Proroga del termine relativo alla presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, previsto dall'ordinanza n. 59/219/ZA del 30 settembre 1986. (Ordinanza n. 69/219/ZA). (087A1554)(GU n.48 del 27-2-1987)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219) Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472; Vista la propria ordinanza n. 59/219/ZA del 30 settembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 1986, concernente provvedimenti per l'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472; Considerato che l'unione degli industriali ed artigiani della provincia di Benevento con la nota n. 246/SV/vn del 16 gennaio 1987 ha rappresentato la necessita', al fine di consentire agli interessati di avvalersi della disposizione legislativa, di prorogare al 31 dicembre 1987 il termine per la presentazione delle domande di riconversione di cui al secondo comma del citato art. 4 del decreto-legge n. 309; Ritenuto che le iniziative dirette alla trasformazione delle aziende locali verso produzioni a piu' largo mercato o tecnologicamente piu' avanzate non vanno scoraggiate ma e' necessario, nel contempo, non prolungare eccessivamente il processo di ammodernamento e di adeguamento funzionale consentito dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di accogliere parzialmente la richiesta dell'unione industriali, prorogando fino al 30 giugno 1987 il termine per la presentazione delle domande di riconversione; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1986, indicato nel primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 59/219/ZA del 30 settembre 1986, limitatamente alle domande di riconversione di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 309, richiamato in premessa, e' procrastinato al 30 giugno 1987. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 17 febbraio 1987 Il Ministro: Zamberletti