DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 788
Modificazioni allo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma.(GU n.16 del 17-1-1984)
Vigente al: 1-2-1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Universita' degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 94 e' aggiunto il titolo X - scuole dirette a fini speciali, con l'articolazione relativa alle norme concernenti le scuole dirette a fini speciali come segue: TITOLO X Art. 95. - Sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali: 1) di giornalismo medico-scientifico; 2) per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore; 3) di preparazione per tecnici di audiometria; 4) per terapisti della riabilitazione; 5) di terapia fisica e riabilitativa. Scuola diretta a fini speciali di giornalismo medico scientifico Art. 96. - E' costituita presso la seconda Universita' degli studi di Roma, la scuola diretta a fini speciali di giornalismo medico-scientifico. La scuola si propone una qualificata preparazione professionale idonea a costituire un tramite di elezione fra la cultura medico-scientifica espressa sia a livello accademico che di altre istituzioni scientifiche pubbliche e private. Art. 97. - La durata del corso degli studi della scuola e' di anni due e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola e' di quaranta, venti per anno di corso. Art. 98. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di durata quinquennale o di durata quadriennale se integrato con il corso di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, previsto per l'ammissione all'Universita'. Gli aspiranti debbono, nei termini stabiliti per l'iscrizione all'Universita', presentare apposita domanda di iscrizione ai corsi. Nel caso che il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni e' necessario il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Art. 99. - La commissione giudicatrice e' nominata dal rettore dell'Universita' ed e' composta dal direttore della scuola e da due membri scelti tra i docenti della scuola medesima. Art. 100. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario che insegni anche alla scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 101. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione ed i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente, nonche' dai commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Art. 102. - La durata dei corsi della scuola e' di due anni accademici e comprende le seguenti materie di insegnamento: 1° Anno: biologia generale ed elementi di morfologia umana; elementi di chimica e chimica biologica; elementi di fisiologia generale; statistica sanitaria; economia sanitaria; programmazione; igiene ed ambiente; tecniche di divulgazione medico-scientifiche; legislazione sanitaria. 2° Anno: patologia generale ed elementi di fisiopatologia; microbiologia e virologia generale; elementi di medicina interna; tecniche audiovisive; tecniche giornalistiche di approccio; epidemiologia; pianificazione e sistemi informativi; gestione ospedaliera; sicurezza sociale; tecnologia applicata alla chirurgia generale e specialistica. Tutte le discipline afferiscono alla facolta' di medicina e chirurgia. Art. 103. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle vigenti disposizioni in materia universitaria. Art. 104. - L'attivita' didattica e scientifica e' completata da un tirocinio che dovra' svolgersi sotto la guida di un docente della scuola. Il tirocinio dovra' svolgersi presso societa', enti ed istituzioni indicati dal consiglio della scuola e con essa convenzionati. Il tirocinio viene svolto in ciascuno dei due anni di corso. La frequenza ai corsi ed al tirocinio e' obbligatoria. Art. 105. - In ogni anno di corso lo studente sostiene esami per singola disciplina. Le commissioni di esame, proposte dal consiglio della scuola e nominate dal rettore dell'Universita', sono costituite dal titolare della disciplina, da un professore di ruolo di disciplina affine e da un cultore della materia. La commissione esprime il proprio giudizio assegnando un voto in trentesimi e puo' all'unanimita' assegnare la lode. L'esame si intende superato con il punteggio minimo di 18 trentesimi. Art. 106. - Per ogni anno di corso lo studente e' sottoposto a valutazione in relazione al tirocinio. La commissione di valutazione esprime giudizio favorevole o contrario. La commissione e' composta dal direttore della scuola e da due docenti indicati dal consiglio della scuola. Art. 107. - Per il conseguimento del diploma viene sostenuto un esame consistente in una dissertazione scritta di tipo giornalistico su argomento indicato dalla commissione di diploma e da una ricerca originale su argomento scientifico con presentazione di elaborato finale sotto forma di articolo giornalistico. La commissione di diploma, proposta dal consiglio della scuola e nominata dal rettore dell'Universita', comprende il direttore e cinque docenti. La commissione esprime la propria valutazione in sessantesimi oltre all'eventuale lode da conferire all'unanimita'. L'esame di diploma si intende superato ove lo studente riporti almeno 36 sessantesimi ed a coloro che avranno superato l'esame verra' rilasciato il diploma universitario in giornalismo medico-scientifico. Art. 108. - Le tasse sono quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi. Art. 109. - Ai fini dell'esercizio dell'attivita' didattica e di tirocinio della scuola e della disponibilita' di attrezzature didattiche e scientifiche possono essere stipulate convenzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica delegato del 10 marzo 1982, n. 162. Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore Art. 110. - La scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore ha sede presso la seconda Universita' degli studi di Roma. La scuola ha la finalita' di preparare personale specializzato nella rieducazione motoria e psico-motoria nelle lesioni dell'apparato locomotore sia nell'eta' evolutiva sia nell'eta' adulta. La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di clinica ortopedica (e traumatologica). Art. 111. - Il corso di studi per conseguire il diploma di terapista della riabilitazione dell'apparato motore ha la durata di tre anni, non e' suscettibile di abbreviazioni, e comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il terzo anno e esclusivamente dedicato al tirocinio pratico da effettuarsi presso la sede della scuola e in altri istituti riconosciuti idonei. Art. 112. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore, il consiglio dei docenti, formano il consiglio della scuola. Esso e' nominato dal rettore su designazione del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 113. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente. Art. 114. - Possono essere ammessi alla scuola allievi di ambo i sessi di eta' non inferiore ai 18 anni provvisti di titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Universita'. L'ammissione e' subordinata ad un colloquio attitudinale che si svolgera' presso la sede della scuola ed in base ai titoli prodotti dal candidato. Per ogni corso saranno ammessi al massimo trenta allievi per un totale di 90 per l'intero corso degli studi. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima nei limiti di posti disponibili e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Art. 115. - Per l'iscrizione alla scuola e per il versamento dei relativi contributi sono valide le norme previste dalla legge vigente per l'iscrizione ai corsi universitari. Art. 116. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Art. 117. - Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia sono: 1° Anno: 1) anatomia con particolare riguardo al sistema neuro-motorio; 2) fisiologia; 3) chinesiologia generale; 4) psicologia e pedagogia generali; 5) biologia; 6) patologia generale; 7) igiene e profilassi; prevenzione; 8) deontologia - legislazione sanitaria; 9) servizio sociale; 10) ortopedia e traumatologia; 11) neurologia; 12) nozioni di pronto soccorso; 13) pediatria e puericultura; 14) neuropsichiatria infantile e psicopatologia della eta' evolutiva; 15) massoterapia; 16) reumatologia; 17) geriatria. 2° Anno: 1) terapia fisica; 2) chinesiologia chinesiterapia respiratoria; 3) nozioni di terapia di linguaggio; 4) metodologia e applicazione della O.T.; 5) chinesiterapia e riabilitazione in ortopedia e traumatologia; 6) chinesiterapia e riabilitazione in neurologia; 7) ludoterapia; 8) chinesiterapia e riabilitazione dei cerebropatici infantili; 9) riabilitazione in geriatria; 10) riabilitazione nella patologia cardio-vascolare; 11) protesi e tutori. 3° Anno: tirocinio pratico. Il tirocinio dovra' svolgersi sotto la guida di un docente. La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Art. 118. - Al termine del primo, del secondo anno, gli allievi devono sostenere gli esami inerenti le materie d'insegnamento. Nel terzo anno il tirocinio viene diviso in due fasi. Nella prima, di due mesi, saranno scelte sedi comuni a tutti gli allievi. Nella seconda, di cinque mesi, le sedi saranno scelte dopo un colloquio svolto dagli allievi che indichi le esigenze e requisiti di indirizzo di ulteriore qualificazione professionale. Alla fine del terzo anno gli allievi dovranno discutere una tesi e svolgere una prova pratica che attestino una preparazione adeguata nelle materie oggetto di insegnamento. L'esame di diploma deve essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione. La votazione minima per il superamento degli esami e' stabilita nel punteggio di 6/10 per ciascuna prova. Per l'esame finale la votazione minima sara' espressa in 18/30. La commissione d'esame e' nominata dal direttore della scuola. Art. 119. - Le tasse sono quelle previste dalle leggi vigenti; il consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi. Scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di audiometria Art. 120. - E' istituita presso la seconda Universita' di Roma una scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria. La direzione ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita'. La durata del corso degli studi della scuola per tecnici di audiometria e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. L'indirizzo e' teorico pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola e' di quindici (cinque per ogni anno di corso). Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio di durata quinquennale o quadriennale integrato con il corso di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, previsto per la ammissione all'Universita' o istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avra' luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari. Alla scuola si accede previo esame attitudinale di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facolta' di medicina e chirurgia, ed e' composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra i docenti della scuola. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima nei limiti dei posti disponibili e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola uguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al consiglio di corso di laurea ed al presidente. Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia degli organi e dei sistemi audio-fonoarticolari; 2) fisiologia degli organi e dei sistemi audio-fonoarticolari; 3) elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria; 4) psicologia generale; 5) elementi di audiologia; 6) elementi di fonetica e linguistica. 2° Anno: 7) tecniche audiometriche I; 8) audiometria infantile; 9) neuropsichiatria infantile; 10) tecniche di esplorazione vestibolare; 11) audiometria di massa e prevenzione della sordita'. 3° Anno: 12) tecniche audiometriche II; 13) patologia dell'udito, del linguaggio, dell'organo dell'equilibrio; 14) tecniche di protesizzazione acustica; 15) tecniche di audiometria obiettiva; 16) elementi di logopedia. L'intero corso di studi e' costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi della frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento per un periodo di tre anni nei reparti della clinica otorinolaringoiatrica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facolta', su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri a norma delle vigenti disposizioni in materia di esami. La commissione per gli esami di diploma e' costituita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di esame di diploma. Ogni commissario ha a sua disposizione 10 (dieci) punti. Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche. L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola, ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verra' rilasciato il diploma di tecnico di audiometria. Per essere ammessi a frequentare il secondo e rispettivamente il terzo anno di corso gli iscritti debbono aver superato gli esami del primo e rispettivamente del secondo anno. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti. Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni: la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale di corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico e secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia. Le tasse sono quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facolta', stabilira', di anno in anno, l'ammontare dei contributi. Al funzionamento della scuola si provvedera' con i proventi delle tasse e soprattasse, dovute dagli iscritti nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia, e con eventuali elargizioni o contributi di enti o privati, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 4 febbraio 1982. Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione Art. 121. - La scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione ha sede presso la seconda Universita' degli studi di Roma Tor Vergata. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli allievi, istruendoli sui problemi della riabilitazione dei minorati psichici e fisici con particolare riguardo ai minorati per lesioni organiche del sistema nervoso e di quelli affetti da disturbi organici del linguaggio, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante terapie fisiche, chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio. La direzione della scuola ha sede presso la clinica neurologica dell'Universita'. Art. 122. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione e' di tre anni accademici e non e' suscettibile di abbreviazioni: i primi due consistenti in lezioni teoriche e pratiche su materie propedeutiche e tecniche presso la clinica neurologica, il terzo di tirocinio pratico presso il centro di riabilitazione della clinica stessa o presso centri di riabilitazioni riconosciuti idonei a tale scopo dalla scuola, con apposite convenzioni. Gli allievi hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni ed ai tirocini. Art. 123. - Possono essere ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi di eta' non inferiore ai 17 anni (l'eta' di 17 anni puo' essere compiuta entro l'anno solare), in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alle Universita'. Art. 124. - Numero massimo dei posti disponibili annualmente e' stabilito nella misura di venti. Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola dovra' sostenere un esame attitudinale consistente in una prova scritta ed un colloquio. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima nei limiti dei posti disponibili e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Art. 125. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 126. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente. Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia del primo anno sono: 1) nozioni di anatomia, fisiologia; 2) anatomia del sistema nervoso; 3) fisiologia del sistema nervoso; 4) anatomia e fisiologia dell'apparato motore; 5) igiene e medicina sociale; 6) nozioni fondamentali di psichiatria; 7) psicologia e psicopatologia del minorato; 8) chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento; 9) metodologia e fisioterapia; 10) metodologia di terapia occupazionale; 11) clinica della riabilitazione. Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia del secondo anno sono: 1) nozioni generali di patologia; 2) fisiologia del sistema nervoso; 3) patologia e clinica del sistema nervoso; 4) patologia e clinica dell'apparato motore; 5) anatomia, fisiologia, patologia degli organi della parola e dell'udito; 6) neuropsichiatria infantile; 7) paralisi cerebrali infantili; 8) riabilitazione geriatrica; 9) nozioni di reumatologia; 10) elettroterapia ed altre terapie fisiche; 11) chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento; 12) metodologia di fisioterapia; 13) metodologia di terapia occupazionale; 14) metodologia di terapia del linguaggio; 15) servizio sociale e relazioni umane; 16) clinica della riabilitazione. Nel secondo anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni pratiche per tutte le materie di insegnamento. I corsi regolari saranno integrati da conferenze su argomenti specifici, proiezioni, visite ad altri istituti. Art. 127. - Il tirocinio dovra' svolgersi sotto la guida di un docente. La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali si svolgono nel modo stabilito dalla normativa vigente in materia. Per poter essere ammessi alla discussione della tesi di diploma, gli allievi dovranno presentare all'Universita' una dichiarazione del direttore della scuola attestante la frequenza del tirocinio del secondo anno. L'esame per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola. Art. 128. - Gli iscritti della scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facolta'. La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso degli studi, e' fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola. Scuola diretta a fini speciali di terapia fisica e riabilitativa Art. 129. - La scuola diretta a fini speciali per terapia fisica e riabilitativa ha sede presso la seconda Universita' degli studi di Roma. La scuola ha la finalita' di preparare personale specializzato nella rieducazione. Art. 130. - Il corso di studi per conseguire il diploma di terapista della riabilitazione dell'apparato motore ha la durata di tre anni non e' suscettibile di abbreviazioni, comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Art. 131. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 132. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente. Il direttore, il consiglio dei docenti, formano il consiglio della scuola. Esso e' nominato dal rettore su designazione del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 133. - Possono essere ammessi alla scuola allievi di ambo i sessi di eta' non inferiore ai 18 anni provvisti di titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Universita'. L'ammissione e' subordinata ad un colloquio attitudinale che si svolgera' presso la sede della scuola ed in base ai titoli prodotti dal candidato. Per ogni corso saranno ammessi al massimo dieci allievi. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alle scuole medesime nei limiti dei posti disponibili e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Art. 134. - Per l'iscrizione alla scuola e per il versamento delle tasse sono valide le norme previste dalla legge vigente per l'iscrizione ai corsi universitari. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi. Art. 135. - La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Art. 136. - Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia sono: 1° Anno: Chimica - 18 ore. Argomenti: elementi, simboli, composti, legge di azione di massa, teoria atomica, massa atomica relativa, legge di combinazione dei volumi, legge di Avogadro, natura elettronica della materia, struttura atomica, composti covalenti, conduzione elettrica, soluzioni acquose, acidi e basi, tipi di reazioni chimiche, energia e reazioni chimiche. Fisica - 45 ore. Argomenti: forza, lavoro, potenza, calore, calorie, Joule, elettricita', induzione elettromagnetica, onda elettromagnetica, circuiti elettrici, luce, ergonomia statistica e dinamica. Anatomia - 196 ore. Argomenti: anatomia delle estremita', testa, collo, addome e torace. Fisiologia - 120 ore. Argomenti: muscolatura scheletrica, muscolatura liscia, neurofisiologia, sangue, respirazione, fisiologia cardiovascolare, la cellula, liquidi organici, i reni, il sistema endocrino. Psicologia - 40 ore. Argomenti: A) Sviluppo e adattamento dell'uomo: interazione fra eredita' e ambiente, influenze genetiche, influenze culturali, la famiglia - influenze sullo sviluppo; effetti della separazione, sviluppo conoscitivo, sviluppo atipico (il "bambino eccezionale"), adolescenza, maturita'. B) Interazioni di sviluppo e adattamento: comunicazione (caratteristiche e abilita), psicologia dei piccoli gruppi, psicologia dell'apprendimento e del pensiero, attitudini e cambiamento di attitudini. Trattamenti I - 140 ore. Argomenti: abbreviazioni, gessi, fasciature, massaggio, metodi per migliorare la funzione respiratoria usando esercizi respiratori, metodi di deambulazione con stampelle. Chinesiologia I - 102 ore. Argomenti: postura, posizione anatomica e derivate, meccanica del corpo, movimenti manuali, tecniche libere assistite e resistite, lavoro muscolare, tecniche di mobilizzazione e rafforzamento, esercizi in classe, uso di strumenti inclusi, pesi, carrucole, molle e appoggi, anatomia e fisiologia del movimento. 2° Anno: Medicina introduttiva - 54 ore. Argomenti: esame medico e terapia, malattie congenite ed ereditarie, infezioni, infiammazione e riparazione, alterazioni degenerative, parassiti, batteri ed altri microorganismi, neoplasie, sangue, anemia, emorragia, coagulazione, condizioni ortopediche, condizioni toraciche, neurologia, ostetricia. Chinesiologia II - 96 ore. Argomenti: test muscolari, goniometria, tecniche di mobilitazione e irrobustimento, metodi della progressione dell'esercizio, analisi del movimento normale, sviluppo delle nozioni di postura e di equilibrio e metodi della loro facilitazione, uso di modelli di movimento. Elettroterapia I - 144 ore. Argomenti: faradismo, ultrasuoni, radiazioni, infrarossi, diatermia a onde corte, correnti pulsanti, radiazioni ultraviolette, diatermia e micro-onde. Medicina psichiatrica - 16 ore. Argomenti: meccanismi di difesa, delusioni, allucinazioni, illusioni, neurosi, psicosi, reazioni di conversione, relazioni tra mente e corpo. Livelli di attivita' mentale, sviluppo della personalita', ansieta'; reazioni alla malattia, intelligenza. Trattamento II e III - 228 ore. Argomenti: ruolo della fisioterapia nel trattamento di condizioni ortopediche, neurologiche, mediche e chirurgiche, pediatriche, toraciche, ostetriche, ginecologiche, incluse IPPR, fasciature e immobilizzazioni, trazioni e apparecchi ortopedici. Anatomia applicata - 24 ore. Argomenti: arto superiore, torso, collo e anatomia della faccia. 3° Anno: Medicina - 50 ore. Argomenti: condizioni toraciche, neurologia, condizioni ortopediche, ostetricia. Elettroterapia II - 74 ore. Argomenti: diatermia e onde corte, ultrasuoni, elettrodiagnosi, radiazioni ultraviolette, crioterapia, faradismo, corrente sinusoidale, corrente diretta interrotta, terapia interferenziale, corrente diretta. Chinesiologia III - 76 ore. Argomenti: temporizzazione, analisi del movimento, teoria del Cancello, manipolazione spinale, attivita' del vivere quotidiano, prestazioni umane, idroterapia, fisioterapia industriale, meccanica delle articolazioni, prostetica e ortottica, postura. Trattamento III. Argomenti: neurologici, condizioni ortopediche e toraciche (v. 2° anno - trattamenti). Anatomia applicata III - 32 ore. Argomenti: neuro anatomia, arto inferiore, orecchio, occhio, circolazione fetale, anatomia toracica, circolazione. Pratica ospedaliera - 1.575 ore in 2 anni. Argomenti: trattamenti di pazienti in diverse situazioni cliniche sotto supervisione di personale diplomato. L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi. A coloro che avranno superato l'esame di diploma verra' rilasciato il diploma in terapia fisica e riabilitativa. Art. 137. - Al termine del primo, del secondo e del terzo anno gli allievi devono sostenere gli esami inerenti le materie di insegnamento. Nel terzo anno il tirocinio viene diviso in due fasi. Nella prima, di due mesi, saranno scelte sedi comuni a tutti gli allievi. Nella seconda, di cinque mesi, le sedi saranno scelte dopo colloquio svolto dagli allievi che indichi le esigenze e requisiti di indirizzo di ulteriore qualificazione professionale. Alla fine del terzo anno gli allievi dovranno discutere una tesi e svolgere una prova pratica che attestino una preparazione adeguata nelle materie oggetto di insegnamento. La votazione minima per il superamento degli esami e' stabilita nel punteggio di 6/10 per ciascuna prova. Per l'esame finale la votazione minima sara' espressa in 18/30. La commissione d'esame e' nominata dal direttore della scuola. Art. 138. - Per quanto non previsto dal presente statuto, al titolo X si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e regio decreto n. 1269/1938. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1984 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 3