Legge 26 gennaio 1983, n. 18, e relativi decreti ministeriali di attuazione 23 marzo 1983, 19 e 29 aprile 1983 e 9 giugno 1983, concernente l'obbligo, da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.(GU n.171 del 23-6-1983)
Vigente al: 23-6-1983
Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Agli uffici IVA e p. c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le Direzioni generali Al Servizio centrale ispettori tributari Al Comando generale della Guardia di finanza Alla Confederazione generale dell'industria italiana All'Associazione fra le societa' per azioni - Assonime All'Associazione bancaria italiana All'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici All'Associazione nazionale comuni italiani Alla Confederazione italiana piccola e media industria Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione cooperative italiane Alla Confederazione nazionale coltivatori Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato Alla Confederazione italiana esercenti attivita' commerciali - Confesercenti Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali C.I.S.P.E.L. Alla Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.) All'Ufficio centrale metrico Nel quadro delle misure dirette ad assicurare la corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e' stata, come e' noto, emanata la legge 26 gennaio 1983, n. 18 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983), la quale all'art. 1 stabilisce l'obbligo per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o terminali elettronici o di idonee bilance elettroniche munite di stampante. Con il decreto ministeriale 23 marzo 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983), e successive modificazioni (decreti ministeriali 19, 29 aprile e 9 giugno pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 22 aprile 1983, n. 119 del 3 maggio 1983 e n. 158 del 10 giugno 1983) sono state emanate le norme di attuazione della citata legge n. 18, concernenti le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali e degli scontrini fiscali e modalita' e termini per il loro rilascio, le modalita' per l'acquisizione, i controlli, le operazioni di manutenzione degli apparecchi medesimi e quelle di conservazione dei documenti, nonche' la disciplina temporanea per l'utilizzazione di apparecchi misuratori che assolvono a talune funzioni ritenute essenziali, ancorche' non conformi alle prescrizioni previste. Cio' posto, per l'esatta ed uniforme applicazione della nuova disciplina introdotta con i provvedimenti in rassegna, si forniscono i seguenti chiarimenti. * * * A) OPERAZIONI ASSOGGETTATE AL RILASCIO DELLO SCONTRINO FISCALE. 1) Cessione di beni. Ai sensi dell'art. 1, primo comma, della citata legge n. 18 sono assoggettate all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura. Anche se il legislatore, ai fini della determinazione dell'obbligo, non ha fatto espresso riferimento alla disposizione di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' evidente il richiamo alla disposizione stessa ed e', altresi', evidente che l'obbligatorieta' della emissione della fattura ivi prevista a seguito di richiesta del cliente ovvero in relazione all'obbligo di richiederla posto a carico dell'imprenditore che acquista beni che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa non esime dall'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, atteso che sono fuori dal campo di applicazione della nuova disciplina soltanto i soggetti che per la natura dell'attivita' esercitata non rientrano nella previsione della disposizione di cui al citato art. 22. Conseguentemente, dal punto di vista soggettivo, sono obbligati al rilascio dello scontrino fiscale i commercianti al minuto, nonche' gli artigiani relativamente alle vendite dei beni di loro produzione effettuate in locali anche parzialmente adibiti alla normale attivita' di vendita al pubblico ovvero nello stesso laboratorio di produzione. Naturalmente e' esclusa dalla particolare disciplina l'attivita' di prestazione d'opera effettuata dagli artigiani medesimi. Da quanto avanti detto consegue altresi' che non rientrano invece, nella particolare disciplina di cui alla legge n. 18 i produttori ed i commercianti all'ingrosso, quali definiti questi ultimi dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio, e cioe' i soggetti che professionalmente acquistano merci a nome e per conto proprio e le rivendono ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Rivestono la qualifica di "utilizzatori professionali" i soggetti che acquistano beni direttamente utilizzati nell'esercizio dell'attivita' di impresa o professionale ovvero destinati al funzionamento dell'impresa o dello studio professionale; per "utilizzatori in grande" si intendono gli enti, le collettivita', i collegi che acquistano per conto proprio consistenti quantitativi di merci e li somministrano a persone cui sono tenuti, per statuto o per contratto, sicche' sotto tale profilo sono assimilabili agli utilizzatori professionali. Pertanto, il privato acquirente di merci destinate al consumo personale non puo' considerarsi utilizzatore professionale, ne' puo' essere ritenuto utilizzatore in grande in base al quantitativo di prodotto acquistato. Naturalmente e' necessario che l'operatore economico sia legittimato alla vendita all'ingrosso con la conseguenza che, le cessioni di beni effettuate nei confronti degli utilizzatori professionali o in grande da soggetti autorizzati alla vendita al dettaglio sono soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale. Per i soggetti per i quali non opera, per determinati rami di commercio, il divieto di esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e al minuto nello stesso punto di vendita, l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale sussiste relativamente allo svolgimento della attivita' di vendita al dettaglio; per l'attivita' di commercio all'ingrosso, sussiste, invece, soltanto l'obbligo dell'emissione della fattura. Per espressa disposizione legislativa non sussiste l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici. Ai fini dell'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, e' necessario, altresi', che vengano poste in essere cessioni di beni ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, ivi comprese, in particolare, le vendite con riserva di proprieta', con riserva di gradimento o a prova. E' necessario ancora che trattasi di cessioni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni. Si considera locale aperto al pubblico quello in cui il pubblico possa liberamente accedere nelle ore di apertura stabilite dalle competenti autorita', indipendentemente dalla natura dei beni ceduti e della qualita' del soggetto cedente (persona fisica, enti, comprese le cooperative ecc.) e nel quale abitualmente vengono eseguite le operazioni, in idonee strutture che realizzano il concetto di locale, nel diretto ed immediato rapporto tra venditore dettagliante ed acquirente consumatore, per cui, tenendo conto della distinzione fra la nozione di luogo pubblico e di locale aperto al pubblico, non rientrano nell'ambito applicativo della disciplina le cessioni di beni effettuate nei luoghi pubblici per antonomasia quali le piazze, le pubbliche vie, l'aperta campagna ove non sono poste limitazioni e condizioni di sorta per la vendita. Puo' dirsi, in linea generale, che l'elemento discriminante tra il "locale aperto al pubblico" rispetto agli altri luoghi pubblici e' costituito dall'esigenza o meno di una regolamentazione in ordine al concreto esercizio dell'attivita' di vendita (accesso, limitazioni connesse all'orario, modalita' di vendita, ecc.). Sulla base delle considerazioni avanti svolte, non sono soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale le cessioni di beni effettuate dai produttori agricoli sul luogo di produzione, le cessioni effettuate mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio, anche se eseguite mediante incaricati, o in forma ambulante, quest'ultima sia se svolta in modo itinerante con mezzi motorizzati od altro, sia a posto fisso o assegnato a turno in aree