MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 dicembre 1985 

Modificazioni  al  decreto  ministeriale  3  gennaio   1983   recante
modalita' di erogazione di  contributi  e  prescrizioni  relative  ad
adempimenti previsti dall'art. 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308,
sui consumi energetici. (086A0905) 
(GU n.32 del 8-2-1986)

 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308; 
  Visto il decreto ministeriale  3  gennaio  1983,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11  gennaio  1983,  sulle  modalita'  di
erogazione dei contributi, e  prescrizioni  relativi  ad  adempimenti
previsti dail'art. 11 della legge sopracitata; 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  apportare  modifiche  alle   predette
modalita' e prescrizioni affinche' meglio rispondano  alle  finalita'
ed alla lettera della citata legge n. 308; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al  decreto  ministeriale  3  gennaio  1983,  avente  per   oggetto
«Modalita' di erogazione  dei  contributi  per  la  realizzazione  di
impianti dimostrativi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 9
dell'11 gennaio 1983, sono apportate le seguenti modifiche: 
    al primo comma dell'art. 1 le parole: «per gli oggetti di cui  la
premessa» sono abrogate; 
    al terzo comma dell'art. 1,  dopo  le  parole:  «puo'  richiedere
all'impresa»,  vengono   aggiunte   le   seguenti:   «una   ulteriore
documentazione, notizie ovvero»; 
    ai  commi  secondo,  terzo,  quarto  e  quinto   dell'art. 3   e'
sostituito il seguente comma: 
  «Il comitato  valutera'  le  domande  sulla  base  dei  criteri  di
ammissibilita' a contributo e delle modalita' istruttorie di cui alla
delibera CIPE 11 ottobre 1984»; 
    ai primi due commi dell'art. 4 sono  sostituiti  i  seguenti  tre
commi: 
  «Il decreto di concessione determina l'ammontare del contributo  e,
nel caso l'iniziativa sia allo stato  di  proposta  od  in  corso  di
esecuzione, fissa  i  tempi  di  realizzazione  degli  impianti,  dei
prototipi o dei dispositivi a basso consumo energetico. 
  L'erogazione del contributo  e'  disposta  in  unica  soluzione  su
presentazione dei giustificativi della spesa sostenuta nonche' di una
copia autentica delle certificazioni ed autorizzazioni previste dalla
vigente  normativa  unitamente  al   certificato   di   collaudo   da
effettuarsi a cura del proponente. 
  Nel caso di impianti in corso di realizzazione,  l'erogazione  puo'
essere disposta per un massimo di cinque  stati  di  avanzamento  dei
lavori, con un'aliquota percentuale per ciascuno stato, non inferiore
al 20 per cento della spesa preventiva»; 
    al terzo comma dell'art. 4 le parole dopo  il  punto,  da:  «Tale
parere . . .»  fino  alla  fine  del  comma,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Tale parere sara' espresso  da  una  apposita  commissione
costituita volta per volta con decreto ministeriale e composta da tre
a cinque membri»; 
    al quarto e quinto comma dell'art. 4 e' sostituito il seguente: 
  «Il  beneficiario  del  contributo  deve   inviare   al   Ministero
dell'industria, commercio e artigianato -  Direzione  generale  delle
fonti di energia e industrie di base, per tre  anni  dalla  data  del
compimento dell'impianto o dalla realizzazione del  prototipo  o  del
dispositivo,  una   relazione   riportante   i   dati   di   gestione
tecnico-economici   degli   impianti,   prototipi   o    dispositivi,
incentivati»; 
    all'art. 5 il testo e' sostituito dal seguente: 
  «In caso di rinuncia al contributo da parte dei  beneficiari  o  di
inadempienza agli obblighi previsti dal presente decreto ed a  quelli
eventualmente indicati dal decreto di concessione, quest'ultimo sara'
revocato in tutto od in parte e si provvedera'  alla  ripetizione  di
quanto erogato a titolo di contributo in relazione all'entita'  delle
suddette  inadempienze,  maggiorato  degli  interessi  al  tasso   di
riferimento, pari al tasso  ufficiale  di  sconto  aumentato  di  due
punti». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 27 dicembre 1985 
 
                                               Il Ministro: Altissimo