Disciplina fiscale dei prodotti petroliferi costituenti provviste di bordo delle motobarche da pesca. (1505Q002)(GU n.108 del 12-5-1986)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni; Ritenuta l'esigenza, per ragioni di sicurezza fiscale, di emanare il provvedimento previsto dal quarto comma del predetto art. 254; Decreta: Articolo unico La disposizione di cui al primo comma dell'art. 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, non e' applicabile alla benzina imbarcata come provvista di bordo sulle motobarche da pesca. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto dal 1° luglio 1986. Roma, addi' 17 aprile 1986 Il Ministro: VISENTINI