Dichiarazione di notevole interesse pubblico della localita' denominata «Valle del Treja» comprendente i comuni di Campagnano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio e Mazzano Romano. (087A3367)(GU n.93 del 22-4-1987)
LA GIUNTA REGIONALE Sulla proposta dell'assessore ai trasporti; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, art. 7; Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 aprile 1981 ha incluso nell'elenco delle localita' da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 1 della legge sopracitata, parte dei territori siti nell'ambito dei comuni di Campagnano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio e Mazzano Romano in localita' denominata «Valla del Treja»; Considerato che il verbale della suddetta commissione e' stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Campagnano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio e Mazzano Romano; Viste le opposizioni presentate contro la suddetta proposta di vincolo dal sindaco del comune di Mazzano Romano, dal sindaco del comune di Rignano Flaminio e dal comune di Magliano Romano; Considerato che per ciascuna delle opposizioni sopra riportate non possono accogliersi le richieste di restrizione del vincolo anche in considerazione che il vincolo stesso non impone il divieto assoluto di edificabilita', ma comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella localita' vincolata di presentare alla competente regione Lazio per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della localita' stessa; Udita la relazione dell'assessore preposto alla tutela ambientale, il quale ha riferito: a) che in data 8 luglio 1985 sono stati convocati i rappresentanti dei comuni interessati, i quali si sono dichiarati in linea di massima d'accordo per l'imposizione del vincolo mentre il sindaco del comune di Mazzano ha fatto presente che l'intero territorio del comune era compreso nella zona di vincolo ed ha chiesto l'esclusione del vincolo della zona compresa tra il fosso di Capo di Rio e il fosso del Treja; b) che i funzionari istruttori del competente servizio della tutela ambientale hanno compiuto sopralluoghi unitamente ai rappresentanti delle amministrazioni interessate, sulle zone di cui al precedente punto a) ed hanno constatato: che la zona sopra indicata, lievemente ondulata, coltivata in parte a grano e in parte a noccioleto in cespuglio, e' solcata da forre boscose e presenta in atto fenomeni di abusivismo edilizio; che peraltro la zona riveste effettivamente un carattere che rende necessaria la salvaguardia e costituisce parte integrante del complesso paesaggistico circostante la valle del Treja; c) che conseguenzialmente, a seguito della piu' accurata istruttoria svoltasi con la partecipazione dei rappresentanti comunali, emerge confermata l'opportunita' della sottoscrizione della zona medesima al vincolo paesistico; d) che d'altronde una parte assai rilevante della zona ora sottoposta a vincolo paesistico risulta dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta ai vincoli della legge n. 1497/39, in conseguenza del disposto dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, trattandosi per la quasi totalita' dei territori coperti da boschi, ovvero sui quali insiste il parco suburbano del Treja ovvero percorsi da una fitta rete di corsi d'acqua pubblici, per i quali e' prescritto il rispetto di 150 m per ciascuna riva; per cui la previsione del vincolo di cui alla presente deliberazione rappresenta una mera ricucitura e razionalizzazione dei vincoli che gia' esistono in forza della citata legge n. 431/85; Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perche' e' di particolare pregio paesistico per il cospicuo carattere di bellezze naturali dei luoghi, tenuto anche conto che le zone dei comuni di Campagnano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio e Mazzano Romano nel comprensorio denominato «Valle del Treja» costituiscono con le colline lussureggianti il fondo valle solcato da piccoli ruscelli e le vedute panoramiche, un quadro di non comune bellezza, suggestivo e ricco di testimonianze artistiche, poiche' vi sono inclusi complessi medioevali e architettonici spontanei di altissimo valore ambientale; all'unanimita' Delibera: La localita' denominata «Valle del Treja» comprendente i comuni di Mazzano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio e Campagnano Romano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39 ed e' quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona e' delimitata nel modo seguente: a partire dalla via Flaminia a sud di Rignano Flaminio alle pendici del monte Viatonica, il confine prosegue verso nord fino ad incontrare il limite della provincia di Viterbo. Detto confine e' percorso fino al fosso del Pavone. Da qui il confine segue il fosso delle Vorghe per tornare sulla strada per Campagnano di Roma dalle pendici di monte Gemini fino alla forra che costeggia il paese di Campagnano (fosso dei Cappuccini). Di qui il confine segue la strada per Morlupo da S. Rocco fino al P. Regolo e cioe' al bivio per Magliano Romano prendendo quindi per questa strada, oltre il paese di Magliano Romano fino alla strada poderale che costeggia a destra monte Oliva e prosegue verso nord-est fino a incrociare di nuovo la via Flaminia a sud di Rignano Flaminio. La presente delibera sara' pubblicata ai sensi e agli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nel Bollettino ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Roma. La regione Lazio curera' che i comuni di Campagnano Romano, Magliano Romano, Rignano Flaminio, Mazzano Romano provvedano all'affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata. La regione Lazio comunichera' al Ministero la data dell'effettiva affissione del Bollettino ufficiale. Roma, addi' 8 ottobre 1985 Il presidente: Montali