N. 166 SENTENZA 25 giugno - 1 luglio 1986

                                 N. 166
                         SENTENZA 25 GIUGNO 1986
                 Deposito in cancelleria: 1 luglio 1986.
      Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 32/1 s.s. del 9 luglio 1986.
                     Pres. PALADIN - Rel. PESCATORE
     Giudizio   di  legittimita'  costituzionale  in  via  principale  -
 Provincia di Bolzano Legge provinciale 26 giugno 1985 Lavoro - Sviluppo
 della cooperazione - Ricorso  dello  Stato  -  Materia  riservata  alla
 competenza  legislativa  primaria  della  Regione  -  Violazione  dello
 Statuto, art. 4, n. 9 - Illegittimita' costituzionale.
(GU n.32 del 9-7-1986 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta dai signori:  Prof.  LIVIO  PALADIN,  Presidente  -  Prof.
 ANTONIO  LA PERGOLA - Prof.  VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI
 - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof.  ETTORE  GALLO  -
 Prof.    GIUSEPPE  BORZELLINO  -  Dott.  FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO
 DELL'ANDRO - Prof.   GABRIELE PESCATORE - Avv.  UGO  SPAGNOLI  -  Prof.
 FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della  legge della
 Provincia autonoma di Bolzano riapprovata dal Consiglio provinciale  il
 26  giugno  l985  (Interventi  finanziari  della  Provincia  autonoma a
 salvaguardia dei livelli di  occupazione),  promosso  con  ricorso  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri notificato il 13 luglio 1985,
 depositato in cancelleria il 22 successivo, ed iscritto al  n.  28  del
 registro ricorsi 1985.
     Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
     udito  nell'udienza  pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore
 Gabriele Pescatore;
     uditi l'avvocato Sergio Pannunzio per la  Provincia  di  Bolzano  e
 l'Avvocato  dello  Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio
 dei ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     1. - Con ricorso notificato al Presidente della Giunta  provinciale
 di  Bolzano,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale della legge della Provincia di
 Bolzano  riapprovata  dal  Consiglio  provinciale  il  26  giugno  1985
 (Interventi  finanziari  della  Provincia  autonoma  a salvaguardia dei
 livelli  di  occupazione)  riguardante  la  erogazione   di   mutui   a
 cooperative   attraverso   un  Fondo  di  rotazione,  istituito  presso
 l'Amministrazione provinciale.
     Nel ricorso il Presidente del Consiglio  lamenta  il  contrasto  di
 tale  legge  con gli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
 perche', disponendo in materia di cooperazione, esula nel suo complesso
 dalle competenze attribuite dallo Statuto alla  Provincia.  La  materia
 "sviluppo  della cooperazione", infatti, e' di competenza della Regione
 (art. 4, n. 9 dello Statuto e art. 2 del d.P.R.  28 marzo 1975, n. 472)
 e non della Provincia.
     2. - La Provincia di Bolzano si  e'  costituita  chiedendo  che  il
 ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.
     Nelle   note   depositate  essa  osserva  che  la  legge  impugnata
 istituisce presso l'Amministrazione provinciale un fondo  di  rotazione
 per  gli  interventi  a  salvaguardia  e/o  incremento  dei  livelli di
 occupazione,  mediante  l'erogazione  di  mutui   a   cooperative   per
 l'attuazione di progetti relativi all'acquisto e all'ammodernamento dei
 mezzi   di   produzione   o   impianti  nel  settore  della  industria,
 dell'artigianato e dei servizi.
     Nell'ambito delle previsioni di tale legge, non rientrano tutte  le
 cooperative,  ma solo quelle appartenenti ai settori della produzione e
 lavoro e dei servizi che associno lavoratori in  cassa  integrazione  o
 disoccupati e si propongano di salvaguardare l'occupazione.
     Attraverso il fondo, inoltre, la legge mira a sviluppare l'acquisto
 e l'ammodernamento dei mezzi di produzione e degli impianti nel settore
 dell'industria,  dell'artigianato  e  dei  servizi.  Dal suo complesso,
 quindisecondo la Provinciasi evincerebbe che trattasi  di  materia  che
 rientra sotto piu' profili nell'ambito della sua competenza legislativa
 e  precisamente  in forza dell'art. 10 dello Statuto, in quanto viene a
 dettare norme  che  integrano  la  disciplina  statale  in  materia  di
 collocamento  ed  avviamento  al lavoro; in base al dettato dell'art. 4
 dello Statuto, in quanto si traduce nella predisposizione di  strumenti
 di  assistenza  pubblica  a favore dei disoccupati e dei cassintegrati;
 con riferimento alle competenze  provinciali  in  tema  di  artigianato
 (art.  8  n.  9  St.);  di commercio (art. 9 n. 3 St.)  e di incremento
 della produzione industriale (art. 9 n. 8 St.), poiche'  ha  per  scopo
 anche  l'ammodernamento  dei  mezzi  di produzione e degli impianti nel
 settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi.
     Secondo la Provincia sarebbe ininfluente il fatto che la  legge  si
 rivolga   alle   cooperative   individuandole   come  destinatarie  dei
 finanziamenti, giacche' tale individuazione e' avvenuta nell'ambito  di
 una  normativa che non mirava ne' a disciplinare la cooperazione ne' ad
 incentivarla, bensi' mirava e mira ai diversi fini di  salvaguardare  i
 livelli  di  occupazione e di incentivare l'artigianato, il commercio e
 l'industria.  Cosicche',  trattandosi  di  una  disciplina  relativa  a
 settori  economici  di competenza della Provincia, non puo' discostarsi
 da essa la liberta' di  individuare,  in  tale  ambito,  nel  modo  che
 ritiene piu' opportuno, i destinatari dei benefici stessi.
                         Considerato in diritto:
     Questa   Corte,   in  accoglimento  di  un  ricorso  della  Regione
 Trentino-Alto Adige, con sentenza 25 giugno 1986, n. 165 ha  dichiarato
 la illegittimita' costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della 1.
 27   febbraio   1985,   n.  49  ("Provvedimenti  per  il  credito  alla
 cooperazione e misure urgenti a  salvaguardia  dell'occupazione"),  per
 violazione  dell'art. 4 n. 9 dello Statuto di quella Regione, approvato
 con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' degli artt. 1 e 2 d.P.R.  28
 marzo  1975, n. 472 (Norme di attuazione di detto Statuto in materia di
 sviluppo della cooperazione). Questa normativa attribuisce alla Regione
 Trentino-Alto  Adige  potesta'  legislativa  primaria  in  materia   di
 cooperazione:  la  delimitazione di tale materia e' stata fondata dalla
 citata  sentenza  su  criteri,  desunti  dallo  Statuto   regionale   e
 specificati  dalle  relative  norme  di  attuazione, si' che ne risulta
 adeguatamente precisato il suo ambito di operativita'.
     La Corte ha inoltre statuito che non  incidono  sulla  titolarita',
 sul  contenuto  e  sull'esercizio della anzidetta potesta' normativa le
 attribuzioni previste da quella legge in materia  creditizia,  poiche',
 trattandosi  soltanto  di  interventi strumentali di sostegno, essi non
 comportano  la  salvaguardia  di  esigenze   unitarie,   a   dimensione
 nazionale,  per  la tutela del risparmio e la difesa del credito, sulle
 quali si fonda la legittimazione dell'intervento dello Stato.
     Ne'  da  essa  viene  violata  la potesta' normativa delle province
 autonome di Bolzano e di Trento  nelle  materie  di  "incremento  della
 produzione  industriale", di turismo e di industria alberghiera nonche'
 di commercio: sono, queste, infatti, competenze connesse e  strumentali
 rispetto  alla  promozione  e  allo  sviluppo  della  cooperazione e ne
 segnano i settori  di  intervento  con  l'individuazione  degli  ambiti
 produttivi  ora  indicati. Si tratta, quindi, di connessione operativa,
 che non tocca il contenuto e la conseguente pertinenza regionale  delle
 attribuzioni.
     Sulla  base  dei  medesimi  principi  il ricorso del Presidente del
 Consiglio  deve  pertanto  dichiararsi  fondato,  avendo  la  Provincia
 autonoma di Bolzano - con la legge impugnata - legiferato in materia di
 sviluppo  della  cooperazione, riservata alla competenza della Regione,
 dall'art. 4, n. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670  (Statuto  speciale
 per  il  Trentino-Alto Adige), come dedotto tra i motivi d'impugnazione
 dello Stato (ancorche' il ricorso menzioni, nel suo preambolo,  tra  le
 norme di riferimento, i soli artt. 8, 9 e 10 dello Statuto).
     L'accoglimento   del   ricorso   comporta   la   dichiarazione   di
 illegittimita' costituzionale della legge della Provincia  autonoma  di
 Bolzano,  riapprovata  dal  Consiglio  nella seduta del 26 giugno 1985,
 "recante interventi finanziari della Provincia autonoma a  salvaguardia
 dei livelli di occupazione".
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara   l'illegittimita'   costituzionale   della   legge  della
 Provincia di Bolzano riapprovata dal Consiglio provinciale nella seduta
 del 26 giugno 1985 (interventi finanziari della  Provincia  autonoma  a
 salvaguardia dei livelli di occupazione).
     Cosi'  deciso  in  Roma,  in  camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.
                                   F.to:  LIVIO  PALADIN  -  ANTONIO  LA
                                   PERGOLA   -   VIRGILIO   ANDRIOLI   -
                                   GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO  SAJA  -
                                   GIOVANNI   CONSO  -  ETTORE  GALLO  -
                                   GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
                                   -  RENATO   DELL'ANDRO   -   GABRIELE
                                   PESCATORE  - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
                                   PAOLO CASAVOLA.
                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere