Provvedimenti concernenti le acque minerali (087A3370)(GU n.93 del 22-4-1987)
Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 2258 del 9 marzo 1987, esecutiva ai sensi di legge, alla S.d.f. I.N.A. (Industria nazionale analcoolici di Lazzeri Nello e Valleggi Giovanni) con sede in via S. Martino alle Fonti, 250, Castelfiorentino, e stabilimento di produzione in Castelfiorentino, via Senese Romana, 250, provincia di Firenze, e' stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di' bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Ilaria» in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) «Melinar B 90» della Imperial Chemical Industries (Italia), S.p.a., Milano, della capacita' di litri 1, 1,5 e 2, nei tipi non addizionata, leggermente addizionata e addizionata di anidride carbonica. Tali contenitori saranno prodotti a partire da preforme, nello stabilimento sopraindicato, saranno chiusi con capsule a vite in alluminio, recheranno apposto sul piede il contrassegno «Melinar B 90 S» e saranno contrassegnati con le etichette e gli stampati accessori gia' autorizzati con la deliberazione n. 2301 del 10 marzo 1986. La predetta autorizzazione e' stata concessa alla societa' richiedente fino al 31 marzo 1988 ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa e' subordinato all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio. La S.d.f. I.N.A. dovra' presentare con frequenza trimestrale a partire dal 1° aprile 1987, certificati di analisi effettuate per la determinazione di: a) migrazione globale e migrazione dei coloranti, su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacita', tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacita', tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica. Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della societa' richiedente alla quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unita' sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati trimestralmente dal personale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti. La societa' I.N.A. e' dichiarata decaduta dall'autorizzazione qualora la societa' medesima non assolva agli adempimenti indicati o, comunque, se dai controlli di laboratorio eseguiti dalle autorita' sanitarie dovesse risultare la non conformita' dei recipienti autorizzati alle disposizioni vigenti in materia.