DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 1022 

Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Udine.
(GU n.39 del 14-2-1985)
 
 Vigente al: 1-3-1985  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Udine, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  dell'11  giugno  1979,  n.  298,  e
successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Udine e convalidati dal  Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' di Udine, approvato e modificato con  i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
                           Articolo unico 
 
  Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco
degli   insegnamenti   complementari   sono   aggiunti   i   seguenti
insegnamenti: 
    analisi strumentale; 
    analisi strutturale con l'elaboratore elettronico; 
    applicazioni di chimica e chimica analitica; 
    chimica II; 
    chimica generale ed applicata; 
    chimica e tecnologie del legno; 
    chimica macromolecolare; 
    chimica organica industriale; 
    complementi di tecnica delle costruzioni; 
    consolidamento dei terreni; 
    costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso; 
    costruzioni in zone sismiche; 
    demografia; 
    dighe e argini di materiali sciolti; 
    economia e politica industriale; 
    economia e tecnica aziendale; 
    energetica; 
    equazioni differenziali; 
    finanza aziendale; 
    geologia ambientale; 
    geologia dei combustibili fossili; 
    geologia del sottosuolo; 
    geologia economica; 
    geologia regionale; 
    geologia strutturale; 
    geomorfologia applicata; 
    giacimenti minerari; 
    idrogeologia; 
    impianti industriali; 
    instabilita' delle strutture; 
    matematica finanziaria e attuariale; 
    materiali da costruzione speciali; 
    materie plastiche; 
    meccanica del continuo; 
    meccanica delle terre e fondazioni; 
    meccanica delle vibrazioni; 
    metodi di ottimizzazione; 
    misure fisicotecniche e controlli; 
    misure termotecniche; 
    progetto del prodotto industriale; 
    programmazione matematica; 
    prospezione geo-mineraria; 
    scienza dei materiali; 
    sicurezza del lavoro e tecniche antinfortunistiche; 
    sociologia industriale; 
    sociologia urbana; 
    stabilita' dei pendii e costruzioni in terra; 
    statica delle strutture in legno; 
    strumentazione industriale; 
    tecnica del freddo; 
    tecnologie chimiche speciali; 
    teoria della plasticita'; 
    teoria delle strutture; 
    termotecnica; 
    complementi di tecnica urbanistica; 
    composizione urbanistica; 
    principi di economia ed estimo; 
    progettazione architettonica; 
    tecnica di cantiere e produttivita'; 
    elementi di diritto pubblico e privato; 
    legislazione del lavoro e opere pubbliche; 
    geografia urbana. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                    FALCUCCI, Ministro della pubblica 
                                istruzione 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1985 
  Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 319