N. 17 SENTENZA 22 - 30 gennaio 1986

                                  N. 17
                        SENTENZA 22 GENNAIO 1986
                Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1986.
     Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 5/1 s.s. del 5 febbraio 1986.
                      Pres. PALADIN - Rel. ANDRIOLI
     Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
 Processo civile - Cod. proc. civ., art. 395, prima parte  e  n.    4  -
 Sentenze  emesse  dalla  Corte  di  cassazione  -  Errore  di  fatto  -
 Impugnativa - Omessa previsione  -  Violazione  dell'art.  24,  secondo
 comma, della Costituzione - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
(GU n.5 del 5-2-1986 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO
 REALE  -  Avv.  ALBERTO  MALAGUGINI  - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof.
 VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI -  Dott.  FRANCESCO  SAJA  -
 Prof. GIOVANNI CONSO Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof.
 GIUSEPPE  BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO,
 Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  395,  prima
 parte,  n.  4,  del  codice  di procedura civile promosso con ordinanza
 emessa il 30 settembre 1982 dalle Sezioni Unite Civili della  Corte  di
 Cassazione  sul  ricorso  proposto  da Arneodo Allemano Severina contro
 Allemano Felice, iscritta al n.  234  del  registro  ordinanze  1983  e
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno
 1983;
     Visto l'atto di costituzione di Arneodo Allemano Severina;
     udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore
 Virgilio Andrioli;
     udito l'avv. Giuseppe Taranto per Arneodo Allemano Severina.
                           Ritenuto in fatto:
     Con ordinanza 8 febbraio 1983 n. 10 (pervenuta  alla  Corte  il  16
 marzo  1983; notificata il 14 e comunicata il 24 successivi; pubblicata
 nella G. U. n. 191 del 13 luglio 1983 e iscritta al n. 234  R.O.  1983)
 le  Sezioni  unite  civili  della  Corte  di Cassazione han disposto la
 sospensione della trattazione del ricorso di  Arneodo  Severina  contro
 Allemano Felice e la trasmissione alla Corte Costituzionale " affinche'
 dica  se  sia  l'art.  395,  prima  parte  e n. 4 c.p.c., in quanto non
 prevede la revocazione delle sentenze di Cassazione affette  da  errore
 di  fatto,  in  contrasto  con  l'art. 3 comma terzo e 24 comma primo e
 secondo Cost. ".
     Tali  le  ultime  battute  della  motivazione  della  ordinanza  di
 rimessione,  nel  dispositivo  della  quale  la  Cassazione si limita a
 disporre  "   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte.
 Costituzionale   per  la  decisione  della  questione  di  legittimita'
 Costituzionale indicata in motivazione ".
     1.2. - A seguito di ricorso proposto il 3 aprile 1971 al  Tribunale
 di Torino da Felice Allemano nello intento di ottenere la dichiarazione
 di  cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui
 contratto con Severina Arneodo -  si  apprende  dal  "  Fatto  "  della
 ordinanza  -  " fu fissata dal Presidente l'udienza di comparizione dei
 coniugi. Ad essa, tuttavia, non  fu  presente  la  resistente,  che  si
 costitul',  invece,  innanzi  al  giudice  istruttore,  chiedendo,  tra
 l'altro' la fissazione di una nuova udienza di comparizione.  L'istanza
 non  fu  accolta  dal  Tribunale,  il  quale  dichiaro' con sentenza la
 cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  e  provvide  sullo
 affidamento   provvisorio   della  bambina  da  esso  nata,  dopo  aver
 osservato, in aggiunta a considerazioni di principio, che " nel caso di
 specie la rimessione in istruttoria appare comunque ingiustificato,  in
 quanto la convenuta si limito' a far pervenire a mezzo di un'agenzia di
 recapito   un  certificato  medico  attestante  il  suo  impedimento  a
 comparire", ma  che  "  la  missiva  fu  personalmente  indirizzata  al
 Presidente della Sezione divorzi, allora esistente... mentre la udienza
 presidenziale  in  cui  fu  chiamata  la causa fu tenuta dal Presidente
 facente funzioni, il quale ignorava l'allegato impedimento in quanto il
 documento fu acquisito  agli  atti  successivamente  ",  sicche'  "  la
 segnalazione...   fu   proposta   irritualmente,   ne'   alla   udienza
 presidenziale intervenne difensore o rappresentante per sollecitare  il
 potere discrezionale ".
     Avverso  la  sentenza  14  dicembre  1979,  con  la  quale la Corte
 d'appello  di  Torino  aveva  riformato  la  pronuncia  di  prime  cure
 giudicando  non  essenziale il tentativo di conciliazione ai fini della
 procedibilita' della domanda di sentenza dichiarativa della  cessazione
 degli  effetti  civili  di matrimonio concordatario, spiego' ricorso la
 Arneodo mediante sei motivi, il primo dei quali investiva la  decisione
 sulla  rilevanza  o meno del preliminare tentativo di conciliazione, il
 secondo gli effetti processuali e il terzo  e  il  quarto  gli  effetti
 sostanziali della separazione di fatto.
     Con  sent.  7 novembre 1981, n. 5874, la Sezione prima civile della
 Corte di Cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo rinviando la
 causa per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino,
 ed ha respinto i due primi motivi, osservando, a proposito  del  primo,
 in   punto   di   diritto  che,  data  l'importanza  del  tentativo  di
 conciliazione e, quindi, dell'udienza presidenziale, nella quale  viene
 il  tentativo  esperito,  "  non  puo'  essere consentito di privare il
 convenuto del suo diritto (di difesa, costituzionalmente  garantito)  a
 comparire  ed  a  tutelare i suoi interessi nella fase presidenziale "e
 che " pertanto, ove non venga provata la sussistenza di un grave motivo
 che giustifichi l'assenza del convenuto (malattia  che  impedisca  alla
 parte  di  recarsi  all'udienza,  detenzione,  emigrazione, ecc.), deve
 considerarsi pienamente  legittima  la  prosecuzione  del  processo  di
 divorzio  e  compiutamente  valida  la  pronuncia  resa,  nonostante il
 mancato espletamento del tentativo ".
     Fermati questi punti di diritto,  Cosi'  prosegul'  la  motivazione
 della  Sezione  I  civile della Cassazione: " Nella ipotesi di specie -
 poiche'  non  e'  stata  fornita  (ritualmente  e  tempestivamente)  la
 dimostrazione  della  malattia dell'Arneodo che aveva impedito a questa
 di essere presente  all'udienza  presidenziale  dell'11  dicembre  1971
 (nella  quale  il  presidente  del  Tribunale,  a seguito della mancata
 comparsa della convenuta, ha affidato a questa la figlia minore  ed  ha
 fissato  l'udienza  di  comparizione  innanzi al giudice istruttore) in
 quanto il certificato medico  attestante  la  malattia  dell'Arneodo  e
 l'impossibilita'   per  la  stessa  di  recarsi  all'udienza  e'  stato
 consegnato al  Presidente  del  Tribunale  di  Torino  dall'agenzia  di
 recapito  espressi  F.  Defendini,  via S. Teresa 19 F, Torino, cui era
 stato affidato per la trasmissione, in  data  21  dicembre  1971  (come
 risulta dal timbro apposto dall'Agenzia recapiti per l'annullamento dei
 francobolli  postali apposti sulla busta, sulla quale e' anche il visto
 di  ricezione del cancelliere capo dott. Liborio Lo Gange), e cioe' ben
 dieci giorni dopo che la fase presidenziale si era  oramai  compiuta  -
 deve  ritenersi che, in mancanza della prova (tempestiva e rituale), da
 parte del  coniuge  convenuto  non  comparso,  del  legittimo  e  grave
 impedimento  che  non gli aveva consentito la comparizione alla udienza
 presidenziale - validamente il procedimento di divorzio sia  proseguito
 passando  dalla  fase  presidenziale  a  quella istruttoria, nonostante
 l'omissione del tentativo di conciliazione a  quella  istruttoria  (tra
 l'altro,  non  consentito neppure innanzi al giudice istruttore per non
 essersi  presentato  il  coniuge  convenuto  all'udienza  fissata   per
 l'interrogatorio   libero  delle  parti),  e  che  conseguentemente  la
 sentenza di divorzio sia stata validamente resa ".
     2. - Ravvisando in tali rilievi un errore di fatto, quale descritto
 nel n. 4 dell'art. 395 c.p.c., la Arneodo si rivolse di bel nuovo  alla
 Corte  di  Cassazione  con  ricorso  depositato  il  17 dicembre 1981 e
 notificato il 4 e l'11 dicembre precedenti rispettivamente all'Allemano
 personalmente e al difensore di lui per la revocazione  della  sentenza
 dcnunciando  la  necessita' di estendere, attraverso l'intervento della
 Corte costituzionale, il rimedio della revocazione previsto nella prima
 parte di quell'articolo solo per le sentenze  dei  giudici  di  merito,
 potendo  essere anch'esse affette da errore, specialmente dopo che alla
 Corte di Cassazione e' stato  attribuito  il  controllo  sui  vizi  "in
 procedendo".
     Replico'  il  resistente  Felice  Allemano che l'istanza non poteva
 essere presa in considerazione sia perche' il  ricorso  gli  era  stato
 notificato  presso  il proprio difensore e domiciliatario dopo i trenta
 giorni prescritti a pena  di  decadenza  dall'art.  396  comma  secondo
 c.p.c.,  sia perche' essa era comunque manifestamente infondata per non
 essere consentita  la  revocazione  delle  sentenze  della  Cassazione,
 sottratte a tutti i mezzi d'impugnazione.
     Con la ordinanza di rimessione le Sezioni unite, cui la trattazione
 della  domanda  era  stata  assegnata,  hanno ritenuto che non vi fosse
 materia per porre un problema di tempestivita' del ricorso in quanto, a
 parte ogni altra piu' complessa dichiarazione, i termini  di  decadenza
 per atti da compiersi, dopo il 1 dicembre 1981, a mezzo degli ufficiali
 giudiziari  del  distretto  di  Roma, sono stati prorogati, con d.m. 11
 dicembre 1981, pubblicato nella G. U. 14  dicembre  1981,  n.  342,  di
 quindici giorni dalla data di pubblicazione, nella stessa Gazzetta, del
 successivo  decreto che avrebbe accertato l'esaurimento di uno sciopero
 allora in atto presso l'Ufficio unico di quel distretto, e nella specie
 l'impugnazione e' stata notificata nei limiti di tale proroga.  Ha  poi
 giudicato  rilevante  la  questione  sulla  duplice constatazione che "
 l'errore revocatorio e' concepibile anche con riguardo alla  sentenzadi
 cassazione  e  che appunto in esso sembra essere incorsa la sentenza n.
 5874 del 1981 " per cio' che  "  l'anomalia  rilevante  in  revocazione
 afferisce a profili meramente processuali purche' incidenti sulla sorte
 della domanda o di un capo di essa e non su mere preclusioni o nullita'
 verificatesi  all'interno del processo ". Di tal che " la revocabilita'
 della sentenza di cassazione non puo' essere negata " a priori  ",  non
 essendovi  sostanziale  diversita',  ad  esempio, fra la sentenza di un
 giudice  di  merito  e  la  sentenza  di  cassazione  quando   entrambe
 concludano la lite per ragioni processuali ".
     2.1.  -  Avanti la Corte si e' costituito, giusta delega in margine
 all'atto di deduzioni depositato  il  5  marzo  1983,  l'avv.  Giuseppe
 Taranto   argomentando  e  concludendo  nell'interesse  della  Severina
 Arneodo per la declaratoria di  fondatezza  della  proposta  questione;
 argomentazioni   e   conclusioni  ribadite  e  ampliate  nella  memoria
 depositata  il  24  dicembre  1985.  Non  ha  spiegato  intervento   il
 Presidente del Consiglio dei ministri.
     2.2.  -  Nella  pubblica  udienza  dell'8  gennaio 1986, il Giudice
 Andrioli ha svolto la relazione  e  l'avv.  Taranto  ha  argomentato  e
 concluso per la fondatezza della proposta questione.
                         Considerato in diritto:
     3.1.  -  Postoche'  il dispositivo del provvedimento del giudice va
 inteso in correlazione con la motivazione dello stesso, il  dispositivo
 della  ordinanza di rimessione sottopone al giudizio di questa Corte il
 problema della revocabilita' (non di ogni e  qualsiasi  sentenza  della
 Corte di Cassazione, sibbene) di sentenza resa su ricorso basato sul n.
 4  dell'art.  360  c.p.c.;  problema  questo che sol si poneva e poteva
 porsi nella specie in cui la Sezione I civile della Cassazione, con  la
 sent.  7  novembre  1981,  n.  5874,  aveva reietto il primo motivo del
 ricorso, basato dalla Arneodo sull'errore in cui la Corte di appello di
 Torino era incorsa con dire ritualmente svolta la udienza presidenziale
 preliminare  alla  istruzione  e  alla  decisione  della   domanda   di
 cessazione  degli  effetti civili del matrimonio concordatario, sol per
 aver tenuto conto di una sola delle missive dalla Arneodo racchiuse  in
 due buste affidate ad una azienda recapiti di Torino.
     Pertanto la sentenza che questa Corte va a pronunciare incide sulla
 sola  revocabilita' di sentenze dalla Cassazione rese su ricorsi basati
 sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c.  vuoi  perche'  questo  e'  il  tema  del
 giudizio  a  quo  vuoi  perche'  tale  e  non  altra  e'  la  questione
 d'illegittimita' costituzionale prospettata dalle Sezioni unite  civili
 della Cassazione.
     3.2.   -   Contenuta   nei   limiti  imposti  dal  principio  della
 corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la  questione  non  puo'  non
 dirsi  fondata  perche' il diritto di difesa, in ogni stato e grado del
 procedimento  garantito  dall'art.  24  comma  secondo  Cost.,  sarebbe
 gravemente  offeso se l'errore di fatto, Cosi' come descritto nell'art.
 395 n.4,  non  fosse  suscettibile  di  emenda  sol  per  essere  stato
 perpetrato dal Giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia.
     Ne'  le  peculiarita'  del  magistero  della Cassazione svuotano di
 rilevanza il comandamento  di  giustizia  che  di  per  se'  permea  la
 ripetuta  disposizione  del  codice  di rito civile, perche' l'indagine
 cognitoria cui da' luogo il n. 4 dell'art.    360  non  e'  diversa  da
 quella  condotta  da  ogni  e  qualsiasi  giudice di merito allorquando
 scrutina la ritualita' degli atti del processo sottoposto al suo esame.
     4. - L'autorita' della sentenza che la Corte va a  pronunciare  non
 va  oltre  la  specie  concreta che ha consentito alle Sezioni unite di
 provocarla: l'eliminazione, cioe', dell'esclusione  della  sentenza  di
 Cassazione  resa  su  ricorso  basato  su  error  in  procedendo di cui
 all'art. 360 c.p.c.,  mentre  le  modalita'  della  proposizione  della
 domanda di revocazione di tali sentenze della Corte regolatrice affette
 dal  vizio  descritto  nell'art. 395 n. 4 c.p.c.  e il modus procedendi
 sono stati verificati nella sent.   574/1981  della  Sezione  I  civile
 della Cassazione e nella ordinanza di rimessione e, pertanto, il vigore
 di   tali  verifiche  non  va  oltre  l'area  nella  quale  sono  state
 effettuate. Spetta quindi al potere legislativo di colmare  la  lacuna,
 in  quanto necessario e auspica questa Corte che la propria non sia vox
 clamans in deserto anche perche' la estrema rarita' delle  vicende,  in
 cui  si  e'  imputata  a giudici di merito la commissione del motivo di
 revocazione di cui all'art. 395 n. 4, non fa temere aumento di  accessi
 alla Corte di Cassazione.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     vista  la  ordinanza  8  febbraio  1983, n. 101 delle Sezioni unite
 civili  della  Corte  di  Cassazione  (n.  234  R.O.  1983),   dichiara
 l'incostituzionalita'  dell'art.  395  prima  parte e n. 4 c.p.c. nella
 parte in cui non prevede la revocazione  di  sentenze  dalla  Corte  di
 Cassazione  rese  su  ricorsi  basati  sul  n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e
 affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice.
     Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
                                   F.to:  LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
                                   ALBERTO  MALAGUGINI  -   ANTONIO   LA
                                   PERGOLA   -   VIRGILIO   ANDRIOLI   -
                                   GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO  SAJA  -
                                   GIOVANNI  CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
                                   CORASANITI -  GIUSEPPE  BORZELLINO  -
                                   FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere