N. 35 SENTENZA 6 - 7 febbraio 1985
N. 35
SENTENZA 6 FEBBRAIO 1985
Deposito in cancelleria: 7 febbraio 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 38 bis del 13 febbraio 1985.
Pres. ELIA - Rel. PALADIN
Referendum abrogativo - Oggetto della richiesta - Esigenza di far
coincidere forma e sostanza del quesito - Individuazione della
effettiva ed inequivoca volonta' dei promotori del referendum -
Eventuale rettifica rimessa alla decisione dell'Ufficio centrale
(distinzione dalla scissione della richiesta).
Referendum abrogativo - Procedimento - Compiti attribuiti
all'Ufficio centrale dalla legge n. 352 del 1970 - Comprendono il
coordinamento e la valutazione comparativa di norme (ordinarie) che si
succedono nel tempo - Potere decisorio dell'Ufficio centrale (sent. nn.
30 e 31/1980) - Insindacabilita' da parte della Corte costituzionale -
Distinte competenze attribuite all'Ufficio centrale e alla Corte.
Referendum abrogativo - Oggetto della richiesta - Legge 12 giugno
1984, n. 219, art. unico (che converte il D.L. 17 aprile 1984, n. 70,
art. 3) - Indennita' di contingenza ed indennita' integrativa speciale
- "Taglio" dei punti di variazione - Dubbi in ordine alla legittimita'
di un referendum di tipo retroattivo - Fissazione dell'ambito temporale
di efficacia di una disciplina legislativa ordinaria - Competenza
dell'Ufficio centrale - Idoneita' della disposizione a produrre effetti
anche per l'avvenire - Ipotesi di avvenuta abrogazione referendaria -
Rimangono fermi gli effetti prodottisi anteriormente alla pubblicazione
del decreto presidenziale ex art. 37 della legge n. 352.
Referendum abrogativo - Oggetto della richiesta - Legge 12 giugno
1984, n. 219, art. unico, che converte il D.L. 17 aprile 1984, n. 70,
art. 3 - Indennita' di contingenza ed indennita' integrativa speciale -
"Taglio" dei punti di variazione - Assunta assimilabilita' della
disposizione, al pari delle "leggi finanziarie", alle leggi di bilancio
escluse dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione - Esclusione -
Giustificazione - Proposta abrogativa compatibile con la permanenza
delle altre misure contenute nello stesso decreto-legge -
Ammissibilita' della richiesta.
Referendum abrogativo - Leggi di bilancio - Materia sottratta a
referendum dall'art. 75 della Costituzione - Leggi comunque
interessanti il bilancio dello Stato - Limiti interpretativi gia' posti
dalla Corte - Esorbitanza (sent. nn. 16/1978 e 26/1982).
(GU n.38 del 13-2-1985 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof.
GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO
LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott.
FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO
CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, comma
primo, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'articolo unico
della legge 12 giugno 1984, n. 219, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente
misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di
indennita' di contingenza", iscritto al n. 28 del registro referendum.
Vista l'ordinanza 7 dicembre 1984 con la quale l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima
la suddetta richiesta;
udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi gli avvocati Adolfo Di Majo e Giorgio Ghezzi per il Comitato
promotore e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
1. - Ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive
modificazioni, l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso
la Corte di cassazione, ha esaminato la richiesta di referendum
popolare, presentata il 25 luglio 1984 da Vitale Romano, Valentini
Daniela, Leoni Carlo, Montanari Adonella, Fredda Angelo, Funghi Franco,
Puro Vincenzo, Marincione Alfredo, Evangelisti Carlo, Brugnetti
Viviana, Piermarini Marco, Maffioletti Roberto, Montessoro Antonio,
Ventura Luciano, Spagnoli Ugo e Smuraglia Carlo, sul seguente quesito:
"Volete voi l'abrogazione dell'articolo unico della legge 12 giugno
1984, n. 219 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 giugno
1984), che ha convertito in legge il decreto-legge 17 aprile 1984, n.
70 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 17 aprile 1984),
concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi
amministrati e di indennita' di contingenza, limitatamente al primo
comma, nella parte che ha convertito in legge senza modificazioni
l'art. 3 del decreto-legge suddetto, articolo che reca il seguente
testo:
"Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della
misura della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i
lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui
all'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti
pubblici, restano determinati in due dal 1 febbraio e non possono
essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984"; nonche' al
penultimo comma, che reca il seguente testo: "Restano validi gli atti
ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti ed i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984,
n. 10" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1984)?".
Con ordinanza del 7 dicembre 1984, depositata il 12 dicembre,
l'Ufficio centrale ha preliminarmente dato atto che la richiesta in
questione era stata preceduta dall'attivita' di promozione conforme ai
requisiti di legge, che essa era stata presentata da soggetti a cio'
legittimati, che il deposito dei fogli contenenti le firme e dei
relativi certificati elettorali era avvenuto nel termine di tre mesi
dalla timbratura dei fogli medesimi, che la richiesta predetta era
stata regolarmente formulata (salva un'irregolarita' sanabile e in
effetti sanata da parte dell'Ufficio) e trascritta sulla facciata dei
fogli contenenti le firme, che il numero delle firme delle quali si era
definitivamente accertata la validita' superava quello di 500.000
previsto dalla legge (e voluto dalla Costituzione).
Cio' posto, l'Ufficio centrale si e' ritenuto competente "a
conoscere della prima eccezione del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo la quale la richiesta di referendum sarebbe
illegittima in quanto avrebbe per oggetto norme caratterizzate dal
riferimento della loro disciplina a una serie definita di fatti
verificatisi prima della richiesta stessa, cioe' a norme che
presenterebbero un ambito di efficacia temporale delimitato
esclusivamente nel passato". Per altro, l'Ufficio ha ritenuto che, "nel
caso concreto, l'art. 3 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70,
derogando in via temporanea per i trimestri febbraio-aprile e
maggio-luglio 1984 al previdente sistema, stabilito da contrattazioni
collettive per il settore privato e da norma di legge per quello
pubblico, ha avuto bensi' come effetto diretto e immediato di
"raffreddare" nel numero complessivo di quattro i punti di variazione
dell'indennita' di contingenza, delle indennita' analoghe e
dell'indennita' integrativa speciale rispetto al numero piu' elevato
risultante dalle rilevazioni dell'Istituto Centrale di Statistica, ma
ha anche avuto come effetto mediato e conseguenziale un correlativo
minore aumento delle retribuzioni dei lavoratori, in misura
corrispondente ai punti non conteggiati" (come reso palese sia dalla
corrente interpretazione ed applicazione di tale disciplina, sia dalla
ratio del d.l. n. 70, sia dalla lettera del decreto stesso); ed ha,
pertanto, dichiarato in tal senso legittima "la richiesta di referendum
per l'abrogazione dell'art. unico della legge 12 giugno 1984, n. 219,
nella parte in cui ha convertito in legge l'art. 3 del decreto-legge 17
aprile 1984, n. 70"
Quanto invece al penultimo comma dell'articolo unico della legge n.
219, l'Ufficio ha ritenuto "l'esistenza di un'implicita dichiarazione
di volonta' dei richiedenti di limitare la richiesta alla parte di tale
penultimo comma riguardante l'art. 3 del decaduto decreto-legge 15
febbraio 1984, n. 10, corrispondente all'art. 3 decreto-legge 17 aprile
1984, n. 70, e di non estenderla invece anche alla parte riguardante le
altre disposizioni del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10": in
quanto "dalla congiunta proposizione del secondo quesito in stretto
collegamento col primo" si dedurrebbe che "si e' inteso quello come
meramente complementare rispetto a questo, e che alla base di entrambi
sta l'unico e comune scopo di evitare ogni possibile ulteriore
operativita' delle norme sul raffreddamento dei punti, senza incidere
su altre norme dei due decreti-legge non sfavorevoli ai lavoratori".
Tuttavia, secondo l'ordinanza dell'Ufficio stesso, la mancata
espressione di tale volonta' costituirebbe "una mera irregolarita'
formale, sanabile ai sensi dell'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n.
352". Ed e' appunto in tal senso che nell'ordinanza si e' provveduto ad
aggiungere al secondo quesito, successivamente al testo del penultimo
comma, le parole "limitatamente a quelli di cui all'art. 3 di
quest'ultimo decreto-legge": dopo di che l'Ufficio centrale ha
dichiarato senz'altro legittima anche questa parte della richiesta in
esame, affermando invece la propria incompetenza a pronunciarsi sulle
altre eccezioni proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in
vista dell'art. 75 della Costituzione.
2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 16 gennaio
1985, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della richiesta
ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33,
secondo comma, della legge n.352 del 1970. E in vista di tale
deliberazione tanto il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, quanto il comitato promotore del
referendum si sono avvalsi della facolta' di depositare memorie, in
base al terzo comma del citato art. 33.
a) L'Avvocatura dello Stato ha sostenuto anzitutto che si
tratterebbe "di accertare in questa sede l'inammissibilita' del
referendum abrogativo volto a far cessare effetti mediati e
conseguenziali di norme che abbiano esaurito la loro efficacia diretta
ed immediata". In realta', il ricalcolo dei punti "tagliati" per
effetto della disciplina in esame non potrebbe essere "introdotto
nell'ordinamento ad opera del Corpo elettorale", "ne ex tunc ne' a
partire da una qualsivoglia data successiva", dal momento che il
referendum abrogativo non avrebbe mai "effetto propositivo ne'
retroattivo", disponendo invece d'un mero "valore unidirezionale di
normazione negativa". L'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984 si sarebbe
infatti limitato "a decurtare una volta per tutte due addendi di
variazione (i punti, cioe', relativi ai due trimestri del 1984) delle
indennita' in questione, col risultato di ridurre l'incidenza delle
variazioni relative a quel periodo e di determinare con cio' stesso un
irreversibile contenimento della crescita di quello che gergalmente
viene definito lo zoccolo di tale indennita'". Nessun ulteriore effetto
sarebbe stato prodotto dalla disciplina in esame, che avrebbe solo
compresso i punti suddetti, mentre a partire dal 1 agosto 1984 avrebbe
ripreso integralmente ad operare "il meccanismo normativo anteriore al
decreto legge"; sicche' l'unica possibilita' di far conseguire "un
risultato utile" al referendum in questione consisterebbe appunto nel
conferirgli "efficacia retroattiva", determinando in tal modo "lo
sconfinamento del potere attribuito al Corpo elettorale dall'art. 75
Cost.".
Cio' posto, l'Avvocatura ha dedotto un ulteriore motivo di
inammissibilita', determinato dalla "disomogeneita' delle norme,
rispettivamente oggetto delle due articolazioni del quesito
referendario", e dalla conseguente "ambiguita' di fondo del medesimo".
Mentre, infatti, nell'ordinanza dell'Ufficio centrale si afferma "la
decorrenza ex nunc" della prevista abrogazione dell'art. 3,
"l'abrogazione del penultimo comma dell'articolo unico della l.
219/1984, per lo specifico contenuto di questo, non potrebbe che
produrre, univocamente e incontestabilmente, l'effetto retroattivo di
scoprire di ogni legittimazione gli atti e i rapporti sorti sulla base
del decreto legge 10/ 1984 decaduto per mancata conversione". Ed allora
- si chiede l'Avvocatura - come sarebbe ammissibile "che l'unico
quesito consenta diverse soluzioni, una delle quali assolutamente
incompatibile con il limite negativo del potere di cui all'art. 75,
esplicitato dagli artt. 37 e 39 l. 352/1970"?.
Osserva ancora l'Avvocatura dello Stato che, "come codesta Corte si
e' ritenuta carente di poteri di scissione o ridefinizione dei quesiti
referendaria..., cosi' analoga impossibilita' di interferenza va
ritenuta sussistere per l'Ufficio Centrale del Referendum". Per contro,
l'Ufficio non si sarebbe limitato ad una "modifica di carattere
meramente formale", ma avrebbe alterato - con la ricordata aggiunta di
alcune parole finali - il "contenuto sostanziale" della richiesta in
esame; e cio', senza averne la competenza e senza potersi ritenere
"subdelegato o interprete della volonta' sostanziale dei promotori".
Dal che discenderebbe - secondo l'Avvocatura - "un altro autonomo e
sufficiente motivo di inammissibilita' del referendum", considerato nel
suo intero complesso.
Si afferma ancora, per un altro verso, che non sarebbe "legittimo
isolare singole disposizioni e contrapporre quelle che, in termini
nominalistici, impongono un sacrificio ai lavoratori a quelle che,
anche in via compensativa, realizzano invece immediati vantaggi per
essi (aumento degli assegni familiari, calmiere alle tariffe pubbliche,
ecc.) obliterandone l'inscindibile collegamento". Disconoscere la
reciproca integrazione di tali misure, "nell'equilibrato dosaggio di
sacrifici e benefici previsti dallo strumento legislativo nel cui
tessuto unitario le norme oggetto della richiesta di referendum sono
inseparabilmente collegate", significherebbe, infatti, "invalidare e
distorcere tutto lo strumento legislativo sbilanciandone gli effetti e
deviandoli dagli obiettivi unitariamente concepiti". E ne deriverrebbe,
dunque, una quarta ragione d'inammissibilita' della richiesta.
Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato sostiene l'"insuscettibilita'
delle norme del d.l. 70/1984 e legge 219/1984 a formare oggetto di
referendum abrogativo in relazione alla loro natura e portata". Da un
lato, infatti, la legge finanziaria dovrebbe ritenersi "direttamente
compresa" tra quelle costituzionalmente sottratte a referendum; d'altro
lato, il d.l. n. 70 rientrerebbe "nella sostanziale portata della
legge finanziaria in quanto strumento preordinato al raggiungimento
dell'obiettivo del contenimento della inflazione nei limiti medi del
tasso programmato per l'anno 1984 individuato come esigenza primaria
per la riuscita della politica economica del Governo". E, di
conseguenza, la richiesta in esame "verrebbe ad incidere
sull'equilibrio finanziario costituito dalla richiamata normativa,
sussumibile, in una valutazione unitaria, sotto il concetto di legge di
bilancio o comunque nell'area delle disposizioni produttive di effetti
strettamente collegati all'ambito di operativita' delle leggi di
bilancio".
b) La difesa del comitato promotore si e' soffermata unicamente,
invece, sull'ultimo fra i punti messi in rilievo dall'Avvocatura dello
Stato.
Nella memoria si riconosce che le norme costituenti oggetto della
richiesta "riguardano in parte, certamente, anche la pubblica spesa".
Senonche' la legge finanziaria - sostiene la memoria stessa - "si
affianca alla legge di bilancio, ma da questa giuridicamente si
differenzia e in nulla ne assume la natura"; anche perche' la portata
degli atti cosi' denominati "e' divenuta tanto ampia da riferirsi, con
le sue implicazioni ed i suoi rimandi, a buona parte della legislazione
che regge il nostro paese". D'altronde - si osserva - il d.l. n. 70 del
1984 "non rinvia alla legge finanziaria, ne da questa e' rinviato": con
la conseguenza che il ragionamento svolto dall'Avvocatura si rivela
viziato da due "salti logici"; e si pone comunque in contrasto con la
giurisprudenza della Corte, formata dalle sentenze n. 16 del 1978 e n.
26 del 1982.
Conclusivamente, per altro, la difesa del comitato nega che
"possano sussistere dubbi sulla univocita', semplicita', obiettiva
omogeneita' e coerenza dei quesiti", dal momento che le norme investite
dalla richiesta referendaria sarebbero "istitutive di un meccanismo
giuridico unitario, riduttivo del costo del lavoro dipendente". Ne
sussisterebbe "contraddittorieta' alcuna fra la richiesta di
abrogazione dell'art. 3 del d.l. convertito e quella che si riferisce
al penultimo comma della legge di conversione": anche in quest'ultimo
senso, difatti, non si chiederebbe "la restituzione del valore
monetario non pagato allora ai lavoratori, ma..., di reintegrare per il
futuro la piena operativita' dell'indice e del sistema di
indicizzazione", senza eccettuare "la decurtazione dei due punti del
febbraio 1984".
3. - Ad integrazione del contraddittorio espressamente previsto
dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, nella camera di
consiglio del 16 gennaio 1985 sono stati uditi l'avvocato dello Stato
Giorgio D'Amato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e gli
avvocati Adolfo di Majo e Giorgio Ghezzi, per il comitato promotore del
referendum.
Il primo ha riproposto tre ordini di eccezioni d'inammissibilita':
l'uno relativo ai limiti logici del referendum, per sua natura ablativo
ed irretroattivo, e dunque insuscettibile di far recuperare ai
lavoratori dipendenti punti che giuridicamente non sarebbero mai venuti
in essere; il secondo concernente il penultimo comma della legge di
conversione, che avrebbe disposto una sanatoria per il solo passato,
sicche' la consultazione referendaria non potrebbe in tal senso non
esser destinata a retroagire; il terzo riguardante l'asserita
inscindibilita' della manovra antiinflattiva del 1984 e
l'inseparabilita' delle leggi finanziarie, considerate nei loro
contenuti tipici, dalle leggi di bilancio di cui al secondo comma
dell'art. 75 Cost..
La difesa dei promotori ha invece replicato, in particolar modo,
che non si potrebbe disconoscere quanto e' stato ormai deciso
dall'Ufficio centrale; che la richiesta in esame si proporrebbe,
comunque, la sola restaurazione de futuro del meccanismo di valutazione
del differenziale inflazionistico, alterato dal Governo con i d.l. n.
10 e n. 70 del 1984; che lo stesso quesito concernente il penultimo
comma dell'articolo unico della legge n. 219 sarebbe complementare al
quesito riguardante l'art. 3 del d.l. n. 70, mirando soltanto ad
escludere che gli effetti in esame si stabilizzino per l'avvenire.
Entrambe le parti hanno quindi depositato, a sostegno delle
rispettive tesi, copia delle deduzioni svolte dinanzi all'Ufficio
centrale per il referendum.
Considerato in diritto:
1. - Secondo un ordine logico, va preso anzitutto in esame il
problema dell'integrazione del quesito referendario da parte
dell'Ufficio centrale per il referendum, disposta nei termini gia'
ricordati in narrativa: integrazione che l'Avvocatura dello Stato
contesta, negando la competenza dell'Ufficio ad effettuare qualunque
operazione correttiva del genere.
Impropriamente, pero', l'Avvocatura si appella alla sentenza n. 16
del 1978, con cui questa Corte ha escluso che la vigente disciplina del
referendum abrogativo consenta la scissione delle richieste
referendarie, pur dove esse risultino cosi' disomogenee da esigere
distinte consultazioni del corpo elettorale. Altro, infatti, e' la
scissione delle richieste, altro la rettifica delle richieste stesse,
mirante a far coincidere forma e sostanza del quesito, secondo
l'effettiva ed inequivoca volonta' dei promotori del referendum. Ora,
nella specie, la Corte considera pacifico che i promotori non abbiano
inteso coinvolgere nel quesito in esame - come risulta dalla struttura
di esso - tutte le disposizioni del decreto-legge n. 10 del 1984,
comprese quelle attinenti alle tariffe, ai prezzi amministrati ed agli
assegni familiari; ma abbiano avuto riguardo - nei medesimi termini
della richiesta concernente l'art. 3 del decreto-legge n. 70,
convertito nella legge n. 219 del 1984 - al solo "taglio" dei punti di
variazione dell'indennita' di contingenza e dell'indennita' integrativa
speciale, sia pure nella parte concernente il trimestre febbraio -
aprile. Pertanto, la Corte deve muovere dalla decisione con cui
l'Ufficio centrale ha ritenuto necessario aggiungere alla richiesta in
esame le parole "limitatamente a quelli di cui all'art. 3 di
quest'ultimo decreto-legge".
2. - In base alle diffuse argomentazioni dell'Avvocatura dello
Stato, la Corte dovrebbe riconsiderare le conclusioni raggiunte
dall'Ufficio centrale, anche e soprattutto per cio' che riguarda le
premesse interpretative che hanno condotto l'Ufficio a dichiarare
legittima la richiesta in questione: sia quanto alla ricostruzione
delle norme formanti l'oggetto del quesito referendario, sia -
principalmente - quanto all'individuazione degli effetti che il
referendum sarebbe suscettibile di determinare. Nella gia' descritta
prospettiva dell'Avvocatura, i punti di variazione dell'indennita' di
contingenza e dell'indennita' integrativa speciale, "tagliati" in
virtu' dei decreti-legge n. 10 e n. 70 del 1984, non sarebbero mai
venuti in essere nell'ordinamento giuridico e non potrebbero, quindi,
venire nuovamente calcolati e riattribuiti ai lavoratori interessati,
se non provvedendo a ridisciplinare per legge la materia. Di
conseguenza, il referendum del quale si tratta non sarebbe in grado di
realizzare il suo scopo, se non a condizione di riconoscergli una
qualche efficacia retroattiva, implicante la piena restaurazione del
meccanismo della scala mobile sin dal trimestre febbraio-aprile 1984:
il che, per altro, significherebbe snaturare l'istituto di democrazia
diretta configurato dall'art. 75 Cost., cui la Carta costituzionale non
avrebbe collegato altro che un normale effetto abrogativo ed ablativo,
destinato ad operare per il solo avvenire. E come, per tali motivi,
l'Ufficio centrale avrebbe dovuto pronunciare l'illegittimita' della
richiesta referendaria, cosi' la stessa Corte sarebbe ora tenuta a
dichiarare l'inammissibilita' del referendum.
Al fine di apprezzare la consistenza di queste eccezioni, occorre
pero' ricordare quali siano i compiti rispettivamente attribuiti
all'Ufficio centrale ed alla Corte, nell'ambito del complesso
procedimento previsto dalla legge n. 352 del 1970. La legge stessa
precisa - nel secondo comma dell'art. 32 - che "l'Ufficio centrale...
esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse
siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione
dell'ammissibilita', ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della
Costituzione, la cui decisione e' demandata dall'articolo 33 della
presente legge alla Corte costituzionale"; ed e' all'Ufficio che spetta
rilevare "le eventuali irregolarita' delle singole richieste" (in base
al citato terzo comma dell'art. 32), proporre la "concentrazione" delle
richieste che rivelino "uniformita' o analogia di materia" (cfr. il
quarto comma del medesimo articolo), nonche' dichiarare che le
operazioni referendarie "non hanno piu' corso", "se prima della data
dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di
legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si
riferisce, siano stati abrogati" (secondo l'espresso disposto dell'art.
39). Ora, e' ben vero che la Corte - a partire dalla sentenza n. 16 del
1978 - ha costantemente ritenuto, al di la' delle ipotesi testualmente
indicate dal secondo comma dell'art. 75 Cost., la sussistenza di
"altre ragioni", individuabili "in via sistematica", che possono
comunque "precludere il ricorso al corpo elettorale". Ma il conseguente
ampliamento delle cause d'inammissibilita' del referendum non ha mai
comportato il venir meno della linea distintiva fra le attribuzioni
della Corte e le attribuzioni dell'Ufficio centrale.
Fin dalla sentenza n. 251 del 1975 (cui la sentenza n. 16 del 1978
fa esplicito riferimento), si e' invece ribadito quanto gia' risulta
dalla legge n. 352, ossia che "al controllo di legittimita' demandato
all'apposito Ufficio soltanto la cognizione dell'ammissibilita' del
referendum"; ed a quella pronuncia si sono poi aggiunte, in termini
estremamente significativi, la sentenza n. 68 del 1978 e le sentenze
nn. 30 e 31 del 1980. Con la prima di tali decisioni s'e' infatti
stabilito che spetta all'Ufficio centrale (e non alla Corte) "valutare
se la nuova disciplina legislativa, sopraggiunta nel corso del
procedimento, abbia o meno introdotto modificazioni tali da precludere
la consultazione popolare, gia' promossa sulla disciplina
preesistente"; e nelle due altre pronunce si e' poi precisato che,
"entro la sfera delle proprie attribuzioni, l'Ufficio centrale e'
investito di un potere decisorio, le cui modalita' di esercizio non
spetta alla Corte sindacare". In breve, percio', la Corte si e'
riservata - come ancora si legge nelle sentt. n. 30 e n. 31 del 1980 -
il solo "controllo di costituzionalita'" del referendum; mentre "le
indagini affidate all'Ufficio centrale... involgono... sia il
coordinamento sia la valutazione comparativa di norme, che si succedono
nel tempo, sempre sul piano della legge ordinaria e delle fonti
normative a questa equiparate", anziche' sul piano delle norme
costituzionali. Ed entro la sfera spettante all'Ufficio non si puo'
pretendere che la Corte operi - in sostanza - come un giudice di
secondo grado, appellandosi ad essa contro le pronunce gia' adottate
dall'Ufficio stesso.
Ma, nella specie, e' precisamente sul piano della legislazione
ordinaria che sono rimaste collocate le scelte interpretative e le
decisioni dell'Ufficio centrale. Tale collegio non ha affatto ritenuto
che la richiesta in esame potesse tradursi - come assumeva ed assume
l'Avvocatura dello Stato - in un referendum di tipo retroattivo: nel
qual caso la Corte avrebbe dovuto accertare, a sua volta, se
consultazioni del genere rientrino (ed eventualmente a quali
condizioni) nella tipologia dei referendum abrogativi, configurati e
consentiti dalla Costituzione. Al contrario, l'Ufficio si e' posto il
problema se la richiesta in esame avesse ed abbia di mira "un voto
popolare... in partenza privato di entrambi i suoi effetti tipici,
abrogativo e preclusivo, alternativamente previsti dagli artt. 37 e 38
della legge... n. 352, esattamente come nell'ipotesi di una legge
abrogata" (secondo la terminologia della sentenza n. 68 del 1978); il
che non avrebbe avuto senso, ove si fosse trattato di un referendum
retroattivo, che per definizione non potrebbe considerarsi
giuridicamente inutile e dunque illegittimo. Ma la soluzione del
quesito e' stata negativa, poiche' l'Ufficio stesso ha sostenuto che il
"taglio" dei punti di variazione dell'indennita' di contingenza e
dell'indennita' integrativa speciale continua "a produrre... effetti...
mediati e conseguenziali, destinati a verificarsi una o piu' volte in
tempi successivi, in ulteriore deroga al sistema previgente"; ed ha
percio' rilevato che il richiesto referendum sarebbe per l'appunto
idoneo - secondo la costante prospettazione dei promotori - ad impedire
"l'ulteriore verificarsi" di tali conseguenze, "fermo restando soltanto
ogni e qualsiasi effetto prodottosi prima del giorno previsto dal terzo
comma dell'art. 37 della legge 1970 n. 352" (vale a dire, prima del
giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto
presidenziale dichiarante l'avvenuta abrogazione delle disposizioni
sottoposte a referendum).
Stando cosi' le cose, non giova discutere se gli effetti giuridici
del "taglio" si siano esauriti allo scadere del semestre
febbraio-luglio 1984, lasciando perdurare i soli effetti economici (per
altro imputabili agli stessi criteri che presiedono al normale
conteggio dei punti di variazione dell'indennita' di contingenza e
dell'indennita' integrativa speciale); o se, viceversa, la ridotta
operativita' del meccanismo della scala mobile continui a
ripercuotersi, in termini giuridicamente rilevanti, sulle retribuzioni
periodicamente dovute ai lavoratori subordinati. Qualunque sia la
risposta, e' infatti palese che non puo' essere la Corte a fornirla,
poiche' in entrambi i casi si tratta soltanto di fissare l'ambito
temporale di efficacia d'una disciplina legislativa ordinaria (non
altrimenti che nell'ipotesi - prevista dall'art. 39 della legge n. 352
- di una successiva abrogazione delle disposizioni sottoposte a
referendum ).
Ne' la conclusione muta quanto al penultimo (rectius: ultimo) comma
dell'articolo unico della citata legge di conversione, per cui "restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15
febbraio 1984, n. 10". L'Ufficio centrale ha infatti precisato - ed il
comitato promotore ha ribadito - che tale disposizione e' stata
coinvolta nel quesito con "l'unico e comune scopo di evitare ogni
possibile ulteriore operativita' delle norme sul raffreddamento dei
punti" di contingenza. Sicche' rimane fermo, anche da questo lato, che
la richiesta referendaria e' atta ad incidere - nel caso di un
risultato favorevole all'abrogazione - sulle sole retribuzioni da
corrispondere successivamente alla pubblicazione del decreto
presidenziale previsto dall'art. 37 della legge n. 352.
3. - Con queste premesse e nei limiti temporali segnati
dall'ordinanza dell'Ufficio centrale, la Corte puo' dunque passare
senz'altro all'esame delle altre eccezioni d'inammissibilita', proposte
dall'Avvocatura dello Stato: la quale ha sostenuto, da una parte, che
le disposizioni formanti l'oggetto della richiesta - al pari delle
"leggi finanziarie" - sarebbero assimilabili alle leggi "di bilancio",
espressamente sottratte al referendum abrogativo in base al secondo
comma dell'art. 75 Cost.; ed ha argomentato, d'altra parte, che non si
potrebbe "spezzare l'omogeneita', la coerenza, la stretta
concatenazione" delle misure previste dal decreto-legge n. 70 del 1984,
per assoggettare al referendum le sole disposizioni che impongono un
sacrificio ai lavoratori, isolandole da quelle compensative del
sacrificio stesso.
Tuttavia, ne l'uno ne l'altro assunto si dimostrano fondati.
a) Per stabilire se la disciplina in questione debba essere esclusa
dall'area del referendum abrogativo, in vista del secondo comma
dell'art. 75 Cost., non occorre che la Corte analizzi il nesso
riscontrabile fra le cosiddette leggi finanziarie e le leggi di
bilancio. Effettivamente, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, la legge finanziaria puo' annualmente operare "modifiche
ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio
dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti
che si ricollegano alla finanza statale", provvedendo "a tradurre in
atto la manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende
perseguire"; ed e' ben noto che la legge stessa e la corrispondente
legge di bilancio derivano da un comune processo decisionale, anche se
mantengono una diversa natura e subiscono limiti diversi per effetto
dell'art. 81 della Costituzione. Senonche' nella soluzione dell'attuale
problema, risulta comunque decisiva la considerazione che i disposti
compresi nella richiesta referendaria sono esorbitanti, sia formalmente
che sostanzialmente, dall'ambito proprio delle stesse leggi
finanziarie.
Da un punto di vista formale, e' incontroverso che le misure di
politica economica prefigurate dal decreto-legge n. 10 e quindi
realizzate dal decreto - legge n. 70 non sono state puntualmente
preannunciate dalla legge finanziaria 1984 (promulgata sin dal 27
dicembre 1983), ne' recepite dalla legge finanziaria 1985; tanto piu'
che in tali atti assume un qualche rilievo il solo trattamento
economico dei dipendenti pubblici, ad esclusione di quelli privati. Da
un punto di vista sostanziale, poi, le disposizioni investite dalla
richiesta in esame non riguardano in modo specifico "la manovra di
bilancio" ne' il fabbisogno della finanza pubblica, sia pure allargata;
bensi' hanno di mira - come si precisa nelle premesse dei
decreti-legge n. 10 e n. 70 del 1984 - "il contenimento dell'inflazione
nei limiti medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di
favorire la ripresa economica generale e mantenere il potere di
acquisto delle retribuzioni". Cio' mostra come tali disposizioni siano
completamente estranee alla figura della legge di bilancio in senso
tecnico, quale e' desumibile dalle combinate previsioni degli artt. 75
ed 81 Cost.. Ne' si puo' forzare il testo costituzionale fino al punto
di affiancare alle leggi di bilancio le innumerevoli leggi comunque
interessanti il bilancio medesimo: poiche' una siffatta integrazione
dell'art. 75 sarebbe "ovviamente inammissibile per la sua evidente
esorbitanza dai limiti interpretativi posti da questa Corte con la
citata sentenza n. 16/78" (come ha precisato la sentenza n. 26 del
1982, nel caso - per certi aspetti analogo - del referendum concernente
l'esclusione della contingenza dal computo delle indennita' di
anzianita').
b) Del pari, non ha pregio sul piano giuridico la tesi per cui la
richiesta in esame sarebbe incongruamente formulata, e dunque dovrebbe
venir dichiarata inammissibile, per non aver coinvolto l'intero
complesso dei provvedimenti adottati con il decreto-legge n. 70. Queste
misure si differenziano profondamente, infatti, sia per i loro
contenuti sia per i soggetti che vi sono interessati; sicche' non si
riscontra, nel presente caso, quella "contraddittorieta' ed incoerenza
tra la proposta abrogativa di alcune norme e la prevista permanenza di
altre nello stesso contesto normativo", in nome della quale la Corte
dichiaro' inammissibili - mediante le sentenze nn. 27 e 29 del 1981 -
le richieste referendarie concernenti la disciplina della caccia e
l'ordinamento della Guardia di finanza.
In altre parole, la presenza di misure atte a compensare il
sacrificio economico imposto ai lavoratori dipendenti, in forza
dell'art. 3 del decreto - legge n. 70, concorre a dimostrare che il
legislatore non ha violato i criteri di ragionevolezza ed ha inteso
perseguire i "fini sociali", di cui agli artt. 3 e 41 della
Costituzione (come si e' gia' ritenuto nel giudizio sulla legittimita'
costituzionale del "taglio" della scala mobile); ma non rileva in un
giudizio concernente l'ammissibilita' d'una richiesta referendaria, che
obbedisce in maniera coerente ed inequivoca alla scelta liberamente
adottata dai promotori e dai sottoscrittori. Ed e' solo al corpo
elettorale, non a questa Corte, che spetta di pronunciarsi
sull'intrinseca bonta' della scelta stessa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984,
n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe,
di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza), iscritta al n.
28 del reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, e dichiarata
legittima con ordinanza 7-12 dicembre 1984 dell'Ufficio centrale per il
referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere