LEGGE 11 novembre 1983, n. 638 

Conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  12
settembre   1983,   n.   463,   recante  misure  urgenti  in  materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni  per  vari  settori  della  pubblica  amministrazione  e
proroga di taluni termini.
(GU n.310 del 11-11-1983)
 
 Vigente al: 12-11-1983  
 

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,
recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per  il
contenimento della spesa  pubblica,  disposizioni  per  vari  settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni  termini,  con  le
seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, dopo le  parole:  "entro  termini  unificati"  sono
aggiunte le seguenti: "in ogni caso non oltre il 25 del mese"; 
      al comma 2, dopo le parole: "sono versate  distintamente"  sano
aggiunte le seguenti: "alle amministrazioni di competenza". 
    All'articolo 2: 
      al  comma  1,  le  parole:  "anticipate  o   denunciate"   sono
sostituite dalle seguenti: "anticipate e denunciate" e le parole: "Il
relativo  versamento,  prima  del  promovimento  dell'azione  penale,
estingue il reato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il  relativo
versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per  lo
stesso, e comunque, ove sia fissato il  dibattimento  prima  di  tale
termine, non oltre le formalita' di apertura del dibattimento stesso,
estingue il reato"; 
      ai commi 5, 6, 7, 8, 10, 17 e 18, le parole: "31 ottobre  1983"
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1983"; 
      al comma 6, la  parola:  "sci"  e'  sostituita  dalla  seguente
"nove"; le parole: "31 marzo 1984" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"30 giugno 1984"; 
      dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
      "6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione  straordinaria
in data successiva al 1 febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la
loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga  precedenti  con
gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a  condizione  che
provvedano  al  versamento  dei  contributi  afferenti   al   periodo
successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983. 
      6-ter. Le imprese sottoposte ad  amministrazione  straordinaria
possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non sono in
regola con i versamenti dei contributi previsti nello  stesso  comma,
alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI  la  continuazione
dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il  gruppo  di  cui  fanno
parte,  abbiano  usufruito  delle  garanzie   del   Tesoro   di   cui
all'articolo  2-bis  del  decreto-legge  30  gennaio  1979,  n.   26,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n.  95,  in
misura non superiore al 20 per cento degli importi dei  contratti  di
finanziamento autorizzati dal CIPI  ed  abbiano  fatto  ricorso  alla
Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore  al  30
per cento del personale in forza"; 
      dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
      "7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza  sociale,
istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive  integrazioni,  in  attesa
della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto
dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per  la
regolarizzazione dell'intera partita debitoria  e'  differito  al  31
ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per  cento  delle  somme  che  sono
erogate  a  qualsiasi  titolo  dal  Ministero  del  lavoro  e   della
previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale
deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed  entro
i limiti della relativa esposizione"; 
      al comma 12, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio 1984"; 
      al  comma  13,  le  parole:  "Le  gestioni   previdenziali   ed
assistenziali"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Gli    enti
previdenziali e assistenziali impositori"; 
      il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
      "Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si  applicano  anche
ai coltivatori diretti, ai mezzadri o coloni e rispettivi concedenti,
agli artigiani, agli esercenti attivita'  commerciali  ed  ai  liberi
professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi  professionali,
per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a  periodi
di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1983. I  relativi  contributi
sono versati entro il 30 giugno 1984.  Per  coloro  che  non  abbiano
ottemperato  all'obbligo   di   iscrizione   presso   le   rispettive
commissioni,  le  disposizioni  si  applicano  purche'  la   denuncia
pervenga entro il 30 novembre 1983  e  la  relativa  regolarizzazione
avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa"; 
      al comma 19, dopo  le  parole:  "all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: 
      "ed  all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro"; 
      al comma 20, le parole: "30 giugno 1983" sono sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 1983". 
    All'articolo 3: 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      "L'ispettorato provinciale del  lavoro  esercita  i  poteri  di
coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per
la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria, sentiti  gli  istituti  interessati.
L'ispettorato  provinciale  del  lavoro  riferisce   annualmente   al
Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  sull'attivita'  di
coordinamento effettuata"; 
      il comma 7 e' soppresso. 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, le parole: "Per gli anni 1983 e 1984  i  contributi
base e di adeguamento" sono sostituite dalle  seguenti:  "Per  l'anno
1983 i  contributi  base  e  di  adeguamento  e  per  l'anno  1984  i
contributi di adeguamento"; 
      al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: "Per  l'anno  1984
la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla
prosecuzione volontaria resta confermata nella misura  stabilita  per
l'anno 1983"; 
      dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      "4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e  per  l'assistenza  di  malattia  di  cui
all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 
791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,  n.
54, e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio  1980,  n.  538,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, sono versati in due rate eguali scadenti il 25 luglio e
il 25 ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I  contributi
aggiuntivi aziendali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e
per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del decreto-legge
27 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1981,  n.  537,  e  all'articolo  3  del  decreto-legge  22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge  26
febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il  10
luglio e il 10 settembre dell'anno solare al quale si riferiscono"; 
      dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
      "6-bis. Il contributo annuo  fisso  personale  a  carico  degli
iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed  assistenza  a  favore
dei dottori commercialisti e dei  ragionieri  e  periti  commerciali,
previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970,  n.  1140,  e'
elevato a L. 960.000 a partire dal 1 gennaio 1984"; 
      al comma 9, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
      "Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo  2,  comma  5,  del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con  modificazioni,
nella legge 11  ottobre  1983,  n.  546,  iscritti  negli  elenchi  a
validita' prorogata, sono riconosciuti il  diritto  alle  prestazioni
previdenziali  e  assistenziali  e  lo  stesso  numero  di   giornate
lavorative ad essi attribuite negli  elenchi  anagrafici  per  l'anno
1982"; 
      dopo il comma 14, e' aggiunto il seguente: 
      "14-bis. L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981,
n. 416, va  interpretato  nel  senso  che,  nei  casi  di  cessazione
dell'attivita' aziendale, l'efficacia dei licenziamenti e' sospesa ed
i  rapporti  di  lavoro  proseguono  ai  soli  fini   dell'intervento
straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori
di usufruire del prepensionamento  previsto  dall'articolo  37  della
legge medesima"; 
      dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: 
      "17-bis. L'articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo  1968,
n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari  ed
i piccoli coloni, nonche' i proprietari  concedenti,  sono  tenuti  a
pagare  aliquote  contributive  nella  stessa  misura  e  secondo  la
medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna". 
    All'articolo 5: 
      al comma 6, le parole: "con contratto" sono soppresse; 
      al comma  9,  le  parole:  "dei  soggetti  aventi  titolo  alle
prestazioni economiche di malattia" sono sostituite  dalle  seguenti:
"dei lavoratori"; 
      al comma 12, il secondo periodo e' soppresso; 
      dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: 
      "12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli
accertamenti sanitari connessi alla sua attivita'  istituzionale,  e'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"; 
      il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
      "Qualora il lavoratore, pubblico  o  privato,  risulti  assente
alla visita  di  controllo  senza  giustificato  motivo,  decade  dal
diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a
dieci giorni e nella misura  della  meta'  per  l'ulteriore  periodo,
esclusi quelli di ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente
visita di controllo". 
    All'articolo 6: 
      al comma  1,  dopo  la  parola:  "minatori"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e dell'Ente nazionale  di  assistenza  per  gli  agenti  e
rappresentanti di commercio"; sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "Per i lavoratori autonomi agricoli,  il  reddito  dichiarato
dal titolare dell'azienda ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche viene  imputato,  indipendentemente  dalla  effettiva
percezione, a ciascun componente  attivo  del  nucleo  familiare,  in
proporzione alla  quantita'  e  qualita'  del  lavoro  effettivamente
prestato da ciascuno di essi  in  modo  continuativo,  attestata  con
dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda"; 
      al comma 5, dopo le  parole:  "Le  pensioni  non  integrate  al
trattamento minimo" sono aggiunte le seguenti: "di  cui  al  presente
articolo"; 
      al comma 6, le parole: "di cui  al  comma  5"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi precedenti" e dopo  le  parole:  "in
vigore alla data di decorrenza" sono  aggiunte  le  seguenti:  "della
pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili,"; 
      al comma 7, dopo le parole: "fino al" e' aggiunte la  seguente:
"suo"; 
      al comma 8, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:  "In
ogni caso l'importo mensile della pensione cosi' determinata non puo'
superare ne' il limite di L.  10.000  per  ogni  anno  di  anzianita'
contributiva utile a pensione, con applicazione per  le  pensioni  ai
superstiti delle aliquote di  cui  all'articolo  22  della  legge  21
luglio 1965, n. 903, ne' l'importo  del  trattamento  minimo  vigente
nelle  gestioni.  E',  tuttavia,  fatto  salvo  l'eventuale  maggiore
importo di pensione derivante dal calcolo della  prestazione  secondo
le norme vigenti anteriormente all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto"; 
      al comma  9,  dopo  la  parola:  "pensioni"  sono  aggiunte  le
seguenti: "di cui al comma precedente"; 
      al comma 10, le  parole:  "commi  precedenti"  sono  sostituite
dalle seguenti: "commi 8 e 9"; 
      dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: 
      "10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per  le  pensioni  aventi
decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati
dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri  si  intendono  rivalutati
secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti: 
 
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2038
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1346
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3003
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2731
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2126 
 
      10-ter. I  trattamenti  minimi  dei  lavoratori  autonomi  sono
rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile  1969,  n.
153, e successive modificazioni e integrazioni"; 
      dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: 
      "11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano piu' titolari. 
      11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a se'  o
ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non  spettante
e' tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo
di sanzione amministrativa,  una  somma  pari  al  doppio  di  quella
indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca reato. 
      11-quater. Nei  casi  in  cui  risulti  che  l'integrazione  al
trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una  dichiarazione
non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi
vigenti, l'integrazione stessa e'  annullata  o  rideterminata  nella
misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo'
essere recuperata  senza  tener  conto  dei  limiti  stabiliti  dalla
normativa vigente in materia. 
      11-quinquies. Le gestioni previdenziali  possono  procedere  al
recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza
anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente". 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, primo periodo, le parole: "successivo al 1982" sono
sostituite dalle seguenti: "successivo al 1983"; nel secondo periodo,
le parole: "Il limite minimo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "A
decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio  1984,
il  limite  minimo"  e  le  parole:  "dell'anno   considerato"   sono
sostituite dalle seguenti: "di ciascun anno"; 
      al comma 3, le parole: "successivi al 31  dicembre  1982"  sono
sostituite dalle seguenti: "successivi al 31 dicembre 1983" e dopo le
parole: "non pensionistiche" sono aggiunte le  seguenti:  ",  per  le
quali e' previsto un requisito contributivo"; 
      al comma 6, le parole: "A decorrere dal 1  ottobre  1983"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1984"; 
      al comma 7, le parole: "A decorrere dal 1  ottobre  1983"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1984"; 
      al comma 8, dopo le parole: "lavoratori autonomi" sono aggiunte
le  seguenti:  ",  fermo  restando  quanto  disposto  dal   comma   2
dell'articolo 4 in materia di contribuzione base,"; 
      al comma 9, le parole: "e della determinazione" sono sostituite
dalle   seguenti:   "e   dell'anzianita'    contributiva    per    la
determinazione"  e  sono  aggiunte,   in   fine,   le   parole:   "e,
conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte  le
categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460  giornate,  con
esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia
e per indennita' ordinaria di disoccupazione,  per  il  diritto  alla
pensione di anzianita'. Per il conseguimento dello stesso diritto  e'
altresi' richiesto il  requisito  di  35  anni  di  iscrizione  negli
elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il  diritto  alla
pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di
invalidita', di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la  domanda
di pensione"; 
      al comma 11, le parole: "successivi al 31 dicembre  1982"  sono
sostituite dalle seguenti: "successivi al 31 dicembre 1983"; 
      al comma 12, le parole: "156  o  104  giornate  per  anno  sono
rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti  1,50  e  2,23"  sono
sostituite dalle seguenti: "270 giornate per anno sono rivalutali per
i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per  le
donne e i ragazzi"; 
      dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: 
      "12-bis. Per  effetto  della  rivalutazione  di  cui  al  comma
precedente non  possono,  comunque,  essere  computati  piu'  di  270
contributi giornalieri per anno"; 
      al  comma  13,  ultimo  rigo,  la  parola:   "obbligatori"   e'
sostituita dalle seguenti: "effettivi e figurativi". 
    All'articolo 8: 
      il primo capoverso e' sostituito dal seguente: 
      "La pensione di invalidita' non e' attribuita, e se attribuzita
ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il
pensionato, di eta' inferiore a quella prevista per il pensionamento,
di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro  dipendente,  con
esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di
reddito da lavoro o autonomo  o  professionale  o  d'impresa  per  un
importo lordo annuo, al  netto  dei  soli  contributi  previdenziali,
superiore a tre volte l'ammontare del trattamento  minimo  del  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti calcolato in  misura  pari  a  tredici
volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per i
lavoratori autonomi agricoli,  il  reddito  dichiarato  dal  titolare
dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
viene  imputato,  indipendentemente  dalla  effettiva  percezione,  a
ciascun componente attivo del nucleo familiare, in  proporzione  alla
quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato  da  ciascuno
di essi in  modo  continuativo,  attestata  con  dichiarazione  dello
stesso titolare della azienda. I periodi di godimento della  pensione
sospesa,  scoperti  di  contribuzione  obbligatoria,   volontaria   o
figurativa,  non  sono  considerati  agli   effetti   dei   requisiti
contributivi e assicurativi per l'autorizzazione  della  prosecuzione
volontaria  dell'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed  i  superstiti.  La  corresponsione  della  pensione  di
invalidita' sospesa ai sensi del presente comma e' ripristinata per i
periodi in cui  non  si  verificano  le  condizioni  di  reddito  che
determinano  la  sospensione  stessa  e  comunque  al  raggiungimento
dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia  dai  rispettivi
ordinamenti"; 
      al terzo capoverso, le  parole:  "del  presente  decreto"  sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.
463,"; 
      dopo l'ultimo capoverso, e' aggiunto il seguente: 
      "I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1  gennaio  di
ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione. 
Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti  dalla  normativa
vigente"; 
      e' aggiunto il seguente comma: 
      "1-bis. Resta ferma la  disposizione  di  cui  all'articolo  68
della legge 30 aprile 1969, n.  153,  indipendentemente  dal  reddito
percepito dal pensionato". 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, dopo le parole: "i soggetti stessi"  sono  aggiunte
le seguenti: "che abbiano un grado di invalidita' inferiore al 50 per
cento"; 
      sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "La  visita  e'
disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione  di  avviamento
al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all'avviamento,  salvo
successivo accertamento"; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "I lavoratori  assunti  tramite  il  collocamento  ordinario  e
successivamente riconosciuti invalidi non per cause di  lavoro  o  di
servizio con un grado di invalidita' non inferiore al  60  per  cento
sono considerati, ai fini della percentuale di obbligo complessiva di
cui all'articolo 11, primo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482". 
    Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente: 
      "Art. 9-bis. - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli  6
e 8 non si applicano ai  lavoratori,  dipendenti  o  autonomi,  e  ai
pensionati residenti all'estero". 
    All'articolo 10: 
      al comma 6, dopo le parole: "Servizio sanitario nazionale" sono
aggiunte  le  seguenti:  ",  a  seguito  del  loro  inserimento   nel
prontuario,"; 
      il comma 8 e' soppresso; 
      dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: 
      "9-bis. Le disposizioni  relative  alla  compartecipazione  dei
cittadini per le prestazioni di cui  ai  commi  3  e  9  non  vengono
applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici,  eseguite
ai sensi e per le finalita' di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180,
e 22 dicembre 1975, n. 685. 
      9-ter. Le disposizioni di cui  ai  commi  3  e  9  non  vengono
applicate  per  le  prestazioni  farmaceutiche   e   di   diagnostica
strumentale  e  di  laboratorio  effettuate  ai  fini  della   tutela
sanitaria dei donatori di sangue ed organi  in  connessione  con  gli
atti di donazione e per le presentazioni sanitarie da effettuarsi nei
confronti delle donne in  stato  di  gravidanza  ed  a  tutela  della
maternita' responsabile con accesso agli esami di  laboratorio  e  di
diagnostica strumentale in misura da stabilirsi  mediante  protocolli
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto". 
    All'articolo 11: 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "Sono  esentati  altresi'  dal   pagamento   delle   quote   di
partecipazione di cui all'articolo  10  gli  invalidi  civili  e  del
lavoro nei cui confronti sia  stata  accertata  una  riduzione  della
capacita'  lavorativa  nella  misura  superiore  ai  due  terzi,  gli
invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrita'
fisica ascrivibile alle categorie dalla 1ª alla 5ª  della  tabella  A
allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313,  i  privi  della  vista  o
sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge
2 aprile 1968, n. 482. Sono altresi' esentati gli invalidi civili con
assegno di accompagnamento, di cui all'articolo  17  della  legge  30
marzo  1971,  n.  118.  Sono  comunque  concesse  gratuitamente  alle
categorie sopra indicate  le  prestazioni  ortopediche  e  protesiche
connesse alla invalidita' che saranno  determinate  con  decreto  del
Ministro della sanita', sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto"; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      "Il Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di
particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la  tutela
della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta
giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati  dal  pagamento
delle  quote  di  partecipazione  alla  spesa  sulle  prestazioni  di
diagnostica strumentale e di laboratorio"; 
      dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
      "5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10,  comma  9,  non
vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e  di
laboratorio conseguenti ad interventi ed a  campagne  di  prevenzione
(medicina scolastica, medicina dello sport,  tutela  sanitaria  negli
ambienti e luoghi di lavoro,  prevenzione  oncologica)  previste  dal
piano sanitario nazionale"; 
      al comma 9, la parola: "farmaceutiche" e' soppressa. 
    All'articolo 12: 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce  entro  il  terzo
mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non  si
pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in
senso conforme alla proposta del  comitato  di  cui  all'articolo  30
della legge 23 dicembre 1978, n. 833"; 
      al comma 14, le parole: "Comitato interministeriale dei prezzi"
sono sostituite dalla seguente:  "CIP";  dopo  le  parole:  "Comitato
interministeriale per la programmazione  economica"  e'  aggiunta  la
seguente:"(CIPE)"; le parole: "dallo stesso comitato" sono sostituite
dalle seguenti: "dal CIP". 
    All'articolo 13: 
      al comma  3,  sono  soppresse  le  parole:  "connesse  a  stati
patologici in atto"; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      "I congedi straordinari, le aspettative  per  infermita'  ed  i
permessi per malattia di cui ai commi precedenti non  possono  essere
concessi per cure elioterapiche,  climatiche  e  psammoterapiche,  ad
eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di  guerra,  di
servizio e del lavoro e ai  ciechi,  ai  sordomuti  e  agli  invalidi
civili con una percentuale superiore ai due terzi"; 
      al comma 7, le parole: "Restano ferme"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Restano in vigore dal 1 gennaio 1983". 
    All'articolo 14: 
      al comma  1,  dopo  le  parole:  "titolari  di  pensione"  sono
aggiunte le seguenti: "nei limiti previsti dal comma 2-bis"; 
      al comma 2, sono soppresse  le  parole:  "anche  se  lavoratori
dipendenti o titolari di pensione"; 
      dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      "2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e
reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta  ad  un
contributo  di  malattia,  sul   reddito   derivante   dall'attivita'
professionale e' dovuta solo la maggiorazione del contributo  di  cui
all'articolo 1,  ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 luglio 1980,  n.  538,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni". 
    All'articolo 16: 
      il terzo capoverso e' soppresso; 
      e' aggiunto il seguente comma: 
      "1-bis. Al  secondo  comma  dell'articolo  49  della  legge  23
dicembre 1978,  n.  833,  le  parole:  "gli  alti  di  cui  al  comma
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di cui al primo
comma"". 
    All'articolo 17: 
      al comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  parole:  "Il  collegio
cessa le proprie funzioni  all'atto  dell'insediamento  del  collegio
ordinario"; 
      il comma 2 e' soppresso. 
    All'articolo 18: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unita'
sanitaria  locale  determina  per  la  competenza  il  totale   degli
accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti  alla  data
del 30 settembre 1983  e  sulla  base  di  questi  e  delle  esigenze
previste in entrata, nonche' di quelle in uscita relative  alle  sole
attivita' necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data  del
31  dicembre  successivo,  definisce   il   presunto   risultato   di
amministrazione di competenza dell'esercizio 1983"; 
      al comma 2, la parola: "predetti" e' sostituita dalla seguente:
"pregressi". 
    All'articolo 19: 
      al comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Le  regioni
provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro  il  30  novembre
1983"; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni  e
le unita' sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza,
rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del  20  novembre  e
del 31 dicembre"; 
      al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo:  "La  gestione  in
dodicesimi non puo' comunque essere protratta oltre il mese di aprile
dell'esercizio di riferimento". 
      All'articolo 20, al secondo capoverso, le parole: "con la legge
recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello
Stato" sono sostituite dalle altre: "con legge dello Stato". 
      All'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978,  n.
468, e' sostituito dal seguente: 
      "Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione  economica,
con proprio decreto, individua gli organismi  e  gli  enti  anche  di
natura economica che gestiscono fondi direttamente  o  indirettamente
interessanti  la  finanza  pubblica,  con  eccezione  degli  enti  di
gestione  delle  partecipazioni  statali  e   degli   enti   autonomi
fieristici, ai  quali  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo  comma  si
riferisce solo  alle  previsioni  ed  ai  consuntivi  in  termini  di
cassa"". 
      All'articolo 23, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi  di  istituto
su cattedre o posti  conferibili  dai  provveditori  agli  studi  per
supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 15
della legge 20 maggio 1982, n. 270, vacanti entro il  31  dicembre  e
non conferiti  dai  provveditori  per  mancanza  di  aspiranti  nelle
graduatorie o esaurimento delle stesse". 
    All'articolo 25: 
      al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  parole:
", alla voce "Amministrazioni diverse -  Miglioramenti  economici  ai
pubblici dipendenti""; il secondo periodo e' soppresso; 
      al comma  13,  le  parole:  "rispettivamente  differiti  al  24
settembre e al 25  ottobre  1983"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"rispettivamente differiti al 20 novembre e al 20 dicembre 1983"; 
      al comma 14, le parole: "sono differiti al 15  settembre  1983"
sono sostituite dalle seguenti: "sono differiti al 10 novembre 1983"; 
      al comma 15, le parole:  "entro  il  15  settembre  1983"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 10 novembre  1983";  le  parole:
"sono differiti  di  quarantacinque  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sono differiti di novanta giorni"; 
      dopo il comma 17, e' inserito il seguente: 
      "17-bis.  Ai  conferimenti  di  aziende  agricole  in  societa'
esistenti o da costituire, eseguiti  entro  il  30  giugno  1988,  si
applicano, agli  effetti  dell'imposta  comunale  sull'incremento  di
valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 643, e successive modificazioni"; 
      al comma 18, le parole:  "31  dicembre  1983"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 1984"; 
      il comma 19 e' sostituito dal seguente: 
      "All'onere finanziario derivante  dall'applicazione  del  comma
18, valutato in lire 15.000  milioni,  si  provvede  per  lire  7.500
milioni mediante riduzione dello stanziamento  iscritto  al  capitolo
194  dello  stato  di  previsione  della  spesa  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983 e per lire
7.500 milioni mediante  riduzione  del  corrispondente  capitolo  per
l'anno finanziario 1984"; 
      dopo il comma 19, e' aggiunto il seguente: 
      "19-bis. Il termine previsto  dall'articolo  2  della  legge  5
agosto 1981, n. 453, e' prorogato al 31 dicembre 1985". 
    L'articolo 26 e soppresso. 
  Restano validi gli  atti  ed  i  provvedimenti  adottati  ed  hanno
efficacia  i  rapporti  giuridici  derivanti  dall'applicazione   dei
decreti-legge 10 gennaio 1983, numeri 1 e 2, degli articoli  3  e  4,
comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, e dei decreti-legge
11 marzo 1983, n. 59, 11 maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n.  314,
e 11 luglio 1983, n. 317, nonche' quelli instaurati anteriormente  al
20 agosto 1983 per  l'assunzione  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale delle prescrizioni di galenici magistrali. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 novembre 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI - DE MICHELIS - DEGAN - LONGO 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di  conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  giorno  18  novembre
1983.