pubbliche attrezzate o in mercati rionali, anche coperti. Va precisato, tuttavia, che per espressa disposizione legislativa sono assoggettate all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale le cessioni di beni effettuate in spacci interni cioe' quelle effettuate da enti o imprese, pubbliche o private, esclusivamente a favore di una determinata cerchia di consumatori che debbano vantare una qualificazione specifica (dipendente dell'ente o dell'impresa) per accedere allo spaccio ubicato in appositi locali non aperti al pubblico. Naturalmente il detto obbligo non sussiste per gli spacci militari dal momento che la gestione da parte dell'amministrazione militare e dei corpi di polizia di spacci riservati esclusivamente al personale dipendente non e' considerata attivita' commerciale, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Sono assimilabili agli spacci interni le cooperative di consumo costituite all'interno dell'ente o impresa che effettuano la vendita esclusivamente a favore dei soci in locali non aperti al pubblico. Per quanto concerne le vendite effettuate da imprese non in spacci interni, ne' in locali aperti al pubblico al personale dipendente dalle stesse imprese che producono o commerciano beni che formano oggetto delle vendite medesime, non sussiste l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale nella considerazione che non potendosi ritenere la fattispecie rientrante nella previsione legislativa di cui all'art. 22, primo comma, n. 1, sussiste in ogni caso l'obbligo della emissione della fattura. Conseguentemente devono ritenersi revocate le disposizioni impartite in materia al paragrafo 14 della circolare n. 3 del 15 gennaio 1973. Ai fini dell'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale assume rilevanza la circostanza che le cessioni di beni siano effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, con riferimento al concetto di effettuazione dell'operazione determinato dall'art. 6 del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633. In altri termini, ai fini della disciplina in parola, non rileva il momento di conclusione del negozio bensi' quello della consegna o spedizione dei beni, ovvero, se anteriore, quello del pagamento del corrispettivo o della fatturazione. Tale assunto trova conferma nell'art. 1 del decreto 23 marzo 1983 il quale stabilisce l'obbligo del rilascio dello scontrino al verificarsi dei detti eventi. 2) Somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande. L'altra categoria di operazioni soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale e' quella relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi non soggette all'obbligo della ricevuta fiscale. Al riguardo devesi far presente che la disposizione di cui all'art. 22, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, cui si riferisce implicitamente, come innanzi accennato, la norma di cui all'art. 1 della legge n. 18, non contiene alcun riferimento ai fini della individuazione dei pubblici esercizi, per cui e' da ritenere che sono tenuti, in linea generale, al rilascio dello scontrino fiscale tutti gli esercenti che svolgono l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande per il cui esercizio sia prescritto il rilascio di provvedimenti di autorizzazione di qualsiasi natura (pubblica sicurezza, igienico-sanitario). Tale impostazione trova la sua riprova nella circostanza che i cennati operatori si avvalgono dell'esonero della fatturazione in virtu' della disposizione di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Pertanto sono soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale le somministrazioni fatte negli esercizi di cui alla lettera b) dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, anche se fatte all'interno di complessi ricettivi, quali alberghi, pensioni, locande, ivi compresi i villaggi turistici. Va precisato, tuttavia, che qualora l'attivita' di somministrazione costituisca un modo di svolgimento dell'attivita' ricettiva nel senso che la stessa non venga svolta autonomamente ma sia connessa ed accessoria a quella ospitaliera, la disciplina della ricevuta fiscale per tale attivita' prevista si rende applicabile anche a quella relativa all'attivita' di somministrazione, sempreche' tale attivita' non sia svolta in forma autonoma da un soggetto giuridico diverso. Sono, altresi', tenuti al rilascio dello scontrino fiscale gli esercenti che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'esplicazione di attivita' di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari). Sono, pero', esclusi dal nuovo adempimento gli esercenti anzidetti soggetti all'imposta sugli spettacoli quando il corrispettivo della somministrazione risulta compreso nel prezzo del biglietto di ingresso o quando risulta documentato dal "buono consumazione" contemplato nel decreto ministeriale 23 dicembre 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 356 del 30 dicembre 1981). Non rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica. B) RAPPORTI TRA SCONTRINO FISCALE E RICEVUTA FISCALE. Ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del decreto 23 marzo 1983, per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni l'obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale sostituisce quello eventualmente imposto del rilascio della ricevuta fiscale. La ratio della disposizione evidentemente risiede nella esigenza di evitare che una stessa operazione venga sottoposta ad entrambi gli strumenti di controllo (scontrino fiscale e ricevuta fiscale). Sul piano operativo la citata disposizione comporta che ogni qualvolta l'obbligo generalizzato ora imposto di rilasciare lo scontrino fiscale viene a sovrapporsi al preesistente obbligo di rilascio della ricevuta fiscale, questo ultimo viene meno, ovviamente al momento in cui sorge l'obbligo della utilizzazione dell'apparecchio misuratore fiscale. Per quanto concerne le somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, devesi precisare che nelle ipotesi di esercizio congiunto di attivita' soggette distintamente agli obblighi di rilascio della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, come ad esempio nei casi di ristoranti e bar, al fine di evitare la duplicazione di adempimenti e di corrispettivi, i generi consumati al ristorante ma provenienti dal bar devono continuare ad essere annotati soltanto nella ricevuta fiscale. Nell'ipotesi che il contribuente, per le diverse attivita' svolte congiuntamente nei locali di esercizio dell'impresa, fosse tenuto al rilascio sia della ricevuta fiscale che dello scontrino fiscale, al fine di evitare l'osservanza di una duplice disciplina di controllo, si precisa, tenuto anche conto dell'orientamento espresso dal legislatore diretto ad evitare il cumulo di obblighi in capo allo stesso soggetto, che quelli relativi alla ricevuta fiscale devono intendersi adempiuti mediante il rilascio dello scontrino fiscale, con l'osservanza della relativa disciplina. C) MOMENTO DI RILASCIO DELLO SCONTRINO FISCALE. Particolare attenzione il legislatore ha attribuito al momento del rilascio dello scontrino fiscale stabilendo che lo stesso deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento. In sostanza, tra i vari momenti di effettuazione delle operazioni determinati ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (consegna o spedizione dei beni, fatturazione anticipata, pagamento totale o parziale del corrispettivo), il momento del rilascio dello scontrino fiscale e' stato fissato per le cessioni di beni al verificarsi del primo dei detti momenti impositivi mentre per le somministrazioni di alimenti e bevande il momento del rilascio e' stato ancorato a quello del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, al momento di ultimazione della prestazione. Da tale disposizione consegue che il pagamento del corrispettivo non assume rilevanza esclusiva ai fini dell'obbligo del rilascio dello scontrino, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. Invero per le cessioni di beni, attesa la coincidenza tra il momento del rilascio dello scontrino fiscale e quello di effettuazione dell'operazione, e' irrilevante il mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo, per cui sorge l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale in presenza della consegna o spedizione dei beni o di fatturazione. E tale obbligo sussiste, in mancanza di una espressa deroga legislativa, anche nelle ipotesi di consegna o spedizione dei beni senza pagamento del corrispettivo, in dipendenza delle cessioni indicate nell'ultimo comma del citato art. 6; naturalmente, qualora il cedente intenda avvalersi della possibilita' di annotare l'operazione in relazione al momento del pagamento, lo scontrino dovra' contenere, anche in codice, l'annotazione "corrispettivo non pagato". Analogo criterio va seguito anche per somministrazioni di alimenti e bevande all'atto della ultimazione della prestazione senza pagamento del corrispettivo, significando tuttavia che all'atto del pagamento dovra' essere rilasciato il relativo scontrino fiscale. E' appena il caso di precisare che nelle cennate ipotesi gli obblighi di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 devono essere adempiuti in relazione al momento del pagamento del corrispettivo. La registrazione e l'annotazione delle operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale devono essere eseguite distintamente in apposita colonna secondo l'aliquota applicata, salvo per quanto riguarda i commercianti al minuto che vendono beni soggetti ad aliquote diverse, i quali possono continuare ad avvalersi delle particolari disposizioni, relative alla registrazione dei corrispettivi e al calcolo dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, di cui al sistema della "ventilazione" previsto con il decreto ministeriale 24 febbraio 1973; resta fermo l'obbligo per i commercianti al minuto che tengono il registro dei corrispettivi in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita, della tenuta del registro di prima nota, previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Si ritiene opportuno sottolineare che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del piu' volte citato decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 1983, lo scontrino fiscale deve essere rilasciato anche se e' emessa fattura; nel qual caso lo scontrino deve essere rilasciato unitamente alla fattura stessa, ancorche' il corrispettivo non sia stato pagato o la consegna non sia stata eseguita. Naturalmente la disposizione riguarda l'ipotesi di emissione della fattura ai sensi dell'art. 21, primo comma, del decreto n. 633 (fatturazione immediata), e pertanto rimane salva la facolta' di emettere la fattura distintamente dallo scontrino fiscale nei casi di fatturazione differita ai sensi del quarto comma dello stesso art. 21 e nelle ipotesi in cui la fatturazione e' eseguita successivamente alla consegna o spedizione dei beni in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 73 del decreto n. 633. Nelle cennate ipotesi gli elementi identificativi dello scontrino fiscale (numero e data del medesimo e numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale) devono essere riportati sulla relativa fattura. Le fatture emesse successivamente al rilascio dello scontrino fiscale devono essere annotate distintamente sul registro di cui all'art. 23 al fine di assicurare la corrispondenza tra l'ammontare delle operazioni per le quali sono stati rilasciati scontrini fiscali e le relative annotazioni nei registri delle operazioni effettuate. Per quanto concerne le vendite con effetti traslativi sospesi (ad es. vendite sottoposte a condizione, con riserva di gradimento) il momento del rilascio dello scontrino fiscale e' quello del perfezionamento della cessione per il verificarsi della condizione, sempreche' risulti comprovata la natura del relativo negozio con i connessi adempimenti previsti dall'art. 53 del decreto n. 633. D) APPARECCHI MISURATORI FISCALI. 1) Definizione e caratteristiche. Lo scontrino fiscale deve essere emesso utilizzando esclusivamente apparecchi misuratori fiscali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 1983 conformi ai modelli approvati a norma dello stesso decreto e muniti di bollo fiscale. Gli apparecchi misuratori fiscali sono definiti nell'allegato A al decreto anzidetto, il quale stabilisce altresi' le caratteristiche tecniche degli stessi, i contenuti e le modalita' di svolgimento dell'esame cui gli apparecchi stessi devono essere sottoposti, nonche' le condizioni necessarie per conseguire l'approvazione dei modelli. Gli apparecchi misuratori fiscali devono essere conformi alle prescrizioni contenute nel detto decreto e relativo allegato ed in grado di provvedere alla stampa ed emissione di uno scontrino fiscale, alla stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera e alla stampa, contestuale a quella dello scontrino, di un giornale di fondo. Come previsto dall'art. 1 della legge n. 18 e dall'art. 2 del ripetuto decreto di attuazione, gli apparecchi misuratori fiscali si dividono in tre categorie. Registratori di cassa. Essi sono definiti come apparecchi atti a registrare e ad elaborare dati numerici introdotti attraverso tastiera funzionale o altro idoneo apparecchio di acquisizione delle informazioni, muniti di dispositivo per la stampa su appositi supporti degli stessi dati nonche' dei loro totali. Bilance elettroniche munite di stampante. Sono apparecchi di misura che, con l'ausilio di apparecchiature elettroniche di elaborazione, determinano il valore della massa di un corpo utilizzando la forza di gravita' su di esso agente; visualizzano e stampano, mediante apposita stampante, lo scontrino fiscale e il giornale di fondo contenente il corrispettivo, gli altri dati numerici funzione o meno di quelli ponderali, nonche' i loro totali parziali e/o complessivi. Terminali elettronici. Sono apparecchiature che utilizzano componenti elettronici, con o senza capacita' elaborativa, collegate direttamente o tramite linee telefoniche ad una unita' centrale di elaborazione automatica di dati, con la quale colloquiano in tempo reale o in tempo differito. Le funzioni svolte dai terminali possono essere definite e/o integrate dall'utente. E' previsto che i terminali facciano parte di un sistema complesso comprendente non meno di cinque esemplari funzionanti ed attivi collegati all'unita' centrale; e' inoltre richiesto che sia quest'ultima che i terminali ad essa collegati operino esclusivamente per la stessa azienda. Per quanto concerne le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali, si osserva preliminarmente, in linea generale, che i dispositivi utilizzati per lo svolgimento delle funzioni essenziali previste dall'art. 2 del decreto 23 marzo 1983 (stampa ed emissione dello scontrino fiscale, dello scontrino di chiusura giornaliera e stampa, contestuale allo scontrino, di un giornale di fondo), devono essere costruiti secondo le regole specifiche della buona tecnica e presentare assoluta garanzia di perfetto funzionamento. Ovviamente tali dispositivi dovranno inoltre essere idonei alle necessita' commerciali dell'utenza. Gli apparecchi possono eventualmente essere dotati di altri dispositivi per l'effettuazione di operazioni diverse, a condizione pero' che non interferiscano nello svolgimento delle funzioni essenziali come sopra indicate. Tanto premesso, i principali dispositivi previsti nell'allegato A sono i seguenti: a) dispositivi indicatori: L'apparecchio deve essere dotato di due dispositivi, di cui uno deve consentire all'acquirente una facile lettura degli importi visualizzati. Per questo e' necessario che le cifre, in numero congruo e comunque non inferiore a cinque, abbiano una altezza non inferiore a sette millimetri e presentino opportune caratteristiche di facile leggibilita'; b) dispositivi di stampa: Devono consentire la stampa in originale dello scontrino fiscale e dello scontrino di chiusura giornaliera. Il giornale di fondo puo' essere ottenuto per ricalco o mediante duplice stazione di stampa, purche' sia assicurata la contestualita'. Questa e' garantita se tra la stampa dello scontrino e la stampa del giornale di fondo e' impedita ogni altra operazione automatica o su comando manuale. Sui documenti devono essere riportati tutti i dati prescritti oltre a quelli eventuali di tipo gestionale, con caratteri facilmente leggibili e comunque di altezza non inferiore a 2,5 millimetri. L'esaurimento dei' supporti cartacei deve inibire il funzionamento dell'apparecchio a meno che non sia assicurata sulla macchina o direttamente sulla carta preventiva idonea segnalazione dell'imminente esaurimento dei supporti medesimi; c) dispositivi di totalizzazione: Devono consentire i seguenti accumuli: 1) numero progressivo degli scontrini fiscali emessi nell'arco di ciascuna giornata lavorativa; 2) totale giornaliero dei corrispettivi relativi ai singoli scontrini fiscali rilasciati nell'arco della giornata lavorativa; 3) numero progressivo degli scontrini di chiusura giornaliera emessi. Cio' e' reso necessario ai fini della identificazione del numero di rimesse a zero, in quanto il comando di stampa dello scontrino di chiusura giornaliera determina l'azzeramento dei totali sub 1) e sub 2); 4) totale progressivo dei corrispettivi stampati su ciascuno scontrino di chiusura giornaliera (gran totale). Le capacita' minime di memorizzazione dovranno essere adeguate alle necessita' operative dell'azienda e comunque non inferiore a quattro cifre per il numero progressivo degli scontrini fiscali emessi nell'arco di ciascuna giornata lavorativa. Dovra' essere assicurato il mantenimento delle informazioni nelle relative aree di memorie, anche con l'ausilio di batterie tampone. L'eventuale rilascio di duplicati dello scontrino fiscale, da contrassegnare con apposita dicitura, non dovra' causare l'incremento del contatore degli scontrini fiscali emessi giornalmente; d) memorie fiscali: Particolari memorie dovranno contenere: 1) logotipo fiscale; 2) numero di matricola dell'apparecchio; 3) totali progressivi dei corrispettivi stampati su ciascuno scontrino di chiusura giornaliera oppure, in alternativa, i singoli totali dei corrispettivi stampati su ciascuno scontrino di chiusura giornaliera; 4) numero progressivo degli scontrini di chiusura giornaliera emessi. Tali memorie dovranno essere fissate in modo inamovibile alla incastellatura dell'apparecchio e dovranno consentire, senza possibilita' di cancellazione, esclusivamente accumuli progressivi crescenti, nonche' la conservazione nel tempo del loro contenuto. Le funzioni richieste potranno essere realizzate con diverse soluzioni tecniche, quali quelle sotto riportate a titolo di esempio: a) memoria non cancellabile per proprie caratteristiche tecniche ovvero per inibizione ai meccanismi di cancellazione e che non necessita di alcuna forma di alimentazione; b) memoria riscrivibile, ma gestita da un programma associato che garantisca la registrazione dei contenuti sopraindicati (punti 1), 2), 3) e 4) in modo tale da contenere particolari chiavi o protezioni che impediscano eventuali manomissioni di dati dall'esterno. La conservazione nel tempo del contenuto di memoria deve essere garantita, se del caso, anche da una fonte di energia, per prolungati periodi nella vita della macchina, protetta fisicamente con la memoria; e) involucro: La realizzazione dell'involucro pur essendo libera nella configurazione e nel numero di elementi, deve garantire l'inaccessibilita' a tutti i componenti interessati alla funzionalita' fiscale dell'apparecchio fatta eccezione per i supporti cartacei. Cio' si ottiene mediante apposizione del bollo fiscale, le cui caratteristiche sono descritte nell'allegato C del decreto ministeriale 23 marzo 1983 su una apposita vite di tenuta dell'involucro stesso. Il bollo fiscale deve essere visibile e quindi controllabile dall'esterno, senza la necessita' di togliere parti di carrozzeria. L'imbottitura di lega, che ricopre la testa della vite, deve essere di materiale tenero tale da evidenziare tentativi di manomissione per semplice deformazione del bollo fiscale. Il bollo fiscale, da applicare sull'imbottitura di lega tenera a protezione della vite che assicura l'inaccessibilita' dell'involucro, e' realizzato dall'amministrazione finanziaria con un punzone riportante gli elementi descritti al punto 1 dell'allegato B. L'involucro infine deve contenere, sul fronte esterno ed in posizione ben visibile, una targhetta, anche di tipo autoadesivo, contenente il marchio del fabbricante, la denominazione commerciale del modello e il numero di matricola dell'apparecchio, gli estremi del provvedimento di approvazione e l'indicazione del centro di assistenza tecnica. 2) Libretto di dotazione. Ogni apparecchio misuratore fiscale deve essere dotato dal produttore o importatore di apposito libretto con pagine progressivamente numerate e contenente, sotto la loro responsabilita', le seguenti indicazioni: a) ditta, denominazione o ragione sociale, o nome e cognome, se persona fisica, domicilio e numero di partita IVA del produttore o importatore; b) denominazione commerciale del modello; c) numero di matricola ed estremi di approvazione del modello. Nell'ipotesi di cessione o di dazione in uso a qualsiasi titolo dell'apparecchio misuratore fiscale da parte di soggetti diversi, nel libretto di dotazione devono essere indicati, all'atto della cessione o della dazione in uso, gli elementi di identificazione di cui alla lettera a) relativi al cedente o al soggetto che effettua la dazione in uso, gli elementi di identificazione, compreso il numero di partita IVA, dell'utente, la data della consegna dell'apparecchio risultante dal documento accompagnatorio, il luogo della installazione, nonche' gli elementi di identificazione, compresi il numero di codice fiscale ed il marchio identificativo del tecnico o dei tecnici incaricati dell'assistenza o manutenzione dagli stessi sottoscritti. Il libretto deve essere predisposto in modo da consentire anche le annotazioni relative alle operazioni di installazione, assistenza o manutenzione dell'apparecchio misuratore fiscale. In caso di smarrimento, furto, o distruzione del libretto, deve essere data apposita comunicazione all'ufficio IVA di competenza nonche' al produttore o importatore al fine del rilascio di un duplicato, contenente l'annotazione "duplicato". 3) Approvazione del modello. Agli effetti delle disposizioni contenute nel decreto 23 marzo 1983 e successive modifiche, i modelli degli apparecchi misuratori fiscali devono essere previamente approvati dal Ministero delle finanze su parere della apposita commissione istituita, ai sensi dell'art. 5 del decreto stesso, con decreto ministeriale 26 aprile 1983. L'approvazione del modello e' valida per sette anni ed e' prorogabile per uguali periodi di tempo; in caso di rifiuto della proroga, gli effetti dell'approvazione permangono per gli apparecchi gia' in esercizio conformi al modello approvato. E' consentita un'approvazione o una proroga in via sperimentale con effetti limitati nel tempo e nella quantita' degli esemplari. L'approvazione del modello puo' essere revocata nei casi in cui gli apparecchi rivelino all'uso difetti tali da non consentire idonea garanzia fiscale, ovvero quando gli apparecchi misuratori fiscali non siano stati realizzati in conformita' al modello approvato o non siano state rispettate le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo. La revoca dell'approvazione del modello ha effetto dalla data del provvedimento stesso. Tuttavia, gli apparecchi gia' in esercizio possono continuare ad essere utilizzati dagli utenti a condizione che vengano eliminati gli inconvenienti che hanno determinato il provvedimento di revoca. Nell'ipotesi in cui gli apparecchi misuratori fiscali non offrano garanzia fiscale, puo' essere disposta, indipendentemente da quanto previsto per i casi precedenti, la revoca ovvero la sospensione dell'approvazione del modello, in relazione alle irregolarita' riscontrate. L'approvazione costituisce condizione di ammissibilita' alla procedura di controllo di conformita' prevista dall'art. 7 del citato decreto ministeriale. Ai sensi dell'art. 4 del piu' volte citato decreto, sono ammessi alla procedura di approvazione del modello i produttori e gli importatori che garantiscano, attraverso idonea rete organizzativa, l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali su tutto il territorio nazionale nonche' la sussistenza delle specifiche condizioni previste nell'allegato A al decreto di attuazione. L'approvazione e' rilasciata su apposita istanza al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, contenente gli elementi identificativi della ditta produttrice e del suo rappresentante legale o negoziale ovvero dell'importatore, il tipo dell'apparecchio fiscale, le sue caratteristiche tecniche ed eventuale denominazione commerciale, la dichiarazione di disponibilita' di almeno tre esemplari per l'esecuzione delle operazioni di controllo. La domanda deve contenere inoltre la dichiarazione che gli apparecchi sono prodotti in serie nel rispetto delle norme vigenti, l'impegno alla fornitura, con carattere di continuita', delle parti di ricambio, nonche' l'assicurazione di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria e la conformita' dell'apparecchio alle vigenti disposizioni legislative ed amministrative. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, in duplice copia: 1) una relazione descrittiva relativa alla costruzione, al funzionamento dell'apparecchio e ai dispositivi di sicurezza atti a garantirne il buon funzionamento; 2) la lista dei componenti elettronici con il loro riferimento a una norma nazionale o internazionale oppure, in difetto, le loro caratteristiche essenziali; 3) i piani e gli schemi descrittivi delle caratteristiche costruttive e funzionali; 4) uno schema di principio comprendente i criteri principali e l'organigramma di funzionamento; 5) fotografie dell'apparecchio montato e dei vari organi componenti; 6) descrizione, corredata di disegni, delle esatte caratteristiche dell'associazione stilizzata delle lettere "M" e "F", di cui al logotipo fiscale, proposta in funzione delle modalita' operative della stampante; 7) le norme d'uso; 8) le norme di manutenzione; 9) le caratteristiche dell'organizzazione di vendita e di manutenzione, nonche' le modalita' di quest'ultima e la mappa dei relativi centri; 10) descrizione, corredata di disegni, dei marchi identificativi che si propone di attribuire ai tecnici dei propri centri di assistenza; 11) la descrizione del marchio del fabbricante. Il provvedimento di approvazione del modello e' notificato al richiedente e deve contenere la descrizione dell'apparecchio, il campo matricolare attribuito per la fabbricazione dello stesso, il tipo dei controlli di conformita', l'indicazione dei centri di assistenza ordinaria e straordinaria, la sua validita' temporale e le condizioni da rispettare in sede di fabbricazione e di vendita oltre a quelle stabilite dal decreto ministeriale 23 marzo 1983, nonche' le caratteristiche del logotipo fiscale e quelle dei marchi identificativi dei tecnici e le sedi per l'effettuazione dei controlli di conformita'. In caso di rifiuto dell'approvazione deve essere notificato apposito provvedimento motivato. Per ogni modello approvato deve essere depositato uno degli esemplari presentati per le prove ovvero, a giudizio dell'amministrazione finanziaria, le parti essenziali dell'apparecchio o disegni dettagliati. 4) Controllo di conformita'. A norma dell'art. 7 del decreto di attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 18 del 1983, gli apparecchi fabbricati secondo modelli approvati e destinati ad essere utilizzati quali misuratori fiscali devono essere sottoposti, anteriormente alla loro commercializzazione, a controllo di conformita' alle prescrizioni stabilite dal provvedimento di approvazione del relativo modello e, in particolare, a quelle relative alle caratteristiche costruttive e funzionali; l'esito positivo del controllo deve essere attestato mediante apposizione del bollo fiscale avente le caratteristiche rappresentate nell'allegato C al detto decreto. Il bollo fiscale puo' essere rimosso esclusivamente dagli organi accertatori e, in occasione delle operazioni di assistenza e manutenzione dell'apparecchio, dai tecnici all'uopo incaricati, i quali devono provvedere, al termine delle operazioni, a vincolare l'involucro con la applicazione del proprio marchio identificativo. I controlli di conformita' sono effettuati dal personale tecnico degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nelle sedi stabilite dal provvedimento di approvazione del modello. Qualora il produttore disponga di un proprio servizio di controllo della qualita' e sia possibile verificare, mediante sopralluoghi, il rispetto delle condizioni stabilite per la produzione di serie, i controlli di conformita' possono essere eseguiti con particolari modalita' conformi alla tecnica della garanzia di qualita'. In tal caso l'applicazione del bollo fiscale puo' essere eseguita mediante apposite macchine punzonatrici munite di contatore. 5) Funzioni essenziali degli apparecchi misuratori. Come accennato al paragrafo D/1, gli apparecchi misuratori fiscali devono assolvere alle funzioni essenziali di stampa ed emissione di uno scontrino fiscale, di stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera e di stampa, contestuale a quella dello scontrino, di un giornale di fondo. Lo scontrino fiscale deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni: a) logotipo fiscale, realizzato in conformita' al modello di cui all'allegato B al decreto 23 marzo 1983; b) numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui le prime due cifre relative alla identificazione del produttore o importatore; c) numero di partita IVA dell'emittente e ubicazione dell'esercizio; d) numero progressivo e data di emissione; e) corrispettivi specifici, ossia i singoli corrispettivi dei beni che formano oggetto della stessa operazione; f) ammontare complessivo dell'operazione, anche senza distinzione per aliquota e, distintamente, ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio in tutto o in parte non riscossi. Gli scontrini fiscali erroneamente emessi e non ancora rilasciati possono essere annullati mediante idonea annotazione, anche della relativa causale, sullo stesso documento che va comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliera. Gli scontrini erroneamente emessi e rilasciati non possono essere annullati ma delle erronee risultanze, sempreche' sussistano comprovati presupposti, puo' tenersi conto in sede di annotazione sui registri dei corrispettivi e di prima nota e non oltre tale momento. Per quanto riguarda gli sconti concessi sui corrispettivi (sconto-prezzo), qualora non sia possibile la contabilizzazione immediata dei singoli corrispettivi al netto degli sconti concessi, il loro ammontare puo' essere portato in riduzione dell'ammontare lordo del corrispettivo mediante annotazione, pure manuale, con l'indicazione della relativa causale, anche in codice, sullo scontrino fiscale e sul giornale di fondo. La stessa procedura puo' applicarsi in ordine alla riduzione del corrispettivo conseguente alla restituzione dei vuoti cauzionati. Al riguardo va precisato che possono essere utilizzati, a determinate condizioni, apparecchi diversi da quelli prescritti con funzione di rilascio di semplice documentazione interna di legittimazione della detenzione dei beni all'interno dell'esercizio. Stabilisce infatti l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto 23 marzo 1983 che e' consentito, per esigenze organizzative, il rilascio di scontrini o altra documentazione relativi alle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo a condizione che: a) la documentazione presenti colorazione diversa da quella degli scontrini fiscali e sulla stessa sia apposta la dizione: "Non vale come scontrino fiscale"; b) sugli apparecchi utilizzati sia applicata apposita targhetta, chiaramente visibile dal cliente, recante la dicitura "Apparecchio non valido al rilascio dello scontrino fiscale"; c) la documentazione venga presentata all'operatore addetto all'apparecchio misuratore fiscale e da questi ritirata per la conversione, nei termini previsti, in scontrino fiscale. In tal caso e' sufficiente riportare nello scontrino fiscale l'ammontare complessivo dei corrispettivi risultati dagli scontrini interni o da analoga documentazione. Va sottolineato che l'inosservanza della condizione sub c) costituisce mancata emissione dello scontrino fiscale punibile, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, con la pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 900.000. Lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere oltre le indicazioni prescritte per lo scontrino fiscale nelle precedenti lettere a), b) e c), il numero progressivo (da seriazione distinta da quella degli scontrini fiscali) e la data, l'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno e quello relativo ad ogni altro dato indicato nello scontrino fiscale e comunque, distintamente, quello dei corrispettivi relativi a prestazioni non riscosse, il numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri, nonche' il totale progressivo dei corrispettivi. Si precisa che per gli esercizi commerciali (es. autogrill) la cui attivita' lavorativa copre l'intero arco della giornata con piu' turni lavorativi (es. 6-14; 14-22; 22-6) lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso al termine del turno che si conclude prima della mezzanotte. Nel giornale di fondo devono risultare, anteriormente alla emissione del primo scontrino del giorno, il logo-tipo fiscale e il numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale, nonche', all'atto della stampa di ciascun scontrino, il numero progressivo e la data di emissione degli scontrini, i corrispettivi specifici e ammontare complessivo dell'operazione e, distintamente, ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni in tutto o in parte non riscossi; devono risultare altresi', all'atto della stampa dello scontrino di chiusura giornaliera, i dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno, il numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri. E) MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO. Nel caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali, il contribuente, fino a quando non sia ultimato il servizio di riparazione, deve provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione, con riepilogo giornaliero, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi di ciascuna operazione su apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Gli ammontari dei corrispettivi giornalieri annotati nell'anzidetto registro devono naturalmente essere considerati ai fini delle annotazioni sul registro dell'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633. F) OBBLIGHI DELL'UTENTE. Ai sensi dell'art. 8 del piu' volte richiamato decreto di attuazione, il contribuente, entro il giorno successivo a quello della installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, deve darne comunicazione, mediante apposita dichiarazione in carta libera all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi confronti. La dichiarazione, che va sottoscritta anche dal tecnico che ha provveduto alla installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, deve essere redatta in duplice esemplare, di cui uno di spettanza del contribuente, e deve contenere i dati identificativi del contribuente-utente e del tecnico, la denominazione commerciale del modello, il numero di matricola dell'apparecchio, nonche' la ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso e' stato installato. Nell'ipotesi di mancato funzionamento dell'apparecchio misuratore fiscale, il contribuente deve richiedere l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio stesso. G) OBBLIGHI DI TERZI. Le imprese che producono o importano, se distribuiscono, alienano, locano o a qualsiasi titolo cedono o danno in uso apparecchi misuratori fiscali debbono: 1) garantire almeno un intervento di manutenzione annuale nonche' gli altri necessari interventi di assistenza e manutenzione da effettuare entro quarantotto ore dalla richiesta dell'utente e garantire tempestivo e gratuito intervento a seguito di richiesta avanzata dagli organi accertatori; a tal fine non potra' essere affidato a ciascun tecnico un numero di apparecchi misuratori fiscali superiore a quattrocento; 2) fornire ai tecnici autorizzati ad eseguire operazioni di assistenza e manutenzione, elencati nel registro di cui al successivo punto 4), del marchio identificativo e di una tessera di riconoscimento inalterabile con fotografia sottoscritta dall'interessato; 3) annotare su un registro di carico e scarico le cessioni, dazioni in uso e simili con la specifica indicazione: a) della ditta, denominazione o ragione sociale, o nome e cognome se persona fisica, numero di partita IVA del destinatario dell'apparecchio ed ubicazione dell'esercizio; b) della denominazione commerciale del modello e gli estremi del relativo decreto di approvazione; c) del numero di matricola e degli estremi dell'eseguito controllo di conformita'; d) della data di consegna e degli estremi del documento relativo alla consegna; e) della data di restituzione o riconsegna da parte dell'utente ed estremi dei documenti emessi per l'operazione; 4) annotare su apposito registro i nominativi dei tecnici abilitati ad eseguire le operazioni di assistenza e manutenzione con l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del marchio identificativo di ciascuno di essi. Gli interventi di assistenza e manutenzione possono essere effettuati, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedenti numeri 1), 2) e 4), anche da soggetti diversi dai produttori e importatori che siano stati all'uopo autorizzati dal Ministero delle finanze sulla base del parere espresso dalla commissione istituita con decreto 26 aprile 1983. Le modifiche nell'organizzazione di assistenza e di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere preventivamente notificate al Ministero delle finanze ed ottenerne l'autorizzazione. I soggetti che esplicano il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali devono annotare sul libretto di dotazione le seguenti indicazioni: 1) la data e l'ora della richiesta, da parte dell'utente, di intervento; 2) la data e l'ora di inizio dell'intervento; 3) la descrizione sommaria delle anomalie riscontrate, previa rimozione o meno del bollo fiscale, e delle operazioni di assistenza o manutenzione prestate, ovvero l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione; 4) il numero dell'ultimo scontrino fiscale rilasciato e il numero di azzeramento relativo alla fase precedente l'intervento; 5) i numeri iniziale e finale degli scontrini fiscali emessi per le operazioni di prova che, siglati dal tecnico, devono essere conservati a cura dell'utente; 6) l'ultimo numero di azzeramento risultante dopo la fase dell'intervento tecnico; 7) la dichiarazione dell'incaricato dell'assistenza o manutenzione della regolarita' del funzionamento dell'apparecchio e dell'eventuale rimozione del bollo fiscale e apposizione del suo marchio identificativo; 8) la data e l'ora della ultimazione dell'intervento e sottoscrizione del tecnico; 9) la data e l'ora della riconsegna dell'apparecchio nel caso che le operazioni di riparazione siano state eseguite in locali diversi da quello di installazione dell'apparecchio. All'atto della installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, il tecnico incaricato deve annotare sul libretto di dotazione l'ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle operazioni di prova o di addestramento dell'utente attestando l'accertata integrita' del bollo fiscale. Qualora i soggetti che esplicano il servizio di assistenza e manutenzione rilevino manomissioni o alterazioni degli apparecchi misuratori fiscali devono farne apposita annotazione sul libretto di dotazione a darne immediata comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il quale, previa constatazione dei fatti e delle circostanze evidenziate dal tecnico, provvede agli adempimenti di competenza in relazione alla disposizione di cui all'art. 2, settimo comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e ad autorizzare l'effettuazione dei lavori necessari di ripristino dell'apparecchio misuratore fiscale. H) DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI RILASCIO DELLO SCONTRINO FISCALE. Al fine di assicurare una gradualita' nell'applicazione della nuova disciplina, sia in relazione alla capacita' delle imprese che operano nel settore della produzione degli apparecchi misuratori fiscali sia alla capacita' economica dell'utenza, l'art. 4 della gia' citata legge n. 18 collega la decorrenza dell'obbligo della utilizzazione degli apparecchi stessi al volume d'affari realizzato dai contribuenti e risultante dalla dichiarazione annuale presentata per l'anno d'imposta 1981. In particolare la citata disposizione stabilisce che per i contribuenti obbligati al rilascio dello scontrino fiscale e che hanno presentato la dichiarazione relativa all'anno 1981, le disposizioni di cui alla legge n. 1 si applicano: a partire dal 1° luglio 1983, se il volume d'affari e' stato superiore a 200 milioni di lire; a partire dal 1° marzo 1984, se il volume d'affari e' stato superiore a 100 milioni di lire; a partire dal l° marzo 1985, se il volume d'affari e' stato superiore a 60 milioni di lire; a partire dal 1° marzo 1986, se il volume d'affari e' stato superiore a 30 milioni di lire; a partire dal 1° marzo 1987, se il volume d'affari non e' stato superiore a 30 milioni di lire. Giusta disposizione recata dall'art. 17 del decreto ministeriale di attuazione, il volume d'affari e' costituito dall'ammontare delle operazioni soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, registrate nell'anno 1981. I soggetti che hanno intrapreso ovvero intraprendono l'esercizio d'impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986, sono tenuti all'applicazione delle nuove disposizioni, secondo le scadenze avanti indicate, in relazione all'ammontare del volume d'affari, costituito come avanti precisato, risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di inizio di attivita'. Attesa la ratio della disposizione la quale fa riferimento alla capacita' economica del contribuente consegue che il volume d'affari, per i soggetti che iniziano l'attivita' nel corso dell'anno, va rapportato ad anno, naturalmente ai soli effetti della disposizione in parola. E' appena il caso di precisare che nella determinazione del volume d'affari al fine che interessa devesi aver riguardo all'ammontare complessivo delle operazioni soggette al rilascio dello scontrino fiscale a nulla rilevando che le operazioni siano state poste in essere in uno o piu' punti di vendita. Per i contribuenti che, pur essendo tenuti, hanno omesso la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1981, l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale decorre dal 1° luglio 1983. E' consentito ai contribuenti l'utilizzazione anticipata, rispetto alla scadenza stabilita in relazione al rispettivo volume d'affari, di apparecchi misuratori fiscali conformi a modelli approvati previa apposita comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 18/1983 e dai decreti di attuazione. I) CONTROLLI E SANZIONI. All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto; tali organi constatano l'avvenuta messa in uso degli apparecchi misuratori fiscali, ne rilevano l'eventuale omissione e procedono ad ispezioni documentali, verificazioni e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per la repressione delle violazioni alle disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18. L'ispezione documentale si estende alla documentazione prevista dalle disposizioni in materia di apparecchi misuratori fiscali e al regolare funzionamento degli apparecchi stessi, anche con l'ausilio dei tecnici abilitati alla manutenzione. Le sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale. In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena e' ridotta ad un quarto se lo scontrino, pur essendo stato emesso, non e' consegnato al destinatario. Per ogni altra violazione si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila. E' consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione. Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta. Agli effetti di tale disposizione si tiene conto anche delle violazioni per le quali e' intervenuto il procedimento di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge n. 18/1983. Chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori fiscali o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di legge e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena e' punito chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso, nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri. Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale gli apparecchi misuratori ivi prescritti, e' disposta dalla autorita' amministrativa competente la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio della attivita' nei suddetti locali per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' si applica anche se vengono posti in uso apparecchi misuratori diversi da quelli prescritti, salvo il caso di uso di apparecchi per i quali e' consentita l'emissione di scontrini interni. L) CONSERVAZIONE. Ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale di attuazione, i registri e i documenti previsti dalla nuova disciplina, ad eccezione del giornale di fondo, devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il giornale di fondo deve essere conservato per un biennio a decorrere dalla data dell'ultima operazione ivi riportata; il libretto di dotazione dell'apparecchio deve essere conservato per il periodo di uso dell'apparecchio cui si riferisce. E' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalita' previamente approvate dall'amministrazione finanziaria. In relazione a tale disposizione, si consente, in linea generale e senza necessita' di specifiche autorizzazioni, che i soggetti interessati possano avvalersi della detta facolta' alle condizioni stabilite al paragrafo 11 della circolare n. 72 del 23 dicembre 1978 in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti. I registri, i libretti e qualsiasi altro documento previsto dalla normativa in oggetto debbono essere esibiti a richiesta del competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e della Guardia di finanza. M) DISCIPLINA TRANSITORIA. Allo scopo di contemperare le esigenze fiscali e quelle di natura economica degli operatori economici interessati, gli articoli 13 e 14 del decreto 23 marzo 1983, quali modificati e integrati dai decreti 19 e 29 aprile 1983, dettano disposizioni particolari per l'applicazione transitoria della nuova disciplina. La disciplina transitoria e' caratterizzata dalla facolta' di uso di apparecchi misuratori non conformi alle prescrizioni previste fino al 31 dicembre 1987, a condizione che gli stessi risultino acquisiti e posti in uso anteriormente alla data del 15 febbraio 1983 ovvero acquisiti, anche successivamente, ma prodotti o in corso di produzione o importati a tale data. La data di acquisizione dei detti apparecchi misuratori gia' in possesso degli utenti anteriormente al 15 febbraio 1983 puo' risultare da qualsiasi valida documentazione (come, ad esempio, fattura, bolla di accompagnamento, contratto di manutenzione) mentre per quelli acquisiti successivamente la circostanza che trattasi di apparecchio prodotto o in corso di produzione o importato entro tale data deve risultare da dichiarazione apposta dal cedente sul libretto di dotazione ovvero autonoma. Si considerano importati alla data del 15 febbraio 1983 gli apparecchi misuratori per i quali i relativi atti di acquisto risultino conclusi entro la stessa data in base a documentazione, anche relativa all'esecuzione dell'operazione di acquisto, caratterizzata da certezza di data. Peraltro, tali apparecchi misuratori in tanto possono i essere utilizzati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo, in quanto presentano determinati requisiti indicati nel terzo comma dell'art. 13 ed assolvono le funzioni di cui al successivo quarto comma. In particolare gli apparecchi misuratori devono presentare i seguenti requisiti essenziali, in relazione alle funzioni che gli apparecchi medesimi debbono assolvere: un dispositivo indicatore dei corrispettivi di chiara visualizzazione per il cliente; caratteri