini emessi nella giornata
ed   il   totale  complessivo  giornaliero  dei  corrispettivi  delle
operazioni effettuate;

   3) stampa, contestuale a quella degli scontrini, di un giornale di
fondo  contenente  il numero progressivo degli scontrini, l'ammontare
complessivo dell'operazione nonche' il totale complessivo giornaliero
dei corrispettivi delle operazioni effettuate.

Va precisato che l'uso degli apparecchi misuratori aventi i requisiti
e  l'idoneita'  ad  assolvere  le  funzioni di cui sopra e' ammesso a
condizione che:

   a) gli scontrini di cui ai precedenti numeri 1) e 2) risultino, in
qualsiasi  modo,  integrati  dal  numero  di  partita  IVA o da altri
elementi   di   identificazione   del  contribuente,  dal  numero  di
identificazione  dell'apparecchio  e  dalla  data  di  emissione. Sul
giornale  di  fondo  tali  dati  possono  essere  riportati  soltanto
all'inizio della giornata;

   b)  per  la  emissione degli scontrini e la stampa del giornale di
fondo   siano   utilizzati   rotoli  di  carta  forniti  da  soggetti
autorizzali  dal  Ministero  delle finanze. Tuttavia, tale condizione
non  e' richiesta per gli apparecchi misuratori che siano in grado di
stampare,  da  memorie  inamovibili  e  incancellabili,  il  logotipo
fiscale,  il  numero  di  matricola  ed  il  numero progressivo dello
scontrino    di   chiusura   giornaliera,   sempreche'   le   cennate
caratteristiche risultino dal libretto di dotazione dell'apparecchio.

Non   occorre   una   specifica   autorizzazione  per  le  tipografie
autorizzate  a  predisporre  i  documenti accompagnatori previsti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e
successive modificazioni.

I  supporti  cartacei,  che  possono  anche non essere di colorazione
diversa  a  seconda  della destinazione dei supporti medesimi, devono
contenere,  senza  soluzione di continuita', lungo il bordo sinistro,
in  modo orizzontale o verticale, la numerazione attribuita a ciascun
supporto  cartaceo  e  la  dizione "scontrino fiscale" o "giornale di
fondo"  e,  sul retro, i dati identificativi del soggetto autorizzato
alla  stampa  nonche'  gli  estremi  della  relativa  autorizzazione.
L'inizio  e  la  fine di ciascun rotolo possono essere evidenziati da
una colorazione diversa di circa 25 centimetri di lunghezza ovvero da
un segno grafico di eguale misura.

Per  le modalita' di fornitura e acquisizione dei supporti cartacei e
per  l'autorizzazione alla stampa si applicano le disposizioni di cui
agli  articoli  10  e  11  del decreto ministeriale 29 novembre 1978,
utilizzando  eventualmente  per  le operazioni di carico e scarico il
registro  gia'  in  uso  per  i  documenti accompagnatori, purche' le
annotazioni siano eseguite distintamente.

Il  supporto  cartaceo relativo allo scontrino puo' essere costituito
anche  da  fogli  singoli, sempreche' prenumerati, stampati e forniti
dai soggetti autorizzati.

Per  i  terminali  elettronici  facenti parte di un sistema complesso
come  indicato nell'allegato A al decreto di attuazione, che non sono
in  grado di stampare il giornale di fondo e lo scontrino di chiusura
giornaliera direttamente nel terminale con una stazione di stampa, e'
consentita la stampa su tabulato in tempo differito, a chiusura della
giornata, presso il medesimo esercizio, dei giornali di fondo e degli
scontrini   di   chiusura  giornaliera  relativi  ai  vari  terminali
prelevando  le  informazioni  necessarie  dal sistema di elaborazione
automatica  dei  dati. Il tabulato dovra' essere fornito dai soggetti
autorizzati e contenere gli stessi dati del giornale di fondo.

I  contribuenti  che,  ricorrendone i presupposti di fatto, intendano
utilizzare  apparecchi  misuratori  aventi  i requisiti e le funzioni
avanti  precisati  debbono  presentare,  nei trenta giorni precedenti
ciascuna  delle  decorrenze  previste  dall'art.  4  della piu' volte
richiamata  legge  n.  18, apposita dichiarazione in carta libera, in
duplice  esemplare,  all'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
competente  nei  suoi confronti ai sensi dell'art. 40 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633, il quale, accertata l'identicita'
degli   esemplari,   appone  sugli  stessi  il  timbro  a  calendario
restituendone uno a titolo di ricevuta.

La  dichiarazione  deve  contenere  gli  elementi  ed i dati indicati
nell'ultimo  comma dell'art. 13 quale integrato dal decreto 29 aprile
1983.

L'utilizzazione  degli apparecchi misuratori in questione puo' essere
protratta anche dopo il 31 dicembre 1987 qualora gli stessi, entro la
suddetta  data,  siano  stati  resi,  con  gli opportuni adattamenti,
conformi  a  modelli approvati, come previsto dall'art. 1 del decreto
ministeriale 9 giugno 1983.

L'avvenuto   adattamento   deve   comunque   risultare  da  specifica
annotazione,  sul libretto di dotazione, del tecnico che procede alla
installazione dell'apparecchio misuratore fiscale; per gli apparecchi
sprovvisti   di   libretto   deve  esserne  rilasciato  uno  speciale
predisposto in modo da consentire le prescritte annotazioni.

L'utente  deve darne comunicazione al competente ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto nel termine e con le modalita' previste dall'art.
8 del decreto 23 marzo 1983.

Per  il  periodo  necessario  alla  modificazione dell'apparecchio si
rendono  applicabili  le  disposizioni  di  cui all'art. 11 del sopra
indicato decreto.

Per  completezza  di  argomento,  si  ritiene opportuno precisare che
qualsiasi  variazione  del  numero  degli  apparecchi  dichiarati  in
possesso,  della  loro  ubicazione  (da uno ad altro punto di vendita
distinto),  ovvero nei casi di variazione soggettiva nella detenzione
degli   apparecchi   stessi,  deve  esserne  fatta  dichiarazione  al
competente  ufficio  IVA  nel  termine  previsto  dall'articolo 8 del
ripetuto decreto 23 marzo 1983.

N) CREDITO D'IMPOSTA.

Ai  soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori fiscali e'
concesso un credito d'imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  o  dell'imposta  sul  reddito delle
persone  giuridiche,  nella  misura  del 40 per cento della parte del
prezzo  unitario  di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente
lire due milioni.

Se  l'apparecchio  misuratore e' acquistato dal soggetto obbligato in
locazione finanziaria, il credito d'imposta e' commisurato alla parte
del prezzo di acquisto non eccedente lire due milioni ed e' liquidato
con  riferimento  ai  canoni  di  locazione pagati in ciascun periodo
d'imposta,  fino  a  concorrenza dell'importo complessivo di lire due
milioni.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella
dichiarazione  dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il
prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed
e'  commisurato  all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.
Alla  dichiarazione  devono  essere allegati, in originale o in copia
fotostatica  ed  a  pena di inammissibilita' del credito d'imposta, i
documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o
del   canone   di   locazione.  Dai  documenti  devono  risultare  le
generalita'  del  soggetto  che  ha  sostenuto  il  costo, quelle del
destinatario  del  pagamento  nonche' l'ammontare del prezzo o canone
pagato.  Nel  caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla
dichiarazione  anche l'originale o la copia fotostatica del contratto
di locazione che deve contenere la indicazione del prezzo di acquisto
dell'apparecchio  misuratore  desunto  dal listino di vendita vigente
alla data di stipula del contratto.

L'ammortamento  del  costo  degli apparecchi misuratori, al netto del
credito  d'imposta  di  cui avanti e' cenno e degli interessi passivi
corrisposti  per  il pagamento differito del prezzo, e' effettuato in
ragione  del  25  per  cento  a  partire dal periodo d'imposta in cui
ciascun apparecchio misuratore e' stato acquistato, ai sensi e con le
modalita'  di  cui  all'art.  68  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 597. Qualora il costo unitario, al
netto   del   credito   d'imposta,  non  superi  lire  un  milione  e
cinquecentomila  ne  e'  ammessa  la  deduzione integrale nel periodo
d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.

                                  *
                                 * *

Questo  Ministero attesa l'importanza della nuova disciplina, confida
nella  collaborazione  delle categorie economiche interessate e degli
organi di accertamento.

Il Ministero, da parte sua, si adoperera' per una sollecita soluzione
dei  quesiti  che  potranno  essere  proposti e per quant'altro possa
occorrere in aggiunta alle presenti istruzioni.

Le intendenze di finanza, gli ispettorati compartimentali delle tasse
e  imposte  indirette  sugli  affari e gli uffici IVA sono pregati di
dare  la  massima  diffusione,  anche a mezzo della stampa locale, al
contenuto della presente circolare.

                                                   Il Ministro: FORTE