Applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 431. (Tutela delle zone di particolare interesse ambientale).(GU n.266 del 12-11-1985)
Vigente al: 12-11-1985
Ai soprintendenti per i beni ambientali e architettonici Ai soprintendenti per i beni archeologici, artistici e storici e, per conoscenza: Ai direttori generali per i beni librari e gli istituti culturali, per i beni archivistici e per gli aff ari generali e del personale Al Consiglio nazionale Al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici Al comitato di settore per i beni archeologici Al comitato di settore per i beni artistici e storici Ai direttori degli istituti centrali per il catalogo e la documentazione e per il restauro Come preavvertito con fonogramma n. 7341 del 27 agosto 1985, e' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985, la legge 8 agosto 1985, n. 4311, con cui e' stato convertito in legge, con modificazione, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. La legge suddetta, non essendo altrimenti disposto, entra in vigore il 7 settembre 1985. Ai fini di assicurare uniformita' e puntualita' di applicazione delle norme in essa contenute, si ritiene utile diramare le istruzioni di cui alla presente circolare. PREMESSA I) E' pregiudiziale alla corretta interpretazione della legge in parola il richiamo della normativa vigente in materia, non prescindendo dal costante rinvio alla giurisprudenza, alla dottrina ed alla prassi, in tanti lustri di applicazione formatesi. E' altresi' utile, agli stessi fini, tener conto del dibattito parlamentare sul decreto-legge n. 312 in sede di conversione in legge ed in particolare degli ordini del giorno e delle raccomandazioni rivolte al Governo e che il Governo si e' impegnato ad osservare. Giova, infine, riflettere sull'accezione stessa di "bene ambientale", tenendo conto della evoluzione teoretica e pratica, verificatasi dalla prima normativa ad oggi, ossia della odierna concezione di "bene", che non annulla, ma supera, non nega ma integra quello origiario di "bellezza naturale". Il rinvio al diritto positivo comporta, pertanto, l'obbligo di una lettura contestuale e comparata almeno delle seguenti fonti: a) legge n. 1497 del 29 giugno 1939, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; b) legge n. 1089 del 10 giugno 1939, sulla tutela di cose di interesse artistico e storico (sia per quanto concerne i beni archeologici, sia per quanto attiene ai rinvii conseguenti alla stessa citata legge n. 1497); c) regio decreto n. 1357 del 3 giugno 1940, concernente il regolamento per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; d) art. 733 del codice penale e, piu' specificamente, art. 734 del codice penale, per quanto concerne le violazioni ed in particolare le "distruzioni, deturpazioni e alterazioni delle bellezze naturali"; e) legge n. 382 del 22 luglio 1975 e norme delegate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; f) legge n. 431 dell'8 agosto 1985, oggetto della presente; g) normativa vigente in materia di tutela urbanistica, forestale idro-geologica; h) legge n. 1150 del 17 agosto 1942, e successive modificazioni, ivi compresa la legge 20 febbraio 1985, n. 47. E' appena il caso di' rammentare che la lettura delle norme anzidette va condotta alla luce dei principi e delle disposizioni contenuti nella Carta costituzionale, non solo per i richiami diretti all'obbligo di tutela del paesaggio, contestualmente a quella del patrimonio storico-artistico della Nazione, bensi' anche, per una visione corretta della tutela dei diritti, in stretta connessione con i doveri di solidarieta', stante la funzione sociale che la proprieta' stessa e' chiamata ad assolvere. E' importante rilevare inoltre: a') la pianificazione territoriale e/o paesistica, da facoltativa diventa obbligatoria per le regioni e per lo Stato, che, in caso di inadempienza delle regioni, deve esercitare i previsti poteri sostitutivi; b') il potere di autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/39 non rimane esclusivo delle regioni. E' previsto, invece, un intervento regionale e statale, con preminenza dell'eventuale veto da parte dello Stato; c') l'intervento Stato-regione viene esteso alla funzione di vigilanza, ma anche all'applicazione delle norme repressive degli abusi edilizi. Si ritiene opportuno sottolineare che la legge n. 431/85, individuando nel piano paesistico lo strumento giuridico indispensabile per la tutela dell'ambiente ha finalizzato a questo strumento l'uso della misura di salvaguardia della inibizione di qualsiasi trasformazione del territorio fino alla redazione di detto piano. Sotto questo profilo essa ha innovato sensibilmente rispetto alla legge n. 1497/39, che individuava, invece, nel vincolo paesistico, lo strumento giuridico fondamentale e finalizzava la misura di salvaguardia al vincolo paesistico stesso, lasciando all'amministrazione la facolta' ora diventata obbligo, di redigere i piani paesistici. Merita, al riguardo, essere sottolineato che il potere sostitutivo nella redazione dei piani paesistici (o territoriali), attribuito ex novo al Ministero, discende proprio dalla nuova disciplina che la legge n. 431 da' alla tutela del paesaggio nella sua stessa impostazione. Quando si individuava nel vincolo paesistico lo strumento fondamentale di tutela, era conseguente riconoscere al Ministero un potere sostitutivo limitato a questo fine: e tale era il potere di integrare gli elenchi approvati dalle regioni. Quando, come fa la nuova legge, lo strumento fondamentale di cui sopra e' ravvisato nel piano paesistico (o territoriale), il potere sostitutivo non puo' non estendersi alla redazione ed approvazione di tale piano. Si noti, inoltre, l'equivalenza introdotta nella legge n. 431/85 tra piano paesistico e piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione degli elementi e dei valori paesistici. Con cio' la legge ha recepito la piu' moderna concezione del territorio e dell'ambiente, come contesto naturale e storico unitario, nonche' della pianificazione economica e sociale. Non fa, infine, difficolta' che, ai fini della tutela, il parallelismo introdotto dalla legge n. 431 contempli la possibilita' di interventi autonomi sia delle regioni, sia del Ministero. Si tratta, infatti, del perseguimento programmatico di una concorrenza di poteri, che il legislatore ha esplicitamente previsto ai fini di misure cautelari della stessa natura e mirati al medesimo scopo. II) L'applicazione della legge in questione esige, anzitutto, un costante e proficuo rapporto di collaborazione tra questo Ministero, nei suoi organi centrali e periferici, i Ministeri aventi competenza sia pure parziale in materia (agricoltura e foreste, lavori pubblici, marina mercantile, etc.) e le regioni. Necessita, pertanto, istituzionalizzare collegamenti organici perche' l'azione di tutela dalla programmazione all'attuazione, su tutto il territorio interessato, si svolga puntualmente e coerentemente, evitando non solo i pur possibili conflitti di competenza, bensi', anche, le inutili interferenze atte a disorientare i cittadini e, in genere, i destinatari ed i responsabili dell'applicazione della norma. E' opportuno ricordare che, a questo fine, occorre immediatamente attivare in tutte le regioni il comitato paritetico regionale per i beni culturali previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. III) Oggetto della tutela, di cui alla legge n. 431, e' il patrimonio paesistico-ambientale della Nazione. Il fine da perseguire e' quello diretto ad evitare alterazioni morfologiche e strutturali del paesaggio vietando interventi che arrechino deturpazione o stravolgimento dei luoghi. La tutela deve essere esercitata tenendo presenti tutti gli elementi (terreno, strade, vegetazione, tipo e ubicazione dei fabbricati, etc.), che concorrono a dare ad ogni localita' peculiari caratteristiche paesistiche ed ambientali, comprese le testimomanze della presenza dell'uomo sul territorio nei segni (documenti) della sua complessa e multiforme vicenda storica. Cosi' inteso, il patrimonio paesistico-ambientale costituisce anche supporto ed integrazione di quello archeologico, architettonico, storico e artistico. Di qui, l'esigenza di una tutela unitariamente intesa e l'avvertenza che la conservazione non e' sinonimo di cristallizzazione, posto che tutela e valorizzazione non sono che due momenti confluenti nell'unico impegno che, anche alla luce della legge in esame, siamo chiamati ad assolvere. TUTELA I) STRUMENTI DI TUTELA. Gli strumenti di tutela previsti dalla legge n. 431/85 sono: a) i vincoli paesaggistici ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per tutti i beni indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) dell'art. 1 della legge stessa, che si aggiungono a tutti quelli gia' emanati con atto amministrativo, prima dallo Stato e poi dalle regioni, dal 1939 ad oggi; b) i vincoli di inedificabilita' temporanea (fino alla data di approvazione dei piani paesistici da parte delle regioni) che le regioni stesse possono individuare sia nelle aree assoggettate a vincolo paesaggistico dalla legge stessa (lettere a), b), e), d), e), f), g), h), i), l), m) dell'art. 1) sia nelle altre aree comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonche' quelli gia' individuati dalle soprintendenze ai sensi del punto 2) dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, i cui provvedimenti sono in parte gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e in parte in corso di attuazione e pubblicazione; c) i piani territoriali paesistici la cui redazione e' obbligatoria sia per le regioni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1986, che per il Ministero, tenuto ad esercitare i poteri sostitutivi di inerzia delle regioni. II) OGGETTO DI TUTELA. Il patrimonio, oggetto della legge n. 431 deve distinguersi in due categorie: A) i beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, direttamente indicati dall'art. 1 della legge stessa, nonche' tutti quei beni gia' sottoposti al medesimo vincolo, con atto amministrativo, prima dallo Stato e poi dalle regioni, dal 1939 ad oggi; B) i beni individuati a norma del punto 2) del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, nonche' quelli che verranno indicati dalle regioni a norma dell'art. 1-ter della legge n. 431 in esame. La distinzione della duplice categoria e' pregiudiziale al corretto comportamento da adottare nel regime giuridico dell'esercizio del diritto-dovere di tutela. Infatti, per i beni di cui alla lettera A) - (territori costieri, contermini ai laghi, fiumi, torrenti, corsi d'acqua, montagne, ghiacciai, parchi, riserve, etc.) -l'amministrazione statale e regionale opera nel regime tutorio tradizionale, con le eccezioni di cui si dira' in appresso. Per i beni di cui alla lettera B), ossia quelli individuati dallo Stato (decreto ministeriale 21 settembre 1984) e dalle regioni (ex art. l-ter, legge n. 431), vige, invece, il sistema inibitorio e cio' fino alla entrata in vigore dei piani paesistici (o piani urbanistico-territoriali, con specifica considerazione dei valori-paesistici ed ambientali), fino al 31 dicembre 1986. III) VINCOLI E LORO NATURA, III-A) Vincoli di cui ai beni indicati sub lettera A) Tali vincoli agiscono "ope legis" e, pertanto, non richiedono nessun provvedimento amministrativo di notifica dell'interesse "ipso iure" tutelato e non possono essere modificati a differenza di quelli imposti con provvedimenti amministrativi sia dello Stato che delle regioni, i quali possono essere annullati o modificati ai sensi dell'art. 14 del regolamento di attuazione della legge n. 1497/39 e con le limitazioni disposte dal terzo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77. Tanto non esime tuttavia dalla loro definizione sul territorio, essendo la elencazione fattane dal legislatore per necessita' generica. Spetta, quindi, all'amministrazione individuarne quegli elementi di certezza su cui si fonda sempre il diritto. E' necessario, pertanto, che presso ogni soprintendenza ai beni ambientali e architettonici si istituisca un gruppo di studio, in stretta collaborazione con le soprintendenze ai beni archeologici, artistici e storici operanti sullo stesso territorio e con la regione, ai fini della elaborazione e integrazione di un documento cartografico, in cui siano chiaramente individuate le presenze ambientali da tutelare, nell'ambito di quelle indicate all'art. 1. Se e vero, infatti, che, allo stato attuale, non si esige alcun intervento amministrativo per la sottoposizione a vincolo di tali presenze che, come detto, sono vincolate "ope legis", la determinazione fisica, ossia spaziale, delle stesse e', invece, indispensabile per l'esercizio del diritto-dovere di tutela nel tempo, ossia, allorquando l'amministrazione pubblica (statale e regionale) dovra' porre in essere i provvedimenti di autorizzazione o di diniego degli interventi di cui all'art. 7 della piu' volte citata legge n. 1497/39. Il compito della definizione di tali beni, se non arduo, e' certamente non agevole, anche se la vasta dottrina filosofico-giuridica formatasi sul particolare argomento puo' essere di valido ausilio. Di qui l'utilita' dei gruppi di studio dianzi indicati, i cui esiti dovranno essere verificati in sede nazionale in un incontro dei soprintendenti, allargato ai rappresentanti degli altri Ministeri interessati, alle regioni, agli esperti ed ai membri del Consiglio nazionale, che questo Ministero ritiene di promuovere al piu' presto possibile. E', in ogni caso, intendimento dell'amministrazione dotare gli organi centrali e periferici di un documento, in cui siano registrate tutte le presenze subacquee e terrestri sottoposte a tutela: un quadro finalmente completo e quotidianamente aggiornabile, utile per la tutela ambientale, architettonica, archeologica, artistica e storica. Sara' altresi' impegno dell'amministrazione porre in grado le soprintendenze di assolvere tale gravoso compito con personale qualificato e piu' adeguati mezzi e strutture. Per i beni anzidetti (coste, fiumi, ecc.), come per quelli vincolati dal 1939 ad oggi, sempre a norma della legge n. 1497/39, bisognera' distinguere i provvedimenti di competenza regionale da quelli di competenza statale. Le autorizzazioni, se richieste da soggetti pubblici o privati, ad esclusione delle amministrazioni statali, devono essere rivolte alla regione. Le amministrazioni statali, invece, possono rivolgere le proprie richieste tanto a questo Ministero - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, quanto alla regione, territorialmente competente. Le autorizzazioni devono essere, adottate entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Quelle concesse dalle regioni devono essere immediatamente trasmesse a questo Ministero, tramite la soprintendenza territorialmente competente, la quale dovra' inoltrarle, entro venti giorni, all'ufficio scrivente, con apposita relazione. A questo Ministero possono giungere direttamente, come si e' detto, le richieste delle amministrazioni statali, nonche' le richieste di enti e soggetti pubblici e privati non statali che, non avendo ottenuto riscontro nei sessanta giorni prescritti, alla propria domanda, da parte delle regioni, possono rivolgersi nei trenta giorni successivi, a questa amministrazione (Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici). In relazione a quanto sopra, ii' Ministero adotta, nei termini di legge previsti i seguenti provvedimenti: a) eventuale annullamento delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni di progetti presentati da privati, da enti pubblici e amministrazioni statali; b) autorizzazione, anche in caso di diniego della regione, delle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali; c) eventuale annullamento e modifica delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni alle amministrazioni statali (i provvedimenti che si riferiscono ad interventi per attivita' di ricerca ed estrazioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono adottati sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato); d) autorizzazioni o dinieghi per le richieste presentate in seconda istanza, ossia, nei trenta giorni successivi ai sessanta decorrenti dalla presentazione delle domande alle regioni, che su di esse non si sono pronunciate. Tali provvedimenti saranno, in ogni caso, adottati, sentiti i soprintendenti territorialmente competenti. Esclusioni ed eccezioni a) Esclusioni Non sono sottoposte al vincolo di cui all'art. 1 le zone A, B, e - limitatamente, alle parti comprese nei piani pluriennali di attuazione - le altre zone come delimitate negli strumenti urbanistici e, per i comuni sprovvisti di tali strumenti, i centri edificati perimetrati. Restano, cioe', escluse dall'applicazione del suddetto art. 1 e, quindi, non sono assoggettate a vincolo paesaggistico le zone omogenee A e B come delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, in mancanza di tali strumenti, i centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, mentre sono comprese nell'ambito di efficacia del vincolo le aree non incluse nei piani pluriennali anche per quei comuni non tenuti a dotarsi di tali piani. Cio' comporta che, anche gli interventi edilizi consentiti in dette aree, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 94 del 25 marzo 1982, sono sottoposti a regime della legge n. 431 in questione e percio' l'edificabilita' e' subordinata al sistema autorizzatorio vigente. In tali zone e centri sono, tuttavia, sottoposti a vincolo paesaggistico "le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la non comune bellezza", ferma restando l'efficacia dei precedenti vincoli emessi con decreto ministeriale e la facolta' sia delle regioni che del Ministero di sottoporre a vincolo specifico particolari aree, con le procedure della legge n. 1497/39. Restano, altresi', esclusi i corsi d'acqua dichiarati dalla regione irrilevanti ai fini paesaggistici, a norma dell'art. 1-quater. b) Eccezioni Nei territori coperti da foreste e da boschi, non e' richiesta alcuna autorizzazione ex art. 7 per il taglio colturale, la forestazione, le opere di bonifica, antincendio e conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia. Si rammenta, invece, che non sono esclusi dal vincolo ex lege i territori coperti da foreste e da boschi, che hanno subito a causa dolosa e non, incendi, anzi il vincolo operante su tali zone deve essere portato alla piu' ampia e diffusa conoscenza. Non e' richiesta l'autorizzazione ex art. 7 per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento statico e di restauro conservativo e per l'esercizio dell'attivita' agrosilvo-pastorale, sempreche' tali interventi non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e non contemplino costruzioni edilizie od altre opere civili che possano produrre tali alterazioni in maniera permanente e che, in ogni caso, non modifichino l'assetto idrogeologico del territorio. Vigilanza I beni vincolati "ope legis", ossia quelli indicati nell'art. 1 sono sottoposti, per l'osservanza del vincolo, alla vigilanza non solo delle regioni, che continuano ad esercitare tale funzione in virtu' della delega di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, bensi' anche dagli organi centrali di questo Ministero e dalle soprintendenze per materia e per territorio competenti. A tale fine, le soprintendenze dovranno controllare il rispetto delle procedure previste dalla legge e la conformita' delle realizzazioni alle autorizzazioni rilasciate sia dalle regioni, sia dal Ministero. Particolare attenzione dovra' essere dedicata all'abusivismo, intervenendo tempestivamente in tutti i casi di trasgressione, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 47/85. Tale compito va naturalmente esteso alle aree dichiarate inedificabili ai sensi del punto 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984. III-B) Vincoli di cui ai beni indicati sub lettera B) Tali vincoli concernono quelle aree nelle quali vige il divieto di intervento di cui si dira' appresso, costituite, si ripete, da quelle individuate ai sensi dell'articolo (o punto 2) del decreto ministeriale 21 settembre 1984 nonche' da tutte le altre che le regioni potranno individuare e, quindi, vincolare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (5 gennaio 1986). Per quanto concerne i beni di cui al punto 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, si ritiene opportuno rammentare che i decreti di vincolo sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale relativamente alle regioni Campania, Basilicata, Molise, Liguria, Lazio e Abruzzo, Marche, Gronda della Laguna di Venezia, Ville Lucchesi, Belmonte, ecc. A questi, come detto, si aggiungeranno quelli che possono essere adottati, d'ora in poi, dalle regioni, nell'esercizio della delega di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, richiamato dall'art. 1-ter, 1, della legge in esame. Nelle aree come sopra individuate, e' vietata "ogni modificazione dell'assetto del territorio", nonche' "qualsiasi opera edilizia" fino all'adozione, da parte delle regioni, dei piani paesistici o urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di cui al paragrafo precedente. Poiche', come precisato, tali piani devono essere adottati dalle regioni entro il 31 dicembre 1986 ed il legislatore, trattando del divieto in parola, fa espresso riferimento ai piani regionali e non a quelli che, dopo tale data, saranno redatti a cura di questo Ministero, la inibizione di qualsiasi opera edilizia e di quanto comporti modificazioni dell'assetto del territorio, deve ritenersi vigente fino al termine ultimo del 31 dicembre 1986, salvo ulteriore approfondimento della materia, di cui si trattera' in seguito. Eccezioni. Su tali beni, il divieto non opera: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo purche' gli stessi non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. E' appena il caso di richiamare la particolare attenzione sulla natura e la portata di tali eccezioni, perche' le opere che vengono in relazione a tale norma autorizzate, in deroga alle disposizioni di carattere generale, non comportino alterazioni permanenti della situazione globale dell'ambiente, ivi compreso l'aspetto esteriore degli edifici; b) per le opere pubbliche, in ordine alle quali si richiamano le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1982, n. 1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6, con rinvio - se necessario - a quanto previsto sub lettera d); c) per le opere in corso, debitamente autorizzate; d) per le opere non iniziate, ma approvate a norma dell'art. 7 della legge n. 1497/39, prima dell'entrata in vigore della legge in questione. Per tali opere e' pero' necessario un riesame alla luce delle norme della legge suddetta e secondo la procedura di cui all'art. 1 della legge medesima, onde stabilire se l'entita', la natura ecc. possano consentirne l'attuazione o se, invece, per esse debba vigere il divieto sospensivo fino all'entrata in vigore del piano paesistico. PIANIFICAZIONE PAESISTICA I beni di cui alla presente circolare sono oggetto di pianificazione paesistica o urbanistico-territoriale. Merita, anzitutto, considerazione che', mentre la legge n. 1497/39 e il rispettivo regolamento trattano esclusivamente di "plani paesistici" (vedi in particolare l'art. 5), la legge in esame introduce una innovazione sensibile equiparando, o, addirittura, identificando tali piani in quelli "urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali". Pertanto, per la redazione di tali piani, e' utile tener conto delle citate disposizioni di cui all'art. 5, ma anche, mediatamente, dell'art. 16 della legge n. 1497/39 (zone di rispetto, rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili, norme per i diversi tipi di costruzione, distribuzione e vari allineamenti dei fabbricati, istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora, aree in cui e' assolutamente proibito edificare), contestualmente con la normativa vigente in materia urbanistica e, soprattutto, tenendo conto che l'insieme dei beni, oggetto del piano, costituisce un patrimonio non solo naturale, ma anche culturale e, come tale, meritevole di tutela e di valorizzazione congiuntamente intese. Si deve, altresi', richiamare l'attenzione sul carattere di particolare importanza del primo comma delll'art. 2 della legge in esame, la' dove si precisa che le disposizioni contenute in tale legge "costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica", richiamo, questo, da ritenersi valido anche per le regioni a statuto speciale. Come gia' precisato, i piani paesistici, di cui sopra, devono essere redatti dalle regioni, entro il 31 dicembre 1986. Decorso tale termine, qualora le regioni non vi abbiano provveduto, detto compito deve essere assunto da questo Ministero. In considerazione di quanto sopra, si auspica che la redazione dei piani in parola si avvalga di una fattiva collaborazione tra le regioni e le soprintendenze e che la medesima obbedisca a criteri di ordine culturale, tenendo conto che, per un ordinato sviluppo socio economico del Paese, la cultura stessa e' fondamento e garanzia insurrogabile. SANZIONI Le sanzioni previste sono quelle indicate nella legge n. 1497/39, cui si aggiungono quelle di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. * * * Le istruzioni che precedono vogliono rispondere solo ad una prima istanza di chiarificazioni per la sollecita applicazione delle norme nella suddetta legge contenute. Resta inteso che solo l'esperienza, che verra' acquisita proprio in sede di prima applicazione, unita alla riflessione che questo Ministero auspica, sia in sede locale, sia in sede nazionale, potra' consentire di disporre, nel prossimo futuro, di piu' utili elementi di interpretazione e di indirizzo. p. Il Ministro: GALASSO br;