di stampa di altezza non inferiore a due millimetri, nitidi e di facile leggibilita'; dispositivi di totalizzazione con capacita' di memorizzazione dei dati, compatibili con le esigenze commerciali dell'utenza, e di mantenimento dell'accumulo progressivo dei dati, anche con l'ausilio di batterie tampone, per il tempo necessario. Le funzioni essenziali sono costituite dalla: 1) stampa ed emissione di uno scontrino contenente il numero progressivo degli scontrini, i corrispettivi specifici e l'ammontare complessivo dell'operazione; 2) stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera progressivamente numerato, anche nell'ambito della seriazione degli scontrini, contenente il numero degli scontrini emessi nella giornata ed il totale complessivo giornaliero dei corrispettivi delle operazioni effettuate; 3) stampa, contestuale a quella degli scontrini, di un giornale di fondo contenente il numero progressivo degli scontrini, l'ammontare complessivo dell'operazione nonche' il totale complessivo giornaliero dei corrispettivi delle operazioni effettuate. Va precisato che l'uso degli apparecchi misuratori aventi i requisiti e l'idoneita' ad assolvere le funzioni di cui sopra e' ammesso a condizione che: a) gli scontrini di cui ai precedenti numeri 1) e 2) risultino, in qualsiasi modo, integrati dal numero di partita IVA o da altri elementi di identificazione del contribuente, dal numero di identificazione dell'apparecchio e dalla data di emissione. Sul giornale di fondo tali dati possono essere riportati soltanto all'inizio della giornata; b) per la emissione degli scontrini e la stampa del giornale di fondo siano utilizzati rotoli di carta forniti da soggetti autorizzali dal Ministero delle finanze. Tuttavia, tale condizione non e' richiesta per gli apparecchi misuratori che siano in grado di stampare, da memorie inamovibili e incancellabili, il logotipo fiscale, il numero di matricola ed il numero progressivo dello scontrino di chiusura giornaliera, sempreche' le cennate caratteristiche risultino dal libretto di dotazione dell'apparecchio. Non occorre una specifica autorizzazione per le tipografie autorizzate a predisporre i documenti accompagnatori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni. I supporti cartacei, che possono anche non essere di colorazione diversa a seconda della destinazione dei supporti medesimi, devono contenere, senza soluzione di continuita', lungo il bordo sinistro, in modo orizzontale o verticale, la numerazione attribuita a ciascun supporto cartaceo e la dizione "scontrino fiscale" o "giornale di fondo" e, sul retro, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla stampa nonche' gli estremi della relativa autorizzazione. L'inizio e la fine di ciascun rotolo possono essere evidenziati da una colorazione diversa di circa 25 centimetri di lunghezza ovvero da un segno grafico di eguale misura. Per le modalita' di fornitura e acquisizione dei supporti cartacei e per l'autorizzazione alla stampa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, utilizzando eventualmente per le operazioni di carico e scarico il registro gia' in uso per i documenti accompagnatori, purche' le annotazioni siano eseguite distintamente. Il supporto cartaceo relativo allo scontrino puo' essere costituito anche da fogli singoli, sempreche' prenumerati, stampati e forniti dai soggetti autorizzati. Per i terminali elettronici facenti parte di un sistema complesso come indicato nell'allegato A al decreto di attuazione, che non sono in grado di stampare il giornale di fondo e lo scontrino di chiusura giornaliera direttamente nel terminale con una stazione di stampa, e' consentita la stampa su tabulato in tempo differito, a chiusura della giornata, presso il medesimo esercizio, dei giornali di fondo e degli scontrini di chiusura giornaliera relativi ai vari terminali prelevando le informazioni necessarie dal sistema di elaborazione automatica dei dati. Il tabulato dovra' essere fornito dai soggetti autorizzati e contenere gli stessi dati del giornale di fondo. I contribuenti che, ricorrendone i presupposti di fatto, intendano utilizzare apparecchi misuratori aventi i requisiti e le funzioni avanti precisati debbono presentare, nei trenta giorni precedenti ciascuna delle decorrenze previste dall'art. 4 della piu' volte richiamata legge n. 18, apposita dichiarazione in carta libera, in duplice esemplare, all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, il quale, accertata l'identicita' degli esemplari, appone sugli stessi il timbro a calendario restituendone uno a titolo di ricevuta. La dichiarazione deve contenere gli elementi ed i dati indicati nell'ultimo comma dell'art. 13 quale integrato dal decreto 29 aprile 1983. L'utilizzazione degli apparecchi misuratori in questione puo' essere protratta anche dopo il 31 dicembre 1987 qualora gli stessi, entro la suddetta data, siano stati resi, con gli opportuni adattamenti, conformi a modelli approvati, come previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 9 giugno 1983. L'avvenuto adattamento deve comunque risultare da specifica annotazione, sul libretto di dotazione, del tecnico che procede alla installazione dell'apparecchio misuratore fiscale; per gli apparecchi sprovvisti di libretto deve esserne rilasciato uno speciale predisposto in modo da consentire le prescritte annotazioni. L'utente deve darne comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nel termine e con le modalita' previste dall'art. 8 del decreto 23 marzo 1983. Per il periodo necessario alla modificazione dell'apparecchio si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 11 del sopra indicato decreto. Per completezza di argomento, si ritiene opportuno precisare che qualsiasi variazione del numero degli apparecchi dichiarati in possesso, della loro ubicazione (da uno ad altro punto di vendita distinto), ovvero nei casi di variazione soggettiva nella detenzione degli apparecchi stessi, deve esserne fatta dichiarazione al competente ufficio IVA nel termine previsto dall'articolo 8 del ripetuto decreto 23 marzo 1983. N) CREDITO D'IMPOSTA. Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori fiscali e' concesso un credito d'imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire due milioni. Se l'apparecchio misuratore e' acquistato dal soggetto obbligato in locazione finanziaria, il credito d'imposta e' commisurato alla parte del prezzo di acquisto non eccedente lire due milioni ed e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo complessivo di lire due milioni. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed e' commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilita' del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione. Dai documenti devono risultare le generalita' del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonche' l'ammontare del prezzo o canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di locazione che deve contenere la indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto. L'ammortamento del costo degli apparecchi misuratori, al netto del credito d'imposta di cui avanti e' cenno e degli interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, e' effettuato in ragione del 25 per cento a partire dal periodo d'imposta in cui ciascun apparecchio misuratore e' stato acquistato, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Qualora il costo unitario, al netto del credito d'imposta, non superi lire un milione e cinquecentomila ne e' ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati. * * * Questo Ministero attesa l'importanza della nuova disciplina, confida nella collaborazione delle categorie economiche interessate e degli organi di accertamento. Il Ministero, da parte sua, si adoperera' per una sollecita soluzione dei quesiti che potranno essere proposti e per quant'altro possa occorrere in aggiunta alle presenti istruzioni. Le intendenze di finanza, gli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari e gli uffici IVA sono pregati di dare la massima diffusione, anche a mezzo della stampa locale, al contenuto della presente circolare. Il Ministro: FORTE