MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1 dicembre 1986 

Norme per l'approvazione dei contratti relativi alla distillazione di
«buon fine» di cui ai  regolamenti  CEE  n.  2706/86  e  n.  3109/86.
(086A9754) 
(GU n.292 del 17-12-1986)

 
                             IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n.  337/79  del  5  febbraio
1979 relativo all'organizzazione comune del  mercato  vitivinicolo  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visti i regolamenti CEE della commissione n. 2706/86 del 28  agosto
1986 modificato dal regolamento n. 3197/86 del 21 ottobre 1986  e  n.
3109/86 del 13 ottobre 1986  con  i  quali  sono  state  adottate  le
modalita' di applicazione delle  misure  complementari  riservate  ai
titolari dei contratti di magazzinaggio a lungo termine dei  vini  da
tavola per la campagna  1985-86  e  sono  state  attivate  le  misure
stesse; 
  Attesa l'opportunita' di consentire l'approvazione dei contratti di
distillazione «buon fine» o delle dichiarazioni sostitutive anche nei
casi in cui i produttori non dispongano  ancora  degli  attestati  di
assolvimento degli obblighi di cui agli articoli  39,  40  e  41  del
regolamento CEE del Consiglio n. 337/79 relativamente  alla  campagna
1985-86; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Il  contratto  o  la  dichiarazione  sostitutiva,   relativo   alla
distillazione di «buon fine»,  sottoscritto  dal  produttore  che  si
trova nella impossibilita' di fornire la prova di aver adempiuto, nel
corso della campagna 1985-86,  ai  propri  obblighi  derivanti  dagli
articoli 39, 40 e 41  del  regolamento  CEE  n.  337/79  puo'  essere
approvato a condizione che nel contratto stesso o nella dichiarazione
sostitutiva figuri un'apposita dichiarazione di responsabilita'. 
  In  tale  dichiarazione  il  produttore  deve  precisare   che   ha
adempiuto, nei termini previsti, agli obblighi comunitari di  cui  al
precedente comma o che si trova nella condizione  prevista  dall'art.
11, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 2179/83. 
  Qualora ricorrono le condizioni  di  cui  al  citato  art.  11,  il
produttore deve, altresi', dichiarare che s'impegna a consegnare alla
distillazione,  nei  termini  prescritti,   la   quantita'   residua,
necessaria per completare il proprio obbligo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 1° dicembre 1986 
 
                                                Il Ministro: PANDOLFI