Modificazioni al decreto ministeriale 3 gennaio 1983 recante modalita' di erogazione di contributi e prescrizioni relative ad adempimenti previsti dall'art. 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sui consumi energetici. (086A0905)(GU n.32 del 8-2-1986)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308; Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 1983, sulle modalita' di erogazione dei contributi, e prescrizioni relativi ad adempimenti previsti dail'art. 11 della legge sopracitata; Ritenuta l'opportunita' di apportare modifiche alle predette modalita' e prescrizioni affinche' meglio rispondano alle finalita' ed alla lettera della citata legge n. 308; Decreta: Art. 1. Al decreto ministeriale 3 gennaio 1983, avente per oggetto «Modalita' di erogazione dei contributi per la realizzazione di impianti dimostrativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 1983, sono apportate le seguenti modifiche: al primo comma dell'art. 1 le parole: «per gli oggetti di cui la premessa» sono abrogate; al terzo comma dell'art. 1, dopo le parole: «puo' richiedere all'impresa», vengono aggiunte le seguenti: «una ulteriore documentazione, notizie ovvero»; ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 3 e' sostituito il seguente comma: «Il comitato valutera' le domande sulla base dei criteri di ammissibilita' a contributo e delle modalita' istruttorie di cui alla delibera CIPE 11 ottobre 1984»; ai primi due commi dell'art. 4 sono sostituiti i seguenti tre commi: «Il decreto di concessione determina l'ammontare del contributo e, nel caso l'iniziativa sia allo stato di proposta od in corso di esecuzione, fissa i tempi di realizzazione degli impianti, dei prototipi o dei dispositivi a basso consumo energetico. L'erogazione del contributo e' disposta in unica soluzione su presentazione dei giustificativi della spesa sostenuta nonche' di una copia autentica delle certificazioni ed autorizzazioni previste dalla vigente normativa unitamente al certificato di collaudo da effettuarsi a cura del proponente. Nel caso di impianti in corso di realizzazione, l'erogazione puo' essere disposta per un massimo di cinque stati di avanzamento dei lavori, con un'aliquota percentuale per ciascuno stato, non inferiore al 20 per cento della spesa preventiva»; al terzo comma dell'art. 4 le parole dopo il punto, da: «Tale parere . . .» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «Tale parere sara' espresso da una apposita commissione costituita volta per volta con decreto ministeriale e composta da tre a cinque membri»; al quarto e quinto comma dell'art. 4 e' sostituito il seguente: «Il beneficiario del contributo deve inviare al Ministero dell'industria, commercio e artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e industrie di base, per tre anni dalla data del compimento dell'impianto o dalla realizzazione del prototipo o del dispositivo, una relazione riportante i dati di gestione tecnico-economici degli impianti, prototipi o dispositivi, incentivati»; all'art. 5 il testo e' sostituito dal seguente: «In caso di rinuncia al contributo da parte dei beneficiari o di inadempienza agli obblighi previsti dal presente decreto ed a quelli eventualmente indicati dal decreto di concessione, quest'ultimo sara' revocato in tutto od in parte e si provvedera' alla ripetizione di quanto erogato a titolo di contributo in relazione all'entita' delle suddette inadempienze, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 dicembre 1985 Il Ministro: Altissimo