N. 213 SENTENZA 9 - 24 luglio 1986
N. 213 SENTENZA 9 LUGLIO 1986 Deposito in cancelleria: 24 luglio 1986. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 38/1 s.s. del 1 agosto 1986. Pres. LA PERGOLA - Rel. CORASANITI Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Assistenza e previdenza - D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, artt. 4 e 7 - Assicurazione obbligatoria - Interruzione o cessazione del rapporto di lavoro - Prosecuzione volontaria nelle assicurazioni su base contributiva - Lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi - Esclusione - Assunta violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione - Insussistenza - Peculiarita' del regime assicurativo dei braccianti agricoli - Equiparazione dell'iscrizione negli elenchi a prestazione di effettiva attivita' lavorativa - Esclusione di illegittimita' costituzionale.(GU n.38 del 1-8-1986 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia, superstiti e tubercolosi), promosso con due ordinanze emesse il 28 febbraio 1979 dal Pretore di Reggio Emilia nei procedimenti civili vertenti tra Bussei Vittoria e Castagnetti Maria contro I.N.P.S., iscritte ai nn. 425 e 426 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'anno 1979. Visti gli atti di costituzione di Bussei Vittoria, di Castagnetti Maria, dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; uditi l'avv. Bruno Mammone per Bussei e Castagnetti, l'avv. Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto: Con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 28 febbraio 1979 nei procedimenti civili promossi contro l'I.N.P.S. da Bussei Vittoria e Castagnetti Maria, al fine di vedersi riconoscere il diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia (R.O. nn. 425 e 426/1979), il Pretore di Reggio Emilia ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3, comma primo, Cost., degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui non permettono al lavoratore agricolo di effettuare contribuzioni nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria. Rileva il Pretore che l'I.N.P.S. aveva annullati i contributi volontari versati dalle ricorrenti durante gli anni 1972 e 1973 ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971 in quanto compiuti contemporaneamente alla iscrizione delle interessate negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati. Secondo l'I.N.P.S. infatti la norma di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971, nelle parti in cui dispone che "la facolta' di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie non puo' (recte: puo') essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda di autorizzazione" e che "i versamenti devono essere sospesi durante i periodi di rioccupazione alle dipendenze di terzi e possono essere ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto di lavoro", non sarebbe applicabile ai braccianti agricoli (quali erano le ricorrenti) durante i periodi di iscrizione negli elenchi anagrafici. In detti periodi, i braccianti sarebbero ammessi esclusivamente al versamento dei contributi integrativi previsti dall'art. 4 dello stesso decreto (secondo cui "i lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero di 104 contributi obbligatori giornalieri, se uomini, e di 70, se donne, possono effettuare versamenti integrativi sino alla concorrenza dei contributi predetti"). Secondo l'autorita' rimettente, ove si accedesse alla tesi interpretativa data dall'I.N.P.S. alle due norme riportate, nelle parti trascritte, si determinerebbe una disparita' di trattamento tra lavoratori qualificati come braccianti agricoli ed altri lavoratori al fine della possibilita' di effettuare contribuzioni nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, e tale disparita' pare essere in contrasto con il generale principio di eguaglianza di cui all'art. 3, comma primo, Cost.. 2. - Le ordinanze venivano regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nei giudizi cosi instaurati, si sono costituite, a mezzo dell'avv. Agostini, le lavoratrici Bussei Vittoria e Castagnetti Maria chiedendo la dichiarazione di incostituzionalita' delle norme impugnate. Si e' altresi costituito in ambedue i giudizi l'I.N.P.S., difeso dagli avv.ti Petrina e Lironcurti. Secondo l'l.N.P.S. la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore e' infondata ed e' causata da una inesatta valutazione delle sostanziali ragioni giuridiche della disciplina normativa della prosecuzione volontaria dei lavoratori agricoli, ragioni che sono strettamente connesse agli speciali criteri regolanti la contribuzione per tali lavoratori. Osserva l'I.N.P.S. che il princi'pio generale che regge il sistema della prosecuzione volontaria e' quello per cui il lavoratore iscritto nella assicurazione obbligatoria non puo' essere autorizzato al versamento dei contributi volontari in costanza del rapporto di lavoro (art. 5, comma primo, legge 4 aprile 1952, n. 218, e art. 1 del d.P.R. n. 1432 del 1971). Tale princi'pio ha avuto applicazioni affatto particolari per quanto riguarda i lavoratori agricoli. A loro riguardo si e' infatti stabilito che il versamento dei contributi relativi al numero di giornate attribuite negli elenchi agricoli permetta, una volta raggiunto un certo minimo (104 contributi obbligatori giornalieri per gli uomini, 70 per le donne) la copertura assicurativa per tutto l'anno lavorativo. La disposizione di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 1432 del 1971 (nonche' gia' all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 218 del 1952), se da un lato non permette di superare con versamenti volontari il minimo assicurativo di 104 contributi giornalieri (70 per le donne), dall'altro fonda un'eccezione e un privilegio per i braccianti speciali ed eccezionali (che altrimenti non potrebbero raggiungere in quindici anni il minimo contributivo, essendo iscritti negli elenchi agricoli per meno di 104 giornate annue, se uomini, e di 70, se donne), permettendo loro il versamento volontario di contributi al fine di "integrare" (in costanza di rapporto) l'assicurazione obbligatoria fino al minimo contributivo annuale. E' dalla disciplina generale dell'assicurazione in agricoltura, quindi, che deriva la non applicazione ai lavoratori agricoli dell'art. 7 del citato d.P.R. n. 1432 del 1971, e quindi la impossibilita' di concedere a tali lavoratori l'autorizzazione al versamento di contributi volontari per l'anno d'iscrizione negli elenchi agricoli: vi si oppone infatti il princi'pio fissato nell'art. 1 del d.P.R. n. 1432 del 1971, secondo cui i contributi volontari non possono essere versati in costanza di assicurazione obbligatoria. La dedotta illegittima disparita' di trattamento non sussiste: si tratta di disciplina che trova la sua razionale giustificazione nella peculiarita' delle condizioni che regolano l'assicurazione dei lavoratori agricoli. Nei due giudizi e' infine intervenuto, per mezzo dell'Avvocatura di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione. Osserva l'Avvocatura che specifica finalita' dell'istituto della prosecuzione volontaria e' di dare copertura assicurativa ai periodi di disoccupazione involontaria, cosi' da mantenere inalterata, ai fini pensionistici, l'anzianita' contributiva del lavoratore. La limitazione posta dall'art. 4 del citato d.P.R. n. 1432 del 1971 all'utilizzazione da parte dei lavoratori agricoli dell'istituto della prosecuzione volontaria, oltre che dipendere dal sistema di accertamento delle giornate lavorative in agricoltura, va posta in relazione con il fatto che, annualmente, il raggiungimento dei minimi contributivi e' requisito sufficiente per far valere, ai fini pensionistici, la normale anzianita' contributiva. Ne consegue che obiettivo della integrazione volontaria in agricoltura e' di far raggiungere il minimo contributivo anche nel caso dei lavoratori ai quali sia stato attribuito negli elenchi un numero di giornate altrimenti insufficienti. Considerato in diritto: 1. - Con le due ordinanze in epigrafe e' sollevata questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971J n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per invalidita' vecchiaia, superstiti e tubercolosi). Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza. 2. - Delle norme impugnate, l'art. 7 disciplina le modalita' d'esercizio della "prosecuzione volontaria" della contribuzione nelle assicurazioni suindicate, prosecuzione alla quale sono autorizzati, a loro istanza, ai sensi del precedente art. 1, tutti gli assicurati il cui rapporto di lavoro sia interrotto o cessato, sempre che ricorrano dati presupposti, al fine di "conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni" stesse o di "raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione". In particolare, la norma censurata considera l'eventualita' che, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, il lavoratore instauri un nuovo rapporto di lavoro, prevedendo che, in tal caso, la contribuzione volontaria deve essere sospesa, per poter riprendere dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto, con potenziale successione di contribuzione volontaria ed obbligatoria per periodi anche assai brevi nell'arco dello stesso anno. A sua volta, l'art. 4 disciplina il diverso istituto della "integrazione contributiva", previsto per i soli lavoratori agricoli - giornalieri o braccianti - i quali non raggiungano nell'anno il minimo di giornate lavorative e quindi di contributi giornalieri utili per la valutazione dell'anno ai fini pensionistici (104 per gli uomini e 70 per le donne, sufficienti, rispettivamente, a conseguire il minimo contributivo di 1560 e 1040 contributi giornalieri in 15 anni, richiesto per la maturazione del diritto a pensione dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, nella parte in cui sostituisce l'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636). Orbene, il giudice a quo muove dal presupposto interpretativo che per i lavoratori agricoli di cui si tratta la prosecuzione volontaria non puo' essere esercitata, secondo le modalita' di cui all'art. 7, per periodi entro l'anno in cui il lavoratore sia iscritto negli elenchi nominativi, aventi per tale categoria di lavoratori effetto costitutivo del rapporto assicurativo. Nel corso dell'anno di iscrizione nei predetti elenchi, infatti, i braccianti, stante l'esistenza di un rapporto assicurativo in atto nell'assicurazione generale obbligatoria, sarebbero ammessi esclusivamente alla integrazione della contribuzione al minimo. Alla prosecuzione volontaria i detti braccianti sarebbero invece ammessi soltanto dal momento in cui fosse venuta meno l'iscrizione negli elenchi. L'interpretazione coordinata delle norme, in quanto ostativa della "prosecuzione volontaria" in relazione alle frazioni di anno di non effettiva occupazione, darebbe luogo, secondo le ordinanze di rimessione, ad una ingiustificata discriminazione in danno dei braccianti di cui si tratta rispetto agli altri lavoratori. 3. - La limitazione ravvisata dal giudice a quo nei confronti dei detti braccianti indubbiamente sussiste e si ricollega al princi'pio generale della esclusione della prosecuzione volontaria della contribuzione in costanza di assicurazione obbligatoria: princi'pio risultante dall'art. 1 del d.P.R. n. 1432 del 1971, del quale l'art. 7 sopra citato costituisce applicazione specifica (cfr., del resto, gia' l'art. 5 della legge 4 aprile 1952 n. 218). Occorre infatti considerare che il sistema assicurativo proprio dei braccianti agricoli, secondo la normativa applicabile, e' fondato sugli elenchi nominativi, nei quali deve necessariamente essere iscritto colui che svolga attivita' lavorativa in agricoltura. Tali elenchi, gia' implicanti una valutazione del rapporto riferita all'anno agrario (art. 17, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818), sono, in relazione all'art. 7 del d.1. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970, n. 83, essi stessi redatti con cadenza annuale. Ed occorre, soprattutto, considerare che l'iscrizione in detti elenchi garantisce ai braccianti, con occupazione anche per poche giornate di lavoro, la copertura assicurativa per un intero anno ai fini pensionistici, salva la necessita' della integrazione al minimo. Si e', ovviamente, in presenza di un regime assicurativo peculiare a una categoria di dipendenti, il cui rapporto di lavoro, obbiettivamente caratterizzato da periodi, anche ampi, di non occupazione effettiva, e' valutato ex lege come presupposto idoneo a dar vita a un rapporto assicurativo continuativo per ogni anno di iscrizione negli elenchi, ove ricorra un minimo contributivo per l'anno stesso, ed a far conseguire il diritto alla pensione mediante il raggiungimento di un tetto contributivo globale inferiore rispetto a quello prescritto per gli altri lavoratori. Nell'ambito del sistema, mentre e' richiesto un numero minimo ridotto di contributi annui, e' consentita l'integrazione della contribuzione qualora le giornate lavorative effettivamente accertate (il meccanismo dell'accertamento presuntivo e' stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 65 del 1962) siano inferiori al detto minimo. Sicche', in virtu' di tale specifico strumento (art. 4, d.P.R. n. 1432 del 1971), il bracciante puo' ottenere la valutazione de'll'intero anno ai fini pensionistici versando volontariamente i contributi necessari a raggiungere il minimo fissato dalla legge (104 contributi giornalieri per gli uomini e 70 per le donne). 4. - Non vi e' dubbio che sia la particolare struttura del rapporto assicurativo dei braccianti agricoli - in quanto riferito ad un intero anno di copertura assicurativa - e non gia', come adombrato in alcuni scritti defensionali, un residuo effetto del caducato accertamento presuntivo delle giornate di lavoro, ad escludere il ricorso all'istituto della prosecuzione volontaria in relazione ai periodi di non effettiva occupazione nel corso dell'anno di iscrizione negli elenchi (qui non si tratta di versamenti ulteriori relativi ad effettivo ulteriore lavoro prestato). La finalita' propria dell'istituto della prosecuzione volontaria - e cioe' quella di elidere le conseguenze negative, per l'assicurato, della mancata prestazione di un'attivita' lavorativa soggetta all'obbligo assicurativo - qui e' raggiunta ex lege, mediante l'equiparazione dell'iscrizione negli elenchi annuali a prestazione di effettiva attivita' lavorativa, mentre con l'integrazione e' soddisfatta l'esigenza del raggiungimento di un minimo contributivo ai fini della continuita' della copertura assicurativa per l'intero anno. Non si scorge, dunque, la ragione di una deroga al limite di ordine generale fissato dall'art. 1 del d.P.R. n. 1432 del 1971, diretto a vietare la sovrapposizione al periodo (annuale) coperto da assicurazione obbligatoria (anche grazie all'integrazione) di periodi (entro l'anno) di prosecuzione volontaria. Tutto cio' considerato, non puo' ritenersi ingiustificatamente discriminatoria in danno dei braccianti agricoli la preclusione della prosecuzione volontaria ex art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971 per periodi entro l'anno di iscrizione negli elenchi. Posto che non puo' ritenersi discriminatorio in danno dei braccianti agricoli un sistema in cui e' consentito che un ridotto numero di giornate lavorative (raggiungibile per di piu' mediante integrazione volontaria) sia considerato ex lege sufficiente a garantire la copertura assicurativa per un intero anno, e che sia conseguito il diritto alla pensione mediante il raggiungimento di un tetto contributivo globale inferiore rispetto a quello prescritto per gli altri lavoratori, non si vede anzitutto a quale necessita' perequativa risponda l'impiego - auspicato ad integrazione del sistema stesso tramite una sentenza additiva di questa Corte - della prosecuzione volontaria relativamente ai periodi suindicati. In ogni caso tale impiego verrebbe ad alterare, integrandolo, un sistema che, come quello anzidetto, appare giustificato, nelle descritte peculiarita', dalla particolare natura (caratterizzata, come gia' rilevato, da ampi periodi di non occupazione effettiva) del rapporto di lavoro cui e' collegata la previdenza in argomento. La questione va pertanto dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia, superstiti e tubercolosi), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., dal Pretore di Reggio Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986. F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere