DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 787 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
(GU n.16 del 17-1-1984)
 
 Vigente al: 1-2-1984  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Messina,
approvato  con regio decreto 1 ottobre 1936, numero 1923 e modificato
con   regio   decreto   20   aprile   1939,  n.  1090,  e  successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Messina, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico

  Gli   articoli   187,   188   e   189,   relativi  alla  scuola  di
specializzazione  in  biochimica  e chimica clinica, sono soppressi e
sostituiti   dai   seguenti  con  il  conseguente  spostamento  della
numerazione degli articoli successivi.

  Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

  Art.  187. - E' istituita presso l'Universita' di Messina la scuola
di specializzazione in biochimica e chimica clinica che conferisce il
diploma  di  specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo
diagnostico.
  Art.  188. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di
chimica biologica della facolta' di medicina e chirurgia.
  Art.  189.  -  La  scuola ha lo scopo di poter offrire una migliore
qualificazione  scientifica professionale ai laureati in medicina che
intendono   dedicarsi   alle  discipline  biochimiche  con  indirizzo
diagnostico di laboratorio.
  Art.  190.  -  La  durata  del  corso  e'  di quattro anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Art. 191. - Il numero degli iscritti e' di quindici per ogni anno e
complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.
  Art.  192. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e
chirurgia forniti di abilitazione all'esercizio professionale.
  Art.   193.   -  Per  l'ammissione  alla  scuola  e'  richiesto  il
superamento  di  un esame consistente in una prova scritta che dovra'
svolgersi   mediante   domande   a   risposte   multiple,   integrata
eventualmente  da  un  colloquio  e da una valutazione, in misura non
superiore  al  30%  del  punteggio  complessivo  a disposizione della
commissione, dei seguenti titoli:
    a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
    b) il voto di laurea;
    c)  il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea
nelle materie concernenti la specializzazione;
    d) le pubblicazioni nelle predette materie.
  Il  punteggio  dei  predetti titoli e' quello stabilito dal decreto
ministeriale 16 settembre 1982.
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione  al  numero  dei  posti  disponibili, si siano collocati in
posizione  utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio
complessivo riportato.
  Art. 194. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      biochimica generale;
      biologia molecolare;
      biometria statistica sanitaria;
      biochimica analitica I con esercitazioni;
      tecnica dei prelevamenti.
    2° Anno:
      biochimica dinamica;
      biochimica patologica;
      chimica clinica;
      elementi di ematologia;
      diagnostica elementi di microbiologia;
      diagnostica biochimica analitica II con esercitazioni.
    3° Anno:
      biochimica ormonale;
      biochimica della riproduzione e dello sviluppo;
      immunologia diagnostica;
      enzimologia clinica;
      organizzazione, gestione, automazione di laboratorio.
    4° Anno:
      biochimica dei tessuti e degli organi;
      biochimica farmacologica e farmacocinetica;
      tossicologia;
      informatica medica;
      elementi di istologia patologica;
      elementi di legislazione sanitaria.
    Gli  insegnamenti  suddetti  afferiscono  tutti  alla facolta' di
medicina e chirurgia.
  Art.  195.  -  La  frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di
ogni  anno  accademico  lo  specializzando  deve  sostenere  un esame
teorico-pratico  per  il  passaggio  all'anno di corso successivo. La
commissione  d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed
i  docenti  delle  materie  relative  all'anno  in  corso, esprime un
giudizio  globale  sul  livello  di  preparazione del candidato nelle
singole  discipline  e  relative  attivita'  pratiche  prescritte per
l'anno  in  corso.  Coloro  che  non  superano  detto  esame potranno
ripetere l'anno di corso una sola volta.
  Art.  196.  -  Le attivita' pratiche consistono in esercitazioni di
biochimica  analitica  per  il 1° e 2° anno, esercitazioni di chimica
clinica  ed  elementi  di  ematologia  diagnostica per il 2° anno, in
tecniche   dei   prelevamenti   per  il  1°  anno,  esercitazioni  di
immunologia  diagnostica  ed  enzimologia  clinica  per il 3° anno ed
esercitazioni   di   biochimica   farmacologica   e  farmacocinetica,
tossicologia ed elementi di istologia patologica per il 4° anno.
  La  frequenza  e'  giornaliera. La didattica viene svolta nelle ore
antimeridiane e le esercitazioni nelle ore pomeridiane.
  Per  sostenere  gli esami lo specializzando dovra' aver frequentato
almeno il 70% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche.
  Ai  fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta
utile,  sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo
specializzando  in  strutture  di  servizio socio-sanitario attinenti
alla  specializzazione  anche  all'estero  o  nell'ambito  di  quanto
previsto   dalla  legge  9  febbraio  1979,  n.  38,  in  materia  di
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
  Art.  197.  - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il
corso  di  studio  della  scuola  di specializzazione di biochimica e
chimica  clinica  si  conclude  con un esame finale consistente nella
discussione  di  una  dissertazione scritta su una o piu' materie del
corso.
  A  coloro  che  abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il
diploma di specialista.
  Art.  198.  -  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge;  i  contributi  sono  stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione.
  Art.  199.  -  Per  la  scuola  di specializzazione in biochimica e
chimica  clinica,  e' costituito il relativo consiglio presieduto dal
direttore.
  Il  consiglio  e'  composto dai docenti universitari di ruolo e dai
professori   a   contratto  previsti  dall'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  marzo  1982, n. 162, ai quali sono
affidate   attivita'   didattiche   nella   scuola,  nonche'  da  una
rappresentanza  di  tre specializzandi eletti secondo le modalita' di
cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi
dell'art.  94  del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al
consiglio   di  corso  di  laurea  in  materia  di  coordinamento  di
insegnamenti.
  La  direzione  della  scuola  e'  affidata a professore ordinario o
straordinario  che  insegni  anche  nella  scuola  stessa. In caso di
motivato   impedimento  la  direzione  della  scuola  e'  affidata  a
professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

  Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1983

                               PERTINI

                                                             FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 dicembre 1983
  Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 21