DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 788 

Modificazioni  allo  statuto della seconda Universita' degli studi di
Roma.
(GU n.16 del 17-1-1984)
 
 Vigente al: 1-2-1984  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  della seconda Universita' degli studi di Roma,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 ottobre
1980, n. 1137, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi accademici della
seconda  Universita'  degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma, approvato
e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico

  Dopo  l'art.  94  e'  aggiunto  il titolo X - scuole dirette a fini
speciali,  con  l'articolazione  relativa  alle  norme concernenti le
scuole dirette a fini speciali come segue:

  TITOLO X

  Art.  95.  -  Sono  istituite  le  seguenti  scuole  dirette a fini
speciali:
    1) di giornalismo medico-scientifico;
    2) per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore;
    3) di preparazione per tecnici di audiometria;
    4) per terapisti della riabilitazione;
    5) di terapia fisica e riabilitativa.

    Scuola diretta a fini speciali di giornalismo medico scientifico
  Art.  96. - E' costituita presso la seconda Universita' degli studi
di   Roma,   la   scuola  diretta  a  fini  speciali  di  giornalismo
medico-scientifico.
  La  scuola  si  propone  una qualificata preparazione professionale
idonea   a   costituire   un  tramite  di  elezione  fra  la  cultura
medico-scientifica  espressa  sia  a  livello accademico che di altre
istituzioni scientifiche pubbliche e private.
  Art.  97. - La durata del corso degli studi della scuola e' di anni
due e non e' suscettibile di abbreviazioni.
  Il  numero  massimo  complessivo  degli  iscritti alla scuola e' di
quaranta, venti per anno di corso.
  Art.  98.  - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in
possesso  del  titolo  di  studio di scuola media superiore di durata
quinquennale  o  di  durata quadriennale se integrato con il corso di
cui  all'art.  1  della  legge 11 dicembre 1969, n. 910, previsto per
l'ammissione all'Universita'.
  Gli  aspiranti  debbono,  nei  termini  stabiliti  per l'iscrizione
all'Universita', presentare apposita domanda di iscrizione ai corsi.
  Nel  caso  che  il  numero  degli  aspiranti sia superiore a quello
determinato  per  le  iscrizioni  e'  necessario il superamento di un
esame consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi mediante
domande  a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio
e  dalla  valutazione,  in  misura non superiore al 30% del punteggio
complessivo  a  disposizione  della commissione, dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione.
  Art.  99.  -  La  commissione  giudicatrice e' nominata dal rettore
dell'Universita'  ed  e' composta dal direttore della scuola e da due
membri scelti tra i docenti della scuola medesima.
  Art.  100.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario che insegni anche alla scuola stessa.
  In  caso  di  motivato  impedimento  la  direzione  della scuola e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima.
  Art.  101.  -  Il  consiglio  della  scuola  e' composto da tutti i
docenti  universitari  di  ruolo  afferenti  alla  scuola stessa, ivi
compresi i professori a contratto.
  La  composizione  e  le attribuzioni del consiglio, l'elezione ed i
compiti  del  direttore  sono  regolati  dall'art. 94 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382, relativo ai
consigli  di  corso  di  laurea  ed  al presidente, nonche' dai commi
secondo  e  terzo  dell'art.  16  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  Art.  102.  -  La  durata  dei  corsi  della  scuola e' di due anni
accademici e comprende le seguenti materie di insegnamento:
    1° Anno:
      biologia generale ed elementi di morfologia umana;
      elementi di chimica e chimica biologica;
      elementi di fisiologia generale;
      statistica sanitaria;
      economia sanitaria;
      programmazione;
      igiene ed ambiente;
      tecniche di divulgazione medico-scientifiche;
      legislazione sanitaria.
    2° Anno:
      patologia generale ed elementi di fisiopatologia;
      microbiologia e virologia generale;
      elementi di medicina interna;
      tecniche audiovisive;
      tecniche giornalistiche di approccio;
      epidemiologia;
      pianificazione e sistemi informativi;
      gestione ospedaliera;
      sicurezza sociale;
      tecnologia applicata alla chirurgia generale e specialistica.
    Tutte  le  discipline  afferiscono  alla  facolta'  di medicina e
chirurgia.
  Art.  103.  -  L'anno  accademico  ha  inizio  e termine nelle date
stabilite dalle vigenti disposizioni in materia universitaria.
  Art. 104. - L'attivita' didattica e scientifica e' completata da un
tirocinio  che  dovra'  svolgersi  sotto la guida di un docente della
scuola.
  Il  tirocinio dovra' svolgersi presso societa', enti ed istituzioni
indicati dal consiglio della scuola e con essa convenzionati.
  Il tirocinio viene svolto in ciascuno dei due anni di corso.
  La frequenza ai corsi ed al tirocinio e' obbligatoria.
  Art.  105.  -  In ogni anno di corso lo studente sostiene esami per
singola  disciplina.  Le commissioni di esame, proposte dal consiglio
della scuola e nominate dal rettore dell'Universita', sono costituite
dal   titolare  della  disciplina,  da  un  professore  di  ruolo  di
disciplina affine e da un cultore della materia.
  La  commissione  esprime  il proprio giudizio assegnando un voto in
trentesimi  e  puo'  all'unanimita'  assegnare  la  lode.  L'esame si
intende superato con il punteggio minimo di 18 trentesimi.
  Art.  106.  -  Per  ogni  anno di corso lo studente e' sottoposto a
valutazione  in relazione al tirocinio. La commissione di valutazione
esprime giudizio favorevole o contrario.
  La  commissione  e'  composta  dal  direttore della scuola e da due
docenti indicati dal consiglio della scuola.
  Art.  107.  -  Per  il conseguimento del diploma viene sostenuto un
esame  consistente in una dissertazione scritta di tipo giornalistico
su  argomento  indicato dalla commissione di diploma e da una ricerca
originale  su  argomento  scientifico  con presentazione di elaborato
finale sotto forma di articolo giornalistico.
  La  commissione  di  diploma, proposta dal consiglio della scuola e
nominata  dal  rettore  dell'Universita',  comprende  il  direttore e
cinque  docenti.  La  commissione  esprime  la propria valutazione in
sessantesimi oltre all'eventuale lode da conferire all'unanimita'.
  L'esame  di  diploma  si  intende  superato ove lo studente riporti
almeno  36  sessantesimi  ed  a  coloro  che avranno superato l'esame
verra'   rilasciato   il   diploma   universitario   in   giornalismo
medico-scientifico.
  Art.   108.   -   Le  tasse  sono  quelle  previste  dalle  vigenti
disposizioni    di    legge.    Il   consiglio   di   amministrazione
dell'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce di
anno in anno l'ammontare dei contributi.
  Art.  109.  -  Ai fini dell'esercizio dell'attivita' didattica e di
tirocinio   della  scuola  e  della  disponibilita'  di  attrezzature
didattiche e scientifiche possono essere stipulate convenzioni di cui
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica delegato del 10 marzo
1982, n. 162.

  Scuola  diretta  a fini speciali per terapisti della riabilitazione
dell'apparato motore
  Art.  110.  - La scuola diretta a fini speciali per terapisti della
riabilitazione   dell'apparato  motore  ha  sede  presso  la  seconda
Universita' degli studi di Roma.
  La  scuola  ha  la  finalita'  di preparare personale specializzato
nella    rieducazione   motoria   e   psico-motoria   nelle   lesioni
dell'apparato   locomotore  sia  nell'eta'  evolutiva  sia  nell'eta'
adulta.  La  direzione  della  scuola  ha  sede presso la cattedra di
clinica ortopedica (e traumatologica).
  Art.  111.  -  Il  corso  di  studi  per  conseguire  il diploma di
terapista  della  riabilitazione dell'apparato motore ha la durata di
tre  anni,  non e' suscettibile di abbreviazioni, e comprende lezioni
teoriche ed esercitazioni pratiche.
  Il  terzo  anno  e  esclusivamente dedicato al tirocinio pratico da
effettuarsi   presso  la  sede  della  scuola  e  in  altri  istituti
riconosciuti idonei.
  Art.  112.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario  o  straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In
caso  di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a
professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
  Il  direttore, il consiglio dei docenti, formano il consiglio della
scuola.  Esso  e'  nominato dal rettore su designazione del consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia.
  Art.  113.  -  Il  consiglio  della  scuola  e' composto da tutti i
docenti  universitari  di  ruolo  afferenti  alla  scuola stessa, ivi
compresi  i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni
del  consiglio,  l'elezione  e  i compiti del direttore sono regolati
dall'art.  94  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  n.  382,  relativo  ai  consigli  di  corso  di  laurea  ed al
presidente.
  Art.  114.  -  Possono essere ammessi alla scuola allievi di ambo i
sessi  di eta' non inferiore ai 18 anni provvisti di titolo di studio
prescritto   per   l'ammissione   all'Universita'.   L'ammissione  e'
subordinata  ad  un colloquio attitudinale che si svolgera' presso la
sede  della  scuola  ed in base ai titoli prodotti dal candidato. Per
ogni corso saranno ammessi al massimo trenta allievi per un totale di
90 per l'intero corso degli studi.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili,  l'accesso  alla  scuola  medesima  nei  limiti di posti
disponibili  e' subordinato al superamento di un esame consistente in
una  prova  scritta, che potra' svolgersi mediante domande a risposte
multiple,   integrate   eventualmente   da   un   colloquio  e  dalla
valutazione,   in   misura   non  superiore  al  30%,  del  punteggio
complessivo  a  disposizione  della  commissione dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione.
  Art.  115.  -  Per l'iscrizione alla scuola e per il versamento dei
relativi contributi sono valide le norme previste dalla legge vigente
per l'iscrizione ai corsi universitari.
  Art. 116. La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  Art.  117.  -  Le  materie  di  insegnamento  tutte  afferenti alla
facolta' di medicina e chirurgia sono:
    1° Anno:
      1) anatomia con particolare riguardo al sistema neuro-motorio;
      2) fisiologia;
      3) chinesiologia generale;
      4) psicologia e pedagogia generali;
      5) biologia;
      6) patologia generale;
      7) igiene e profilassi; prevenzione;
      8) deontologia - legislazione sanitaria;
      9) servizio sociale;
      10) ortopedia e traumatologia;
      11) neurologia;
      12) nozioni di pronto soccorso;
      13) pediatria e puericultura;
      14)  neuropsichiatria  infantile  e  psicopatologia  della eta'
evolutiva;
      15) massoterapia;
      16) reumatologia;
      17) geriatria.
    2° Anno:
      1) terapia fisica;
      2) chinesiologia chinesiterapia respiratoria;
      3) nozioni di terapia di linguaggio;
      4) metodologia e applicazione della O.T.;
      5)    chinesiterapia    e   riabilitazione   in   ortopedia   e
traumatologia;
      6) chinesiterapia e riabilitazione in neurologia;
      7) ludoterapia;
      8) chinesiterapia e riabilitazione dei cerebropatici infantili;
      9) riabilitazione in geriatria;
      10) riabilitazione nella patologia cardio-vascolare;
      11) protesi e tutori.
    3° Anno:
      tirocinio pratico.
    Il tirocinio dovra' svolgersi sotto la guida di un docente.
  La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria.
  Art.  118.  -  Al  termine del primo, del secondo anno, gli allievi
devono sostenere gli esami inerenti le materie d'insegnamento.
  Nel terzo anno il tirocinio viene diviso in due fasi.
  Nella  prima,  di  due mesi, saranno scelte sedi comuni a tutti gli
allievi.  Nella  seconda, di cinque mesi, le sedi saranno scelte dopo
un colloquio svolto dagli allievi che indichi le esigenze e requisiti
di indirizzo di ulteriore qualificazione professionale.
  Alla  fine del terzo anno gli allievi dovranno discutere una tesi e
svolgere  una  prova  pratica che attestino una preparazione adeguata
nelle materie oggetto di insegnamento.
  L'esame  di  diploma  deve  essere superato entro cinque anni dalla
data di immatricolazione.
  La votazione minima per il superamento degli esami e' stabilita nel
punteggio di 6/10 per ciascuna prova.
  Per  l'esame finale la votazione minima sara' espressa in 18/30. La
commissione d'esame e' nominata dal direttore della scuola.
  Art.  119.  - Le tasse sono quelle previste dalle leggi vigenti; il
consiglio   di   amministrazione  dell'Universita'  su  proposta  del
consiglio  della  scuola  stabilisce  di anno in anno l'ammontare dei
contributi.

  Scuola  diretta  a  fini  speciali  di  preparazione per tecnici di
audiometria
  Art.  120. - E' istituita presso la seconda Universita' di Roma una
scuola  diretta  a  fini  speciali  per  tecnici  di  audiometria. La
direzione   ha   sede   presso   la   clinica   otorinolaringoiatrica
dell'Universita'.
  La  durata  del  corso  degli  studi  della  scuola  per tecnici di
audiometria  e'  di  tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
L'indirizzo e' teorico pratico.
  Il  numero  massimo  complessivo  degli  iscritti alla scuola e' di
quindici (cinque per ogni anno di corso).
  Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del
titolo  di studio di durata quinquennale o quadriennale integrato con
il  corso  di  cui  all'art.  1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910,
previsto  per  la ammissione all'Universita' o istituto di istruzione
universitaria.
  Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari presentare apposita
domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti
documenti  e  sostenere  un  esame  di ammissione che avra' luogo nei
giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto.
  Le  domande  di  iscrizione  ad  anni  successivi  al  primo  vanno
presentate nei termini regolamentari.
  Alla scuola si accede previo esame attitudinale di cultura generale
su  argomenti  facenti  parte dei normali programmi dei licei o degli
istituti  di  istruzione  secondaria,  con  particolare riguardo alla
parte dell'insegnamento di fisica acustica.
  La  commissione  giudicatrice  viene  nominata  dal  preside  della
facolta'  di medicina e chirurgia, ed e' composta dal direttore della
scuola,  presidente,  e  da  due  membri  scelti  fra i docenti della
scuola.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili,  l'accesso  alla  scuola  medesima  nei limiti dei posti
disponibili  e' subordinato al superamento di un esame consistente in
una  prova  scritta  che potra' svolgersi mediante domande a risposte
multiple,   integrate   eventualmente   da   un   colloquio  e  dalla
valutazione,   in   misura   non  superiore  al  30%,  del  punteggio
complessivo  a  disposizione  della  commissione dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione.
  L'anno  accademico  ha  inizio e termine nelle date stabilite dalle
leggi in vigore per l'istruzione universitaria.
  La  data  di inizio e termine delle lezioni sono di regola uguali a
quelle  fissate  per  l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono
essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi.
  Il   consiglio   della  scuola  e'  composto  da  tutti  i  docenti
universitari  di  ruolo  afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i
professori  a  contratto.  La  composizione  e  le  attribuzioni  del
consiglio,  l'elezione  e  i  compiti  del  direttore  sono  regolati
dall'art.  94  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  n.  382,  relativo  al  consiglio  di  corso  di  laurea ed al
presidente.
  Le  materie  di  insegnamento  tutte  afferenti  alla  facolta'  di
medicina e chirurgia sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) anatomia degli organi e dei sistemi audio-fonoarticolari;
      2) fisiologia degli organi e dei sistemi audio-fonoarticolari;
      3) elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria;
      4) psicologia generale;
      5) elementi di audiologia;
      6) elementi di fonetica e linguistica.
    2° Anno:
      7) tecniche audiometriche I;
      8) audiometria infantile;
      9) neuropsichiatria infantile;
      10) tecniche di esplorazione vestibolare;
      11) audiometria di massa e prevenzione della sordita'.
    3° Anno:
      12) tecniche audiometriche II;
      13)   patologia   dell'udito,   del   linguaggio,   dell'organo
dell'equilibrio;
      14) tecniche di protesizzazione acustica;
      15) tecniche di audiometria obiettiva;
      16) elementi di logopedia.
    L'intero  corso  di  studi  e'  costituito  da lezioni teoriche e
pratiche  ed  esercitazioni  e  dall'obbligo  per  gli  allievi della
frequenza  obbligatoria  ai fini dell'apprendimento per un periodo di
tre anni nei reparti della clinica otorinolaringoiatrica.
  La  frequenza  viene  comprovata dall'attestazione rilasciata dagli
insegnanti sul libretto di iscrizione.
  L'attestazione    di    frequenza   e'   indispensabile   ai   fini
dell'ammissione  agli esami. Le commissioni per gli esami di profitto
e  di  diploma  sono nominate dal preside della facolta', su proposta
del direttore della scuola.
  Le  commissioni  per  gli  esami  di  profitto sono composte da tre
membri a norma delle vigenti disposizioni in materia di esami.
  La  commissione  per  gli  esami  di diploma e' costituita ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di esame di diploma.
  Ogni commissario ha a sua disposizione 10 (dieci) punti.
  Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.
  L'esame  di  diploma consiste nella discussione di una tesi scritta
su  argomento  riguardante  le materie di insegnamento, approvata dal
direttore  della  scuola,  ed  in  una  prova pratica stabilita dalla
commissione esaminatrice.
  Agli  allievi che avranno superato l'esame finale verra' rilasciato
il diploma di tecnico di audiometria.
  Per  essere  ammessi  a frequentare il secondo e rispettivamente il
terzo  anno di corso gli iscritti debbono aver superato gli esami del
primo e rispettivamente del secondo anno.
  Alla  fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di
diploma,   gli   iscritti  debbono  aver  superato  tutti  gli  esami
prescritti.
  Gli  esami  di  profitto  e di diploma si danno in due sessioni: la
prima,  estiva,  ha inizio subito dopo la chiusura annuale di corsi e
la  seconda,  autunnale,  un mese innanzi il principio del nuovo anno
accademico  e  secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in
materia.
  Le  tasse sono quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Il  consiglio  di amministrazione dell'Universita', su proposta della
direzione   della   scuola,  approvata  dal  consiglio  di  facolta',
stabilira', di anno in anno, l'ammontare dei contributi.
  Al  funzionamento  della scuola si provvedera' con i proventi delle
tasse  e  soprattasse,  dovute  dagli  iscritti nella misura prevista
dalla  legge  vigente  per  gli studenti della facolta' di medicina e
chirurgia,  e  con  eventuali  elargizioni  o  contributi  di  enti o
privati,  nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 371 del 4 febbraio 1982.

  Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione
  Art.  121.  - La scuola diretta a fini speciali per terapisti della
riabilitazione  ha  sede presso la seconda Universita' degli studi di
Roma Tor Vergata. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa,
teorica  e  pratica,  agli  allievi,  istruendoli  sui problemi della
riabilitazione   dei  minorati  psichici  e  fisici  con  particolare
riguardo  ai  minorati per lesioni organiche del sistema nervoso e di
quelli  affetti  da disturbi organici del linguaggio, suscettibili di
recupero    funzionale    e   sociale   mediante   terapie   fisiche,
chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.
  La  direzione  della  scuola  ha sede presso la clinica neurologica
dell'Universita'.
  Art.  122.  -  La durata del corso degli studi per il conseguimento
del  diploma  di  terapista  della  riabilitazione  e'  di  tre  anni
accademici  e  non  e'  suscettibile  di  abbreviazioni:  i primi due
consistenti in lezioni teoriche e pratiche su materie propedeutiche e
tecniche presso la clinica neurologica, il terzo di tirocinio pratico
presso  il  centro  di  riabilitazione  della clinica stessa o presso
centri  di  riabilitazioni  riconosciuti  idonei  a  tale scopo dalla
scuola, con apposite convenzioni.
  Gli  allievi  hanno  l'obbligo  di  frequenza  alle  lezioni  ed ai
tirocini.
  Art.  123. - Possono essere ammessi alla scuola gli allievi di ambo
i  sessi  di  eta'  non  inferiore ai 17 anni (l'eta' di 17 anni puo'
essere  compiuta  entro  l'anno  solare),  in  possesso del titolo di
studio prescritto per l'ammissione alle Universita'.
  Art.  124.  -  Numero  massimo dei posti disponibili annualmente e'
stabilito  nella misura di venti. Chi aspira ad ottenere l'iscrizione
al  primo  anno  della  scuola dovra' sostenere un esame attitudinale
consistente in una prova scritta ed un colloquio.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili,  l'accesso  alla  scuola  medesima  nei limiti dei posti
disponibili  e' subordinato al superamento di un esame consistente in
una  prova  scritta, che potra' svolgersi mediante domande a risposte
multiple,   integrate   eventualmente   da   un   colloquio  e  dalla
valutazione,   in   misura   non  superiore  al  30%,  del  punteggio
complessivo  a  disposizione  della  commissione dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione.
  Art.  125.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa.
  In  caso  di  motivato  impedimento  la  direzione  della scuola e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima.
  Art.  126.  -  Il  consiglio  della  scuola  e' composto da tutti i
docenti  universitari  di  ruolo  afferenti  alla  scuola stessa, ivi
compresi i professori a contratto.
  La  composizione  e  le  attribuzioni del consiglio, l'elezione e i
compiti  del  direttore  sono  regolati  dall'art. 94 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382, relativo ai
consigli di corso di laurea ed al presidente.
  Le  materie  di  insegnamento  tutte  afferenti  alla  facolta'  di
medicina e chirurgia del primo anno sono:
    1) nozioni di anatomia, fisiologia;
    2) anatomia del sistema nervoso;
    3) fisiologia del sistema nervoso;
    4) anatomia e fisiologia dell'apparato motore;
    5) igiene e medicina sociale;
    6) nozioni fondamentali di psichiatria;
    7) psicologia e psicopatologia del minorato;
    8) chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento;
    9) metodologia e fisioterapia;
    10) metodologia di terapia occupazionale;
    11) clinica della riabilitazione.
  Le  materie  di  insegnamento  tutte  afferenti  alla  facolta'  di
medicina e chirurgia del secondo anno sono:
    1) nozioni generali di patologia;
    2) fisiologia del sistema nervoso;
    3) patologia e clinica del sistema nervoso;
    4) patologia e clinica dell'apparato motore;
    5)  anatomia,  fisiologia,  patologia degli organi della parola e
dell'udito;
    6) neuropsichiatria infantile;
    7) paralisi cerebrali infantili;
    8) riabilitazione geriatrica;
    9) nozioni di reumatologia;
    10) elettroterapia ed altre terapie fisiche;
    11) chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento;
    12) metodologia di fisioterapia;
    13) metodologia di terapia occupazionale;
    14) metodologia di terapia del linguaggio;
    15) servizio sociale e relazioni umane;
    16) clinica della riabilitazione.
  Nel  secondo anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni
pratiche  per  tutte  le  materie  di  insegnamento. I corsi regolari
saranno  integrati  da conferenze su argomenti specifici, proiezioni,
visite ad altri istituti.
  Art.  127.  -  Il  tirocinio  dovra' svolgersi sotto la guida di un
docente.   La   frequenza   ai  corsi  e  del  tirocinio  pratico  e'
obbligatoria.  Gli esami annuali si svolgono nel modo stabilito dalla
normativa vigente in materia.
  Per  poter  essere  ammessi alla discussione della tesi di diploma,
gli allievi dovranno presentare all'Universita' una dichiarazione del
direttore  della  scuola  attestante  la  frequenza del tirocinio del
secondo anno.
  L'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di  terapista  della
riabilitazione  consiste  nella discussione di una tesi scritta su un
tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola.
  Art.  128.  -  Gli  iscritti  della  scuola sono tenuti a pagare le
medesime  tasse,  soprattasse  nella  misura  stabilita dalle vigenti
disposizioni di legge per gli studenti della facolta'.
  La  misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per
le  altre  prestazioni  di  cui  gli iscritti usufruiscono durante il
corso  degli  studi,  e'  fissata dal consiglio di amministrazione su
proposta del consiglio della scuola.

  Scuola diretta a fini speciali di terapia fisica e riabilitativa
  Art.  129. - La scuola diretta a fini speciali per terapia fisica e
riabilitativa  ha  sede  presso la seconda Universita' degli studi di
Roma.  La scuola ha la finalita' di preparare personale specializzato
nella rieducazione.
  Art.  130.  -  Il  corso  di  studi  per  conseguire  il diploma di
terapista  della  riabilitazione dell'apparato motore ha la durata di
tre  anni  non  e'  suscettibile  di abbreviazioni, comprende lezioni
teoriche ed esercitazioni pratiche.
  Art.  131.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario  o  straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In
caso  di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a
professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
  Art.  132.  -  Il  consiglio  della  scuola  e' composto da tutti i
docenti  universitari  di  ruolo  afferenti  alla  scuola stessa, ivi
compresi  i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni
del  consiglio,  l'elezione  e  i compiti del direttore sono regolati
dall'art.  94  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  numero  382,  relativo  ai  consigli  di corso di laurea ed al
presidente.
  Il  direttore, il consiglio dei docenti, formano il consiglio della
scuola.  Esso  e'  nominato dal rettore su designazione del consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia.
  Art.  133.  -  Possono essere ammessi alla scuola allievi di ambo i
sessi  di eta' non inferiore ai 18 anni provvisti di titolo di studio
prescritto   per   l'ammissione   all'Universita'.   L'ammissione  e'
subordinata  ad  un colloquio attitudinale che si svolgera' presso la
sede  della  scuola  ed in base ai titoli prodotti dal candidato. Per
ogni  corso  saranno  ammessi  al  massimo  dieci allievi. Qualora il
numero  degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili,
l'accesso  alle  scuole  medesime nei limiti dei posti disponibili e'
subordinato  al  superamento  di  un  esame  consistente in una prova
scritta,  che  potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple,
integrate  eventualmente  da  un  colloquio  e  dalla valutazione, in
misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione
della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.
  Art.  134. - Per l'iscrizione alla scuola e per il versamento delle
tasse   sono  valide  le  norme  previste  dalla  legge  vigente  per
l'iscrizione  ai  corsi universitari. Il consiglio di amministrazione
dell'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce di
anno in anno l'ammontare dei contributi.
  Art. 135. - La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni pratiche e'
obbligatoria.
  Art.  136.  -  Le  materie  di  insegnamento  tutte  afferenti alla
facolta' di medicina e chirurgia sono:
    1° Anno:
  Chimica - 18 ore.
  Argomenti:  elementi,  simboli, composti, legge di azione di massa,
teoria  atomica,  massa  atomica  relativa, legge di combinazione dei
volumi,   legge   di  Avogadro,  natura  elettronica  della  materia,
struttura   atomica,   composti   covalenti,   conduzione  elettrica,
soluzioni acquose, acidi e basi, tipi di reazioni chimiche, energia e
reazioni chimiche.
  Fisica - 45 ore.
  Argomenti:   forza,   lavoro,   potenza,  calore,  calorie,  Joule,
elettricita',   induzione  elettromagnetica,  onda  elettromagnetica,
circuiti elettrici, luce, ergonomia statistica e dinamica.
  Anatomia - 196 ore.
  Argomenti:  anatomia  delle  estremita',  testa,  collo,  addome  e
torace.
  Fisiologia - 120 ore.
  Argomenti:    muscolatura    scheletrica,    muscolatura    liscia,
neurofisiologia, sangue, respirazione, fisiologia cardiovascolare, la
cellula, liquidi organici, i reni, il sistema endocrino.
  Psicologia - 40 ore.
  Argomenti:
    A)  Sviluppo  e adattamento dell'uomo: interazione fra eredita' e
ambiente,  influenze  genetiche,  influenze  culturali, la famiglia -
influenze   sullo   sviluppo;  effetti  della  separazione,  sviluppo
conoscitivo,    sviluppo    atipico   (il   "bambino   eccezionale"),
adolescenza, maturita'.
    B)   Interazioni   di   sviluppo   e  adattamento:  comunicazione
(caratteristiche   e   abilita),   psicologia   dei  piccoli  gruppi,
psicologia   dell'apprendimento   e   del   pensiero,   attitudini  e
cambiamento di attitudini.
  Trattamenti I - 140 ore.
  Argomenti:  abbreviazioni, gessi, fasciature, massaggio, metodi per
migliorare  la  funzione  respiratoria  usando  esercizi respiratori,
metodi di deambulazione con stampelle.
  Chinesiologia I - 102 ore.
  Argomenti:  postura,  posizione anatomica e derivate, meccanica del
corpo,  movimenti  manuali,  tecniche  libere  assistite e resistite,
lavoro   muscolare,   tecniche  di  mobilizzazione  e  rafforzamento,
esercizi  in classe, uso di strumenti inclusi, pesi, carrucole, molle
e appoggi, anatomia e fisiologia del movimento.
  2° Anno:
  Medicina introduttiva - 54 ore.
  Argomenti:   esame   medico   e   terapia,  malattie  congenite  ed
ereditarie,   infezioni,  infiammazione  e  riparazione,  alterazioni
degenerative,  parassiti, batteri ed altri microorganismi, neoplasie,
sangue,  anemia,  emorragia,  coagulazione,  condizioni  ortopediche,
condizioni toraciche, neurologia, ostetricia.
  Chinesiologia II - 96 ore.
  Argomenti: test muscolari, goniometria, tecniche di mobilitazione e
irrobustimento, metodi della progressione dell'esercizio, analisi del
movimento  normale, sviluppo delle nozioni di postura e di equilibrio
e metodi della loro facilitazione, uso di modelli di movimento.
  Elettroterapia I - 144 ore.
  Argomenti: faradismo, ultrasuoni, radiazioni, infrarossi, diatermia
a  onde corte, correnti pulsanti, radiazioni ultraviolette, diatermia
e micro-onde.
  Medicina psichiatrica - 16 ore.
  Argomenti:   meccanismi   di   difesa,   delusioni,  allucinazioni,
illusioni,  neurosi,  psicosi, reazioni di conversione, relazioni tra
mente   e   corpo.  Livelli  di  attivita'  mentale,  sviluppo  della
personalita', ansieta'; reazioni alla malattia, intelligenza.
  Trattamento II e III - 228 ore.
  Argomenti:  ruolo  della fisioterapia nel trattamento di condizioni
ortopediche,   neurologiche,   mediche  e  chirurgiche,  pediatriche,
toraciche,  ostetriche,  ginecologiche,  incluse  IPPR,  fasciature e
immobilizzazioni, trazioni e apparecchi ortopedici.
  Anatomia applicata - 24 ore.
  Argomenti: arto superiore, torso, collo e anatomia della faccia.
  3° Anno:
  Medicina - 50 ore.
  Argomenti:    condizioni    toraciche,    neurologia,    condizioni
ortopediche, ostetricia.
  Elettroterapia II - 74 ore.
  Argomenti:  diatermia  e  onde  corte, ultrasuoni, elettrodiagnosi,
radiazioni    ultraviolette,    crioterapia,    faradismo,   corrente
sinusoidale,  corrente  diretta  interrotta, terapia interferenziale,
corrente diretta.
  Chinesiologia III - 76 ore.
  Argomenti:  temporizzazione,  analisi  del  movimento,  teoria  del
Cancello,  manipolazione  spinale,  attivita'  del vivere quotidiano,
prestazioni  umane,  idroterapia, fisioterapia industriale, meccanica
delle articolazioni, prostetica e ortottica, postura.
  Trattamento III.
  Argomenti:  neurologici,  condizioni ortopediche e toraciche (v. 2°
anno - trattamenti).
  Anatomia applicata III - 32 ore.
  Argomenti:   neuro  anatomia,  arto  inferiore,  orecchio,  occhio,
circolazione fetale, anatomia toracica, circolazione.
  Pratica ospedaliera - 1.575 ore in 2 anni.
  Argomenti:  trattamenti  di pazienti in diverse situazioni cliniche
sotto supervisione di personale diplomato.
  L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi.
  A  coloro che avranno superato l'esame di diploma verra' rilasciato
il diploma in terapia fisica e riabilitativa.
  Art.  137. - Al termine del primo, del secondo e del terzo anno gli
allievi   devono   sostenere   gli   esami  inerenti  le  materie  di
insegnamento.
  Nel terzo anno il tirocinio viene diviso in due fasi.
  Nella  prima,  di  due mesi, saranno scelte sedi comuni a tutti gli
allievi.  Nella  seconda, di cinque mesi, le sedi saranno scelte dopo
colloquio svolto dagli allievi che indichi le esigenze e requisiti di
indirizzo  di  ulteriore  qualificazione professionale. Alla fine del
terzo  anno  gli  allievi  dovranno discutere una tesi e svolgere una
prova  pratica  che attestino una preparazione adeguata nelle materie
oggetto di insegnamento.
  La votazione minima per il superamento degli esami e' stabilita nel
punteggio di 6/10 per ciascuna prova.
  Per  l'esame finale la votazione minima sara' espressa in 18/30. La
commissione d'esame e' nominata dal direttore della scuola.
  Art. 138. - Per quanto non previsto dal presente statuto, al titolo
X  si  fa  rinvio  a  quanto  stabilito  in  materia  dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/82 e regio decreto n. 1269/1938.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1983

                               PERTINI

                                                             FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1984
  Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 3