LEGGE 13 dicembre 1986, n. 912 

Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge
30  marzo  1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge
26  maggio  1970,  n.  381, in materia di quote di assegni o pensioni
spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti.
(GU n.301 del 30-12-1986)
 
 Vigente al: 14-1-1987  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118,
deve  intendersi  nel  senso  che  gli  eredi del mutilato o invalido
civile,  deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita',
hanno  diritto  a  percepire  le  quote  di  pensione  gia'  maturate
dall'interessato  alla  data  del decesso, anche se il decesso stesso
sia  intervenuto  prima  della  deliberazione concessiva del comitato
provinciale  di  assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la
necessita' della deliberazione stessa.
  2.  Nello  stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma,
della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti
da sordomutismo.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 dicembre 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI