LEGGE 1 marzo 1985, n. 48 

Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta
sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi
al  regime  forfetario e per la liquidazione e il versamento mensile
dell'imposta  sul  valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985
da parte degli stessi contribuenti.
(GU n.54 del 4-3-1985)
 
 Vigente al: 4-3-1985  
 

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  1. I contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione 
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  17  febbraio  1985,  n.   17,   possono
presentare la dichiarazione relativa all'imposta  stessa  per  l'anno
1984 fino al 31 marzo 1985. 
  Nella stessa dichiarazione i contribuenti che si avvalgono del 
suddetto  regime  devono  tener  conto  dell'imposta  afferente   gli
acquisti di beni  e  servizi  indetraibile,  ai  sensi  del  comma  7
dell'articolo 2 dello stesso  decreto,  se  computata  in  detrazione
nella liquidazione relativa al mese di dicembre 1984. 
  2. Fino al 31 marzo 1985, per i contribuenti di cui al precedente 
comma 1 e' prorogato il termine per la liquidazione e  il  versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985. 
  3. Nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, come convertito in 
legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, all'articolo 2, comma  16,
ultimo periodo, alle parole: "31 marzo", sono sostituite le seguenti: 
"15 aprile". 
  4. Si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio 
1985 le dichiarazioni relative all'imposta sul  valore  aggiunto  per
l'anno 1984, presentate anteriormente a tale data. 
  5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 1 marzo 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              VISENTINI, Ministro delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI