Norme per l'approvazione dei contratti relativi alla distillazione di «buon fine» di cui ai regolamenti CEE n. 2706/86 e n. 3109/86. (086A9754)(GU n.292 del 17-12-1986)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i regolamenti CEE della commissione n. 2706/86 del 28 agosto 1986 modificato dal regolamento n. 3197/86 del 21 ottobre 1986 e n. 3109/86 del 13 ottobre 1986 con i quali sono state adottate le modalita' di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari dei contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1985-86 e sono state attivate le misure stesse; Attesa l'opportunita' di consentire l'approvazione dei contratti di distillazione «buon fine» o delle dichiarazioni sostitutive anche nei casi in cui i produttori non dispongano ancora degli attestati di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento CEE del Consiglio n. 337/79 relativamente alla campagna 1985-86; Decreta: Articolo unico Il contratto o la dichiarazione sostitutiva, relativo alla distillazione di «buon fine», sottoscritto dal produttore che si trova nella impossibilita' di fornire la prova di aver adempiuto, nel corso della campagna 1985-86, ai propri obblighi derivanti dagli articoli 39, 40 e 41 del regolamento CEE n. 337/79 puo' essere approvato a condizione che nel contratto stesso o nella dichiarazione sostitutiva figuri un'apposita dichiarazione di responsabilita'. In tale dichiarazione il produttore deve precisare che ha adempiuto, nei termini previsti, agli obblighi comunitari di cui al precedente comma o che si trova nella condizione prevista dall'art. 11, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 2179/83. Qualora ricorrono le condizioni di cui al citato art. 11, il produttore deve, altresi', dichiarare che s'impegna a consegnare alla distillazione, nei termini prescritti, la quantita' residua, necessaria per completare il proprio obbligo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 1° dicembre 1986 Il Ministro: PANDOLFI