Applicazione dell'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93: criteri di massima per l'articolazione dell'orario di servizio.(GU n.26 del 31-1-1985)
Vigente al: 31-1-1985
A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del personale - Capo ufficio organizzazione Alle Aziende autonome dello Stato - Direzione generale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale Al consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale All'ISTAT - Direzione generale Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Dipartimento affari giuridici e legislativi Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP - Provveditorato generale dello Stato Alla procura generale della Corte dei conti La legge quadro sul pubblico impiego (legge numero 93/1983) nel definire - dopo anni di incertezze - quale sia l'orario settimanale di servizio dei dipendenti civili dello Stato, prevede la possibilita' di adeguare l'effettuazione di tale orario alle differenziate e mutevoli esigenze del servizio e della domanda degli utenti. La prevista possibilita' di affiancare, integrare ovvero sostituire il tradizionale orario continuativo con una articolazione delle prestazioni lavorative - che possono essere rese flessibili ovvero distribuite su turni - consente alle amministrazioni di programmare con maggiore concretezza che in passato la propria attivita' che, percio', ne risultera' potenziata e resa piu' adeguata alle esigenze poste dal trasformarsi del corpo sociale. Ne risultera', in altri termini, affrontato in maniera specifica il problema dell'organizzazione del lavoro nei singgli settori delle amministrazioni che saranno quindi in grado di fornire agli utenti servizi piu' adeguati e celeri e quindi piu' efficienti. In tale modo l'intera amministrazione sara' chiamata a svolgere un ruolo di primo piano in quella visione strategica che tende a risolvere annosi problemi non risolti ricorrendo a strumenti di nuovo tipo che, oltre tutto, avvicineranno di piu' il modo di lavorare pubblico a quello dell'area privata, oltre che a quello delle amministrazioni pubbliche straniere. Ma per l'attuazione di tale orientamento - profondamente democratico - non bastera' soltanto la possibilita' offerta dall'art. 30 della legge quadro di poter effettuare un orario di servizio piu' articolato, ma sara' necessario che in tale articolazione risulti appagato in modo esclusivo l'interesse della collettivita'. Il senso di responsabilita' - del quale nessuno dubita - dei dirigenti e dei capi uffici di ogni livello dovranno garantire la riuscita di una operazione che per l'amministrazione costituisce una vera e propria trasformazione dell'esistente, prima ancora che sul piano tecnico, su quello psicologico. Pertanto tutti coloro che sono chiamati ad attuare le direttive che qui di seguito si impartiscono dovranno tenere presente che ogni cambiamento comporta anche responsabilita' di carattere penale per la stretta correlazione tra servizi resi ed emolumenti percepiti. Ma tale azione di vigilanza e di controllo dovra' essere esercitata ricorrendo a criteri ed a mezzi di carattere obiettivo al fine di porre tutti sul medesimo piano. Pertanto qualora ancora non abbiano trovato attuazione le direttive impartite dal Dipartimento per la adozione di una strumentazione di tipo elettronico per il controllo e la gestione delle presenze in servizio, dovra' porsi immediatamente riparo con la richiesta al Provveditorato generale dello Stato delle necessarie apparecchiature. Laddove, pero', tali apparecchiature dovessero esistere e fossero inutilizzate ancorche' installate dovra' procedersi immediatamente alla loro attivazione senza alcun pregiudizio, ovviamente, di una ricerca di responsabilita'. Si ritiene che una perspicace applicazione dei criteri di massima impartiti e la programmata introduzione dell'orario a part-time potranno consentire la migliore utilizzazione delle risorse a disposizione oltre che la intensificazione dei servizi nelle ore di maggiore richiesta e di maggiore esigenza. 1 - ORARIO DI SERVIZIO L'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93, prevede la possibilita' che l'orario di servizio dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato possa essere oltre che prefissato in modo rigido anche essere articolato tenendo conto delle variabili esigenze dei servizi e delle necessita' mutevoli degli utenti introducendo nell'organizzazione del lavoro - laddove oggi non sono previsti criteri di flessibilita', turnazioni e periodi di recupero. Tali criteri ovviamente, trovano un limite da un lato nella necessita' di non ridurre l'efficienza delle strutture e dall'altro nel rispetto assoluto dell'orario di servizio fissato, in via interpretativa, dalla surrichiamata legge, in trentasei ore settimanali. E' da aggiungere che il rispetto dell'orario di servizio in quanto influisce sulla misura del compenso incentivante previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, deve essere accertato con sistema obiettivo e semplice laddove non siano ancora stati installati sistemi automatici in grado di rilevare i periodi di presenza nella sede di servizio; periodi di presenza che ove non sussistano motivi di servizio o ritardi devono coincidere con l'orario giornaliero stabilito per il settore, ufficio, laboratorio od altra unita' organica di appartenenza. La rigidita' del rispetto dell'orario di servizio sopra richiamata vale, ovviamente, sia nel caso che nell'unita' organica ovvero nell'unita' operativa istituzionalmente od occasionalmente costituita sia in vigore l'orario ordinario di sei ore continuative ovvero un orario flessibile ovvero articolato per turni. Al fine, quindi, di conseguire, da parte di tutte le amministrazioni, unitarieta' di attuazione della disciplina dell'orario di servizio, si fissano qui di seguito ambiti e criteri ai quali dovranno attenersi i Ministri competenti nelle intese con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale; intese da conseguirsi con le procedure stabilite dal comma secondo dell'art. 30 della surrichiamata legge n. 93 del 1983. E' appena il caso di soggiungere che tutto il personale in servizio presso l'amministrazione centrale comunque applicato (Gabinetto del Ministro, segreterie, uffici legislativi, di programmazione e di studio, direzioni generali, uffici operativi e distaccati) e quello presso le strutture sul territorio dovra' rispettare il tipo di orario di servizio adottato per il Ministero ovvero per le unita' organiche decentrate. 2 - ORARIO ORDINARIO L'orario ordinario giornaliero di servizio e' fissato in un sesto delle ore stabilite dall'art. 30 della legge n. 93/83, ovvero in un quinto, anche con eventuali ritorni, a seconda che l'orario si svolga su sei ovvero su cinque giorni della settimana. Non si ritiene che l'orario di servizio - trattandosi in ogni caso, quale che siano le attribuzioni assegnate alla singola amministrazione, di attivita' di interesse pubblico - possa, allo stato attuale, essere compattato su meno di cinque giornate lavorative settimanali. Del resto anche lo svolgimento dell'intero orario di servizio su cinque giornate lavorative deve tenere conto dell'articolato interesse degli utenti e, pertanto, tale tipo di orario non puo' essere applicato anticipando o posticipando di pochi minuti l'orario di servizio. In tal modo, in effetti, si verificherebbe una prevaricazione dell'interesse degli impiegati su quello dei cittadini. Pertanto il compattamento dell'orario settimanale su cinque giornate lavorative deve essere risolto sia mediante turni ridotti il mattino del sabato e sia applicando il personale a ricevere il pubblico nelle ore pomeridiane di completamento dell'orario settimanale. I turni del mattino del sabato, quindi a seconda degli specifici settori di servizio al pubblico, ancorche' ridotti devono essere in grado di rendere un servizio efficiente all'utente. In genere, quindi, le sei ore del sabato non lavorato, da compattare nel corso dei cinque giorni lavorativi, dovranno essere svolte su due ritorni della durata di tre ore di servizio. Pertanto, l'orario ordinario giornaliero di servizio normalmente si svolge nell'arco di sei ore dalle 8 alle 14, salve le ipotesi previste dalle leggi di orari differenziati. Rimane cioe' fisso il numero delle ore di servizio continuativo, mentre puo', ovviamente, variare, entro certi limiti, il periodo di tempo durante il quale le sei ore giornaliere devono essere prestate. Va pero' tenuto presente che, in ogni caso, quale che sia il tipo di orario adottato, tra le 9 e le 13, tutto il personale dovra' essere contemporaneamente in servizio. Pertanto l'orario ordinario potra' svolgersi: Settimana lavorativa su sei giorni di servizio: 8 -14 7,30 -13,30 7 -13 Settimana lavorativa su cinque giorni di servizio: 8 -14 Con due ritorni (15-18 ovvero 17-20) di completamento dell'orario set- timanale. 7,30 -13,30 Idem 7 -13 Idem In proposito, al fine di evitare equivoci e disparita' di trattamento, si ritiene opportuno precisare che il personale della ex carriera ausiliaria e' tenuto ad osservare il medesimo orario del restante personale, vale a dire 36 ore settimanali, come di recente (parere 207/84 del 18 giugno 1984) ha confermato il Consiglio di Stato. Tale parere e' stato portato a conoscenza delle amministrazioni, da questo dipartimento, con circolare numero 15804/8.93.20.9 U.L. del 23 ottobre 1984. 3 - ORARIO FLESSIBILE Qualora l'organizzazione del lavoro - per motivi direttamente o indirettamente connessi a situazioni, servizi, procedimenti, processi e lavorazioni specifiche - richieda una rigidita' minore nei tempi di svolgimento e di attuazione di quella consentita dall'articolazione dell'orario ordinario, le amministrazioni possono adottare un orario flessibile. Tale tipo di orario consiste nel posticipare l'orario di inizio del servizio ovvero nell'anticipare l'orario di uscita, limitando ad un nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unita' organica. Va, pero' chiarito che il periodo di tempo non lavorato deve essere, in ogni ipotesi recuperato da parte di coloro che ne hanno usufruito. 3.1 - Criteri e limiti dell'adozione dell'orario flessibile. 3.1.1 - Criteri generali. L'adozione dell'orario flessibile presuppone un'analisi delle caratteristiche dell'attivita' svolta dall'unita' organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio del personale addetto provoca o puo' provocare sui rapporti con altre unita' organiche funzionalmente ad essa collegate ovvero nei confronti dell'utenza. In altri termini - tenendo presente che tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente in servizio tra le 9 e le 13, - i parametri principali da individuare in via preliminare prima di modificare l'orario di servizio devono essere rappresentati dalla valutazione: 1) del grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro sia quantitativamente che qualitativamente; 2) del miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unita' organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attivita'; 3) del grado di intensificazione dei rapporti con l'utente che deve essere posto in condizioni di accedere piu facilmente e con maggiore frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione; 4) del grado medio di eliminazione di situazioni di disagio degli addetti: di situazioni cioe', che comunque, influiscono sulla tempestivita' e completezza delle prestazioni lavorative. Ovviamente tale aspetto non puo' essere determinante ai fini dell'adozione dell'orario flessibile, ma deve essere, pero', valutato con grande attenzione anche ai fini di provvedimenti di mobilita'. Dopo avere accertato il vantaggio che un orario modulato in modo flessibile arrecherebbe al servizio, dovranno essere determinate quali aliquote del personale addetto potra' essere ammesso all'ingresso ritardato ovvero all'uscita anticipata. Le aliquote, ovviamente, dovranno essere individuate in rapporto all'articolazione delle operazioni che compongono le attivita' attribuite all'unita' organica interessata. La stretta correlazione tra organizzazione del servizio - valutata sotto il profilo generale dell'interesse dell'amministrazione - articolazione strutturale e sequenza delle attivita' costituisce il quadro entro il quale potra' essere ammesso l'orario flessibile. Il quale orario flessibile, all'interno di ciascuna unita', non costituisce un sistema a libera partecipazione - al quale, cioe', ciascun addetto possa partecipare sporadicamente (ad esempio per giustificare ritardi iniziando o finendo a proprio piacimento l'orario di servizio) - ma un sistema rigidamente programmato. Difatti l'orario flessibile non soltanto deve coprire in toto l'orario (8-14) ordinario di servizio - salvo che non si ritenga per situazioni obiettive di far slittare l'orario di inizio del servizio per tutto il personale - ma anche prevedere una stretta correlazione funzionale con i periodi di lavoro pomeridiano che costituiscono il completamento dell'orario di servizio settimanale di 36 ore che tutto il personale deve osservare. A completamento delle osservazioni generali sopra svolte occorre ancora considerare: 1) che l'orario flessibile - salvo casi eccezionali - riguarda la singola unita' organica al completo ovvero piu' unita' organiche funzionali collegate; 2) che l'orario flessibile puo' coesistere con l'orario ordinario; 3) che possono consistere piu' tipi di orario flessibile nell'ambito di una unita' organica complessa; 4) che l'adozione dell'orario flessibile presuppone oltre che valutazioni tecniche anche una precisa valutazione delle risorse di lavoro necessarie in ciascuna fase di svolgimento dell'attivita' del servizio, nell'arco della giornata lavorativa; il che, in concreto, significa anche la conoscenza preliminare delle unita' di personale impiegabili nelle varie fasce orarie e nei pomeriggi o nelle mattine di recupero; 5) che una volta individuati i contingenti di personale da impiegare durante le singole articolazioni previste dall'orario necessita accertare quali unita' di personale siano disponibili - qualora non si tratti di una selezione da effettuare per professionalita' - alle varie ipotesi di applicazioni. E cio' per la ovvia considerazione che a molti impiegati la programmazione di ritorni di recupero per periodi prolungati potrebbe porre problemi di vita assolutamente irrisolvibili. Di qui anche la necessita' di privilegiare nella destinazione a determinate fasce orarie gli impiegati che si trovano, per situazioni di particolare debolezza sociale (bambini in eta' non scolare, genitori anziani, persone portatrici di handicap ecc.) in posizione di particolare disagio. 3.1.2 - Articolazione dell'orario flessibile. L'orario flessibile puo' essere articolato variando l'ora di inizio e correlativamente l'ora di fine servizio, mantenendo come parametro rigido l'orario (8-14) od altro ovvero introducendo una ulteriore variabile rappresentata dall'intervallo tra la fine dell'orario del mattino e la ripresa dell'orario di servizio pomeridiano, che potra', in presenza di particolari eccezionali esigenze ambientali o stagionali iniziare con modalita' differenziate. Resta fermo che l'orario dovra' avere un regime generalizzato uniforme al fine di dare all'utenza la certezza dell'arco di tempo durante il quale vengano erogati i servizi. E cio' anche allo scopo di allineare - come sopra evidenziato - l'orario dell'amministrazione italiana agli orari delle amministrazioni straniere. Data l'importanza dell'innovazione, generalizzabile, introdotta dall'art. 30 della succitata legge n. 93/1983 - e in attesa di poterla potenziare con la prevista adozione del par-time - si ritiene che per il momento, l'orario flessibile da parte delle amministrazioni dello Stato venga attuato nel quadro dei criteri e dei vincoli che qui di seguito si indicano particolarmente per le singole ipotesi attuative. Entro tali direttive e quelle che seguono dovra' pertanto esercitarsi la contrattazione decentrata in modo da assicurare all'utente la piu' ampia fruizione dei servizi. I - Alternative (per settimane su sei giornate lavorative) 1) ORARIO FLESSIBILE CON RECUPERO PROGRAMMATO NELL'ARCO DELLA SETTIMANA LAVORATIVA: a) Ingresso posticipato: Inizio ripresa pomeri- Ingresso diana Completamento orario - - - I) entro le 8,30 15-17 3 ore preferibilmente in unica soluzione in unico ritorno program- mato II) entro le ore 9 15-17 6 ore preferibilmente in due ritorni programma- ti b) Uscita anticipata: Inizio ripresa pomeri- Ingresso diana Uscita Completamento orario - - - - I) inizio orario di 15-17 13,30 3 ore, in unica solu- servizio zione in unico ritorno programmato II) inizio orario di 15-17 13 6 ore, in due ritorni servizio programmati 2) ORARIO FLESSIBILE CON RECUPERO DIRETTO NELL'ARCO DELLA MEDESIMA GIORNATA LAVORATIVA ESCLUSO IL SABATO: a) Ingresso posticipato: Ingresso Uscita - - Entro le 8,30 14,30 3) ORARIO FLESSIBILE CON VARIAZIONE DELL'ORARIO D'INGRESSO E CON INTERVALLO DIFFERENZIATO A RECUPERO DIRETTO NELLA MEDESIMA GIORNATA LAVORATIVA, ESCLUSO IL SABATO: a) Ingresso posticipato con due ore di intervallo: Ingresso Intervallo Completamento orario - - - I) entro le 8,30 14-16 I 30 minuti del sabato recupe- rati entro il venerdì II) entro le ore 9 14-16 I 60 minuti del sabato recupe- rati entro il venerdì b) Ingresso posticipato con un ora di intervallo: Ingresso Intervallo Completamento orario - - - Entro le ore 9 14-15 I 60 minuti del sabato recupe- rati entro il venerdì II - Alternative (per settimana su cinque giornate) (N.B.: Gli intervalli indicati sono riferiti ad un orario ordinario 8-14 piu' i ritorni. La variazione dell'ora di inizio dell'orario del mattino comporta una variazione corrispondente sull'inizio dell'intervallo e su quello dei ritorni pomeridiani). ORARIO FLESSIBILE CON RECUPERO PROGRAMMATO NELL'ARCO DELLA SETTIMANA LAVORATIVA (unico tipo di ipotesi consentita): a) Ingresso posticipato: a) Ingresso posticipato: Inizio ripresa pomeri- Ingresso diana Completamento orario - - - I) entro le 8,30 15-17 8,30 ore da effettuare su due ritorni di 3 ore e uno di 2,30 programma- ti II) entro le ore 9 15-17 11 ore da effettuare su tre ritorni programma- ti b) Uscita anticipata: Inizio ripresa pomeri- Ingresso diana Uscita Completamento orario - - - - I) inizio orario di 15-17 30 minuti prima 8,30 ore da effettuare servizio della fine su due ritorni pro- orario di grammati servizio II) inizio orario di 15-17 1 ora prima del- 11 ore da effettuare servizio la fine dello su tre ritorni pro- orario di ser- grammati vizio 3.1.3. Partecipazione all'orario flessibile. Il rispetto dell'orario flessibile, tenuti presenti i criteri sopra dettati, in alcuni casi specifici riguarda tutto il personale della unita' organica, in altri casi - quando cioe' sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro - puo' essere attuato su turni di partecipazione, anche determinati su base volontaria, ad esclusione delle professionalita' che il responsabile della unita' organica interessata ritenga di dover individuare espressamente sul piano funzionale ed in rapporto all'art. 22 della legge 29 marzo 1983, n, 93. Pertanto, per quanto riguarda le situazioni nelle quali sia possibile - tenuto sempre conto del miglioramento della efficienza del servizio e dell'interesse dell'amministrazione e delle necessita' degli utenti - consentire al personale o addetti di esprimere una preferenza dovra' essere richiesto esplicito impegno alla osservanza dell'orario prescelto per almeno due mesi o periodi superiori, reiterando alla scadenza di detto periodo la istanza di partecipazione. In alcuni casi eccezionali potra' essere consentito un impegno di partecipazione per due settimane con articolazione del completamento dell'orario e dei recuperi dei ritardi correlati ad esigenze di particolare intensificazione dell'attivita' lavorativa. Tale previsione, come e', di tutta evidenza, appare indispensabile sia per assicurare la realizzazione dei moduli organizzativi predeterminati e sia per garantire la correntezza del servizio in tutti i suoi aspetti, ivi compresa l'attivita' che deve svolgersi, secondo i programmi, durante le ore pomeridiane. In proposito e' appena il caso di sottolineare che le ore di servizio pomeridiano prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il contributo mensa, dove e' previsto, che non puo' competere a chi abbia volontariamente chiesto di partecipare a turni di servizio che di per se darebbero diritto a tale contributo in caso di obbligatorieta' della prestazione lavorativa. 3.1.4 Esclusione dell'orario flessibile. Non potrano essere comprese nei turni di flessibilita' quelle aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) collegate funzionalmente con carattere di indispensabilita' con l'attivita' complessiva della o delle unita' organiche interessate all'orario flessibile. 4 - TURNAZIONI Qualora l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni ovvero lo svolgimento di attivita' particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro puo' essere articolata su due turni. Le amministrazioni, cioe', per attivita' che si estendono oltre l'arco dell'orario giornaliero che ciascun addetto deve osservare, possono moltiplicare le ore di funzionamento giornaliero delle unita' organiche interessate mediante la successione di turni lavorativi, ciascuno di durata pari alla prestazione dell'aliquota giornaliera (che varia a seconda del numero delle giornate lavorative nella settimana) dell'orario di lavoro quale determinato dall'art. 30 della legge numero 93/1983 ovvero da altre leggi speciali nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica n. 344/1983, relativamente a categorie particolari di addetti ed altri operai dello Stato. Cio' premesso si indicano alcuni criteri direttivi da osservare per l'adozione dell'orario di lavoro su turni: 1) prima di ricorrere all'organizzazione del lavoro su turni necessita valutare se i risultati da conseguire non nossano esserlo mediante la contemporanea adozione dell'orario ordinario e dell'orario flessibile; 2) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche strettamente collegate od interdipendenti ovvero dalla necessita', non eliminabile di rispettare tempi tecnici di attesa; 3) l'adozione di turni puo' essere altresi' correlata - e quindi limitata nel tempo - allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento ovvero a scadenze periodiche che, ancorche' conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici; 4) la previsione dell'adozione dei turni deve, tra l'altro, anche considerare - per limitate aliquote di personale del turno subentrante - una sovrapposizione con il personale del turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzione di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonche' per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme; 5) il ricorso al lavoro su turni presuppone - specie quando sono connessi a particolari fasi del processo produttivo - la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalita' che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi dell'interesse dell'amministrazione su ogni altro; 6) in correlazione con i precedenti paragrafi, in considerazione che l'adozione del lavoro su turni in settori nei quali tale tipo di organizzazione del lavoro non e' usuale, l'amministrazione deve programmare, in maniera ancor piu' rigida di quanto non sia indispensabile fare per l'adozione dell'orario flessibile, l'impiego del personale, ponendo, se del caso. in essere processi di mobilita' interna; 7) l'adozione dell'orario di servizio su turni comporta la piena e diretta responsabilita' tecnica amministrativa e contabile del responsabile dell'unita' organica ad essa interessata direttamente o coinvolta - anche per semplici motivi di attesa del completamento di fasi tecniche o procedurali - ai sensi dell'art. 22 della legge n. 93/1983. 5 - RITARDI E RECUPERI Quale che sia il tipo di orario adottato dalla unita' organica di appartenenza l'impiegato e' tenuto ad osservarlo integralmente e rigidamente. Pertanto dovranno essere recuperati, entro il mese successivo a quello al quale si riferiscono: 1) i ritardi sull'orario di inizio del servizio, da valutare globalmente ai fini del recupero; 2) le autorizzazioni orarie a lasciare la sede di servizio per motivi personali, rilasciate dal responsabile dell'unita' organica o da un suo delegato Le autorizzazioni non dovranno superare - di regola - le tre al mese. Anche questo tipo di assenze dal servizio dovra' essere valutato globalmente per mese. Per quanto riguarda i riflessi dei ritardi e delle assenze durante l'orario di servizio si rinvia alla circolare di questo dipartimenta diramata il 5 giugno 1984 col n. 10714/6.2.19.10 relativamente alla corresponsione del compenso incentivante previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. Tali ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni. 6 - TEMPI TECNICI DI ACCESSO ALLE SEDI DI SERVIZIO E DI USCITA DALLE MEDESIME Nella valutazione del tempo di permanenza in servizio dei singoli impiegati devono essere considerati i tempi tecnici di accesso alla sede di servizio e quelli per lasciarla. Poiche' ciascuno dei due flussi - in entrata ed in uscita - del personale prevede una serie di operazioni, con accertamento di tipo obiettivo, quale che sia il sistema - manuale od automatico - di controllo installato, necessita considerare il tempo occorrente a svolgere le operazioni necessarie quale tempo tecnico di attesa durante il quale l'impiegato non ha ancora cominciato il proprio turno di servizio ma si trova, genericamente, a disposizione dell'amministrazione. Le amministrazioni pertanto provvederanno ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinche' l'afflusso del personale addetto a ciascuna sede di servizio avvenga nei tempi piu' rapidi e ristretti possibili. Al riguardo non sembra superfluo ricordare la responsabilita' attribuita dalla legge quadro (art. 22) - in forma piu' estesa ed articolata di quanto previsto dalle norme precedenti - a tutti - indistintamente - i capi ufficio ovvero di unita' organiche in merito al " mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri d'ufficio e, in particolare dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato ". 7 - ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI ORARI DI SERVIZIO I criteri di massima sopra illustrati, ai quali le amministrazioni dovranno attenersi per l'eventuale differenziata articolazione dell'orario di servizio, centralmente a Roma e sul territorio, dovranno essere applicati a partire dal 1° febbraio 1985. 8 - COMUNICAZIONI DEL SISTEMA DEGLI ORARI Ciascuna amministrazione e' tenuta a comunicare a questo dipartimento entro il 31 gennaio di ogni anno, provvedendo a segnalare le eventuali variazioni intervenute, il sistema degli orari adottati inviando copia dei relativi decreti e delle norme diramate. Si resta in attesa di un cortese cenno di intesa e di adempimento. Il Ministro: GASPARI